TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 386 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 386 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORSINI GIANPAOLO
e
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VATTI CHIARA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 06/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 21.08.2005 e che dalla loro unione sono nati, rispettivamente in data 27.12.2005, 12.06.2007, 16.12.2013, i figli e . Per_1 Per_2 Persona_3
Con provvedimento in data 06.02.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 06.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 21.08.2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 150 P. 2 Serie A anno 2005. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciproca dei medesimi a richiedere un contributo economico per il loro mantenimento;
3) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con tempi e modalità della loro presenza presso ciascuno di essi stabiliti in conformità ai seguenti accordi tra i coniugi. Ciò significa che tutte le scelte e le decisioni di particolare rilevanza inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli, ed in particolare del figlio più piccolo , dovranno comunque Persona_3 essere assunte di comune accordo tra i coniugi, sempre nell'interesse dei figli medesimi e nella consapevolezza che, in caso di insanabile disaccordo tra di loro, ognuno dei genitori potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Le scelte inerenti la cura ordinaria e quotidiana dei figli, in particolare del figlio più piccolo , saranno assunte dal genitore Persona_3 col quale il figlio starà in quel momento. I figli e Per_1 Per_2 Persona_3 manterranno la residenza presso l'abitazione familiare sita in Livorno Via Marco Coltellini n. 3, ove continueranno a vivere insieme al padre;
4) il padre provvederà a sostenere tutte le spese, sia ordinarie che Parte_1 straordinarie, relative al mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2 Persona_3
Per questo motivo l'assegno unico per il nucleo familiare, per espressa volontà dei ricorrenti, continuerà ad essere percepito dal solo Sig. Parte_1
5) la madre trascorrerà col figlio più piccolo , a settimane alterne, la Persona_3 giornata del Sabato a partire dalle ore 14,00 e l'intera giornata della Domenica, portandolo direttamente a scuola il Lunedì mattina. Nei giorni di Sabato e Domenica nei quali la madre starà col figlio più piccolo , questo potrà pernottare presso Persona_3
l'abitazione in cui attualmente vive la madre e saranno a carico di quest'ultima i pasti. La Sig.ra andrà poi a prendere il figlio più piccolo tutti i giorni CP_1 Persona_3 all'uscita dalla scuola alle ore 14,00 accompagnandolo presso l'abitazione familiare di Via Coltellini n. 3 ed intrattenendosi con lui fino a quando rientrerà a casa uno dei due fratelli maggiori. Nei giorni di Martedì e di Giovedì, il figlio più piccolo starà con la madre CP_1
a partire dalla uscita di scuola alle ore 14,00 fino al giorno dopo con
[...] pernottamento presso l'abitazione della madre, la quale provvederà anche a portare il figlio a scuola il giorno seguente. Sarà onere della madre prendere i libri di testo e portare quant'altro necessario per lo studio pomeridiano del figlio e per la scuola del giorno successivo. I genitori valuteranno, di volta in volta, anche la possibilità per il figlio più piccolo di rimanere con la madre nel pomeriggio del Venerdì e/o di pernottare con la madre il Venerdì sera, nel caso in cui la madre non lavori. In tutti gli altri giorni della settimana il figlio più piccolo sarà portato a scuola dal padre Persona_3 Pt_1
ciò come meglio illustrato nella tabella presente nel ricorso introduttivo, pag. 6.
[...]
Durante le vacanze di Natale il figlio più piccolo trascorrerà una Persona_3 settimana col padre ed una settimana con la madre, ad anni alterni. Quindi, se il figlio più piccolo trascorrerà il Natale ed il Santo Stefano col padre, il Primo dell'anno e l'Epifania li trascorrerà con la madre. L'anno successivo, il figlio più piccolo trascorrerà con la madre il Natale ed il Santo Stefano e col padre il Primo dell'anno e l'Epifania. Il figlio più piccolo trascorrerà la Pasqua ora col padre, ora con la madre, ad anni alterni. Nell'ipotesi in cui, per garantire il rispetto della regola dell'alternanza per le principali festività, fosse necessario derogare a quanto previsto nella tabella di cui sopra, i coniugi si impegnano a garantirsi, reciprocamente, la possibilità di recuperare la giornata persa. I coniugi si impegnano a tenere con sé il figlio più piccolo a settimane alterne, durante il periodo delle vacanze estive. In alternativa gli stessi si impegnano a valutare, di comune accordo, la possibilità di far frequentare al figlio più piccolo il centro estivo. Sarà, inoltre, obbligo di entrambi i genitori comunicarsi con congruo preavviso (di almeno giorni 14) l'eventuale periodo di vacanza da trascorrere coi figli, periodo che potrà essere di quindici giorni anche non consecutivi, ed il luogo di vacanza;
6) la madre attualmente domiciliata in Livorno, via Nardini Despotti Controparte_1
Mospignotti n. 25 presso l'abitazione di una amica, provvederà entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione a richiedere il trasferimento della propria residenza, togliendo la stessa dalla abitazione familiare di Via Marco Coltellini n.
