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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1759/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBO Parte_1 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BALBO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSAN Controparte_1 C.F._2
ELENA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BASSAN ELENA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025:
“In via principale:
- a conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_1 Persona_2
- a conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, disporre il diritto di visita settimanale in capo al padre con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i figli di settimana in settimana il sabato
pagina 1 di 3 dalle 10:00 alle 19:00 e la settimana successiva dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 19:00 con riaccompagnamento dei figli presso l'abitazione della madre prevalente collocataria, salvo diversi accordi tra le parti;
- disporre il diritto di visita in capo al padre per le festività e per i periodi di vacanza come di seguito:
15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (con impegno a concordare il periodo di ferie entro il mese di maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze di Natale (avendo cura di turnare le varie festività ad anni alterni tra i genitori, es. 1° anno: Natale con il padre, S. Stefano con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre;
2° anno: Natale con la madre, S. Stefano con il padre, Capodanno con la madre, Epifania con il padre, ecc.); tre giorni durante le vacanze
Pasquali (alternando tra i genitori la festività di Pasqua con il lunedì dell'angelo), le altre festività alternate tra i genitori (es. 25 aprile madre, carnevale, 1 maggio padre, 2 giugno madre, 8 dicembre padre, ecc.), il compleanno dei figli verrà festeggiando ad anni alterni con diritto dell'alto genitore di far visita al figlio;
essendo sempre possibili diversi accordi tra le parti;
- a conferma del provvedimento provvisorio già adottato, disporre che il padre provvede al mantenimento dei figli minori, mediante versamento alla madre, della somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTA, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, con regolazione delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
- spese di lite (di cui il sig. , quale parte ammessa al patrocinio gratuito a spese Controparte_1 dello Stato con delibera del 08/05/2023 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, chiede fin d'ora la liquidazione di compensi per la difesa prestata dall'avv. Elena Bassan per il presente procedimento, oltre che per il connesso procedimento cautelare definito, come da istanza di liquidazione che si depositerà a parte) compensate, con rinuncia alla solidarietà passiva dei rispettivi procuratori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 10.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1974/2023 del 3-10.10.2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la sola separazione personale dei coniugi e e rimetteva la causa Parte_1 Controparte_1 sul ruolo per la decisione sulle condizioni di affidamento, collocamento e visite dei minori ed Per_1 Per_
In data 15.12.2023 i Servizi Sociali incaricati di esaminare quale il miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario, depositavano la relativa relazione.
La causa veniva istruita anche per il tramite di prove testimoniali assunte alla udienza del giorno 11 gennaio 2024.
Successivamente, con ricorso depositato in data 2.2.2024, chiedeva la modifica dei CP_1 provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti con riferimento alla prole, nel senso di disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori, benché con collocamento prevalente alla madre, con previsione di visite padre – figli, anche per il tramite dei Servizi Sociali già incaricati, in graduale ripresa del rapporto con il genitore. pagina 2 di 3 Il Giudice Istruttore, previa sollecitazione del contraddittorio sulla istanza, ne accoglieva le conclusioni dando atto delle mutate circostanze di fatto, in particolare l'intervenuta archiviazione in sede penale del procedimento a carico del convenuto per maltrattamenti ai danni dell'attrice, affidava così i minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e demandava ai
Servizi Sociali incaricati di organizzare incontri padre – figli, anche in modalità non protetta.
I Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento in data 11.6.2024 e in data 21.6.2024.
All'esito le parti addivenivano ad un accordo in relazione alle visite padre – figli ed il Giudice alla udienza del 3 luglio 2024 modificava in senso conforme i provvedimenti provvisori ed urgenti in essere in favore della prole.
Ancora successivamente, nonostante la ritrosia manifestata da acché Parte_1 CP_1 tenesse i bambini anche per il pernotto alla udienza del 19 settembre 2024, il Giudice decideva di confermare i diritti di vista parteni a settimane alterne, il giorno di sabato dalle 10.00 alle 19.00 una settimana e da sabato dalle 10.00 fino alla domenica alle ore 19.00 la settimana seguente.
Da ultimo alla udienza del 19 dicembre 2024 le parti chiedevano termine per depositare note congiunte essendo addivenute ad un accordo e così alla udienza cartolare del 6 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con Per_ prevalente collocazione dei figli minori ed alla madre, dovendosi dare atto del positivo Per_1 riscontro in tal senso anche da parte dei Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione del 15.12.2023).
Quanto alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre secondo il calendario concordato dalle parti, nulla v'è altresì da rilevare, tenuto conto che i Servizi Sociali hanno dato atto della positività Per_ degli incontri svolti tra ed i figli (nata il [...]) ed (nato il [...]), anche CP_1 Per_1 in forma libera.
Il contributo economico ordinario fissato per il mantenimento della prole appare altresì adeguato e rispondente agli interessi dei minori.
Infine, le spese di lite vanno conseguentemente integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 già dichiarata con la sentenza parziale n. 1974/2023, sia regolamentata in conformità agli accordi intercorsi tra le parti di cui in epigrafe.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1759/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBO Parte_1 C.F._1
ALBERTO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BALBO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSAN Controparte_1 C.F._2
ELENA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. BASSAN ELENA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione.
Conclusioni delle parti: come da note conformi depositate per la udienza cartolare del giorno 6 febbraio 2025:
“In via principale:
- a conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocazione prevalente presso la madre;
Persona_1 Persona_2
- a conferma dei provvedimenti provvisori già adottati, disporre il diritto di visita settimanale in capo al padre con possibilità del padre di vedere e tenere con sé i figli di settimana in settimana il sabato
pagina 1 di 3 dalle 10:00 alle 19:00 e la settimana successiva dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 19:00 con riaccompagnamento dei figli presso l'abitazione della madre prevalente collocataria, salvo diversi accordi tra le parti;
- disporre il diritto di visita in capo al padre per le festività e per i periodi di vacanza come di seguito:
15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (con impegno a concordare il periodo di ferie entro il mese di maggio di ogni anno); una settimana durante le vacanze di Natale (avendo cura di turnare le varie festività ad anni alterni tra i genitori, es. 1° anno: Natale con il padre, S. Stefano con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre;
2° anno: Natale con la madre, S. Stefano con il padre, Capodanno con la madre, Epifania con il padre, ecc.); tre giorni durante le vacanze
Pasquali (alternando tra i genitori la festività di Pasqua con il lunedì dell'angelo), le altre festività alternate tra i genitori (es. 25 aprile madre, carnevale, 1 maggio padre, 2 giugno madre, 8 dicembre padre, ecc.), il compleanno dei figli verrà festeggiando ad anni alterni con diritto dell'alto genitore di far visita al figlio;
essendo sempre possibili diversi accordi tra le parti;
- a conferma del provvedimento provvisorio già adottato, disporre che il padre provvede al mantenimento dei figli minori, mediante versamento alla madre, della somma complessiva di € 300,00 mensili (€ 150,00 a figlio), annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTA, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, con regolazione delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
- spese di lite (di cui il sig. , quale parte ammessa al patrocinio gratuito a spese Controparte_1 dello Stato con delibera del 08/05/2023 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, chiede fin d'ora la liquidazione di compensi per la difesa prestata dall'avv. Elena Bassan per il presente procedimento, oltre che per il connesso procedimento cautelare definito, come da istanza di liquidazione che si depositerà a parte) compensate, con rinuncia alla solidarietà passiva dei rispettivi procuratori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude in data 10.2.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1974/2023 del 3-10.10.2023 il Tribunale di Vicenza dichiarava la sola separazione personale dei coniugi e e rimetteva la causa Parte_1 Controparte_1 sul ruolo per la decisione sulle condizioni di affidamento, collocamento e visite dei minori ed Per_1 Per_
In data 15.12.2023 i Servizi Sociali incaricati di esaminare quale il miglior regime di affido, collocamento e visite per il genitore non collocatario, depositavano la relativa relazione.
La causa veniva istruita anche per il tramite di prove testimoniali assunte alla udienza del giorno 11 gennaio 2024.
Successivamente, con ricorso depositato in data 2.2.2024, chiedeva la modifica dei CP_1 provvedimenti provvisori ed urgenti già assunti con riferimento alla prole, nel senso di disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori, benché con collocamento prevalente alla madre, con previsione di visite padre – figli, anche per il tramite dei Servizi Sociali già incaricati, in graduale ripresa del rapporto con il genitore. pagina 2 di 3 Il Giudice Istruttore, previa sollecitazione del contraddittorio sulla istanza, ne accoglieva le conclusioni dando atto delle mutate circostanze di fatto, in particolare l'intervenuta archiviazione in sede penale del procedimento a carico del convenuto per maltrattamenti ai danni dell'attrice, affidava così i minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre e demandava ai
Servizi Sociali incaricati di organizzare incontri padre – figli, anche in modalità non protetta.
I Servizi Sociali depositavano relazione di aggiornamento in data 11.6.2024 e in data 21.6.2024.
All'esito le parti addivenivano ad un accordo in relazione alle visite padre – figli ed il Giudice alla udienza del 3 luglio 2024 modificava in senso conforme i provvedimenti provvisori ed urgenti in essere in favore della prole.
Ancora successivamente, nonostante la ritrosia manifestata da acché Parte_1 CP_1 tenesse i bambini anche per il pernotto alla udienza del 19 settembre 2024, il Giudice decideva di confermare i diritti di vista parteni a settimane alterne, il giorno di sabato dalle 10.00 alle 19.00 una settimana e da sabato dalle 10.00 fino alla domenica alle ore 19.00 la settimana seguente.
Da ultimo alla udienza del 19 dicembre 2024 le parti chiedevano termine per depositare note congiunte essendo addivenute ad un accordo e così alla udienza cartolare del 6 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso con Per_ prevalente collocazione dei figli minori ed alla madre, dovendosi dare atto del positivo Per_1 riscontro in tal senso anche da parte dei Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione del 15.12.2023).
Quanto alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre secondo il calendario concordato dalle parti, nulla v'è altresì da rilevare, tenuto conto che i Servizi Sociali hanno dato atto della positività Per_ degli incontri svolti tra ed i figli (nata il [...]) ed (nato il [...]), anche CP_1 Per_1 in forma libera.
Il contributo economico ordinario fissato per il mantenimento della prole appare altresì adeguato e rispondente agli interessi dei minori.
Infine, le spese di lite vanno conseguentemente integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE che la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 già dichiarata con la sentenza parziale n. 1974/2023, sia regolamentata in conformità agli accordi intercorsi tra le parti di cui in epigrafe.
2. DICHIARA la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 11.2.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo pagina 3 di 3