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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4945 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN OT,
vista la propria ordinanza del 30.10.2025, con cui si confermava il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 4 dicembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16376/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...] il [...], e , quest'ultima nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a Persona_1
Taranto il 18.09.2010, elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Palermo presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Cerasa, dal quale sono rappresentati e difesi per procura speciale in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Via Galletti 111, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda proposta da con atto di citazione Parte_3 Parte_2
notificato il 12.12.2022 contro il Controparte_1
- condanna e al pagamento in favore del Parte_3 Parte_2 CP_1
delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in € 14.103,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022, e , quest'ultima nella Parte_3 Parte_2
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano in Persona_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di per sentirlo condannare al CP_1
risarcimento di tutti i danni patiti da e a seguito di un infortunio Parte_3 Persona_1
subito in data 16.10.2021, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 40.000,00 per
[...]
e € 35.000,00 per , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Pt_3 Persona_1
Assumevano, in particolare, che in data 16.10.2021, in , alla guida CP_1 Parte_3
della propria motoape Piaggio 50 con a bordo, in qualità di terzo trasportato, del minore Persona_1
, stava percorrendo la via Principe, quando, giunto all'altezza dei civici n. 62 e 87, finiva per
[...]
ribaltarsi con la motoape a causa della presenza di una profonda buca sussistente sul manto stradale,
andando a terminare la propria corsa sul lato opposto della carreggiata. Il ritualmente costituitosi, eccepiva in via preliminare il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova circa la dinamica dell'evento, ritenendo essersi trattato di un ribaltamento autonomo causato dalla imprudente condotta di guida del conducente del mezzo) che con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto, nonché la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale ed il rigetto della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente procedersi all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal convenuto. CP_1
Ebbene, la predetta eccezione deve ritenersi infondata, in quanto la stessa si basa sull'assenza di responsabilità del nella verificazione del sinistro e sulla conseguente responsabilità CP_1
esclusiva del conducente del motoveicolo, questione questa che attiene al merito, piuttosto che alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte attrice.
Passando al merito, la domanda attorea è infondata.
Giova preliminarmente rilevare, infatti, che la fattispecie oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art 2051 c.c., derivante dagli obblighi di custodia gravanti sul proprietario del bene o su colui che detiene la res dalla quale si è originato l'evento di danno.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006). Pur non vertendo l'onere della prova sulla pericolosità della res, il giudizio del nesso causale è
desumibile dalla anomalia insita nella cosa in custodia.
D'altro canto, il custode, invece, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tale pregnante onere probatorio, atteso che non è stata raggiunta la prova della verificazione del sinistro con le modalità descritte in atto di citazione, nonché del nesso di causa tra l'asserita insidia e l'evento dannoso.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti i Carabinieri della
Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di - i quali, dopo aver effettuato i rilievi di rito ed CP_1
aver prelevato le immagini del sinistro registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti in un'abitazione sita al civico n. 87 della via teatro dell'occorso, hanno redatto in data 29.10.2021 la relazione di incidente stradale (vedasi doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del comune).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che
può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16;
conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto dei Carabinieri sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“conclusioni logiche: dalla visione delle registrazioni di un impianto di video sorveglianza, con telecamera
collocata sopra il civico n. 87 della via Principe del Comune di presso l'immobile di tale CP_1 [...]
si attingeva la seguente, ed evidente, dinamica del sinistro dalle immagini disponibili: la motoape Per_2
50 piaggio avente x8tdf2 e telaio n° tl3t*33621, viaggiava a velocità sostenuta in direzione dall'esterno del
centro abitato verso il centro stesso del Comune di all'uopo il tratto stradale è curvante verso la CP_1
sinistra, per la direzione, ed in particolare si evince che il conducente – – molto verosimilmente, Parte_3
sia per la sua velocità, che per la visione dell'autocarro proveniente dall'opposta direzione di marcia – Fiat
Ducato targato fh696mw – condotto dal – poiché egli si trovava di fatto al centro della Controparte_2
carreggiata stradale, come “ per tagliare la relativa curvatura stradale” cercava di rientrare verso la sua destra,
in quanto era palesemente troppo a sinistra, e che, per l'energia cinetica del veicolo ad egli in uso, ne perdeva
il controllo, atteso che dalle immagini si vede la motoape prima curvare sul suo lato sinistro, restando per
qualche secondo o più su due ruote, per poi abbattersi nuovamente sulle tre ruote e quindi ribaltarsi – di 90
gradi sul lato destro – per andare poi a collidere, in posizione ribaltata di 90 gradi con la sua parte superiore
della cabina di guida, contro la parte bassa a sinistra del paraurti dell'autocarro marciante in senso opposto”.
I Carabinieri della stazione di dunque, al termine degli accertamenti foto CP_1
planimetrici, hanno rintracciato le cause del sinistro nell'elevata velocità mantenuta dal mezzo condotto dal nonché nella condotta di guida tenuta dallo stesso, il quale, avendo imboccato il Pt_3
tratto curvilineo della via Principe sull'estrema sinistra della carreggiata stradale, dopo aver percorso alcuni metri, effettuava repentina manovra di svolta a destra nel tentativo di evitare la collisione con i veicoli regolarmente provenienti dal senso di marcia opposto, finendo per perdere il controllo del proprio veicolo e ribaltarsi.
Orbene, indipendentemente dalla predetta ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri, il dato oggettivo che emerge dai fotogrammi estratti dalle riprese delle videocamere di sorveglianza poste sul luogo del sinistro (al civico n. 87), è costituito dal fatto che la motoape Piaggio 50 condotta dal dopo aver superato il segnale di pericolo per lavori in corso posizionato sul margine destro Pt_3
della sede stradale (guardando al senso di percorrenza della motoape), invadeva la parte sinistra della carreggiata della via Principe con traiettoria verso l'esterno della curva, lasciandosi la buca di cui in atto di citazione sulla propria destra, senza quindi attingerla in alcun modo con le ruote del proprio veicolo.
In particolare, dall'esame congiunto dei fotogrammi estratti dalle videocamere di sorveglianza posizionate al civico di cui sopra e dalle fotografie allegate da parte attrice all'atto di citazione, si evince che la lamentata insidia si trovava nella parte centrale della carreggiata stradale, subito dopo il segnale di pericolo per lavori in corso (vedi foto n. 2 di parte attrice in raffronto con il fotogramma n. 1 del fascicolo fotografico in seno al rapporto dei Carabinieri), laddove invece la motoape 50
condotta dal percorreva il tratto curvilineo sul lato sinistro della carreggiata stessa, senza Pt_3
dunque passare dal centro della predetta via.
Inoltre, dal fotogramma n. 03, emerge chiaramente come il ribaltamento della motoape non è
iniziato in corrispondenza della buca lamentata in citazione, ma soltanto dopo che il veicolo, già
transitato alla sinistra della stessa, aveva mutato drasticamente la propria traiettoria di marcia da sinistra verso destra, sbilanciandosi su due delle sue tre ruote, finendo per ribaltarsi irrimediabilmente (vedi fotogrammi a pag. 3 del fascicolo fotografico della relazione dei Carabinieri
sub documento n.2 allegato alla comparsa di risposta del . Controparte_1 Tale mutamento di traiettoria effettuato dal trova una giustificazione nella presenza Pt_3
dell'autocarro che marciava sulla corsia opposta a quella percorsa dal , mantenendo la Parte_2
propria destra;
presenza questa confermata dalle riproduzioni fotografiche e dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dallo stesso conducente del furgone Fiat Ducato proveniente dal senso di marcia opposto (vedi, in proposito, pag. 2 di 5 della relazione dei Carabinieri).
Per di più dalle dichiarazioni rese dal predetto conducente dell'autocarro si evincono altre condotte imprudenti tenute dal , il quale – come riferito - guidava la motoape con “un Parte_2
bambino tra le braccia” e “intento ad accedersi una sigaretta” (vedi dichiarazioni riportate nella relazione dei Carabinieri a pag 2 di 5).
