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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OR, in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Nicola Minasi per procura in atti,
ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, ha adito Parte_2 questo giudice del lavoro chiedendo la condanna dell' resistente alla CP_2
predisposizione del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato e alla ricostruzione della carriera della ricorrente, nonché la condanna di parte resistente alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di 205.599,40 euro a titolo di: a) Compenso Minimo Tabellare dal 10.04.2008 al
31.12.2009; b) Indennità di Esclusività dal 01.04.2008 al 30.11.2023; c)
Indennità Specifica Medica dal 10.04.2008 al 31.12.2009; d) Indennità di
Posizione complessiva suddivisa in parte Fissa e in parte Variabile Quota
Aziendale dal 01.04.2008 al 30.11.2023; e) Indennità di Polizia Giudiziaria;
oltre la somma ulteriore di euro 21.399,05
(ventunomilatrecentonovantanove,05) a titolo di Premio di operosità, oltre interessi. Contr Nella resistenza dell' istruita in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda non può essere accolta, essendo intervenuta la sentenza del Tribunale di Palmi n. 274/2023, emessa in data 2/03/2023 e passata in giudicato, che ha rigettato sia la domanda di immissione in ruolo della ricorrente per carenza di interesse ad agire, avendo l'azienda sanitaria già dato spontanea esecuzione alla stessa, sia la richiesta attinente i profili patrimoniali in ragione dell'accertata prescrizione dei crediti e della genericità della domanda.
Quindi, l'effetto preclusivo del giudicato - istituto tendente a impedire un bis in idem e un eventuale contrasto di pronunce – impedisce di delibare nuovamente la questione.
Inoltre, la domanda non potrebbe essere accolta neppure aderendo alla tesi di parte ricorrente secondo la quale il presente giudizio avrebbe ad oggetto l'inerzia della P.A. a fronte della suddetta decisione, dal momento che tali doglianze riguarderebbero la diversa fase dell'ottemperanza del giudicato civile.
3.- Nulla sulle spese in ragione della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta;
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese.
Palmi, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OR