CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1290/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7195/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 9 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62520 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 si impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data
28/04/2023, avente ad oggetto IMU riferita all'anno 2017, per un ammontare complessivo di € 763,00.
Il comune resistente rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, risulta fondato il motivo di doglianza con cui si lamenta la prescrizione della imposta IMU de qua;
infatti, nella specie si applica il termine prescrizionale di cinque anni, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 28576/17 del 29/11/2017); tenuto conto che trattasi di imposta del 2017 e che l'atto impugnato è stato notificato il 28 aprile 2023, risulta decorso il citato termine prescrizionale in mancanza di qualsiasi precedente atto interruttivo (non provato dal resistente).
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare l'altro fatta valere dal ricorrente.
In conseguenza, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
In virtù del principio della soccombenza, il Comune resistente va condannato al pagamento della spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 250,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7195/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo N. 9 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 62520 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023 si impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data
28/04/2023, avente ad oggetto IMU riferita all'anno 2017, per un ammontare complessivo di € 763,00.
Il comune resistente rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, risulta fondato il motivo di doglianza con cui si lamenta la prescrizione della imposta IMU de qua;
infatti, nella specie si applica il termine prescrizionale di cinque anni, per come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. n. 28576/17 del 29/11/2017); tenuto conto che trattasi di imposta del 2017 e che l'atto impugnato è stato notificato il 28 aprile 2023, risulta decorso il citato termine prescrizionale in mancanza di qualsiasi precedente atto interruttivo (non provato dal resistente).
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare l'altro fatta valere dal ricorrente.
In conseguenza, va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
In virtù del principio della soccombenza, il Comune resistente va condannato al pagamento della spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese ed euro 250,00 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi