Articolo 4 della Legge 7 marzo 1996, n. 109
Articolo 3
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24 marzo 1996
Art. 4. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 marzo 1996
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