3. Qualora la sig.ra non provvedesse, entro il predetto termine, al cambiamento della propria CP_1 residenza il sig. sarà libero di presentare al Comune di Livorno la segnalazione di Pt_1 variazione anagrafica;
7) il padre sosterrà interamente le spese per canone di locazione, consumi di acqua gas e luce, manutenzione ordinaria e quant'altro relativi alla abitazione familiare di proprietà di Casalp Livorno, così come sosterrà le spese per utenze varie (servizi tv/internet/abbonamenti o ricariche per telefonia mobile per i figli);
8) rimarranno a carico del Sig. i seguenti addebiti ed oneri: - addebito di Euro Parte_1
220,00 mensili sul conto corrente MPS n. 3714, intestato a e Parte_1 Controparte_1
- addebito di Euro 173,50 mensili sulla carta Poste Pay intestata a - debito Parte_1 verso Casalp, per canoni di locazione arretrati, per Euro 2.636,44; - debito verso Equitalia, per bolli auto e moto non pagati, con pagamento rateizzato di Euro 60,00 mensili;
9) rimarranno, invece, a carico della Sig.ra i seguenti addebiti ed oneri: Controparte_1
- cessione del quinto di Euro 82,00 mensili circa sulla busta paga;
- addebito di Euro 117,00 mensili sulla carta Poste Pay intestata a;
Controparte_1
10) il conto corrente MPS n. 3714 cointestato ai coniugi sarà chiuso non appena possibile e, sul conto corrente in questione potrà operare esclusivamente il Sig. Parte_1
L'eventuale saldo positivo o negativo del conto corrente rimarrà, rispettivamente, a favore o a carico del Sig. e i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare il Parte_1 consenso alla sottoscrizione della documentazione bancaria necessaria per la chiusura del medesimo e per il trasferimento degli accrediti e addebiti rispettando le indicazioni di cui sopra;
11) l'autovettura Peugeot 208 targata FH 858 ST ed il motociclo mod. Piaggio Liberty 100 cc targato EX 95043 (attualmente non marciante), entrambi di proprietà del Sig. Pt_1
rimarranno nella sua esclusiva disponibilità.
[...] Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 386 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CORSINI GIANPAOLO
e
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VATTI CHIARA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 06/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 21.08.2005 e che dalla loro unione sono nati, rispettivamente in data 27.12.2005, 12.06.2007, 16.12.2013, i figli e . Per_1 Per_2 Persona_3
Con provvedimento in data 06.02.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 06.03.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 21.08.2005 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 150 P. 2 Serie A anno 2005. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciproca dei medesimi a richiedere un contributo economico per il loro mantenimento;
3) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con tempi e modalità della loro presenza presso ciascuno di essi stabiliti in conformità ai seguenti accordi tra i coniugi. Ciò significa che tutte le scelte e le decisioni di particolare rilevanza inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli, ed in particolare del figlio più piccolo , dovranno comunque Persona_3 essere assunte di comune accordo tra i coniugi, sempre nell'interesse dei figli medesimi e nella consapevolezza che, in caso di insanabile disaccordo tra di loro, ognuno dei genitori potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Le scelte inerenti la cura ordinaria e quotidiana dei figli, in particolare del figlio più piccolo , saranno assunte dal genitore Persona_3 col quale il figlio starà in quel momento. I figli e Per_1 Per_2 Persona_3 manterranno la residenza presso l'abitazione familiare sita in Livorno Via Marco Coltellini n. 3, ove continueranno a vivere insieme al padre;
4) il padre provvederà a sostenere tutte le spese, sia ordinarie che Parte_1 straordinarie, relative al mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2 Persona_3
Per questo motivo l'assegno unico per il nucleo familiare, per espressa volontà dei ricorrenti, continuerà ad essere percepito dal solo Sig. Parte_1
5) la madre trascorrerà col figlio più piccolo , a settimane alterne, la Persona_3 giornata del Sabato a partire dalle ore 14,00 e l'intera giornata della Domenica, portandolo direttamente a scuola il Lunedì mattina. Nei giorni di Sabato e Domenica nei quali la madre starà col figlio più piccolo , questo potrà pernottare presso Persona_3
l'abitazione in cui attualmente vive la madre e saranno a carico di quest'ultima i pasti. La Sig.ra andrà poi a prendere il figlio più piccolo tutti i giorni CP_1 Persona_3 all'uscita dalla scuola alle ore 14,00 accompagnandolo presso l'abitazione familiare di Via Coltellini n. 3 ed intrattenendosi con lui fino a quando rientrerà a casa uno dei due fratelli maggiori. Nei giorni di Martedì e di Giovedì, il figlio più piccolo starà con la madre CP_1
a partire dalla uscita di scuola alle ore 14,00 fino al giorno dopo con
[...] pernottamento presso l'abitazione della madre, la quale provvederà anche a portare il figlio a scuola il giorno seguente. Sarà onere della madre prendere i libri di testo e portare quant'altro necessario per lo studio pomeridiano del figlio e per la scuola del giorno successivo. I genitori valuteranno, di volta in volta, anche la possibilità per il figlio più piccolo di rimanere con la madre nel pomeriggio del Venerdì e/o di pernottare con la madre il Venerdì sera, nel caso in cui la madre non lavori. In tutti gli altri giorni della settimana il figlio più piccolo sarà portato a scuola dal padre Persona_3 Pt_1
ciò come meglio illustrato nella tabella presente nel ricorso introduttivo, pag. 6.
[...]
Durante le vacanze di Natale il figlio più piccolo trascorrerà una Persona_3 settimana col padre ed una settimana con la madre, ad anni alterni. Quindi, se il figlio più piccolo trascorrerà il Natale ed il Santo Stefano col padre, il Primo dell'anno e l'Epifania li trascorrerà con la madre. L'anno successivo, il figlio più piccolo trascorrerà con la madre il Natale ed il Santo Stefano e col padre il Primo dell'anno e l'Epifania. Il figlio più piccolo trascorrerà la Pasqua ora col padre, ora con la madre, ad anni alterni. Nell'ipotesi in cui, per garantire il rispetto della regola dell'alternanza per le principali festività, fosse necessario derogare a quanto previsto nella tabella di cui sopra, i coniugi si impegnano a garantirsi, reciprocamente, la possibilità di recuperare la giornata persa. I coniugi si impegnano a tenere con sé il figlio più piccolo a settimane alterne, durante il periodo delle vacanze estive. In alternativa gli stessi si impegnano a valutare, di comune accordo, la possibilità di far frequentare al figlio più piccolo il centro estivo. Sarà, inoltre, obbligo di entrambi i genitori comunicarsi con congruo preavviso (di almeno giorni 14) l'eventuale periodo di vacanza da trascorrere coi figli, periodo che potrà essere di quindici giorni anche non consecutivi, ed il luogo di vacanza;
6) la madre attualmente domiciliata in Livorno, via Nardini Despotti Controparte_1
Mospignotti n. 25 presso l'abitazione di una amica, provvederà entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione a richiedere il trasferimento della propria residenza, togliendo la stessa dalla abitazione familiare di Via Marco Coltellini n.
3. Qualora la sig.ra non provvedesse, entro il predetto termine, al cambiamento della propria CP_1 residenza il sig. sarà libero di presentare al Comune di Livorno la segnalazione di Pt_1 variazione anagrafica;
7) il padre sosterrà interamente le spese per canone di locazione, consumi di acqua gas e luce, manutenzione ordinaria e quant'altro relativi alla abitazione familiare di proprietà di Casalp Livorno, così come sosterrà le spese per utenze varie (servizi tv/internet/abbonamenti o ricariche per telefonia mobile per i figli);
8) rimarranno a carico del Sig. i seguenti addebiti ed oneri: - addebito di Euro Parte_1
220,00 mensili sul conto corrente MPS n. 3714, intestato a e Parte_1 Controparte_1
- addebito di Euro 173,50 mensili sulla carta Poste Pay intestata a - debito Parte_1 verso Casalp, per canoni di locazione arretrati, per Euro 2.636,44; - debito verso Equitalia, per bolli auto e moto non pagati, con pagamento rateizzato di Euro 60,00 mensili;
9) rimarranno, invece, a carico della Sig.ra i seguenti addebiti ed oneri: Controparte_1
- cessione del quinto di Euro 82,00 mensili circa sulla busta paga;
- addebito di Euro 117,00 mensili sulla carta Poste Pay intestata a;
Controparte_1
10) il conto corrente MPS n. 3714 cointestato ai coniugi sarà chiuso non appena possibile e, sul conto corrente in questione potrà operare esclusivamente il Sig. Parte_1
L'eventuale saldo positivo o negativo del conto corrente rimarrà, rispettivamente, a favore o a carico del Sig. e i ricorrenti si impegnano reciprocamente a prestare il Parte_1 consenso alla sottoscrizione della documentazione bancaria necessaria per la chiusura del medesimo e per il trasferimento degli accrediti e addebiti rispettando le indicazioni di cui sopra;
11) l'autovettura Peugeot 208 targata FH 858 ST ed il motociclo mod. Piaggio Liberty 100 cc targato EX 95043 (attualmente non marciante), entrambi di proprietà del Sig. Pt_1
rimarranno nella sua esclusiva disponibilità.
[...] Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai