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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2619/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
ha pronunciato, all'udienza del 21 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
con gli Avv.ti Giannattasio Andrea e Giannattasio Salvatore;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.531 del 2024 pubblicata dal Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, in data 20.09.2024.
CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 23.05.2024, ritualmente notificato,
adiva il Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del lavoro, per Parte_1 chiedere di: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Accertare e dichiarare l'obbligo - con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 pari ad € 2.000,00, oltre 2
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”. 1.1 Si costituivano in giudizio il , e l CP_1 Controparte_2
l' , che chiedevano il rigetto del ricorso in
[...] Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto. 2. A definizione del giudizio, il Tribunale così statuiva: - accerta e dichiara il diritto di al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) svolti e segnatamente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 657,00, oltre rimb. CU (49,00), rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
3. Avverso detta pronuncia, ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza nella parte relativa alla disposizione delle spese di lite - liquidate nell'importo di € 657,00 - dolendosi, con unico motivo di gravame, della violazione e falsa applicazione del D.M. n.55/2014, artt.1, 4 e 5, come modificato dal D.M. n.37/2018 e dal successivo D.M. n.147/2022 e delle tabelle allegate, nonché dell'art.132 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale, liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale inderogabile nonostante l'esito vittorioso della domanda.
4. Nella contumacia del ministero, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. Il motivo di gravame attraverso cui l'appellante censura la pronuncia sulle spese processuali ritenendola illogica, contraddittoria, lesiva del diritto della parte vittoriosa ed erronea, per la violazione dei minimi tariffari previsti dalla legge, è fondato e va pertanto accolto.
In punto di diritto occorre dare continuità all'approdo interpretativo dato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. II seconda, del 23 aprile 2023, riguardante la regolazione delle spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 37 del 2018, cui si fa per brevità di esposizione rinvio ex art. 118 disp. Att cpc. 5.1 Nel caso in questione, sussiste uno scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n.
4, allegata al D.M. 55 del 2014, così come modificata dal D.M. 37 del 2018 e, da ultimo, dal D.M.147 del 2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal giudice di prime cure, che nella parte motiva della sentenza ha omesso di esplicitare i criteri e le ragioni che hanno condotto alla quantificazione delle stesse.
5.2 I parametri infatti cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite, indicati nell'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37 del 2018 e aggiornato dal D.M. n.147 del 2022 che, da ultimo, disciplina i parametri dei compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso 3
professionale, che muove da valori medi - così come indicati nelle allegate tabelle - su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali.
La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
L'art. 1, comma 1, lett. a), nn.1) e 2) del D.M. n. 37 del 2018, novellando l'articolo 4 del D.M. 55/2014 ha sostituito le parole “diminuzione fino al 50%” con la locuzione
“diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e, in riferimento alla voce “Fase istruttoria”, le parole “diminuzione fino al 70%” sono state modificate con l'espressione “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%”, così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore dei parametri di base che sono inderogabili.
Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. 5.3 Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado attenente come detto al riconoscimento della “Carta docente”, non presentava elevata importanza o difficoltà e ciò anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia prima dell'instaurazione del giudizio in primo grado, le stesse avrebbero dovuto essere liquidate sulla base dei valori tariffari della tabella allegata al D.M. 147/2022, con riferimento al valore della causa pari ad euro 2.000,00 e dello scaglione di riferimento, tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, per le cause di lavoro ed in ossequio ai compensi minimi previsti.
La somma da liquidare è pari ad euro 1.030,00, risultante dalla somma di € 444,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
ed € 373,00 per la fase decisionale, senza tener conto della fase istruttoria non espletata. In parziale riforma della gravata sentenza, il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura indicata. 6. Quanto all'ammontare delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico del stante la sua soccombenza, la Corte richiama il principio secondo cui CP_1
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi Cass. 5/03/2020 n. 6345). 6.1 Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 657,00, sottraendo tale importo ad € 1.030,00, residua la somma di € 373,00 che si assume a valore del presente gravame. 4
6.2 Anche per la liquidazione delle spese del grado di appello, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della serialità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il
[...]
alla refusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi euro 1.030,00, oltre le spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione. Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione. Roma 21.03.2025. Il Consigliere estensore La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2619/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Alessandra Trementozzi Consigliere Elisabetta Palumbo Consigliere rel.
ha pronunciato, all'udienza del 21 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n.2619 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
con gli Avv.ti Giannattasio Andrea e Giannattasio Salvatore;
Parte_1
Appellante E
Controparte_1
[...]
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.531 del 2024 pubblicata dal Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, in data 20.09.2024.
