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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/11/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2268/2025
Tribunale Ordinario di Ivrea
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 10.50, innanzi al dott. Augusto Salustri, è comparso: per parte ricorrente l'avv. EL ZZ la quale richiama il ricorso notificato alla controparte. Nessuno è comparso per la resistente.
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. ZZ precisa le conclusioni come da ricorso in atti, indicando le spese vive sostenute anche per le notifiche a mani di € 286,95.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 13.00, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL ZZ
ricorrente e
nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], VIA IVREA 106, resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
, allegando di aver concesso in locazione gli immobili di sua Parte_1
proprietà siti in Ivrea, via Lorenzo Garda n. 2, distinti al N.C.E.U.: foglio 23, part. 238, sub 35 e part. 239, sub 3, a con contratto del 15.07.2020 Controparte_1
con scadenza fissata al 31.7.2024, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, dovuta ad inadempimento della conduttrice;
- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del conchiudente della somma di € Controparte_1
8.750,00 a titolo di canoni di locazioni scaduti, nonché della somma di € 1.050,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo dopo la pronuncia dello sfratto, nonché al pagamento della somma di € 6.690,94 a titolo di spese condominiali ordinarie ed oneri accessori ad oggi maturate a
2 carico della conduttrice, oltre agli interessi legali dalla mora ed oltre agli interessi moratori ex art. 3
D.lgs 231/2002 dal giorno della proposizione della domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c…”.
Il ricorrente ha aggiunto di aver richiesto ed ottenuto con ordinanza del 20.02.2025 la convalida di sfratto per morosità della conduttrice, precisando come l'immobile all'esito della notificazione del precetto sia stato rilasciato in data 01.06.2025.
Ciò posto, ha richiesto la condanna della conduttrice al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 16.490,94, così come partitamente distinta in canoni di locazione, indennità di occupazione sino al rilascio ed oneri condominiali.
, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale della causa, ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citata e non costituta.
Sempre in via preliminare domanda deve essere dichiarata procedibile avendo la parte ricorrente introdotto il procedimento di mediazione ai sensi D.lgs. 28/2010, definito con esito negativo.
Venendo al merito la domanda di condanna al pagamento dei canoni e delle spese condominiali è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha lamentato il mancato versamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione dal mese di aprile 2022 sino al mese di maggio 2025 per complessivi € 9.800,00, al netto dei pagamenti parziali nonché
l'omesso versamento dell'importo di € 6.690,94 a titolo di spese condominiali ordinarie.
3 Posto ciò, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Corte di Cassazione 15.7.2011 n. 15659) in tema di onere della prova, a tenore del quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali ricordati, è evidente come la parte locatrice abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
La medesima ha prodotto in giudizio il contratto di locazione intercorso con dal quale risulta che il canone annuo pattuito fosse pari ad € Parte_2
4.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 350,00, allegando l'altrui inadempimento.
A fronte di ciò, spettava al conduttore fornire la prova dell'avvenuto pagamento o dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto azionato;
il che 4 non è avvenuto, avendo lo stesso scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace.
Posto ciò, non avendo la resistente fornito la prova di aver corrisposto i canoni così come partitamente indicati dal ricorrente e delle spese condominiali relative alla stagione 2023/2024, così come documentate dalla parte ricorrente, la suddetta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 16.490,94, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze alla notificazione del ricorso ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notificazione del ricorso sino al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei conventi e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria e della discussione orale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento delle domande spiegate da condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.490,94 a titolo
[...]
di canoni di locazione, indennità di occupazione ed oneri condominiali oltre interessi come in motivazione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, € 286,95 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA ed oneri come per legge.
Ivrea, 12.11.2025 il Giudice dott. Augusto Salustri
5
Tribunale Ordinario di Ivrea
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 10.50, innanzi al dott. Augusto Salustri, è comparso: per parte ricorrente l'avv. EL ZZ la quale richiama il ricorso notificato alla controparte. Nessuno è comparso per la resistente.
Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. ZZ precisa le conclusioni come da ricorso in atti, indicando le spese vive sostenute anche per le notifiche a mani di € 286,95.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza, esonerando le parti dall'essere presenti.
Il giudice successivamente alle ore 13.00, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
Il Giudice
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EL ZZ
ricorrente e
nata a [...], il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], VIA IVREA 106, resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
, allegando di aver concesso in locazione gli immobili di sua Parte_1
proprietà siti in Ivrea, via Lorenzo Garda n. 2, distinti al N.C.E.U.: foglio 23, part. 238, sub 35 e part. 239, sub 3, a con contratto del 15.07.2020 Controparte_1
con scadenza fissata al 31.7.2024, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti, dovuta ad inadempimento della conduttrice;
- dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore del conchiudente della somma di € Controparte_1
8.750,00 a titolo di canoni di locazioni scaduti, nonché della somma di € 1.050,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo dopo la pronuncia dello sfratto, nonché al pagamento della somma di € 6.690,94 a titolo di spese condominiali ordinarie ed oneri accessori ad oggi maturate a
2 carico della conduttrice, oltre agli interessi legali dalla mora ed oltre agli interessi moratori ex art. 3
D.lgs 231/2002 dal giorno della proposizione della domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c…”.
Il ricorrente ha aggiunto di aver richiesto ed ottenuto con ordinanza del 20.02.2025 la convalida di sfratto per morosità della conduttrice, precisando come l'immobile all'esito della notificazione del precetto sia stato rilasciato in data 01.06.2025.
Ciò posto, ha richiesto la condanna della conduttrice al Parte_1
pagamento della somma complessiva di € 16.490,94, così come partitamente distinta in canoni di locazione, indennità di occupazione sino al rilascio ed oneri condominiali.
, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, esaurita la discussione orale della causa, ha pronunciato la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_1
ritualmente citata e non costituta.
Sempre in via preliminare domanda deve essere dichiarata procedibile avendo la parte ricorrente introdotto il procedimento di mediazione ai sensi D.lgs. 28/2010, definito con esito negativo.
Venendo al merito la domanda di condanna al pagamento dei canoni e delle spese condominiali è fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha lamentato il mancato versamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione ed indennità di occupazione dal mese di aprile 2022 sino al mese di maggio 2025 per complessivi € 9.800,00, al netto dei pagamenti parziali nonché
l'omesso versamento dell'importo di € 6.690,94 a titolo di spese condominiali ordinarie.
3 Posto ciò, occorre richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Corte di Cassazione 15.7.2011 n. 15659) in tema di onere della prova, a tenore del quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali ricordati, è evidente come la parte locatrice abbia assolto l'onere probatorio su di lei incombente.
La medesima ha prodotto in giudizio il contratto di locazione intercorso con dal quale risulta che il canone annuo pattuito fosse pari ad € Parte_2
4.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 350,00, allegando l'altrui inadempimento.
A fronte di ciò, spettava al conduttore fornire la prova dell'avvenuto pagamento o dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto azionato;
il che 4 non è avvenuto, avendo lo stesso scelto di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace.
Posto ciò, non avendo la resistente fornito la prova di aver corrisposto i canoni così come partitamente indicati dal ricorrente e delle spese condominiali relative alla stagione 2023/2024, così come documentate dalla parte ricorrente, la suddetta deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di € 16.490,94, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalle singole scadenze alla notificazione del ricorso ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notificazione del ricorso sino al saldo effettivo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei conventi e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza di istruttoria e della discussione orale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in accoglimento delle domande spiegate da condanna Parte_1 CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.490,94 a titolo
[...]
di canoni di locazione, indennità di occupazione ed oneri condominiali oltre interessi come in motivazione;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, € 286,95 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA ed oneri come per legge.
Ivrea, 12.11.2025 il Giudice dott. Augusto Salustri
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