Art. 4.
L' art. 24 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' modificato nel modo seguente:
«Art. 24. - Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, e' ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
«Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non e' tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventu' italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.
«Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attivita' della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
«Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale puo' rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.
«Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorita' di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potesta' o la tutela e il minore.
«Il provvedimento di riabilitazione e' annotato nelle sentenze riguardanti il minore ed e' iscritto nel casellario giudiziario.
Copia di esso e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonche' alle rispettive autorita' provinciali di P. S.
«Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale.
«Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale .
«Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell' art. 600 del Codice di procedura penale ».
L' art. 24 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 , e' modificato nel modo seguente:
«Art. 24. - Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, e' ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
«Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non e' tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il Tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola, nell'officina, in pubblici o privati istituti, nelle organizzazioni della Gioventu' italiana del Littorio, dei Fasci giovanili di combattimento, dell'Opera nazionale del dopolavoro e delle associazioni sportive.
«Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attivita' della vita sociale, dichiara la riabilitazione.
«Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il Tribunale puo' rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.
«Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, senza assistenza di difensori, sentiti l'autorita' di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potesta' o la tutela e il minore.
«Il provvedimento di riabilitazione e' annotato nelle sentenze riguardanti il minore ed e' iscritto nel casellario giudiziario.
Copia di esso e' trasmessa all'autorita' di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonche' alle rispettive autorita' provinciali di P. S.
«Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minore, anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimento penale.
«Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale .
«Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell' art. 600 del Codice di procedura penale ».