Art. 2.
All'onere di lire 29.375.000 derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari dal 1965 al 1971, si fa fronte: per lire 20.745.000 a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle suddette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per lire 4.315.000, a carico del corrispondente capitolo n. 3.523 per l'anno finanziario 1970 e, per lire 4.315.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 29.375.000 derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari dal 1965 al 1971, si fa fronte: per lire 20.745.000 a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle suddette disponibilita' il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ; per lire 4.315.000, a carico del corrispondente capitolo n. 3.523 per l'anno finanziario 1970 e, per lire 4.315.000, con riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.