Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.I.XM.A. S.r.l. - Servizi Integrati per la Mobilità e l’Autotrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2EAC0749C, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Amedeo Savino, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, non costituita in giudizio;
nei confronti
MV TR di IT TI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determina n. 1905 del 16.12.2024 della Centrale Unica di Committenza Terre di Acaya e Roca, trasmessa alle imprese partecipanti il 17.12.2024, recante l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, di cui al bando di gara indetta dal Comune di Melendugno tramite la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, pubblicato il 3.9.2024, CIG B2EAC0749C;
- della Determina della Centrale Unica di Committenza n. 66 del 12.10.2024, recante l’approvazione dei verbali di gara n. 1 del 23.9.2024, n. 2 del 30.9.2024, n. 3 del 2.10.2024 e n. 4 del 7.10.2024, nonché la proposta di aggiudicazione del servizio in favore della ditta MV TR di IT TI;
- dei verbali di gara e, segnatamente, del verbale della riunione della Commissione di gara del 02.10.2024 e di quello della riunione del 07.10.2024;
- della nota della Centrale di Committenza a firma del RUP, dr. Salvatore Gabrieli, prot. 1078 dell’08.11.2024, di riscontro all’istanza di autotutela di S.I.XM.A. s.r.l. del 26.10.2024, acquisita al protocollo al n. 1010;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche ove non conosciuto;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
per la condanna
a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione, nell’appalto e nel contratto, ove stipulato, quale risarcimento del danno in forma specifica ex art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19.1.2025 per l’annullamento
- della Determina n. 1905 del 16.12.2024 della Centrale Unica di Committenza Terre di Acaya e Roca, trasmessa alle imprese partecipanti il 17.12.2024, recante l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, di cui al bando di gara indetta dal Comune di Melendugno tramite la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca, pubblicato il 3.9.2024, CIG B2EAC0749C;
- della Determina della Centrale Unica di Committenza n. 66 del 12.10.2024, recante l’approvazione dei verbali di gara n. 1 del 23.09.2024, n. 2 del 30.9.2024, n. 3 del 2.10.2024 e n. 4 del 7.10.2024, nonché la proposta di aggiudicazione del servizio in favore della ditta MV TR di IT TI;
- dei verbali di gara e, segnatamente, del verbale della riunione della Commissione di gara del 2.10.2024 (recante l’attribuzione del punteggio pari a 10 alla proposta tecnica della MV TR di IT TI relativamente ai mezzi di scorta) e di quello della riunione del 7.10.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche ove non conosciuto;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione, nell’appalto e nel contratto, ove stipulato, quale risarcimento del danno in forma specifica ex art. 124 c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno e di MV TR di IT TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 30.12.2024, la ricorrente ha dedotto:
- che la Centrale Unica di Committenza Terre di Acaya e Roca (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “C.U.C.”), operando per il Comune di Melendugno, con bando pubblicato in data 3.9.2024, indiceva una gara per l’affidamento del “ Servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado ” (della durata di un anno e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta per € 111.800,00), cui partecipavano la S.I.XM.A. S.r.l. e la MV TR di IT TI (anche solo “MV TR”);
- che la lex specialis di detta procedura prevedeva, per l’espletamento del servizio oggetto di gara, l’impiego di tre veicoli, di cui due di proprietà del Comune e uno dell’appaltatore (cfr. art. 5 del Capitolato speciale di appalto), stabilendo altresì, tra i criteri di valutazione delle offerte delle partecipanti, l’attribuzione di un determinato punteggio (massimo 25 punti) per i veicoli sostitutivi messi a disposizione dagli operatori in caso di impossibilità di utilizzo dei mezzi comunali, punteggio da assegnarsi in ragione dello specifico anno di immatricolazione (e, quindi, della classe ambientale) dei veicoli sostitutivi offerti dagli operatori (cfr. art. 18.1, n. 1, del Disciplinare di gara);
- che la ricorrente offriva, per l’espletamento di detto servizio sostitutivo, otto diversi mezzi (in particolare, quattro di classe Euro 6, due di classe Euro 5, uno di classe Euro 3 ed uno di classe Euro 2), specificando che “ Tutti i predetti veicoli verranno messi a disposizione dell’amministrazione appaltatrice, compatibilmente con le esigenze aziendali e previo un tempo minimo di preavviso da concordare con l’Amministrazione ”;
- che la Commissione di gara, ritenendo che la dicitura indicata dalla Società a corredo dell’offerta ne implicasse una natura condizionata ed evidenziando che, “ Secondo quanto prescritto nel paragrafo 16 del disciplinare di gara … non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata ”, assegnava dunque zero punti alla S.I.XM.A. S.r.l. per il criterio valutativo di cui all’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare di gara;
- che la gara veniva, infine, aggiudicata in favore della MV TR di IT TI, avendo questa ottenuto un punteggio complessivo superiore (pari a 56,229) rispetto a quello conseguito dall’odierna ricorrente (54,2 punti).
La S.I.XM.A. S.r.l. ha agito, dunque, in questa sede per l’annullamento degli atti meglio in epigrafe indicati, lamentando l’illegittimità dell’operato dalla Stazione appaltante sulla base di un unico ordine di censure, come di seguito compendiato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara. Erronea presupposizione in fatto ed in diritto. Eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento. Difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell’art. 14 del disciplinare di gara con riferimento all’operatività del soccorso istruttorio ”.
In ragione delle doglianze sollevate, la S.I.XM.A. S.r.l. ha chiesto al Tribunale, oltre alla caducazione degli atti in gravame, di accertare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria, nonché di condannare l’Amministrazione al subentro della ricorrente nell’aggiudicazione disposta.
1.1. Si sono costituiti nel presente giudizio la MV TR e il Comune di Melendugno, rispettivamente, in data 3.1.2025 e in data 7.1.2025, entrambi sviluppando le proprie difese con successive memorie depositate il 10.1.2025.
1.2. All’esito dell’udienza camerale del 13.1.2025, con ordinanza n. 31 del 14.1.2025, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16.1.2025 e depositato il 19.1.2025, la ricorrente, impugnando essenzialmente gli atti già gravati con l’atto introduttivo di giudizio, ha sollevato l’ulteriore seguente censura: “ Violazione dell’art. 18.1 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento ”.
3. Depositate infine dalle parti ulteriori memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 12.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Non merita, anzitutto, accoglimento il ricorso principale.
Con tale gravame, la ricorrente si duole, in sintesi, dell’errata assegnazione di zero punti per l’offerta avanzata con riferimento ai mezzi sostitutivi, alla luce del criterio di cui all’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare di gara.
Deduce, in particolare, la Società: i) che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la dicitura contenuta nella propria offerta, detta dicitura costituendo invero una mera “clausola di stile” e non sussistendo, dunque, alcun dubbio circa l’effettiva - e non condizionata - messa a disposizione dei veicoli sostitutivi indicati dalla Società; ii) che, a conferma di tale lettura, si porrebbe lo stesso operato della Commissione, che non ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara, come invece sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara in ipotesi di offerta condizionata; iii) che, in ogni caso, la C.U.C., in caso di dubbi sulla formulazione dell’offerta della partecipante, avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio nella forma della richiesta di chiarimenti, in accordo con quanto previsto dall’art. 14 del medesimo Disciplinare di gara.
4.1. Le censure in esame non possono essere condivise.
Occorre partire, anzitutto, dall’esame della disciplina normativa della procedura di gara, che, all’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare, delinea un criterio, a carattere discrezionale, che consente alla Commissione di attribuire fino a un massimo di 25 punti all’offerta dell’operatore per gli “ automezzi/o di scorta messi a disposizione dalla ditta in caso di impossibilità all’utilizzo dei mezzi comunali secondo l’anno di immatricolazione rilevabile dalla carta di circolazione, per ogni singolo automezzo ”, tenendo conto essenzialmente della classe ambientale dei mezzi proposti dalla partecipante (“ Euro 6 punti 8 ”; “ Euro 5 punti 6 ”; “ Euro 4 punti 5 ”; “ Euro 3 punti 4 ”; “ Euro 2 punti 2 ”).
