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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4419/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 CANONE ACQUA 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in giudizio di persona, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259010679538000 notificata il 12.09.2025 chiedendo, in via principale di: annullare l'intimazione di pagamento n. 10020259010679538000 notificata al ricorrente il 12.09.2025 per carenza dei presupposti normativi della decadenza dal beneficio della rateizzazione;
dichiarare che il ricorrente non è decaduto dal beneficio delle rateizzazioni concesse, atteso che alla data della notifica dell'intimazione non risultavano scadute e non pagate otto rate per nessuno dei piani in essere;
condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali e dei diritti di copia.
In via subordinata di: accertare l'illegittimità dell'intimazione impugnata per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa;
con annullamento in difetto dei presupposti di legge;
disporre la rimessione in termini del ricorrente secondo gli originari piani di rateizzazione;
condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la resistente ha prodotto documentazione e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte ha trattenuto il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che con la memoria depositata in data 29/01/2026 il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione quinquies con atto depositato presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 gennaio
2026, per i carichi ricompresi nelle rateizzazioni con identificativi n^ 289837, 303890 e 323598 relativamente ai quali, come da impegno previsto dalla norma, rinuncia espressamente al contenzioso. Non rinunzia, perché non ricompreso nella rottamazione, alla rateizzazione identificativo n. 323604, per la quale il contenzioso prosegue.
Preso atto di quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente ai sopra richiamati carichi.
Quanto alla rateizzazione identificativo n. 323604, unica e sola in essere, il ricorrente sostanzialmente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato nello stesso indicato e specificato il numero della rate non pagate al fine di poter verificare la eventuale intervenuta decadenza dal piano. In realtà tale eccezione è assorbente su ogni altra censura atteso che, come correttamente lamentato in ricorso
“(…) L'intimazione si limita a richiedere il pagamento dell'intero importo senza specificare:
Il numero effettivo di rate scadute e non pagate per ciascun piano di rateizzazione;
La data di decorrenza della presunta decadenza;
I criteri utilizzati per determinare la sussistenza dei presupposti normativi (…)”.
Tanto consente di superare ogni altra questione relativa al mancato pagamento degli interessi che avrebbe concorso alla decadenza dal beneficio anche se sostanzialmente non applicabile al caso concreto in quanto la specifica disposizione normativa D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33,è entrata in vigore dal 01/01/2026 a fronte del provvedimento impugnato notificato in data 12/09/2025. L'atto impugnato va dunque annullato. Tenuto conto della particolarità della fattispecie le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi ricompresi nelle rateizzazioni con identificativi n^. 289837, 303890 e 323598. Accoglie il ricorso relativamente alla rateizzazione identificativo n. 323604 . Compensa le spese.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4419/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 CANONE ACQUA 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259010679538000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in giudizio di persona, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259010679538000 notificata il 12.09.2025 chiedendo, in via principale di: annullare l'intimazione di pagamento n. 10020259010679538000 notificata al ricorrente il 12.09.2025 per carenza dei presupposti normativi della decadenza dal beneficio della rateizzazione;
dichiarare che il ricorrente non è decaduto dal beneficio delle rateizzazioni concesse, atteso che alla data della notifica dell'intimazione non risultavano scadute e non pagate otto rate per nessuno dei piani in essere;
condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali e dei diritti di copia.
In via subordinata di: accertare l'illegittimità dell'intimazione impugnata per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa;
con annullamento in difetto dei presupposti di legge;
disporre la rimessione in termini del ricorrente secondo gli originari piani di rateizzazione;
condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Costituitasi la resistente ha prodotto documentazione e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte ha trattenuto il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che con la memoria depositata in data 29/01/2026 il ricorrente ha comunicato di aver aderito alla rottamazione quinquies con atto depositato presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 gennaio
2026, per i carichi ricompresi nelle rateizzazioni con identificativi n^ 289837, 303890 e 323598 relativamente ai quali, come da impegno previsto dalla norma, rinuncia espressamente al contenzioso. Non rinunzia, perché non ricompreso nella rottamazione, alla rateizzazione identificativo n. 323604, per la quale il contenzioso prosegue.
Preso atto di quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente ai sopra richiamati carichi.
Quanto alla rateizzazione identificativo n. 323604, unica e sola in essere, il ricorrente sostanzialmente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato nello stesso indicato e specificato il numero della rate non pagate al fine di poter verificare la eventuale intervenuta decadenza dal piano. In realtà tale eccezione è assorbente su ogni altra censura atteso che, come correttamente lamentato in ricorso
“(…) L'intimazione si limita a richiedere il pagamento dell'intero importo senza specificare:
Il numero effettivo di rate scadute e non pagate per ciascun piano di rateizzazione;
La data di decorrenza della presunta decadenza;
I criteri utilizzati per determinare la sussistenza dei presupposti normativi (…)”.
Tanto consente di superare ogni altra questione relativa al mancato pagamento degli interessi che avrebbe concorso alla decadenza dal beneficio anche se sostanzialmente non applicabile al caso concreto in quanto la specifica disposizione normativa D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33,è entrata in vigore dal 01/01/2026 a fronte del provvedimento impugnato notificato in data 12/09/2025. L'atto impugnato va dunque annullato. Tenuto conto della particolarità della fattispecie le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai carichi ricompresi nelle rateizzazioni con identificativi n^. 289837, 303890 e 323598. Accoglie il ricorso relativamente alla rateizzazione identificativo n. 323604 . Compensa le spese.
Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-