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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2602/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2602/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 300/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cariati il 20.06.2018, depositata in pari data e non notificata”, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giancarlo De Santis;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_1 C.F._1
Meles;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione depositate per l'udienza del 22.01.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 +
20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 25 Marzo 2025 e il 14 Aprile 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 24.01.2025).
Parte appellante ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 innanzi al giudice di pace di Cariati deducendo: di aver indebitamente versato la somma di € 3,60 per il ritiro della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) relativa all'atto giudiziario di cui al cronologico Unep di Castrovillari n. 1742/14; che, essendo detta notifica relativa a un “atto esente”,
1 atteso il valore della causa inferiore a € 1.032,00, le spese relative all'iter notificatorio non erano dovute. Ha, quindi, chiesto al giudice di pace di condannare al pagamento Parte_1 della somma di € 3,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso l'illegittimo pagamento preteso dalla società convenuta, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della Parte_1 citazione per indeterminatezza e il difetto di legittimazione attiva e passiva e deducendo, nel merito,
l'indebito frazionamento della domanda, la prescrizione della pretesa e l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 300/2018 del 20.06.2018, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento di € 3,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni e ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello che, riproponendo quasi tutte le Parte_1 argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado (salvo che per l'indebito frazionamento della domanda e la prescrizione della pretesa), ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea. In particolare, l'appellante ha enunciato i seguenti motivi di appello: difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 1228 c.c., atteso il difetto di legittimazione attiva dell'appellato; difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione della legge speciale n. 890 del 1982, atteso il difetto di legittimazione passiva dell'appellante; erronea decisione del giudice nel ritenere che l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costitutivo dell'avvenuto adempimento. Si è costituito che ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. CP_1
342 c.p.c., dell'art. 113, c. II, c.p.c. e dell'art. 339 co. III c.p.c., oltre che l'infondatezza dello stesso.
Durante il procedimento è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado (essendo i fascicoli di parte stati prodotti dall'appellante e dall'appellato) e la causa, istruita documentalmente, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 25
Marzo 2025 e il 14 Aprile 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 24.01.2025). Parte appellante ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini concessi.
In via preliminare deve darsi atto dell'inammissibilità del documento denominato “circolare ministeriale” depositato da parte appellata solo in tale grado come facilmente evincibile dal foliario contenuto nella produzione di primo grado del CP_1
Tanto premesso, ai fini della decisione assume rilievo assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la valutazione dell' eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'art. 339, c. III, c.p.c., in particolare, prevede che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'art. 113, c. II, c.p.c., nella sua versione vigente ratione temporis disponeva che “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
2 Ai fini dell'individuazione delle sentenze assoggettate a tale disciplina la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma
3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato” (Cass. civ. n. 3290/2018). E, ancora, Ancora, “Il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., è tenuto al rispetto delle sole norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre alle norme regolatrici del processo, la cui violazione è sempre denunciabile. Al di fuori di tali limiti, il giudizio equitativo del giudice di pace è insindacabile, salva l'applicabilità degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione, in quanto la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione, pertanto, rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere
l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione” (cfr. Cass. civ. n. 1610/2003). Ciò chiarito, nella fattispecie esame risulta applicabile il disposto di cui all'art. 339, c. III, c.p.c. E, invero, innanzitutto, la domanda è chiaramente di valore inferiore ad € 1.100,00, dovendosi tenere conto della sorte capitale di € 3,60 pacificamente corrisposta a per il Parte_1 ritiro della comunicazione di avvenuta notificata. Né assume rilevanza che parte attrice abbia richiesto la restituzione della somma di € 3,60 oltre interessi “il tutto entro la competenza per valore del Giudice adito”, non essendo stato né dedotto né allegato il motivo idoneo a ingenerare il dubbio che le circostanze dedotte sarebbero state potenzialmente idonee superare il valore per il quale è ammessa la decisione secondo equità, atteso, altresì, che il in primo grado non ha CP_1 richiesto il risarcimento del danno, avendo avanzato unicamente la richiesta di restituzione dell'importo di € 3,60.
Ancora, per quanto riguarda i primi due motivi di appello, occorre evidenziare che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice
(legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione ad un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (cfr. Cass.
3 civ. n. 16878/2005). Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa. Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ. n. 6894/1999 e n.
10673/2002).
Ciò a significare che la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene a un terzo soggetto ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., SS. UU., n. 2951/2016).
Ebbene, i primi due motivi di appello sono stati erroneamente qualificati come inerenti al difetto di legittimazione attiva e passiva, ma in realtà essi - avendo l'attore prospettato di essere personalmente titolare del diritto e che il convenuto era il soggetto che la norma, che regolava la fattispecie in concreto, considerava destinatario passivo della pretesa –concernono la titolarità del diritto attenendo, quindi, al merito del giudizio e, pertanto, non integrano la “violazione delle norme sul procedimento” e comportano l'inammissibilità dell'appello.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, lo stesso concerne la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie, che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 339, c. III, c.p.c., non essendo sussumibili né nella violazione di norme processuali, né nella violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero nei principi regolatori della materia.
Né, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie l'appellante ha rilevato il superamento dei limiti posti dai predetti principi e norme;
anzi, lo stesso ha mancato di individuare la norma o il principio violato e di puntualizzare le ragioni di contrasto con esso delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione (vedi sul punto Cass. civ. n. 3005/2014 in cui è stato precisato che “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
Da ultimo, occorre evidenziare che solo nella comparsa conclusionale ha dedotto che Parte_1 la fattispecie in esame deriverebbe “da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Si tratta di una deduzione del tutto tardiva e, quindi, inammissibile. Per completezza motivazionale, si rileva, al riguardo che, oltre a non esservi prova che il contratto concluso tra le parti rientri nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1342 c.c., risulta che nel caso di specie nessun contratto in forma scritta sia stato concluso tra le parti come sostenuto dalla stessa parte appellante.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe vigenti tenuto conto dell'effettivo valore della causa, con applicazione dei
4 parametri minimi in considerazione della bassa complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Meles dichiaratosi antistatario.
Deve darsi, poi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello;
2. CONDANNA parte appellante in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di parte appellata, , delle spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in € 232,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Meles dichiaratosi antistatario;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Castrovillari in data 12.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2602/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 300/2018 emessa dal Giudice di Pace di Cariati il 20.06.2018, depositata in pari data e non notificata”, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giancarlo De Santis;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_1 C.F._1
Meles;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione depositate per l'udienza del 22.01.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 +
20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 25 Marzo 2025 e il 14 Aprile 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 24.01.2025).
Parte appellante ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha convenuto in giudizio CP_1 Parte_1 innanzi al giudice di pace di Cariati deducendo: di aver indebitamente versato la somma di € 3,60 per il ritiro della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) relativa all'atto giudiziario di cui al cronologico Unep di Castrovillari n. 1742/14; che, essendo detta notifica relativa a un “atto esente”,
1 atteso il valore della causa inferiore a € 1.032,00, le spese relative all'iter notificatorio non erano dovute. Ha, quindi, chiesto al giudice di pace di condannare al pagamento Parte_1 della somma di € 3,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, atteso l'illegittimo pagamento preteso dalla società convenuta, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi. si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità della Parte_1 citazione per indeterminatezza e il difetto di legittimazione attiva e passiva e deducendo, nel merito,
l'indebito frazionamento della domanda, la prescrizione della pretesa e l'infondatezza della domanda.
Con sentenza n. 300/2018 del 20.06.2018, il giudice di pace ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento di € 3,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni e ha condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello che, riproponendo quasi tutte le Parte_1 argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado (salvo che per l'indebito frazionamento della domanda e la prescrizione della pretesa), ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea. In particolare, l'appellante ha enunciato i seguenti motivi di appello: difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 1228 c.c., atteso il difetto di legittimazione attiva dell'appellato; difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione della legge speciale n. 890 del 1982, atteso il difetto di legittimazione passiva dell'appellante; erronea decisione del giudice nel ritenere che l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costitutivo dell'avvenuto adempimento. Si è costituito che ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. CP_1
342 c.p.c., dell'art. 113, c. II, c.p.c. e dell'art. 339 co. III c.p.c., oltre che l'infondatezza dello stesso.
Durante il procedimento è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado (essendo i fascicoli di parte stati prodotti dall'appellante e dall'appellato) e la causa, istruita documentalmente, è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini (60 + 20) ex art. 190 c.p.c. (scaduti il 25
Marzo 2025 e il 14 Aprile 2025 attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. il 24.01.2025). Parte appellante ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica nei termini concessi.
In via preliminare deve darsi atto dell'inammissibilità del documento denominato “circolare ministeriale” depositato da parte appellata solo in tale grado come facilmente evincibile dal foliario contenuto nella produzione di primo grado del CP_1
Tanto premesso, ai fini della decisione assume rilievo assorbente, nell'ottica del principio della ragione più liquida, la valutazione dell' eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. sollevata da parte appellata.
L'art. 339, c. III, c.p.c., in particolare, prevede che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'art. 113, c. II, c.p.c., nella sua versione vigente ratione temporis disponeva che “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
2 Ai fini dell'individuazione delle sentenze assoggettate a tale disciplina la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma
3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato” (Cass. civ. n. 3290/2018). E, ancora, Ancora, “Il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., è tenuto al rispetto delle sole norme costituzionali e di quelle comunitarie, oltre alle norme regolatrici del processo, la cui violazione è sempre denunciabile. Al di fuori di tali limiti, il giudizio equitativo del giudice di pace è insindacabile, salva l'applicabilità degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 360, n. 4, cod. proc. civ., nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazione, in quanto la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini tali da consentire di seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Il vizio di motivazione, pertanto, rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, sì da precludere
l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione, sicché non sono quindi deducibili nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione” (cfr. Cass. civ. n. 1610/2003). Ciò chiarito, nella fattispecie esame risulta applicabile il disposto di cui all'art. 339, c. III, c.p.c. E, invero, innanzitutto, la domanda è chiaramente di valore inferiore ad € 1.100,00, dovendosi tenere conto della sorte capitale di € 3,60 pacificamente corrisposta a per il Parte_1 ritiro della comunicazione di avvenuta notificata. Né assume rilevanza che parte attrice abbia richiesto la restituzione della somma di € 3,60 oltre interessi “il tutto entro la competenza per valore del Giudice adito”, non essendo stato né dedotto né allegato il motivo idoneo a ingenerare il dubbio che le circostanze dedotte sarebbero state potenzialmente idonee superare il valore per il quale è ammessa la decisione secondo equità, atteso, altresì, che il in primo grado non ha CP_1 richiesto il risarcimento del danno, avendo avanzato unicamente la richiesta di restituzione dell'importo di € 3,60.
Ancora, per quanto riguarda i primi due motivi di appello, occorre evidenziare che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio al giudice
(legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto (legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione ad un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del 1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (cfr. Cass.
3 civ. n. 16878/2005). Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa. Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ. n. 6894/1999 e n.
10673/2002).
Ciò a significare che la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene a un terzo soggetto ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass., SS. UU., n. 2951/2016).
Ebbene, i primi due motivi di appello sono stati erroneamente qualificati come inerenti al difetto di legittimazione attiva e passiva, ma in realtà essi - avendo l'attore prospettato di essere personalmente titolare del diritto e che il convenuto era il soggetto che la norma, che regolava la fattispecie in concreto, considerava destinatario passivo della pretesa –concernono la titolarità del diritto attenendo, quindi, al merito del giudizio e, pertanto, non integrano la “violazione delle norme sul procedimento” e comportano l'inammissibilità dell'appello.
Per quanto riguarda il terzo motivo di appello, lo stesso concerne la ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle risultanze istruttorie, che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 339, c. III, c.p.c., non essendo sussumibili né nella violazione di norme processuali, né nella violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero nei principi regolatori della materia.
Né, con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie l'appellante ha rilevato il superamento dei limiti posti dai predetti principi e norme;
anzi, lo stesso ha mancato di individuare la norma o il principio violato e di puntualizzare le ragioni di contrasto con esso delle ragioni poste a fondamento dell'impugnata decisione (vedi sul punto Cass. civ. n. 3005/2014 in cui è stato precisato che “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”).
Da ultimo, occorre evidenziare che solo nella comparsa conclusionale ha dedotto che Parte_1 la fattispecie in esame deriverebbe “da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”. Si tratta di una deduzione del tutto tardiva e, quindi, inammissibile. Per completezza motivazionale, si rileva, al riguardo che, oltre a non esservi prova che il contratto concluso tra le parti rientri nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1342 c.c., risulta che nel caso di specie nessun contratto in forma scritta sia stato concluso tra le parti come sostenuto dalla stessa parte appellante.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tariffe vigenti tenuto conto dell'effettivo valore della causa, con applicazione dei
4 parametri minimi in considerazione della bassa complessità della controversia e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Meles dichiaratosi antistatario.
Deve darsi, poi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile l'appello;
2. CONDANNA parte appellante in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di parte appellata, , delle spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in € 232,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Meles dichiaratosi antistatario;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Castrovillari in data 12.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli.
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