La ricorrente lamenta in questa sede l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione nell’aver deciso di non assegnare alcun punto alla S.I.XM.A. S.r.l. in relazione a detto criterio, nonostante la Società avesse indicato, all’interno della propria offerta, la messa a disposizione di ben otto veicoli per l’espletamento dell’eventuale servizio sostitutivo.
Il Tribunale ritiene tuttavia incensurabile, sotto un profilo di legittimità, l’operato della Commissione.
Si osserva, infatti, che la peculiare clausola inserita dalla ricorrente a corredo dell’offerta dei propri mezzi sostitutivi – secondo cui “ Tutti i predetti veicoli verranno messi a disposizione dell’amministrazione appaltatrice, compatibilmente con le esigenze aziendali e previo un tempo minimo di preavviso da concordare con l’Amministrazione ” - risulta, di fatto, subordinare la concreta messa a disposizione di ciascun veicolo a due presupposti - ossia, da un lato, le esigenze organizzative dell’operatore e, dall’altro, il rispetto di un termine di preavviso concordato con l’Amministrazione - andando così a configurare, in particolare alla luce del primo dei due elementi richiamati, un’offerta parzialmente “condizionata”, come ritenuto dall’Amministrazione (cfr. verbale n. 3 del 2.10.2024).
In ogni caso, anche a voler prescindere da una simile qualificazione della proposta dell’operatore - e superando così anche la doglianza attorea facente leva sulla presunta incoerenza del richiamo effettuato dalla Commissione alla disciplina escludente di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara (in virtù del quale “ Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali ed offerte in forma condizionata ”) - si rileva comunque che, per come materialmente formulata, in parte qua l’offerta avanzata dalla S.I.XM.A. S.r.l. non poteva che essere assegnataria di un punteggio pari a zero, non essendo puntualmente delineato l’oggetto della proposta avanzata.
Ciò in quanto subordinare la concreta utilizzabilità di un veicolo alle esigenze aziendali della Società equivale, di fatto, a offrire una disponibilità di un determinato mezzo solo in via ipotetica, non sussistendo invero alcuna certezza che lo stesso potrà mai essere effettivamente utilizzato dall’Amministrazione per lo svolgimento del servizio sostitutivo, tale eventualità essendo rimessa nella sostanza a una scelta dell’operatore.
Detto in altri termini, una formulazione dell’offerta come quella di cui si discute preclude in radice alla Commissione di comprendere ex ante quale, tra i veicoli indicati asseritamente messi a disposizione dalla partecipante, sarà poi concretamente impiegato dallo stesso in via sostitutiva, da ciò discendendo, in via consequenziale, l’evidente impossibilità per la medesima Commissione di attribuire a tale proposta alcun punteggio, essendo quest’ultimo necessariamente da parametrarsi in funzione di una determinata classe ambientale del mezzo, che diventa a priori non conoscibile.
Ad avviso di questo Collegio, bene ha fatto dunque la Commissione a non assegnare alcun punteggio alla S.I.XM.A. S.r.l. in relazione al criterio valutativo di cui si discute, non apparendo ragionevole attribuire alla partecipante un punteggio in riferimento a mezzi che, pur astrattamente indicati, potrebbero non essere poi concretamente mai messi a disposizione dall’operatore in caso di espletamento del servizio sostitutivo.
4.2. Quanto precede esclude altresì, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, che la dicitura impiegata dalla Società a corredo dell’offerta possa reputarsi una mera clausola di stile, avendo la stessa una diretta incidenza, nei termini appena sottolineati, sull’oggetto e sui contenuti della proposta avanzata e, per l’effetto, sulla concreta valutabilità della stessa.
4.3. Né può essere accolta la censura attorea con riferimento alla necessaria soccorribilità dell’offerta della partecipante in merito a tale profilo ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, considerato che detta tipologia di soccorso assume natura facoltativa, come è possibile ricavare dal dato positivo della disposizione de qua , a norma della quale la stazione appaltante “ può ” sempre chiedere all’operatore chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica proposta.
5. Risultano parimenti infondate - con conseguente assorbimento dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune nelle proprie difese - le censure attoree articolate dalla S.I.XM.A. S.r.l. in sede di motivi aggiunti.
Con detto ricorso, in particolare, la parte prospetta: i) che la Commissione di gara, sempre con riferimento al criterio valutativo di cui all’art. 18.1, n. 1, del Disciplinare di gara, avrebbe errato nell’attribuire dieci punti all’offerta avanzata dalla MV TR; ii) che invero quest’ultima ha indicato, per l’espletamento del servizio sostitutivo, “ n. 3 autobus di varia capienza, ma nessuno scuolabus ”; iii) che, per converso, al fine di poter considerare valutabile un determinato mezzo sostitutivo ai fini del punteggio di cui all’art. 18.1 citato, sarebbe stato necessario tener conto della specifica tipologia di veicolo, ossia quella di “ scuolabus ”, costituente la prestazione contrattuale fondamentale indicata dall’art. 5 del Capitolato di gara; iv) che, pertanto, ogni veicolo sostitutivo doveva possedere le medesime caratteristiche tecniche, dimensionali e di dotazione dello “ scuolabus ” delineate dal D.M. Trasporti del 1.4.2010.
5.1. La ricostruzione interpretativa attorea, ancorché suggestiva, non merita condivisione alla luce di una lettura, sia testuale che sistematica, delle disposizioni poste dalla lex specialis regolante la procedura in esame.
5.1.1. Va infatti rilevato che, sotto il profilo letterale, l’art. 18.1, n. 1, più volte richiamato, non contempla anzitutto la tipologia di veicolo “ scuolabus ”, facendo riferimento, più in generale, agli “ automezzi/o di scorta messi a disposizione dalla ditta in caso di impossibilità all’utilizzo dei mezzi comunali secondo l’anno di immatricolazione ”.
Tale circostanza porta pertanto già di per sé ad escludere la bontà della tesi attorea, potendosi al contrario desumere dalla previsione richiamata che, con riguardo al servizio sostitutivo, non fosse necessario l’impiego di un veicolo avente le specifiche caratteristiche dello “ scuolabus ”, non essendo ciò testualmente richiesto dalla previsione in questione.
5.1.2. A favore della medesima conclusione si pongono, del resto, ulteriori disposizioni della lex specialis e, più precisamente, gli artt. 5 e 6 del Capitolato speciale d’appalto, letti congiuntamente.
Invero, come correttamente evidenziato anche dall’odierna controinteressata nei propri scritti difensivi, mentre l’art. 5 del Capitolato specifica espressamente la natura del veicolo, di proprietà dell’appaltatore, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento (prevedendo, in particolare, che lo stesso dovrà essere espletato, non solo “ attraverso n. 2 scuolabus di proprietà comunale ”, ma anche “ n. 1 scuolabus con minimo 16 posti di proprietà dell’appaltatore ”), il successivo art. 6, in punto di “ organizzazione del servizio ”, non richiede la messa a disposizione di un mezzo avente identiche caratteristiche tecniche, facendo riferimento, più genericamente, a un “ mezzo ” avente i caratteri “ tipo ” scuolabus (in particolare stabilendo che, “ Nel caso di temporanea indisponibilità dei mezzi comunali, al fine di non interrompere la continuità del servizio, la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione, per il tempo necessario, un mezzo nella propria disponibilità aventi le caratteristiche tipo scuolabus, senza oneri a carico dell’ente ”).
Le formulazioni testuali de quibus appaiono, dunque, fornire un ulteriore argomento interpretativo atto ad escludere la piena sovrapponibilità, da un punto di vista tecnico, delle diverse tipologie di veicoli da utilizzare ordinariamente per l’espletamento del servizio (art. 5) rispetto a quelli impiegabili in via sostitutiva (art. 6), solo nel primo caso richiedendosi l’utilizzo di un vero e proprio “ scuolabus ”.
6. In ragione di quanto precede, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti azionati dalla S.I.XM.A. S.r.l. devono essere rigettati.
7. In punto di spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano eccezionali motivi per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO