Articolo 32 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 31Articolo 33
Versione
8 aprile 1952
Art. 32.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.
Il pagamento di tali sussidi sara' effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno.
Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952