In conformità a tutti gli accertamenti effettuati, la relazione dei Carabinieri non menziona tra le cause del sinistro la buca di cui in atto di citazione, e ciò poiché il mezzo condotto dal non ha Pt_3
percorso la porzione di asfalto interessata dalla stessa, bensì il tratto a questa adiacente (il tratto di sinistra), rimanendo in tal modo la buca ininfluente rispetto all'eziologia dell'occorso.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro si fonda su elementi oggettivi, quali i fotogrammi degli istanti del sinistro estratti dalle videocamere di sorveglianza situate sui luoghi dell'evento.
Non può ritenersi, d'altro canto, attendibile, in ordine alla causa del ribaltamento, la deposizione resa del teste di parte attrice, , il quale, ha riferito quanto segue: Testimone_1
“Ricordo che la Motoape percorreva sulla propria destra la via Principe con direzione verso il Paese,
condotta dal sig. con a boro un bambino, io mi trovavo a circa 20/30 metri di distanza dal Parte_3
punto in cui si è verificato l'incidente ed ho visto che la ruota del veicolo era finita dentro una buca e che
il conducente ha fatto un movimento strano, ha perso il controllo e si è ribaltato dove c'era una
buca che io vedevo dal punto in cui mi trovavo. Aggiungo che, dopo il ribaltamento, la moto Ape andò a
sbattere contro un furgone di colore bianco che proveniva in senso opposto. Preciso che il ribaltamento è
avvenuto dopo la segnaletica che indicava il restringimento della carreggiata, come risulta dalle foto che mi
vengono mostrate, allegate al fascicolo di parte attrice.” (vedi verbale di udienza del 2 maggio 2024). Invero, a parte la considerazione che il teste possa avere visto dalla distanza di 20/30 metri il particolare della ruota dentro la buca prima del movimento strano e del ribaltamento, le circostanze riferite dal teste relative alla posizione sulla destra tenuta dalla motoape e al passaggio della ruota della motoape dalla buca, sono palesemente smentite dai fotogrammi del fascicolo fotografico dei
Carabinieri, da cui si evince che la motoape viaggiava sulla estrema sinistra e senza passare dalla buca.
Semmai il “movimento strano” riferito dal teste, che ha poi determinato la predita di controllo del mezzo, avvalora la ricostruzione del ribaltamento a causa dell'improvviso cambio di traiettoria del ascrivibile alla presenza dell'autocarro sulla corsia opposta. Pt_3
A ciò si aggiunga, da ultimo, che proprio in prossimità del preteso pericolo per la circolazione stradale costituito dal dissesto dell'asfalto, era stata apposta la segnaletica di pericolo per lavori in corso, il che avrebbe dovuto indurre il conducente della motoape a moderare la velocità e prestare particolare attenzione (anche tenuto conto della conformazione curvilinea ed a doppio senso di marcia della via Principe), evitando così il ribaltamento del proprio mezzo, che, come è noto,
costituisce evento che richiede una forza cinetica di non poca entità (incompatibile con la mera presenza di una buca presa a velocità moderata).
Alla luce di quanto fin qui esposto, non può che confermarsi il provvedimento del 9.05.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della c.t.u. medico legale richiesta da parte attrice ed è stata rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
Per tutto quanto sopra esposto, la presente domanda va rigettata.
Le spese del giudizio tra gli attori ed il seguono la soccombenza e Controparte_1
vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 52.001,00 a € 260.000,00)
e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Così deciso in Palermo, il 4 dicembre 2025. Il Giudice
AN OT
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN OT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AN OT,
vista la propria ordinanza del 30.10.2025, con cui si confermava il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 4 dicembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16376/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...] il [...], e , quest'ultima nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a Persona_1
Taranto il 18.09.2010, elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Palermo presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Cerasa, dal quale sono rappresentati e difesi per procura speciale in calce all'originale dell'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, Via Galletti 111, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emanuele, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
- rigetta la domanda proposta da con atto di citazione Parte_3 Parte_2
notificato il 12.12.2022 contro il Controparte_1
- condanna e al pagamento in favore del Parte_3 Parte_2 CP_1
delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in € 14.103,00, oltre
[...]
spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.12.2022, e , quest'ultima nella Parte_3 Parte_2
qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore , convenivano in Persona_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale il Comune di per sentirlo condannare al CP_1
risarcimento di tutti i danni patiti da e a seguito di un infortunio Parte_3 Persona_1
subito in data 16.10.2021, danni da quantificarsi nella somma complessiva di € 40.000,00 per
[...]
e € 35.000,00 per , oltre interessi e rivalutazione monetaria. Pt_3 Persona_1
Assumevano, in particolare, che in data 16.10.2021, in , alla guida CP_1 Parte_3
della propria motoape Piaggio 50 con a bordo, in qualità di terzo trasportato, del minore Persona_1
, stava percorrendo la via Principe, quando, giunto all'altezza dei civici n. 62 e 87, finiva per
[...]
ribaltarsi con la motoape a causa della presenza di una profonda buca sussistente sul manto stradale,
andando a terminare la propria corsa sul lato opposto della carreggiata. Il ritualmente costituitosi, eccepiva in via preliminare il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an (sotto il profilo della mancanza di prova circa la dinamica dell'evento, ritenendo essersi trattato di un ribaltamento autonomo causato dalla imprudente condotta di guida del conducente del mezzo) che con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto, nonché la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite ex art. 96 c.p.c..
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
dopo l'assunzione della prova orale ed il rigetto della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente procedersi all'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal convenuto. CP_1
Ebbene, la predetta eccezione deve ritenersi infondata, in quanto la stessa si basa sull'assenza di responsabilità del nella verificazione del sinistro e sulla conseguente responsabilità CP_1
esclusiva del conducente del motoveicolo, questione questa che attiene al merito, piuttosto che alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte attrice.
Passando al merito, la domanda attorea è infondata.
Giova preliminarmente rilevare, infatti, che la fattispecie oggetto del presente giudizio va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art 2051 c.c., derivante dagli obblighi di custodia gravanti sul proprietario del bene o su colui che detiene la res dalla quale si è originato l'evento di danno.
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006). Pur non vertendo l'onere della prova sulla pericolosità della res, il giudizio del nesso causale è
desumibile dalla anomalia insita nella cosa in custodia.
D'altro canto, il custode, invece, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto tale pregnante onere probatorio, atteso che non è stata raggiunta la prova della verificazione del sinistro con le modalità descritte in atto di citazione, nonché del nesso di causa tra l'asserita insidia e l'evento dannoso.
Giova evidenziare, infatti, che nel sinistro per cui è causa sono intervenuti i Carabinieri della
Legione Carabinieri Sicilia – Stazione di - i quali, dopo aver effettuato i rilievi di rito ed CP_1
aver prelevato le immagini del sinistro registrate dalle videocamere di sorveglianza presenti in un'abitazione sita al civico n. 87 della via teatro dell'occorso, hanno redatto in data 29.10.2021 la relazione di incidente stradale (vedasi doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione del comune).
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti
che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze
di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad
altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che
può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16;
conforme Cass. n. 22662/2008).
Nella specie, il rapporto dei Carabinieri sopra citato riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti:
“conclusioni logiche: dalla visione delle registrazioni di un impianto di video sorveglianza, con telecamera
collocata sopra il civico n. 87 della via Principe del Comune di presso l'immobile di tale CP_1 [...]
si attingeva la seguente, ed evidente, dinamica del sinistro dalle immagini disponibili: la motoape Per_2
50 piaggio avente x8tdf2 e telaio n° tl3t*33621, viaggiava a velocità sostenuta in direzione dall'esterno del
centro abitato verso il centro stesso del Comune di all'uopo il tratto stradale è curvante verso la CP_1
sinistra, per la direzione, ed in particolare si evince che il conducente – – molto verosimilmente, Parte_3
sia per la sua velocità, che per la visione dell'autocarro proveniente dall'opposta direzione di marcia – Fiat
Ducato targato fh696mw – condotto dal – poiché egli si trovava di fatto al centro della Controparte_2
carreggiata stradale, come “ per tagliare la relativa curvatura stradale” cercava di rientrare verso la sua destra,
in quanto era palesemente troppo a sinistra, e che, per l'energia cinetica del veicolo ad egli in uso, ne perdeva
il controllo, atteso che dalle immagini si vede la motoape prima curvare sul suo lato sinistro, restando per
qualche secondo o più su due ruote, per poi abbattersi nuovamente sulle tre ruote e quindi ribaltarsi – di 90
gradi sul lato destro – per andare poi a collidere, in posizione ribaltata di 90 gradi con la sua parte superiore
della cabina di guida, contro la parte bassa a sinistra del paraurti dell'autocarro marciante in senso opposto”.
I Carabinieri della stazione di dunque, al termine degli accertamenti foto CP_1
planimetrici, hanno rintracciato le cause del sinistro nell'elevata velocità mantenuta dal mezzo condotto dal nonché nella condotta di guida tenuta dallo stesso, il quale, avendo imboccato il Pt_3
tratto curvilineo della via Principe sull'estrema sinistra della carreggiata stradale, dopo aver percorso alcuni metri, effettuava repentina manovra di svolta a destra nel tentativo di evitare la collisione con i veicoli regolarmente provenienti dal senso di marcia opposto, finendo per perdere il controllo del proprio veicolo e ribaltarsi.
Orbene, indipendentemente dalla predetta ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri, il dato oggettivo che emerge dai fotogrammi estratti dalle riprese delle videocamere di sorveglianza poste sul luogo del sinistro (al civico n. 87), è costituito dal fatto che la motoape Piaggio 50 condotta dal dopo aver superato il segnale di pericolo per lavori in corso posizionato sul margine destro Pt_3
della sede stradale (guardando al senso di percorrenza della motoape), invadeva la parte sinistra della carreggiata della via Principe con traiettoria verso l'esterno della curva, lasciandosi la buca di cui in atto di citazione sulla propria destra, senza quindi attingerla in alcun modo con le ruote del proprio veicolo.
In particolare, dall'esame congiunto dei fotogrammi estratti dalle videocamere di sorveglianza posizionate al civico di cui sopra e dalle fotografie allegate da parte attrice all'atto di citazione, si evince che la lamentata insidia si trovava nella parte centrale della carreggiata stradale, subito dopo il segnale di pericolo per lavori in corso (vedi foto n. 2 di parte attrice in raffronto con il fotogramma n. 1 del fascicolo fotografico in seno al rapporto dei Carabinieri), laddove invece la motoape 50
condotta dal percorreva il tratto curvilineo sul lato sinistro della carreggiata stessa, senza Pt_3
dunque passare dal centro della predetta via.
Inoltre, dal fotogramma n. 03, emerge chiaramente come il ribaltamento della motoape non è
iniziato in corrispondenza della buca lamentata in citazione, ma soltanto dopo che il veicolo, già
transitato alla sinistra della stessa, aveva mutato drasticamente la propria traiettoria di marcia da sinistra verso destra, sbilanciandosi su due delle sue tre ruote, finendo per ribaltarsi irrimediabilmente (vedi fotogrammi a pag. 3 del fascicolo fotografico della relazione dei Carabinieri
sub documento n.2 allegato alla comparsa di risposta del . Controparte_1 Tale mutamento di traiettoria effettuato dal trova una giustificazione nella presenza Pt_3
dell'autocarro che marciava sulla corsia opposta a quella percorsa dal , mantenendo la Parte_2
propria destra;
presenza questa confermata dalle riproduzioni fotografiche e dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dallo stesso conducente del furgone Fiat Ducato proveniente dal senso di marcia opposto (vedi, in proposito, pag. 2 di 5 della relazione dei Carabinieri).
Per di più dalle dichiarazioni rese dal predetto conducente dell'autocarro si evincono altre condotte imprudenti tenute dal , il quale – come riferito - guidava la motoape con “un Parte_2
bambino tra le braccia” e “intento ad accedersi una sigaretta” (vedi dichiarazioni riportate nella relazione dei Carabinieri a pag 2 di 5).
In conformità a tutti gli accertamenti effettuati, la relazione dei Carabinieri non menziona tra le cause del sinistro la buca di cui in atto di citazione, e ciò poiché il mezzo condotto dal non ha Pt_3
percorso la porzione di asfalto interessata dalla stessa, bensì il tratto a questa adiacente (il tratto di sinistra), rimanendo in tal modo la buca ininfluente rispetto all'eziologia dell'occorso.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro si fonda su elementi oggettivi, quali i fotogrammi degli istanti del sinistro estratti dalle videocamere di sorveglianza situate sui luoghi dell'evento.
Non può ritenersi, d'altro canto, attendibile, in ordine alla causa del ribaltamento, la deposizione resa del teste di parte attrice, , il quale, ha riferito quanto segue: Testimone_1
“Ricordo che la Motoape percorreva sulla propria destra la via Principe con direzione verso il Paese,
condotta dal sig. con a boro un bambino, io mi trovavo a circa 20/30 metri di distanza dal Parte_3
punto in cui si è verificato l'incidente ed ho visto che la ruota del veicolo era finita dentro una buca e che
il conducente ha fatto un movimento strano, ha perso il controllo e si è ribaltato dove c'era una
buca che io vedevo dal punto in cui mi trovavo. Aggiungo che, dopo il ribaltamento, la moto Ape andò a
sbattere contro un furgone di colore bianco che proveniva in senso opposto. Preciso che il ribaltamento è
avvenuto dopo la segnaletica che indicava il restringimento della carreggiata, come risulta dalle foto che mi
vengono mostrate, allegate al fascicolo di parte attrice.” (vedi verbale di udienza del 2 maggio 2024). Invero, a parte la considerazione che il teste possa avere visto dalla distanza di 20/30 metri il particolare della ruota dentro la buca prima del movimento strano e del ribaltamento, le circostanze riferite dal teste relative alla posizione sulla destra tenuta dalla motoape e al passaggio della ruota della motoape dalla buca, sono palesemente smentite dai fotogrammi del fascicolo fotografico dei
Carabinieri, da cui si evince che la motoape viaggiava sulla estrema sinistra e senza passare dalla buca.
Semmai il “movimento strano” riferito dal teste, che ha poi determinato la predita di controllo del mezzo, avvalora la ricostruzione del ribaltamento a causa dell'improvviso cambio di traiettoria del ascrivibile alla presenza dell'autocarro sulla corsia opposta. Pt_3
A ciò si aggiunga, da ultimo, che proprio in prossimità del preteso pericolo per la circolazione stradale costituito dal dissesto dell'asfalto, era stata apposta la segnaletica di pericolo per lavori in corso, il che avrebbe dovuto indurre il conducente della motoape a moderare la velocità e prestare particolare attenzione (anche tenuto conto della conformazione curvilinea ed a doppio senso di marcia della via Principe), evitando così il ribaltamento del proprio mezzo, che, come è noto,
costituisce evento che richiede una forza cinetica di non poca entità (incompatibile con la mera presenza di una buca presa a velocità moderata).
Alla luce di quanto fin qui esposto, non può che confermarsi il provvedimento del 9.05.2024, con il quale è stato disposto il rigetto della c.t.u. medico legale richiesta da parte attrice ed è stata rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
Per tutto quanto sopra esposto, la presente domanda va rigettata.
Le spese del giudizio tra gli attori ed il seguono la soccombenza e Controparte_1
vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della domanda proposta (da € 52.001,00 a € 260.000,00)
e dell'attività in concreto svolta, applicando i parametri medi per tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Così deciso in Palermo, il 4 dicembre 2025. Il Giudice
AN OT
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
AN OT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.