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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 4652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4652 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa HE
UG ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 991/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA , con sede in Corte Franca (BS) Via Marco Biagi n.22, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Diego Orlotti del Foro di Brescia, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio in Corte Franca (BS), Via Roma n.
40
opponente contro
(P.IVA , con sede legale corrente in TO (Bs), via CP_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 40, in persona del legale rappresentante , difesa e Controparte_2 rappresentata giusta procura allegata in modalità telematica ex art. 83, III comma cpc alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Andrea Pianta del Foro di Brescia, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Aldo Moro n. 5
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto d'opera conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
* * * *
Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 24.01.2019, in Parte_1 persona del legale rappresentante, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
5949/2018, 16170/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2018, con il quale era condannata a pagare a la capitale somma di € 5.864,78 oltre CP_1 interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, spese per € 145,50, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, eccepiva l'inadempimento della società opposta;
assumeva che i danni all'elevatore telescopico noleggiato da di cui alla fattura n.6/2014, non fossero a lei imputabili, poiché CP_1 preesistenti alla consegna della macchina e che gli interventi di riparazione sull'elevatore telescopico di proprietà di cui alle fatture n.1537/2015 e n.49/2016, fossero stati Parte_1 inutili e comunque non eseguiti correttamente.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertato e dichiarato che la presente opposizione è fondata su prova scritta, non concedersi ex art.
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 5949/2018
D.I. – n. 16170/2018 R.G. emesso dal Tribunale dei Brescia;
in via principale di merito: accertata e dichiarata sia la non imputabilità a dei problemi di funzionamento Parte_1 dell'elevatore noleggiato da di cui alla fattura n.6/2014, sia l'inutilità degli CP_3 interventi di riparazione da questa eseguiti sul mezzo dell'opponente di cui alle fatture n.
1537/2015 e n. 49/2016 e, conseguentemente, il relativo inadempimento dell'opposta alla propria obbligazione di completa eliminazione del malfunzionamento di detto elevatore, accertata e dichiarata inoltre la legittima ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1460 c.c. nel caso de quo ad opera della odierna opponente in relazione alle fatture ex adverso azionate, accertata e dichiarata conseguentemente l'inesistenza e/o infondatezza delle pretese avversarie, dichiarare nullo e/o illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la legittimità – in tutto o in parte – dell'eccezione ex art. 1460 c.c. esercitata da Parte_1 limitare il pagamento in capo a questa della sola minore somma a debito risultante in corso do causa o che il Giudicante riterrà di giustizia, o in quella concordata tra le parti ad €
1.000,00, oppure in subordine nella somma dichiarata e riconosciuta da nella CP_1 propria mail del 06.03.2017 pari ad € 2.272,78. In ogni caso: vittoria di spese di lite, Iva e
Cpa come per legge”.
Si costituiva ritualmente in giudizio ontestando quanto dedotto dall'opponente CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta;
nel merito: rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, con condanna di parte opponente alle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.”.
L'opposto assumeva che la fattura azionata corrispondeva a lavori tutti regolarmente eseguiti a favore dell'opponente e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose, e comunque infondate: i danni ai due elevatori erano stati provocati nel primo dalla stessa opponente e nel secondo erano vizi ab origine, da imputare al venditore e non a lei.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno
30.05.2019.
All'udienza, il giudice rinviava la causa all'udienza del 18.06.2019 per consentire un tentativo di conciliazione, impregiudicato ogni provvedimento sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
A detta udienza il giudice formulava una proposta conciliative che non veniva accolta dalle parti, le quali insistevano nelle loro istanze e chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., previo provvedimento del giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, con ordinanza del 18.06.2019, invitava parte opponente a depositare nel fascicolo telematico il fascicolo del procedimento monitorio, per consentirne la visibilità.
A seguito del deposito richiesto, all'udienza del 27.06.2019, il giudice, rilevato che l'opposizione non fosse fondata su prova documentale e che la controversia non fosse di soluzione pronta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie: rinviava per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 14.11.2019.
A detta udienza, il G.I. ammetteva i mezzi di prova come da ordinanza e delegava alla prova orale il got HE UG, la quale fissava l'udienza del 13.02.2020 e quella del 03.11.2020 per l'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi. All'udienza del 03.11.2020 era dichiarata chiusa la prova orale.
Con decreto del 04.11.2020, il giudice dott.ssa Frata coassegnava la causa al got HE
UG, la quale fissava l'udienza del 06.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di pc depositati nel fascicolo telematico;
il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che seguono.
Con la causa di opposizione eccepisce di nulla dovere a poiché Parte_1 CP_1 gli interventi effettuati da quest'ultima sugli elevatori telescopici erano, a suo dire, per riparare danni non imputabili all'opponente o, comunque, non avevano portato ad alcun valido risultato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione”, ma spetta all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
È necessario, quindi, procedere all'individuazione degli adempimenti delle parti.
Fatto pacifico che uno dei due elevatori fosse di proprietà di l'altro di proprietà CP_1 di ininfluente ai fini del decidere accertare se l'elevatore modello Dieci ET Parte_1
45.19 di cui alla fattura n.6/2016, di proprietà fosse concesso in uso gratuito CP_1 a o a noleggio, certo è che, a prescindere da quando scritto in fattura, non è Parte_1 stato richiesto alcun canone di noleggio all'opponente.
Peraltro, la teste impiegata amministrativa di ha chiarito Testimone_1 CP_1 che l'elevatore era stato dato alla in attesa della consegna di altro elevatore Parte_1 che la stessa aveva acquistato;
ha precisato che, anche se nella bolla c'era la dicitura
“noleggio”, di fatto non era mai stata emessa fattura e sapeva che tra le parti vi era un accordo per un comodato.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, è emerso che fin dal primo giorno dell'uso dell'elevatore modello Dieci ET 45.19, gli operai di avevano lamentato una perdita d'olio dal Pt_1 cilindro del pistone e che avevano tempestivamente avvisato Ugualmente CP_1 dalle testimonianze, si evince che la società opposta rassicurava che non si trattava di una rottura grave e che l'elevatore poteva continuare ad essere utilizzato. Solo dopo pochi giorni di utilizzo, essendo peggiorata la perdita e il funzionamento, interveniva un operatore di che verificava il danneggiamento del pistone e procedeva al ritiro dell'elevatore, CP_1 per portarlo in officina. (cfr. testimonianza di e dell'operaio . Tes_2 Tes_3
Il guasto e la riparazione sono stati confermati anche dal meccanico riparatore , Tes_4 il quale ha però aggiunto che dopo la restituzione dall'ultimo noleggio, l'elevatore era stato controllato e non presentava danneggiamenti.
Ebbene, alla luce anche della tempestiva comunicazione del danno il primo giorno di utilizzo, malgrado la rottura del macchinario si sia verificata durante il periodo in cui il medesimo era nella disponibilità dell'opposta, si ritiene di escludere una qualsivoglia responsabilità in capo a per il danneggiamento dell'elevatore, essendo stato consegnato con una Parte_1 perdita d'olio che ha causato il più grave danneggiamento del pistone solo perché il proprietario aveva assicurato la continuazione dell'uso. CP_1
Quindi, esclusa una qualsivoglia negligenza nell'uso da parte della società opponente, e quindi esclusa anche la responsabilità per inadempimento ex art. 1804 e ss. c.c., la necessaria riparazione che ne è seguita e il costo riportato nella fattura n.6 del 20.01.2014, si ritiene debbano essere a carico di CP_1
Si giunge a diversa conclusione, con riferimento alle riparazioni effettuate da CP_1 sull'elevatore telescopico modello Dieci ET 40.17, di proprietà dell'opponente, presso il cantiere di Pian del Voglio, eseguite tra il mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, descritte nelle fatture nn. 1537/2015 e 49/2016. È stato provato dalla società opposta che l'elevatore, contrariamente a quanto affermato da non era stato acquistato da Pt_1 CP_1 ma nel 2016 direttamente dalla casa costruttrice, né parte opponente ha prodotto la fattura che avrebbe provato il diverso asserito acquisto dalla società opposta.
La stessa parte opponente nell'atto introduttivo ha dichiarato che i guasti dell'elevatore modello Dieci ET 40.17 erano causati da difetti originari al motore del 2006. Si legge nelle fatture che le riparazioni avevano riguardato parte dei componenti, la sostituzione di batteria, motorino d'avviamento, controllo pressione con eliminazione strozzature, manodopera e trasferta, tutte riparazione sulle quali parte opponente non ha mosso specifiche contestazioni, affermando genericamente e senza prove che dopo gli interventi il macchinario non funzionava comunque.
Le riparazioni effettuate successivamente da altra officina non provano che CP_1 abbia eseguito una riparazione causa del mancato funzionamento del macchinario, considerato il malfunzionamento inziale.
Si ritiene di concludere che non sia stata fornita da la prova di un Parte_1 inadempimento da parte di mentre, al contrario, le prestazioni eseguite dalla CP_1 società opposta sono state chieste ed eseguite e, quindi, legittimamente può CP_1 pretendere il pagamento delle fatture 1537/2015 e 49/2016.
Le lunghe e confuse trattative ante causam tra le parti, proprio perché tali e contestate nel contenuto e nell'interpretazione anche negli atti di causa, non possono essere tenute in considerazione per giungere alla definizione del credito, così come formulato da parte opponente.
Considerato che le ragioni esposte conducono, in accoglimento parziale delle conclusioni di parte opponente, ad una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 deve essere condannata a corrispondere a la somma di € 1.479,84, oltre CP_1 interessi di mora ex Dlgs 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo, corrispondente alla somma delle due fatture nn. 1537/2015 e 49/2016.
* * * *
In punto di regolamentazione delle spese, in considerazione di quanto disposto e del comportamento processuale delle parti, le stesse seguono la parziale soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in € 2.552,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta nella misura della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente le domande di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5949/2018, 16170/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2018, e condanna in persona del legale rappresentate Parte_1 pro tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, somma di € 1.479,84, oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo, per le causali come da parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificate in complessivi €
2.552,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta nella misura della metà.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
HE UG
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa HE
UG ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 991/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA , con sede in Corte Franca (BS) Via Marco Biagi n.22, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Diego Orlotti del Foro di Brescia, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso lo studio in Corte Franca (BS), Via Roma n.
40
opponente contro
(P.IVA , con sede legale corrente in TO (Bs), via CP_1 P.IVA_2
Garibaldi n. 40, in persona del legale rappresentante , difesa e Controparte_2 rappresentata giusta procura allegata in modalità telematica ex art. 83, III comma cpc alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Andrea Pianta del Foro di Brescia, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Aldo Moro n. 5
opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto d'opera conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n. 132/2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
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Con atto di citazione in opposizione, iscritto a ruolo in data 24.01.2019, in Parte_1 persona del legale rappresentante, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
5949/2018, 16170/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2018, con il quale era condannata a pagare a la capitale somma di € 5.864,78 oltre CP_1 interessi di mora ex Dlgs 231/02, compensi liquidati per € 750,00, spese per € 145,50, 15% spese forfettarie, Iva e CPA, per le causali come da parte motiva.
La opponente, a sostegno dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, eccepiva l'inadempimento della società opposta;
assumeva che i danni all'elevatore telescopico noleggiato da di cui alla fattura n.6/2014, non fossero a lei imputabili, poiché CP_1 preesistenti alla consegna della macchina e che gli interventi di riparazione sull'elevatore telescopico di proprietà di cui alle fatture n.1537/2015 e n.49/2016, fossero stati Parte_1 inutili e comunque non eseguiti correttamente.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertato e dichiarato che la presente opposizione è fondata su prova scritta, non concedersi ex art.
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 5949/2018
D.I. – n. 16170/2018 R.G. emesso dal Tribunale dei Brescia;
in via principale di merito: accertata e dichiarata sia la non imputabilità a dei problemi di funzionamento Parte_1 dell'elevatore noleggiato da di cui alla fattura n.6/2014, sia l'inutilità degli CP_3 interventi di riparazione da questa eseguiti sul mezzo dell'opponente di cui alle fatture n.
1537/2015 e n. 49/2016 e, conseguentemente, il relativo inadempimento dell'opposta alla propria obbligazione di completa eliminazione del malfunzionamento di detto elevatore, accertata e dichiarata inoltre la legittima ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1460 c.c. nel caso de quo ad opera della odierna opponente in relazione alle fatture ex adverso azionate, accertata e dichiarata conseguentemente l'inesistenza e/o infondatezza delle pretese avversarie, dichiarare nullo e/o illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la legittimità – in tutto o in parte – dell'eccezione ex art. 1460 c.c. esercitata da Parte_1 limitare il pagamento in capo a questa della sola minore somma a debito risultante in corso do causa o che il Giudicante riterrà di giustizia, o in quella concordata tra le parti ad €
1.000,00, oppure in subordine nella somma dichiarata e riconosciuta da nella CP_1 propria mail del 06.03.2017 pari ad € 2.272,78. In ogni caso: vittoria di spese di lite, Iva e
Cpa come per legge”.
Si costituiva ritualmente in giudizio ontestando quanto dedotto dall'opponente CP_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta;
nel merito: rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte, con condanna di parte opponente alle spese di lite ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 cpc.”.
L'opposto assumeva che la fattura azionata corrispondeva a lavori tutti regolarmente eseguiti a favore dell'opponente e che le contestazioni sollevate dall'opponente erano tardive e pretestuose, e comunque infondate: i danni ai due elevatori erano stati provocati nel primo dalla stessa opponente e nel secondo erano vizi ab origine, da imputare al venditore e non a lei.
La causa era assegnata al giudice dott.ssa Laura Frata, prima udienza fissata per il giorno
30.05.2019.
All'udienza, il giudice rinviava la causa all'udienza del 18.06.2019 per consentire un tentativo di conciliazione, impregiudicato ogni provvedimento sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
A detta udienza il giudice formulava una proposta conciliative che non veniva accolta dalle parti, le quali insistevano nelle loro istanze e chiedevano i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., previo provvedimento del giudice sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, con ordinanza del 18.06.2019, invitava parte opponente a depositare nel fascicolo telematico il fascicolo del procedimento monitorio, per consentirne la visibilità.
A seguito del deposito richiesto, all'udienza del 27.06.2019, il giudice, rilevato che l'opposizione non fosse fondata su prova documentale e che la controversia non fosse di soluzione pronta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie: rinviava per la discussione sui mezzi istruttori all'udienza del 14.11.2019.
A detta udienza, il G.I. ammetteva i mezzi di prova come da ordinanza e delegava alla prova orale il got HE UG, la quale fissava l'udienza del 13.02.2020 e quella del 03.11.2020 per l'interrogatorio formale e per l'escussione dei testi. All'udienza del 03.11.2020 era dichiarata chiusa la prova orale.
Con decreto del 04.11.2020, il giudice dott.ssa Frata coassegnava la causa al got HE
UG, la quale fissava l'udienza del 06.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli di pc depositati nel fascicolo telematico;
il giudice tratteneva la causa a decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, si deve revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che seguono.
Con la causa di opposizione eccepisce di nulla dovere a poiché Parte_1 CP_1 gli interventi effettuati da quest'ultima sugli elevatori telescopici erano, a suo dire, per riparare danni non imputabili all'opponente o, comunque, non avevano portato ad alcun valido risultato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore, avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione”, ma spetta all'opponente dimostrare che l'asserito rapporto non era mai sorto, era invalido o si era estinto ovvero che esisteva una condizione idonea ad incidere in qualche modo sull'obbligazione o sul suo asserito inadempimento.
È necessario, quindi, procedere all'individuazione degli adempimenti delle parti.
Fatto pacifico che uno dei due elevatori fosse di proprietà di l'altro di proprietà CP_1 di ininfluente ai fini del decidere accertare se l'elevatore modello Dieci ET Parte_1
45.19 di cui alla fattura n.6/2016, di proprietà fosse concesso in uso gratuito CP_1 a o a noleggio, certo è che, a prescindere da quando scritto in fattura, non è Parte_1 stato richiesto alcun canone di noleggio all'opponente.
Peraltro, la teste impiegata amministrativa di ha chiarito Testimone_1 CP_1 che l'elevatore era stato dato alla in attesa della consegna di altro elevatore Parte_1 che la stessa aveva acquistato;
ha precisato che, anche se nella bolla c'era la dicitura
“noleggio”, di fatto non era mai stata emessa fattura e sapeva che tra le parti vi era un accordo per un comodato.
All'esito dell'istruttoria testimoniale, è emerso che fin dal primo giorno dell'uso dell'elevatore modello Dieci ET 45.19, gli operai di avevano lamentato una perdita d'olio dal Pt_1 cilindro del pistone e che avevano tempestivamente avvisato Ugualmente CP_1 dalle testimonianze, si evince che la società opposta rassicurava che non si trattava di una rottura grave e che l'elevatore poteva continuare ad essere utilizzato. Solo dopo pochi giorni di utilizzo, essendo peggiorata la perdita e il funzionamento, interveniva un operatore di che verificava il danneggiamento del pistone e procedeva al ritiro dell'elevatore, CP_1 per portarlo in officina. (cfr. testimonianza di e dell'operaio . Tes_2 Tes_3
Il guasto e la riparazione sono stati confermati anche dal meccanico riparatore , Tes_4 il quale ha però aggiunto che dopo la restituzione dall'ultimo noleggio, l'elevatore era stato controllato e non presentava danneggiamenti.
Ebbene, alla luce anche della tempestiva comunicazione del danno il primo giorno di utilizzo, malgrado la rottura del macchinario si sia verificata durante il periodo in cui il medesimo era nella disponibilità dell'opposta, si ritiene di escludere una qualsivoglia responsabilità in capo a per il danneggiamento dell'elevatore, essendo stato consegnato con una Parte_1 perdita d'olio che ha causato il più grave danneggiamento del pistone solo perché il proprietario aveva assicurato la continuazione dell'uso. CP_1
Quindi, esclusa una qualsivoglia negligenza nell'uso da parte della società opponente, e quindi esclusa anche la responsabilità per inadempimento ex art. 1804 e ss. c.c., la necessaria riparazione che ne è seguita e il costo riportato nella fattura n.6 del 20.01.2014, si ritiene debbano essere a carico di CP_1
Si giunge a diversa conclusione, con riferimento alle riparazioni effettuate da CP_1 sull'elevatore telescopico modello Dieci ET 40.17, di proprietà dell'opponente, presso il cantiere di Pian del Voglio, eseguite tra il mese di dicembre 2015 e gennaio 2016, descritte nelle fatture nn. 1537/2015 e 49/2016. È stato provato dalla società opposta che l'elevatore, contrariamente a quanto affermato da non era stato acquistato da Pt_1 CP_1 ma nel 2016 direttamente dalla casa costruttrice, né parte opponente ha prodotto la fattura che avrebbe provato il diverso asserito acquisto dalla società opposta.
La stessa parte opponente nell'atto introduttivo ha dichiarato che i guasti dell'elevatore modello Dieci ET 40.17 erano causati da difetti originari al motore del 2006. Si legge nelle fatture che le riparazioni avevano riguardato parte dei componenti, la sostituzione di batteria, motorino d'avviamento, controllo pressione con eliminazione strozzature, manodopera e trasferta, tutte riparazione sulle quali parte opponente non ha mosso specifiche contestazioni, affermando genericamente e senza prove che dopo gli interventi il macchinario non funzionava comunque.
Le riparazioni effettuate successivamente da altra officina non provano che CP_1 abbia eseguito una riparazione causa del mancato funzionamento del macchinario, considerato il malfunzionamento inziale.
Si ritiene di concludere che non sia stata fornita da la prova di un Parte_1 inadempimento da parte di mentre, al contrario, le prestazioni eseguite dalla CP_1 società opposta sono state chieste ed eseguite e, quindi, legittimamente può CP_1 pretendere il pagamento delle fatture 1537/2015 e 49/2016.
Le lunghe e confuse trattative ante causam tra le parti, proprio perché tali e contestate nel contenuto e nell'interpretazione anche negli atti di causa, non possono essere tenute in considerazione per giungere alla definizione del credito, così come formulato da parte opponente.
Considerato che le ragioni esposte conducono, in accoglimento parziale delle conclusioni di parte opponente, ad una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 deve essere condannata a corrispondere a la somma di € 1.479,84, oltre CP_1 interessi di mora ex Dlgs 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo, corrispondente alla somma delle due fatture nn. 1537/2015 e 49/2016.
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In punto di regolamentazione delle spese, in considerazione di quanto disposto e del comportamento processuale delle parti, le stesse seguono la parziale soccombenza e parte opponente è condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da DM
55/2014 e succ. integrazioni e modificazioni, valore medio, in € 2.552,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta nella misura della metà.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente le domande di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5949/2018, 16170/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia in data 21.12.2018, e condanna in persona del legale rappresentate Parte_1 pro tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, somma di € 1.479,84, oltre interessi di mora ex Dlgs 231/02 dalla data delle singole fatture al saldo, per le causali come da parte motiva;
2) condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quantificate in complessivi €
2.552,00 oltre accessori di legge, a favore di parte opposta nella misura della metà.
Così deciso in Brescia il 10 ottobre 2025.
il g.o.p.
HE UG
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.