CONCLUSIONI: come in atti e verbale d'udienza FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 23.05.2024, ritualmente notificato,
adiva il Tribunale di Viterbo in funzione di Giudice del lavoro, per Parte_1 chiedere di: “accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Accertare e dichiarare l'obbligo - con consequenziale condanna giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 pari ad € 2.000,00, oltre 2
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”. 1.1 Si costituivano in giudizio il , e l CP_1 Controparte_2
l' , che chiedevano il rigetto del ricorso in
[...] Controparte_3 quanto infondato in fatto e in diritto. 2. A definizione del giudizio, il Tribunale così statuiva: - accerta e dichiara il diritto di al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato (anche parzialmente) svolti e segnatamente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - condanna il alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano in € 657,00, oltre rimb. CU (49,00), rimb. forf., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
3. Avverso detta pronuncia, ha proposto appello chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza nella parte relativa alla disposizione delle spese di lite - liquidate nell'importo di € 657,00 - dolendosi, con unico motivo di gravame, della violazione e falsa applicazione del D.M. n.55/2014, artt.1, 4 e 5, come modificato dal D.M. n.37/2018 e dal successivo D.M. n.147/2022 e delle tabelle allegate, nonché dell'art.132 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale, liquidato le spese di lite al di sotto del minimo legale inderogabile nonostante l'esito vittorioso della domanda.
4. Nella contumacia del ministero, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
5. Il motivo di gravame attraverso cui l'appellante censura la pronuncia sulle spese processuali ritenendola illogica, contraddittoria, lesiva del diritto della parte vittoriosa ed erronea, per la violazione dei minimi tariffari previsti dalla legge, è fondato e va pertanto accolto.
In punto di diritto occorre dare continuità all'approdo interpretativo dato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. II seconda, del 23 aprile 2023, riguardante la regolazione delle spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 37 del 2018, cui si fa per brevità di esposizione rinvio ex art. 118 disp. Att cpc. 5.1 Nel caso in questione, sussiste uno scostamento tra quanto previsto dalla Tabella n.
4, allegata al D.M. 55 del 2014, così come modificata dal D.M. 37 del 2018 e, da ultimo, dal D.M.147 del 2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio, e quanto liquidato dal giudice di prime cure, che nella parte motiva della sentenza ha omesso di esplicitare i criteri e le ragioni che hanno condotto alla quantificazione delle stesse.
5.2 I parametri infatti cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite, indicati nell'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37 del 2018 e aggiornato dal D.M. n.147 del 2022 che, da ultimo, disciplina i parametri dei compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso 3
professionale, che muove da valori medi - così come indicati nelle allegate tabelle - su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali.
La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che: “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%”.
L'art. 1, comma 1, lett. a), nn.1) e 2) del D.M. n. 37 del 2018, novellando l'articolo 4 del D.M. 55/2014 ha sostituito le parole “diminuzione fino al 50%” con la locuzione
“diminuzione in ogni caso non oltre il 50%” e, in riferimento alla voce “Fase istruttoria”, le parole “diminuzione fino al 70%” sono state modificate con l'espressione “diminuzione in ogni caso non oltre il 70%”, così prevedendo delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore dei parametri di base che sono inderogabili.
Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. 5.3 Sulla base di tali requisiti, considerato che il merito del giudizio di primo grado attenente come detto al riconoscimento della “Carta docente”, non presentava elevata importanza o difficoltà e ciò anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia prima dell'instaurazione del giudizio in primo grado, le stesse avrebbero dovuto essere liquidate sulla base dei valori tariffari della tabella allegata al D.M. 147/2022, con riferimento al valore della causa pari ad euro 2.000,00 e dello scaglione di riferimento, tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, per le cause di lavoro ed in ossequio ai compensi minimi previsti.
La somma da liquidare è pari ad euro 1.030,00, risultante dalla somma di € 444,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio;
ed € 373,00 per la fase decisionale, senza tener conto della fase istruttoria non espletata. In parziale riforma della gravata sentenza, il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate nella misura indicata. 6. Quanto all'ammontare delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico del stante la sua soccombenza, la Corte richiama il principio secondo cui CP_1
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (vedi Cass. 5/03/2020 n. 6345). 6.1 Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 657,00, sottraendo tale importo ad € 1.030,00, residua la somma di € 373,00 che si assume a valore del presente gravame. 4
6.2 Anche per la liquidazione delle spese del grado di appello, si ritiene di applicare i minimi tariffari in ragione della serialità della vertenza e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il
[...]
alla refusione delle spese di lite del primo grado di Controparte_1 giudizio liquidate in complessivi euro 1.030,00, oltre le spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione. Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente grado in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione. Roma 21.03.2025. Il Consigliere estensore La Presidente
Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi