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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 2734/2017
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Annamaria Laneri ConIGliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 2734/2017 promossa con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2017 e posta in decisione all'udienza OGGETTO: collegiale del giorno 11 dicembre 2024 Altri contratti atipici d a Codice 143999
, con Parte_1
il patrocinio dell'avv. Francesca Benedetti del foro di ed Pt_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mazzano (BS), via
Conciliazione n. 14/A
APPELLANTE
c o n t r o con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Marco Gavezzoli del foro di , dall'avv. Luca Pt_1 Degani e dall'avv. RE Lopez del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Fassio S.t.P. in , via Saffi n. 5, Pt_1
per procure alle liti depositate del giudizio di primo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
E , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
, costituito in proprio e nella qualità di erede di
[...] Per_2
[...]
Rappresentati e difese dall'avv. Francesco Trebeschi e dall'avv. Federico
Randazzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in , via Pt_1
delle Battaglie n. 50,
APPELLATO
E contro
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_4
Rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Gioncada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Paolo (B), via Roma n. 64/a, per procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2870/17 RG
pubblicata in data 12.10.2017
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe tutte le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza impugnata n.2870/2017 resa dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott. A. Tinelli, a definizione del giudizio RG
n.23023/2014, pubblicata in data 12.10.2017 e notificata al procuratore dell'appellante in data 24.11.2017,
In via preliminare: Respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'eccezione di difetto di autorizzazione del tutore a svolgere domande nei confronti di Persona_1 Pt_1
e, per l'effetto, respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta nei
[...]
Parte confronti di , con rifusione delle spese di entrambi i gradi Parte_1
del giudizio.
Nel merito: Respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza impugnata, respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di
Parte di , con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Pt_1
In via istruttoria: L'appellante ATS di si oppone alle avversarie Pt_1
istanze di rinnovazione della CTU medico legale e/o di richiamo a chiarimenti del CTU, stante infondatezza dei motivi dedotti a sostegno di tali istanze e avendo il CTU risposto compiutamente ai quesiti formulati dalla Corte.
La difesa dell'appellante si oppone a tutte le istanze Parte_1
istruttorie formulate dall'appellato in quanto inammissibili, irrilevanti Persona_1
e relative a circostanze da provarsi documentalmente o comunque già provate tramite l'esperita CTU.
Controparte_5
Parte Nel merito in principalità: respingere l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese.
In subordine e in accoglimento dell'appello incidentale condizionato:
Parte nel solo caso di accoglimento del gravame proposto da condannare il IG. , in proprio e in qualità di tutore della IGnora Persona_1 Per_2
al pagamento delle rette non corrisposte ed ingiunte, oltre
[...]
interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
Di Cirelli Per_1
Salvis juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari dei due gradi, voglia la Corte:
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da poiché Controparte_1
privo dei requisiti di cui agli artt. 342 e 343 c.p.c.
in via principale: rigettare l'appello principale proposto da ATS di Brescia
nonché l'appello incidentale condizionato proposto da il
[...]
in quanto infondati sia in fatto che in diritto;
Controparte_1
in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione principale e/o incidentale proposta, in accoglimento delle domande subordinate ed accessorie assorbite come proposte in primo grado e tempestivamente riproposte ex art. 346 c.p.c., previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le
DDGR 6677/2008 e 399/2010, ed i provvedimenti con i quali Parte_2
Parte Parte (ora hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della IG.ra accertata e dichiarata la mancata Persona_2
determinazione dell'ammontare della quota sanitaria ed alberghiera in base al disposto dei DD.P.C.M. 14.2.2001 e 29.11.2001 della retta di degenza dalla IG.ra presso la RSA gestita dalla Per_2 Controparte_1
[...]
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del IG. Per_1
in proprio e quale erede di , in relazione della residua Persona_2
quota sanitaria nella misura determinata dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001
ovvero in quella determinanda in corso di causa accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del IG. Per_1
, in proprio e quale erede di , anche in relazione alla quota Persona_2
socioassistenziale-alberghiera determinanda in corso di causa della retta di degenza della IG.ra presso la RSA gestita Persona_2
dall'ingiungente in virtù del disposto dei D.Lgs. 112/1998, L. 328/2000,
D.Lgs 109/1998 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del CP_4
accertata e dichiarata in ogni caso la non debenza di alcuna
[...]
somma da parte del IG. in ragione del ricovero della madre Persona_1
stante l'estraneità dello stesso dal nucleo familiare dell'assistita ed anche in ragione del principio dell'evidenziazione economica del solo assistito sancito ex art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/98 e art. 8 co. 2 lett. h) L.R. 3/2008
previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del . Controparte_4
accertata e dichiarata altresì la nullità del contratto e della dichiarazione di garanzia sottoscritti il 27.7.2006 dal IG. per vessatorietà Persona_1
degli stessi ex artt. 33, 34 e 36 del D.L.vo 206/05, e/o per violazione dell'art. 1938 c.c.
accertata e dichiarata altresì la sussistenza del vizio del consenso e per errore essenziale di diritto ex art. 1429 n. 4 e/o della violenza ex art. 1435
e 1436 c.c., annullare il contratto e la dichiarazione di garanzia sottoscritti il 27.7.2006 dal IG. per l'effetto dichiarare irrita nulla priva Persona_1
di giuridico effetto e comunque annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e, in ogni caso, respingersi le domande tutte proposte dalle controparti;
in ulteriore subordine: accertata e dichiarata la validità ed efficacia dell'intervenuto recesso a far data dal 18.3.2013 dagli impegni contrattualmente assunti con la dante causa della Controparte_6
dichiarare la nullità, invalidità, Controparte_1
inesistenza e comunque annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e,
in ogni caso, respingersi le domande tutte proposte dalle controparti tutte;
in estremo subordine: in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla previo Controparte_1 Parte Parte accertamento dell'obbligo del e/o dell (ora Controparte_4
di di provvedere al pagamento di ricovero della IG.ra Pt_1 Per_2
presso la struttura gestita dall'opposta, condannarsi il e
[...] CP_4
Parte Parte l (ora a garantire e manlevare il IG. , in proprio e Persona_1
quale erede di da ogni conseguenza per lui Persona_2
pregiudizievole, previa occorrendo disapplicazione incidenter tantum, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E, di eventuali provvedimenti medio tempore assunti ed aventi contenuto dismissivo dei riferiti obblighi comunali.
in via istruttoria: richiamando in questa sede tutto quanto già dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta delle precedenti parti costituite e quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
13.9.2023 (note depositate in data 12.9.2023) si chiede:
a) dichiarata la nullità della prestata consulenza tecnica d'ufficio a ministero del Dott. poiché assunta in violazione del disposto degli CP_7
artt. 183, 194, 195 e 345 c.p.c., 90, 92 disp. att. c.p.c., con lesione del contraddittorio delle parti, previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio,
disporsi la rinnovazione della medesima con conferimento d'incarico ad altro consulente.
In subordine, attesa la mancata esaustiva risposta ai quesiti posti al consulente, sempre previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio ed eliminati i riferimenti alla predetta documentazione, disporsi l'integrazione della consulenza tecnica con conferimento dell'incarico a diverso consulente.
In ulteriore subordine, attesa anche l'assoluta mancanza di idonea risposta alle osservazioni proposte dal consulente di parte, preso atto oltretutto della violazione dei termini imposti per il deposito della bozza e della relazione finale, sempre previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio ed elisione dei riferimenti alla medesima, si richiede che, in ogni caso,
venga disposta l'integrazione della relazione tecnica d'ufficio ordinando al nominato consulente una compiuta ed esaustiva risposta ai quesiti posti ed alle precise osservazioni proposte dal consulente di parte;
Persona_1
b) al solo fine di dare prova della illegittimità dell'acquisizione della documentazione assunta dal CTU e della non riferibilità al caso della IG.ra della medesima, si chiede di essere autorizzati al deposito in Per_2
giudizio dell'integrale cartella clinica della IG.ra come Persona_2
nelle more acquisita dall'ente gestore della RSA;
c) in accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 186 co. 6 nn . 2 e 3, ed espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni,
si chiede ulteriormente c.1 ordinare alla , ex art. 210 c.p.c,. Controparte_1
l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dalla stessa detenuta riguardante il ricovero della IG.ra ed in particolare: Persona_2 - cartella clinica storica, diari infermieristici, relazioni mediche e valutazioni socio assistenziali;
- schede di valutazione SO.S.I.A. come imposte dalle DD.G.R. 7.4.2003
nn. 12618 e 12622 e di ogni altra valutazioni della situazione di salute della IG.ra ai fini del calcolo del contributo sanitario da erogare Per_2
alla RSA ospitante;
Parte Parte
- documentazione relativa a tutte le somme erogate da (ora ,
Regione Lombardia e/o di alla CP_4 CP_4 Controparte_1
suddetta in ragione della degenza della IG.ra , o quale contributo Per_2
indistinto;
Parte c.2 ordinare alla di , ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la Pt_1
produzione in giudizio di tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dalla stessa detenuta riguardante il ricovero della IG.ra Persona_2
ed in particolare:
- schede di osservazione intermedia assistenza (c.d. SOSIA) nonché ogni altra valutazione della situazione di salute dell'assistita utilizzata ai fini del calcolo del contributo sanitario di;
Persona_2
c.3 ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di seguito dedotti e prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli proposti dalle controparti eventualmente ammessi:
1) Vero che la IG.ra , a causa delle gravi patologie patite Persona_2
come attestate nel documento che mi si rammostra (doc. 3), a partire dal
27.7.2006 era inserita presso la RSA Nobile Paolo Richiedei di;
CP_4
2) Vero che la subordinava l'accesso alla struttura Controparte_6 alla sottoscrizione della "richiesta di ammissione in R.S.A. con impegnativa di pagamento della retta giornaliera" che mi si rammostra
(doc. 4) ed alla prestazione di fidejussione a garanzia del pagamento delle rette (doc. 5);
3) Vero che i documenti di cui al capitolo precedente erano moduli predisposti unilateralmente dalla Controparte_6
4) Vero che il IG. per consentire il ricovero della madre Persona_1
presso la R.S.A. Richiedei doveva sottoscrivere i documenti di cui al capitolo 2;
5) Vero che la , per il ricovero della IG.ra Controparte_1
Parte
, per tutto il 2013 ed il 2014, ha percepito dall' di un Per_2 Pt_1
contributo sanitario pari ad € 49,00 giornalieri (€ 17.885,00 annui);
6) Vero che alla conferenza dei servizi del 14.10.2013 indetta dal
[...]
, con la presenza dei IG.ri e e dei CP_4 Persona_1 Tes_1
rappresentanti del ASL di Brescia e della Controparte_4
, si invitava la predetta a predisporre Controparte_1 CP_1
una relazione medico sociale relativa all'assistita (doc. 14);
7) Vero che tale relazione, che mi si rammostra (doc. 15), era predisposta dal Direttore Sanitario della RSA in data 6.11.2013;
8) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , Persona_1 Per_2
provvedeva al pagamento a titolo di retta della somma di € 1.000,00
mensili con decorrenza gennaio 2013 - febbraio 2014;
9) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , dal mese Persona_1 Per_2
di marzo 2014, dopo l'accertamento della natura esclusivamente sanitaria dell'assistenza prestata nella conferenza dei servizi e stante l'assoluta inerzia degli enti preposti a prendere in carico l'assistita, sospendeva i pagamenti sino a quel momento sempre effettuati;
10) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , ha Persona_1 Per_2
provveduto al pagamento, a favore della a titolo Controparte_1
di retta di ricovero nelle annualità 2013 e 2014, della somma complessiva di € 15.191,85 (€ 13.191,85 nel 2013 e € 2.000 nel 2014, docc. 8 e 18);
Si indicano a testi:
IG.ra residente in [...]; sui capitoli Testimone_2
e 10 IG. , residente in [...]; sui Tes_3 Testimone_4
capitoli e 10 Dott. Direttore Sanitario della Testimone_5 Testimone_6
R.S.A. Nobile Paolo Richiedei, domiciliato presso la R.S.A.; sui capitoli
, 6,7,8,9 e 10 Dott. , rappresentante legale della Tes_7 Testimone_8
, domiciliato presso la sui Controparte_1 CP_1
capitoli 5,7,8,9 e 10 Dott. domiciliato presso la Cooperativa;
Tes_9
sui capitoli 1,3,4,5, 6,7,8,9 e 10 Dott.ssa , Dirigente area Testimone_10
servizi sociali domiciliata presso il Comune sui Controparte_4
capitoli e 9. Tes_11
Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
− in via preliminare: dichiarare la nullità dell'elaborato peritale depositato e revocare il “provvedimento di accertamento e autorizzazione” al pagamento del perito incaricato, siccome in aperta violazione degli artt. 183, 194, 195 e 345 c.p.c. nonché 90 e 92 disp. att. c.p.c. e, per l'effetto,
disporre la rinnovazione della C.T.U., affidandola a diverso consulente,
per tutte le motivazioni già illustrate e contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 11/09/2023;
− in via principale: dichiarare inammissibile e dunque rigettare l'appello proposto in quanto manifestamente infondato sia in fatto che in diritto;
− in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, in accoglimento della domanda subordinata e accessoria come enunciata anche in primo grado, previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti con i quali la Regione
Lombardia e l' (già A.S.L. di Brescia) hanno definito il Parte_1
valore della quota sanitaria in concreto liquidata alla Cooperativa a parziale copertura della retta per l'assistenza prestata alla IG.ra , Per_2
quantificare esattamente il valore della retta complessiva (quota sanitaria
+ quota sociale) esposta dalla Cooperativa e, previa definizione della percentuale riconducibile a quest'ultima, accertare la spesa imputabile al
, relativamente alla quale sarà applicato il vigente Controparte_4
Regolamento comunale al fine di definire l'apporto compartecipativo della
IG.ra . Per_2
Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , quale tutore Persona_1
di ed in proprio quale fideiussore, proponeva opposizione Persona_2
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in favore di (di seguito Controparte_1 Controparte_8
), per l'importo di euro 18.654,25, oltre accessori, in relazione
[...]
al mancato pagamento della retta di degenza della madre Persona_2
presso la struttura residenziale ricorrente.
Parte opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria, attesa la natura socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria, ovvero sanitaria a rilevanza sociale o prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate in favore della Per_2
presso la RSA gestita dalla ricorrente, sostenendo di non essere tenuto al pagamento ingiunto dovendo essere individuato, quale obbligato, il
Parte
e/o di , con la conseguenza che il costo Controparte_4 Pt_1
della rata era a loro carico.
Chiedeva, quindi, autorizzarsi la chiamata in causa del CP_4
Parte
e della di , nonché la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Pt_1
opposto e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione dedotta, previa, occorrendo, la disapplicazione degli atti amministrativi che avevano prodotto il predetto risultato;
in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto e della dichiarazione di garanzia sottoscritta da per illiceità della Persona_1
causa ex art 1343 cc o in frode alla legge o in violazione di norme imperative o perché vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 26 del D. L.vo
206/05 e/o per violazione dell'art 1938 c.c., ovvero il suo annullamento per vizio del consenso, con conseguente debenza di alcuna somma;
in ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del recesso a far data dal 18.3.2013 dagli impegni contrattualmente assunti con la dante causa e, in estremo subordine, previo CP_1
Parte accertamento dell'obbligo del e/o dell' di Controparte_4
di provvedere al pagamento del ricovero della , Pt_1 Per_2
condannare questi ultimi a garantire e manlevare parte attrice da ogni conseguenza pregiudizievole.
Si costituiva la evidenziando che secondo Controparte_1
Parte la valutazione compiuta dalla la era stata ritenuta meritevole Per_2
di accoglienza in RSA in quanto persona anziana non autosufficiente, con conseguente delimitazione degli obblighi di contribuzione economica a carico del servizio sanitario pubblico e legittimazione alla conclusione da parte della Cooperativa del contratto di spedalità con la ed i suoi Per_2
familiari, che prevedeva il pagamento di una retta integrativa per la copertura dei costi non refusi dal servizio pubblico, azionato con il provvedimento monitorio impugnato. Sosteneva che la valutazione della
Parte in relazione al fatto che la necessitasse di semplice assistenza Per_2
socio-sanitaria anziché di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria”,
qualificazione, peraltro, non provata, non era ad essa opponibile, e che anche in caso di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti ciò
non rendeva nullo o inesistente il contratto di spedalità né poteva modificarne il contenuto. Contestava la eccepita nullità della garanzia prestata da e l'eccepita invalidità del contratto di spedalità. Persona_1
Chiedeva quindi, in via principale, il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc e aderiva alla Parte chiamata in causa di e , estendendo la domanda Controparte_4
nei loro confronti con richiesta di condanna, in solido o in alternativa, al pagamento della somma ingiunta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il CP_4
ed evidenziava che le prestazioni socioassistenziali erogate in
[...]
favore della afferivano a quelle sanitarie per cui non era dovuto Per_2
alcun contributo dell'ente locale dovendosi riferire ogni emolumento al
SSR.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
Parte Si costituiva, altresì, la chiamata e, in sintesi, contestava la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni fornite nella RSA a beneficio della , ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con Per_2
riferimento alle domande di condanna proposte nei suoi confronti nonché
il difetto di giurisdizione in relazione alla rivalsa azionata dalla
Cooperativa.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa non veniva istruita in quanto ritenuta di natura documentale.
Con sentenza n. 2870/2017, pubblicata il 12.10.2017, il Tribunale di
Brescia accertava il difetto di titolarità passiva in capo agli opponenti,
dell'obbligazione di pagamento delle rette per il ricovero di Per_2
presso la RSA di , e, per l'effetto, revocava il decreto
[...] CP_4
ingiuntivo opposto e dichiarava che l'obbligazione di pagamento delle
Parte rette gravava interamente su di , che condannava alla Pt_1
corresponsione, in favore della parte opposta, delle somme insolute di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del 24 ottobre 2014, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al saldo;
condannava la Cooperativa
opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio di opposizione e a rifondere le spese del giudizio alla Cooperativa opposta. Parte_1
In particolare, il Tribunale, preliminarmente, disattendeva l'eccezione di difetto di autorizzazione dell'opponente , ritenendo la Persona_1
questione superata, con carattere assorbente, ex art 182 comma 2 c.p.c.
dall'autorizzazione alla proposizione delle azioni svolte nel giudizio, resa dal giudice tutelare il 14 agosto 2017.
Quindi, evidenziato che la questione dirimente era accertare se le prestazioni erogate alla sin dall'ingresso alla RSD, gestita Per_2
dall'ingiungente, appartenevano al novero di quelle “ad elevata integrazione sanitaria” previste dall'art. 3 septies co. 4 del D.Lgs 502/1992
e successive modiche nonché dell'art. 3 co. 3 del Decreto Presidente del
ConIGlio dei Ministri del 14.2.2001, per le quali il fondo sanitario è
l'unico obbligato per le prestazioni di tal sorta, richiamava l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del
22/03/2012), che qualifica come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del
1983, l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino, con conseguente non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente,
delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal CP_4
Sottolineava che detto orientamento era stato confermato dalla Suprema
Corte anche con pronuncia n. 22776 del 09/11/2016, che aveva affermato che
erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via
prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo
sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.”
Aderendo a tale orientamento, il primo giudice affermava che Per_2
era affetta da demenza di Alzheimer di grado severo, che
[...]
richiedeva una valutazione di personale medico con cadenza media bimestrale, il monitoraggio dei parametri vitali da parte di personale infermieristico, la mobilizzazione in carrozzina, la somministrazione dei pasti e la cura dell'igiene personale da parte del personale ausiliario, anche al fine di ridurre l'alto rischio di lesioni da decubito cui era esposta, il monitoraggio dell'alvo con necessità di clisma settimanale e l'utilizzo di presidi per l'incontinenza, e rilevava che in tale quadro la componente sanitaria era di sicura prevalenza rispetto a quella assistenziale e comunque da essa concettualmente inscindibile, integrando la nozione di prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, volte a far fronte a “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”
come la malattia di Alzheimer, con la conseguenza che gli oneri di tali
Parte prestazioni dovevano ritenersi a carico del SSN e quindi dell' di Pt_1
Il Tribunale precisava che non poteva derogarsi al suddetto principio sulla base del contratto sottoscritto dal in qualità di tutore della Per_1 Per_2
all'ingresso nella struttura, che doveva ritenersi nullo ex art 1418, comma secondo, cc e inidoneo a supportare la pretesa sottesa all'ingiunzione.
In accoglimento della domanda principale, revocava il decreto ingiuntivo opposto, non essendo parte opponente titolare di un obbligo di pagamento nei confronti della per le rette di ricovero oggetto di CP_1
ingiunzione.
Parte Rigettava, invece, la domanda degli opponenti volta alla condanna di di al pagamento, in loro vece, delle predette rate stante l'assenza Pt_1
di un rapporto giuridico diretto tra le parti, mentre accoglieva la domanda
Parte di rivalsa esercitata dalla Cooperativa opposta nei confronti di per quanto legittimamente non pagato dai privati, disattendendo l'eccezione
Parte di difetto di giurisdizione sollevata da poiché le controversie
“concernenti l'indennità, canoni e altri corrispettivi>> erano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
*****
Parte Avverso la predetta sentenza ha proposto appello di sulla Pt_1
scorta di sei motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio il , in Controparte_4 Persona_1
proprio e quale tutore di e la Cooperativa Persona_2 [...]
chiedendo il rigetto del gravame e quest'ultima CP_1
proponendo appello incidentale condizionato. Con ordinanza del 4 luglio 2018 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e alla udienza del 12 maggio 2021, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la Corte
ha posto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte ha rimesso sul ruolo il procedimento ritenendo necessario l'espletamento di una ctu medico legale.
All'udienza del 15.12.2021 il procedimento veniva dichiarato interrotto stante il decesso di . Persona_2
Riassunto il giudizio su ricorso di ATS, a seguito delle istanze di proroga del c.t.u. l'udienza veniva più volte differita.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.12.2024 si costituivano in giudizio RE e quali eredi di , nel Controparte_3 Persona_1
frattempo deceduto, facendo proprie tutte le sue domande, eccezioni e difese;
quindi all'udienza del 11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con il primo motivo di appello principale di contesta la Pt_1
statuizione con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di difetto di autorizzazione dell'opponente quale tutore della Persona_1
Parte madre, per avere chiamato in causa i terzi, di ed il Pt_1 [...]
, svolgendo nei loro confronti domande nuove e diverse da CP_4 quello oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ritenendo la questione
“superata con carattere assorbente ex art. 182 comma 2 cpc
dall'autorizzazione alla proposizione delle azioni svolte nel presente
giudizio, resa dal giudice tutelare (…) in data 14.8.2017”.
Ripropone l'eccezione sostenendo, in primo luogo, che il Tribunale
avrebbe errato nell'attribuire carattere assorbente alla predetta autorizzazione senza accertare se il contenuto dell'istanza e del relativo provvedimento autorizzativo soddisfacesse tale carattere, tenuto conto che il con l'istanza ex art 374 cpc proposta aveva chiesto di essere Per_1
autorizzato “a proseguire il giudizio” e non già l'autorizzazione a chiamare in causa terzi e a proporre nuove domande nei loro confronti e che il Giudice Tutelare, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con provvedimento del tutto generico lo aveva,
invece, autorizzato alla “proposizione delle azioni svolte nel giudizio
indicato nell'istanza”. Aggiunge che il nella narrativa dell'istanza, Per_1
non aveva mai chiarito di avere proposto l'azione nei confronti dei terzi né di averli evocati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso.
In secondo luogo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che l'autorizzazione del giudice tutelare non era stata concessa con efficacia immediata e che la copia autentica del provvedimento prodotto non recava l'attestazione della mancata proposizione del reclamo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non risponde al vero che nella narrativa dell'istanza ex art 374 c.p.c. il non avesse chiarito di avere chiamato in giudizio i terzi e proposto Per_1
domande nei loro confronti;
al contrario, l'eccezione di difetto di
Parte autorizzazione è stata sollevata da solo al termine del giudizio con la comparsa conclusionale e l'istante, nel ricorso, ha ricostruito lo svolgimento del processo dando conto di avere chiesto con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di essere autorizzato a chiamare in
Parte giudizio di ed il e che il Giudice aveva Pt_1 Controparte_4
autorizzato la chiamata e differito all'uopo l'udienza per permettere di evocare in giudizio i terzi, ha integralmente riprodotto le conclusioni formulate nei loro confronti ed esposto le ragioni della loro chiamata in causa e ha dato conto del motivo dell'istanza, dettato dall'eccezione
Parte sollevata da di nullità delle domande dal lui proposte nei confronti dei terzi chiamati per difetto di autorizzazione.
Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che la richiesta da parte dell'istante di essere autorizzato a “proseguire il giudizio” nel quale il ha evocato i terzi chiamati proponendo Per_1
domande nei loro confronti e ha espressamente dato atto nella parte motiva dell'istanza che l'eccepito difetto di autorizzazione riguardava proprio le domande proposte nei confronti dei terzi, integralmente trascritte, non può
che riguardare l'autorizzazione a proporre tali domande, sicché correttamente il giudice tutelare lo ha espressamente autorizzato alla
“proposizione delle azioni svolte nel giudizio indicato nell'istanza” ed il
Tribunale ha, di conseguenza, ritenuto assorbita ogni questione stante la rilasciata autorizzazione.
E' poi privo di rilievo che la autorizzazione de qua non sia stata concessa con efficacia immediata e che la copia autentica del provvedimento prodotto non rechi l'attestazione della mancata proposizione del reclamo,
essendo in ogni caso ampiamente decorso il termine per proporre reclamo avverso il decreto del giudice tutelare (datato 14 agosto 2017) al momento della pubblicazione della sentenza impugnata (12.10.2017)
Il primo motivo va, pertanto, respinto.
Parte Con il secondo motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie che ha portato il Tribunale ad esprimere un giudizio in ambito medico sulla base della relazione clinico assistenziale redatta dal direttore sanitario della RSA, il quale non aveva svolto alcun accertamento clinico sull'ospite, limitandosi a riassumere la sua storia clinica sulla base di documentazione non prodotta in atti, senza svolgere gli opportuni accertamenti mediante l'ausilio di un consulente tecnico.
Contesta il giudizio espresso dal Tribunale in ordine al “grado severo”
della demenza da Alzheimer da cui era affetta , rilevando Persona_2
che tale giudizio è sfornito di supporto documentale e di motivazione;
evidenzia che nella relazione citata dal giudice di prime cure l'unico riferimento è ad una cartella clinica del 2006 che non è stata prodotta in giudizio;
sottolinea che il morbo di Alzheimer ha natura neurologica di carattere cronico degenerativo che non può essere assimilato alle malattie psichiatriche;
lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'ulteriore documentazione prodotta in atti, in particolare la certificazione della Commissione Medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, anteriore al ricovero nella RSA e la relazione clinico-
assistenziale redatta nel 2016, da cui si evince che i bisogni sanitari ed assistenziali erano legati all'età e non alla condizione di malata, con la conseguenza che le prestazioni erogate avevano carattere prevalentemente assistenziale;
sottolinea che la è stata ospitata nel reparto Per_2
Alzheimer solo per un mese, e poi trasferita nel reparto tradizionale;
si duole del fatto che il primo giudice non abbia accertato se il rifiuto nel pagamento della retta da parte dei familiari a partire dal 2013 sia stato determinato dal peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite rispetto al momento del suo ingresso nella struttura nel 2006; sostiene che il Tribunale, esprimendo un parere medico sul carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni rese a favore della abbia sopperito alle Per_2
carenze probatorie della parte opponente a cui sarebbe spettato l'onere di provare il peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite.
Parte Con il terzo motivo si duole dell'omessa valutazione delle difese svolte dalle parti con le memorie ex art 183, VI comma, c.p.c., avendo il primo giudice richiamato in sentenza la motivazione espressa con l'ordinanza del 27.01.2016 con cui aveva rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Eccepisce, poi, la violazione del principio di acquisizione della prova, non avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini della decisione, della documentazione acquisita in atti con le memorie istruttorie, in particolare la relazione clinico assistenziale del 4.5.2016, prodotta successivamente all'ordinanza del 27.01.2016.
Le doglianze espresse con i predetti motivi (secondo e terzo) risultano superate dall'espletamento in questo grado della c.t.u. medico legale, che ha provveduto ad acquisire e valutare tutta la documentazione medica riguardante , sia precedente che successiva alla relazione Persona_2
del direttore della RSA del 2013, e delle cui conclusioni si dirà nel prosieguo.
Al riguardo ritiene la Corte infondata l'eccezione di nullità della c.t.u.
sollevata dalla difesa di e del , per avere il c.t.u. Per_1 Controparte_4
esulato dai poteri conferitigli avendo acquisito d'ufficio la cartella clinica relativa alla degenza della presso la . Per_2 Controparte_1
Il c.t.u. era stato infatti, espressamente autorizzato a fondare la sua valutazione non solo sulla documentazione agli atti ma anche su eventuale ulteriore documentazione acquisita presso enti pubblici, ai quali è
assimilabile la , in quanto ente privato accreditato Controparte_1
che fornisce prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, obbligato a tenere e compilare la cartella clinica per ciascun paziente nel rispetto dei criteri previsti per gli enti pubblici.
In ogni caso rileva la Corte che la stessa difesa ne aveva chiesto Per_1 l'esibizione ex art 210 c.p.c., non potendo, pertanto ora dolersi della sua valutazione da parte del c.t.u.
Quanto all'eccepita incompletezza dell'acquisizione, per non avere la consegnato l'intero fascicolo socio-assistenziale dell'ospite, CP_1
dalla relazione del ctu emerge che con l'accordo dei consulenti di parte è
stata chiesta ed acquisita solo la documentazione clinica relativa al periodo temporale oggetto del quesito (gennaio 2013-agosto 2014). Né può essere accolta l'istanza della difesa di produzione della copia in suo Per_1
possesso dell'intera cartella clinica relativa al ricovero della IGnora
dal 2006 al decesso, non avendo l'istante indicato la sussistenza Per_2
di elementi risultanti dalla parte di cartella non acquisita in atti che, se esaminati dal CTU, avrebbero potuto indurlo a conclusioni diverse.
Parte Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente, in particolare del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato nel 1999, e dei decreti del
Presidente del ConIGlio dei Ministri, 14.02.2001 e 29.11.2001.
Al riguardo richiama l'art 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, che individua le tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie (prestazione sanitaria a rilevanza
Parte sociale a carico dell prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, e prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, erogate dalle aziende sanitarie ed a carico del fondo sanitario), e sostiene che deve essere coordinato con il successivo D.P.C.M. 29.11.2001, che, definendo i livelli essenziali di assistenza (LEA) a favore dei malati mentali, prevede una compartecipazione, a carico dell'utente e del Comune, dei costi sostenuti per prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale e/o in strutture a bassa intensità assistenziale. Rileva
che nè la relazione clinico-assistenziale predisposta dal direttore sanitario della RSA nel 2013 né la relazione clinica del 2016 contengono riferimenti a prestazioni rese a favore della che siano caratterizzate da Per_2
“particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” ,
“inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali”,
“indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali” e
“preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”.
Lamenta, altresì, che il giudice di prime cure ha invocato a sostegno della sua statuizione precedenti della Suprema Corte relativi, ratione temporis,
a fattispecie riconducibile a normativa antecedente il D.P.C.M.
08.08.1985, ormai superata dal D.P.C.M. 14.02.2001 applicabile invece al caso di specie, omettendo, invece, di valutare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in data successiva, relativo alla interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, in particolare la sentenza del ConIGlio di Stato n. 2046/15, e rileva che nella specie trattasi di lungoassistenza finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento, con conseguente applicazione del criterio della compartecipazione al costo a carico dell'utente o del trattandosi di prestazioni sociali a rilevanza CP_4
sanitaria. Il quarto motivo di appello principale è infondato e va respinto, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a cui questa
Corte ha già aderito in precedenti pronunce, principio secondo cui quando non si possono astrarre e quantificare le prestazioni assistenziali rispetto a quelle sanitarie, le stesse, alla stregua delle norme in materia, devono ritenersi a carico del SSN
Al riguardo appare opportuno un breve excursus della normativa in materia.
L'articolo 30 della L. n. 730 del 1983 recita: <Per l'esercizio delle proprie
competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le
regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali,
facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico
del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario
connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono
separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse
delegate>>.
Il D.P.C.M. 8 agosto 1985 all'art. 1, ha definito attività di rilievo sanitario quelle <che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei
servizi socio-assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via
prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in
interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica
e psichica del medesimo, in assenza delle quali l'attività sanitaria non può
svolgersi e produrre effetti, mentre non rientrano tra le dette attività di rilievo sanitario le attività direttamente ed esclusivamente socio-
assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute
del cittadino e in particolare i ricoveri in strutture protette extra
ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente,
dell'assistenza familiare>>; all'art. 6 ha previsto che, affinché tali ricoveri possano rientrare tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, le relative prestazioni devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, fra l'altro, <alla cura e al recupero fisio-psichico dei malati mentali, ai sensi
dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n, 833, purché le suddette
prestazioni siano integrate con quella dei servizi psichiatrici
territoriali>>.
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, applicabile ratione temporis posto che le rette impagate sono relative al periodo 2013/2014, ha distinto le
<prestazioni sanitarie a rilevanza sociale>> dalle <prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria>> nonché dalle
elevata integrazione sanitaria>>, ponendo a carico del Servizio Sanitario
Nazionale tutte quelle prestazioni (inserite nella prima categoria)
<finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo - tenuto conto
delle componenti ambientali - alla partecipazione alla vita sociale e alla
espressione personale>>.
L'art. 2, stabilisce, poi, che le prestazioni socio sanitarie "sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e
l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata", mentre l'art. 3 del predetto Decreto individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio -
sanitarie ad elevata integrazione, a secondo della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziale.
In particolare, l'art. 3 del D.P.C.M. del 2001 definisce come <prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale>> <le prestazioni assistenziali che, erogate
contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla
partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico
delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga
e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di
strutture residenziali e semiresidenziali>>; il comma 3 definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria <tutte le
prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e
patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla
fase post - acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto
degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla
preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette
prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate
in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali
e semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
aspetti del bisogno socio - sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la
limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo
assistenza>>.
Il costo di tali prestazioni viene posto interamente a carico del SSN con riferimento all'assistenza prestata nella fase intensiva ed alle prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva.
Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, individua i <
assistenza sanitaria>>, successivamente richiamati e confermati dalla L.
n. 289 del 2002, art. 54; tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – che tuttavia non può applicarsi al caso di specie - ha confermato la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti e ha posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale <i trattamenti
estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata
tutela sanitaria con continuità assistenziale>> ed a carico del Servizio
Sanitario Nazionale nella misura del 50% della tariffa giornaliera <i
trattamenti di lungo - assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi
compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non
autosufficienti>> nonché <le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza
semi residenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento
funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa
necessità di tutela sanitaria>>.
Dunque, nel quadro costituzionale del diritto alla salute quale diritto inviolabile e nel quadro normativo della riforma sanitaria (legge n.
833/1978) che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19,
53 e 63), le prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria sono a carico del fondo sanitario nazionale. L'art. 25, comma 1, della L. n. 833
del 1978 definisce, infatti, le <> come quelle consistenti nell'assistenza medica generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
La interpretazione di tali fonti normative prevede, quindi, la gratuità delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e di quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, rispettivamente previste dal DPCM del 14
febbraio 2001 all'art. 3, commi 1 e 3.
Per le seconde il criterio di discrimine è quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione che produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (cfr. da ultimo Cass.
2038/2023 e pronunce da essa citate) allorquando il soggetto ricoverato in una struttura viene sottoposto a cure specifiche, cioè ad un <trattamento
terapeutico personalizzato>> (cfr. Cass. 21528/2001, 29334/2019,
27452/2021) che richiede una particolare competenza tecnico-
professionale nel settore sanitario, al fine di apprestare al malato una cura complessiva che soltanto la struttura stessa può garantire e che è
strettamente correlata con l'aspetto assistenziale.
È, evidente, quindi, che la cronicità della malattia e la impossibilità di un recupero, come appunto nel caso di soggetto affetto da morbo di
Alzheimer, non valgono, di per sé, ad escludere la predetta natura del trattamento terapeutico.
Parte La circostanza dedotta dall' per cui il proprio contributo sarebbe limitato alla c.d. quota sanitaria determinata dalla normativa regionale viene motivata sulla base della considerazione che tutto ciò che esorbita da tale quota sarebbe afferente alla c.d. quota alberghiera sociale della retta di degenza, non sussistendo un obbligo ex lege a proprio carico.
Tuttavia, come si è detto, nelle prestazioni sanitarie integrate la prestazione assistenziale è unitaria ed inscindibile da quella sanitaria e tale inscindibilità determina che il relativo costo è posto a carico integralmente del servizio sanitario. La circostanza per cui l'importo preteso sia ulteriore rispetto a quello del c.d. contributo standard non vale a modificare la natura della prestazione e a porla a carico del degente, ove vi siano i presupposti reddituali, ovvero dell'ente comunale.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 21528/2021; 31949/2018), affermati alcuni principi già riportati (la gratuità delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria prevista dall'art. 3 comma 3 del DPCM 14
febbraio 2001, l'attribuzione di tale natura alle prestazioni sociosanitarie erogate congiuntamente a quelle sanitarie nel caso di patologie psichiatriche, la irrilevanza della cronicità della malattia) ha affrontato
(essendo anche in tal caso, come in quello in esame, la controversia relativa a domanda di pagamento rivolta dalla casa di cura nei confronti delle parti private) nei seguenti termini la questione qui in esame:
<A partire da Cass. 28321/2017, questa Corte ha ribadito che, nel caso
di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione
sanitaria, l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente
assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in
quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal
SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è
quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio Sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte. Tali tariffe possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o
degli utenti, ma non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la
struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio
(assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore
del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al
Servizio Sanitario pubblico. Quel servizio è assicurato alle condizioni ed
alle tariffe determinate dal Piano Sanitario nazionale e dai Piani sanitari
regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe
che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività.
Ne segue che, ove ricorra l'ipotesi di prestazioni congiunte ed
indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della
persona, il frazionamento "forfettario" della spesa tra Fondo sanitario
nazionale e regionale, da un lato, ed intervento economico integrativo dei
Comuni o dei privati, dall'altro, determinato "in proporzione della
incidenza" che rivestono le prestazioni di differente natura, opera pur
sempre nell'ambito delle "competenze del Servizio Sanitario Nazionale
materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", e dunque rimane
assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria (comprensiva
nel caso di specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate),
non essendo pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a
discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi
nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio
assistenziale integrata. Ciò che rileva ai fini dell'"assistenza sanitaria obbligatoria" è la esistenza di un piano di cura personalizzato. Al
contrario, qualora la prestazione socioassistenziale prescinda dalla
congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il
ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano
di cura personalizzato"), la prestazione rimane estranea all'ambito
dell'assistenza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ricade nella
disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla legge n. 328/2000,
che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a
carico degli enti pubblici locali (Comuni) consentendo la conclusione di
un contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in
favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale>>.
Il riferimento ai <limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria>> è,
dunque, correlato al fatto che detta spesa sia <comprensiva nel caso di
specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate>>, non essendo in tal caso <ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a
discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi
nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria- socio
assistenziale integrata>>.
Anche con la sentenza 11.12.2023 n. 34590 (nello stesso senso anche
Cass. 2038/2023 e 13714/2023) la SC, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass. n. 28312 del 2017, Cass. 4558/2012 e Cass. 2776 del
2016), ha ribadito l'interpretazione della nozione di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” rilevando che <nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere
eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-
assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere
economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto
le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle
prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a
consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva
prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”>>. Ha altresì precisato che <la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i
cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa
interamente a carico della Amministrazione pubblica” concerne, per
l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni
sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone,
pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di
trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”… … “l'elemento
differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla
prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta,
pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non
altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece
nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non
può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione
assistenziale”, e ciò perché in tal caso, “l'intervento “sanitario-socio
assistenziale” rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il
servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno
titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario
pubblico”>>.
La SC ha quindi riaffermato che è <nella individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato (e, dunque, non connotato da
occasionalità)>> che va individuato << il discrimen per ritenere la
prestazione socio-assistenziale “inscindibilmente connessa” a quella
sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di
quest'ultima>>.
Con riferimento, in particolare, a soggetti affetti da morbo di Alzheimer e al pagamento di rette maturate dopo il 2001, la SC, da ultimo con la recentissima sentenza 29.07.2024 n. 21162 (nello stesso senso anche Cass.
Ord. 19.12.2024 n. 33394. Cfr. anche Cass. 11.12.2023 n. 34590) ha ritenuto che la Corte di Appello avesse errato nel non attribuire rilievo ai fini del decidere al fatto che l'ospite della RSA fosse affetta da Alzheimer,
evidenziando di avere chiarito <già con la decisione n. 4558/2012,
seguita da numerose altre pronunce che si sono orientate allo stesso modo
(cfr., senza pretesa di esaustività, tra le decisioni più recenti, Cass.
22/02/2024, n. 4752; Cass. 11/12/2023, n. 34590; Cass. 4/09/2023, n.
25660; Cass. 18/05/2023, n. 13714) … … che: “l'attività prestata in
favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato
in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. 730 del
1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura
sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta
correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto
comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela
della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante
azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di
natura assistenziale erogate dal . Ha quindi precisato come in CP_4
questo caso <<occorre fare riferimento al fatto che alla paziente fosse>
dovuto un piano terapeutico personalizzato e che quindi sussistesse la
necessità, per la paziente, in relazione alla patologia della quale risultava
affetta (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del
ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia,
di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con
l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare
l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli
stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente
dannosi per i terzi….. Solo qualora si escluda in concreto la necessità che,
per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia
sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente
legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di
degenza sia posta a carico del paziente>>. Occorre, quindi, ha evidenziato la Corte, decidere <in base ad una valutazione operata in concreto>>
tenendo conto <della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano
necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla
salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi
di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non
congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è
pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che
rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura
sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste a carico del
SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie>>.
Applicando, dunque, i predetti principi al caso in questione ed operando quindi una valutazione in concreto delle prestazioni erogate, nonché della durata e della tipologia del trattamento, rileva il Collegio che dall'accertamento eseguito dal c.t.u. è emersa la gravità del complessivo quadro patologico che affliggeva , caratterizzato da Persona_2
irreversibile disabilità fisica, in quanto affetta, già all'atto dell'ingresso nella RSA nel mese di luglio 2006, da “Cardiopatia Ischemica cronica.
+. Pregressa embolia polmonare. Ipertensione. Osteoporosi con CP_9
crolli vertebrali L1-L2. Demenza di Alzheimer di grado severo. Disturbo
della marcia. Incontinenza doppia. Dipendenza funzionale totale Barthel
= 3/100. Decadimento cognitivo "severo" (Mini Menta! State Examination
< 5/30 - Severe Mini Menta! = 12/30) con confusione grave, lieve
irritabilità e lieve irrequietezza. Alto rischio di lesioni da decubito (Indice
di Norton = 7/20). Alto rischio di cadute (Tinetti Scale= 6/28)”. Ai fini del miglioramento/mantenimento delle abilità motorie ancora presenti, nel periodo agosto 2006/marzo 2007 la è stata trattata Per_2
con interventi di cinesi attiva che le hanno consentito, con il sostegno di uno o due operatori, di deambulare ancorché con equilibrio precario.
Dal marzo 2007 è intervenuto un peggioramento delle condizioni motorie e psichiche che da fine 2007 ha portato ad una situazione che si è
stabilizzata su un basso livello di "funzionamento" con totale dipendenza nelle attività di base, non essendo la più in grado di deambulare, Per_2
e gravissimo deterioramento cognitivo, con conseguente necessità di totale supporto per la mobilizzazione effettuata in coppia da due operatori,
alimentazione somministrata da parte di un operatore con cibi morbidi;
igiene e abbigliamento effettuati in coppia da due operatori;
monitoraggio dell'alvo con necessità di clisma settimanale;
utilizzo di presidi per l'incontinenza.
In sostanza, la presentava, al momento dell'ingresso nella Per_2
struttura, una complessa situazione patologica caratterizzata dalla presenza oltre che di una forma grave di Alzheimer, di altre importanti patologie (ipertensione arteriosa, Cardiopatia Ischemica cronica, postumi di embolia polmonare, osteoporosi con crolli vertebrali), che si sono aggravate nel tempo fino a stabilizzarsi a fine 2007 e a rimanere poi la situazione sostanzialmente immutata negli anni successivi, compreso il periodo oggetto di causa (2013/2014). Ella, infatti, risultava portatrice di importanti poli-patologie croniche, con gravissimo deterioramento mentale, disorientamento spazio-temporale ed assenza di qualsiasi autonomia personale, totale compromissione della capacità di relazione,
costante necessità di prevenzione delle piaghe da decubito.
Ella, inoltre, veniva sottoposta a valutazione da parte di personale medico con cadenza bimestrale e a monitoraggio giornaliero da parte di personale infermieristico per i parametri vitali e necessitava della prescrizione di farmaci per curare le patologie associate, seppure minori, e della costante somministrazione della terapia farmacologica: antipertensivi
(Dilzene60mg), antiaggreganti (Cardioaspirina),
antidolorifici(Tachipirina 500mg), gastroprotettori(Nexium 20mg),
neurolettici (Serenase 5 gocce) e dal 25/06/2014 vasodilatatore (Triniplas
cerotto), terapia finalizzata al mantenimento di equilibri di compenso dell'apparato cardiovascolare (antipertensivi, antiaggreganti,
vasodilatatori), al fine di stabilizzare la pressione arteriosa, prevenire
stroke trombotici ed ischemici, data la quasi totale assenza di motricità del soggetto, prevenire danni iatrogeni della mucosa gastro-duodenale per limitare gli effetti collaterali dei farmaci prescritti per la prevenzione di gravi complicanze afferenti all'apparato cardio-vascolare e per il controllo di eventuali manifestazioni psicotiche.
Il costante trattamento terapeutico cui la doveva essere Per_2
giornalmente sottoposta comprendeva non soltanto la somministrazione di farmaci ma anche una cura tendente non solo al mantenimento del compenso fisico e metabolico, da effettuarsi ad opera di personale infermieristico e medico, ma anche alla somministrazione di alimenti.
Non si trattava, dunque, di un mero ausilio nello svolgimento delle attività
quotidiane, comportando, invece, la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo.
Può dunque ritenersi provato che per la stessa fosse stato elaborato un programma terapeutico, modulato e personalizzato secondo le sue eIGenze. In ogni caso si trattava di prestazioni di natura sanitaria da eseguire unitamente alle prestazioni di natura assistenziale, con conseguente nesso di strumentalità necessaria che rende irrilevante la prevalenza dei profili assistenziali rispetto a quelli sanitari, ritenuta dal c.t.u..
Non appare, infatti, dirimente la conclusione del c.t.u. secondo cui il ricovero della , nel periodo in contestazione (2013/2014), sarebbe Per_2
stato <finalizzato in via pressoché esclusiva a rendere possibile il
proficuo svolgimento di un'attività di assistenza, riconducibile quindi a
profili preminentemente socioassistenziali e perciò teoricamente
suscettibili di adeguata effettuazione anche in ambito domestico sia pur
con un impegno gravoso>>.
Proprio in questi termini aveva concluso, infatti, la sentenza della Corte
distrettuale, che condividendo gli esiti della ctu aveva ritenuto che la degente avesse patologie che richiedevano assistenza e accudimento che avrebbero potuto esserle garantite in ambito familiare, non essendo destinataria di un trattamento personalizzato di tipo sanitario prevalente rispetto a quello di carattere essenziale, sostitutivo di quello familiare, che aveva giustificato il ricovero, che è stata cassata con la recentissima sentenza 29.07.2024 n. 21162, sopra citata.
Risulta, quindi, provato che la patologia da cui era affetta la Per_2
comportava un trattamento sanitario personalizzato che soltanto nell'ambito della struttura poteva essere efficacemente erogato, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, con la conseguenza che anche le attività socio assistenziali,
essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico del Servizio Sanitario. Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostiene ATS, le prestazioni erogate Per_2
non erano riconducibili né a prestazioni alberghiere né a
[...]
prestazioni esclusivamente socio-assistenziali, ma erano ad elevata integrazione sanitaria, essendovi la necessità di apprestare in suo favore una cura complessiva terapeutica ed assistenziale che soltanto la struttura poteva adeguatamente garantire.
Rileva, inoltre, la Corte che al fine dell'accertamento del discrimine della prestazione sanitaria integrata occorre avere riguardo alla condizione del malato e non alle caratteristiche della struttura ove è ospitato (cfr. Cass.
2038/2023, proprio in fattispecie in cui si trattava di anziano affetto da
Alzheimer), con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante che la
, eccetto un breve periodo, non sia stata ospitata nel reparto Per_2
dedicato ai malati di “Alzheimer”. Ne consegue la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione
Parte che l' ha formulato rispetto all'onere economico di “rette” pretese dalla per costi ulteriori rispetto alla quota sanitaria, CP_1
Parte corrisposta da sulla base della normativa regionale e la conferma della statuizione con cui il Tribunale ha posto a carico di quest'ultima il pagamento delle rette insolute.
Parte Non è, dunque, configurabile il vizio denunciato nella condanna di al pagamento delle spese per le prestazioni de quibus in quanto ad essa –
e non alla e/o al – spettanti trattandosi di prestazioni Per_2 CP_4
sociosanitarie integrate.
Anche il quarto motivo va quindi respinto.
Parte Con il quinto motivo di censura si duole dell'erroneo riconoscimento dell'esperibilità dell'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della Cooperativa creditrice;
in particolare lamenta che il Giudice,
pur avendo correttamente premesso e stabilito che “non può essere accolta
Parte la domanda degli opponenti volta a condannare di al Pt_1
pagamento in loro vece della predetta rata” poiché “fra dette parti difetta
un rapporto giuridico diretto”, ha poi erroneamente statuito che “è la sola
Parte parte opposta che può esercitare azione di rivalsa nei confronti di
per quanto (legittimamente) non pagato dai privati” e ha ritenuto che
“detta azione di rivalsa, che la parte opposta ha in effetti esercitato nei
Parte confronti dell' quale terza chiamata, deve essere accolta per le
ragioni poc'anzi esposte”. Sostiene, in primo luogo, che il tenore delle conclusioni rassegnate dalla
Cooperativa nella comparsa di costituzione e risposta – “si aderisce alla
Part richiesta di chiamata in causa di e con Controparte_4
estensione della domanda nei loro confronti e richiesta di condanna
solidale o alternativa al pagamento del dovuto” - era tale da escludere la
Parte proposizione di un'autonoma domanda di rivalsa nei confronti di avendo Il chiesto la condanna di e al pagamento CP_1 Per_2 Per_1
delle quota alberghiera dovutale in forza del contratto di ospitalità
sottoscritto tra l'ospite, il figlio fideiussore e la struttura, con la conseguenza che la domanda, contrattualmente posta, non poteva essere
Parte estesa ad estranea a tale contratto.
In secondo luogo, rileva che in ogni caso anche a volere ritenere proposta la domanda di rivalsa nei confronti della terza ATS, detta domanda sarebbe stata tardivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7 maggio 2015 anziché nel termine,
previsto a pena di decadenza, dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
In terzo luogo, contesta che l'azione di manleva potesse essere “estesa”,
in quanto per pacifica giurisprudenza, quando il convenuto chiami un terzo in garanzia, non si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorchè confluiti nel medesimo processo, e precisa che la
Cooperativa non ha formulato un'espressa ed autonoma domanda nei confronti della terza ATS, non avendola chiamata in causa né avendo svolto domanda riconvenzionale cd “impropria”.
Il motivo è infondato e va respinto.
quale tutore di ed in proprio quale Persona_1 Persona_2
fideiussore, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha
Parte Parte chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio di ora della provincia di e del , e in via principale e nel Pt_1 Controparte_4
merito, accertarsi e dichiararsi “la natura sociosanitaria ad alta
integrazione sanitaria, ovvero sanitaria a rilevanza sociale o comunque
prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a favore della IG.ra
” e “dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva Persona_2
degli attori opponenti in relazione alle richieste formulate dalla
controparte ingiungente” e “in estremo subordine”, “in caso di
accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla
[...]
previo accertamento dell'obbligo del Controparte_1 [...]
Part
e/o dell' di provvedere al pagamento di CP_4 Parte_1
ricovero della IG.ra presso la struttura gestita Persona_2
dall'opposta, condannarsi il a garantire e manlevare gli CP_10
attori opponenti da ogni conseguenza per loro pregiudizievole”
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato <qualora il
convenuto>> – nella specie l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale - <nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva,
chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica
l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti
una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta,
senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, Ordinanza
n. 22050 del 11-09-2018, Rv. 650074 - 02)>> (cfr. Cass.15.02.2024 n.
4204. Cfr. nello stesso senso, tra le tante Cass. 20.3.2003 n. 7930).
E' quanto avvenuto nel caso di specie, in cui gli opponenti, sin dalla prima difesa, hanno dedotto la nullità del contratto e della garanzia sottoscritta dal in data 27 luglio 2006 e hanno proposto altresì domanda di Per_1
accertamento del loro difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste della sotto il profilo della natura sociosanitaria ad CP_1
alta integrazione sanitaria delle prestazioni erogate in favore della , Per_2
chiedendo accertarsi che, per tale motivo, l'obbligo di pagamento della
Parte intera retta fosse a carico di argomentando in merito, sebbene poi erroneamente, come giustamente affermato dal Tribunale, averne chiesto in via di estremo subordine la domanda di condanna in manleva, sicché la domanda proposta dalla nei confronti degli opponenti deve CP_1
Parte considerarsi automaticamente estesa nei confronti di
In ogni caso, anche a volere diversamente opinare in ordine alla estensione automatica della domanda, rileva la Corte che costituendosi nel giudizio di opposizione la Cooperativa, con la comparsa di costituzione e risposta,
Part ha aderito “alla richiesta di chiamata in causa di e CP_4
con estensione della domanda nei loro confronti e richiesta di
[...]
condanna solidale o alternativa al pagamento del dovuto”, e quindi ha espressamente chiesto estendersi la domanda di accertamento dell'obbligo
Parte di pagamento dell'intera retta a carico di e di condanna della predetta in luogo degli opponenti.
Corretta è, pertanto, la statuizione del primo giudice che, a fronte dell'espressa estensione della domanda di condanna nei confronti dei terzi chiamati da parte della Cooperativa opposta, ha accolto tale domanda
Parte condannando al pagamento direttamente in favore della CP_1
Parte Con il sesto motivo chiede la riforma del capo della pronuncia sulla condanna alle spese legali, tanto nei confronti della Cooperativa che nei confronti del , chiamato in giudizio da quest'ultima e Controparte_4
Parte nei confronti del quale non ha proposto domanda alcuna.
Il motivo è infondato e va respinto in considerazione della soccombenza
Parte di sia nei confronti della , stante Controparte_1
l'accoglimento della domanda di condanna da quest'ultima estesa nei suoi confronti, sia nei confronti del , indicato dalla stessa Controparte_4
Parte quale obbligato, in luogo della stessa, al pagamento della retta in contestazione.
Quanto, infine, all'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
condizionato all'accoglimento dell'appello principale
[...]
Parte proposto da lo stesso rimane assorbito nel rigetto integrale di quest'ultimo ed il Collegio è, quindi, dispensato dal suo esame.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di nei confronti di , della e del Persona_1 Controparte_1 CP_4 , nella misura indicata in dispositivo in conformità alle note spese
[...]
depositate da e dalla Cooperativa in quanto conformi ai Persona_1
criteri ed ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5201 a 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
[...]
2870/2017 pubblicata il 12 ottobre 2017 e dichiara assorbito l'appello proposto in via incidentale condizionata dalla Controparte_1
[...]
condanna al Parte_5
pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_1
e il delle spese del grado che liquida, per
[...] Controparte_4
ciascuna delle parti, in € 1134,00 per la fase di studio € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase istruttoria ed € 1911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso integrazione contributo unificato in favore della Cooperativa, aumento del 10% ex art 4 comma 1 bis in favore di eredi , e oltre aumento del 30% ex art 4 comma 2, rimborso Persona_1
forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone in via definitiva a carico di Parte_5
le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in atti.
[...] Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 16 aprile 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ConIGliere
Dott. Annamaria Laneri ConIGliere Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 2734/2017 promossa con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2017 e posta in decisione all'udienza OGGETTO: collegiale del giorno 11 dicembre 2024 Altri contratti atipici d a Codice 143999
, con Parte_1
il patrocinio dell'avv. Francesca Benedetti del foro di ed Pt_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mazzano (BS), via
Conciliazione n. 14/A
APPELLANTE
c o n t r o con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. Marco Gavezzoli del foro di , dall'avv. Luca Pt_1 Degani e dall'avv. RE Lopez del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Fassio S.t.P. in , via Saffi n. 5, Pt_1
per procure alle liti depositate del giudizio di primo grado
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E contro
E , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
, costituito in proprio e nella qualità di erede di
[...] Per_2
[...]
Rappresentati e difese dall'avv. Francesco Trebeschi e dall'avv. Federico
Randazzo, elettivamente domiciliato presso il loro studio in , via Pt_1
delle Battaglie n. 50,
APPELLATO
E contro
, in persona del sindaco pro tempore Controparte_4
Rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Gioncada ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Paolo (B), via Roma n. 64/a, per procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2870/17 RG
pubblicata in data 12.10.2017
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previe tutte le declaratorie del caso, in totale riforma della sentenza impugnata n.2870/2017 resa dal Tribunale di Brescia, Giudice Dott. A. Tinelli, a definizione del giudizio RG
n.23023/2014, pubblicata in data 12.10.2017 e notificata al procuratore dell'appellante in data 24.11.2017,
In via preliminare: Respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi l'eccezione di difetto di autorizzazione del tutore a svolgere domande nei confronti di Persona_1 Pt_1
e, per l'effetto, respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta nei
[...]
Parte confronti di , con rifusione delle spese di entrambi i gradi Parte_1
del giudizio.
Nel merito: Respinta ogni contraria domanda, in accoglimento dei motivi indicati nell'atto di citazione in appello, in totale riforma della sentenza impugnata, respingersi ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti di
Parte di , con rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Pt_1
In via istruttoria: L'appellante ATS di si oppone alle avversarie Pt_1
istanze di rinnovazione della CTU medico legale e/o di richiamo a chiarimenti del CTU, stante infondatezza dei motivi dedotti a sostegno di tali istanze e avendo il CTU risposto compiutamente ai quesiti formulati dalla Corte.
La difesa dell'appellante si oppone a tutte le istanze Parte_1
istruttorie formulate dall'appellato in quanto inammissibili, irrilevanti Persona_1
e relative a circostanze da provarsi documentalmente o comunque già provate tramite l'esperita CTU.
Controparte_5
Parte Nel merito in principalità: respingere l'appello proposto da confermando l'impugnata sentenza. Vinte le spese.
In subordine e in accoglimento dell'appello incidentale condizionato:
Parte nel solo caso di accoglimento del gravame proposto da condannare il IG. , in proprio e in qualità di tutore della IGnora Persona_1 Per_2
al pagamento delle rette non corrisposte ed ingiunte, oltre
[...]
interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
Di Cirelli Per_1
Salvis juribus, adversis rejectis, con rifusione di spese, competenze e onorari dei due gradi, voglia la Corte:
in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto da poiché Controparte_1
privo dei requisiti di cui agli artt. 342 e 343 c.p.c.
in via principale: rigettare l'appello principale proposto da ATS di Brescia
nonché l'appello incidentale condizionato proposto da il
[...]
in quanto infondati sia in fatto che in diritto;
Controparte_1
in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione principale e/o incidentale proposta, in accoglimento delle domande subordinate ed accessorie assorbite come proposte in primo grado e tempestivamente riproposte ex art. 346 c.p.c., previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi comprese le
DDGR 6677/2008 e 399/2010, ed i provvedimenti con i quali Parte_2
Parte Parte (ora hanno definito la quota sanitaria in concreto liquidata a favore della IG.ra accertata e dichiarata la mancata Persona_2
determinazione dell'ammontare della quota sanitaria ed alberghiera in base al disposto dei DD.P.C.M. 14.2.2001 e 29.11.2001 della retta di degenza dalla IG.ra presso la RSA gestita dalla Per_2 Controparte_1
[...]
accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del IG. Per_1
in proprio e quale erede di , in relazione della residua Persona_2
quota sanitaria nella misura determinata dall'all. 1 C DPCM 29.11.2001
ovvero in quella determinanda in corso di causa accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione passiva del IG. Per_1
, in proprio e quale erede di , anche in relazione alla quota Persona_2
socioassistenziale-alberghiera determinanda in corso di causa della retta di degenza della IG.ra presso la RSA gestita Persona_2
dall'ingiungente in virtù del disposto dei D.Lgs. 112/1998, L. 328/2000,
D.Lgs 109/1998 e L.R. 3/2008 e previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del CP_4
accertata e dichiarata in ogni caso la non debenza di alcuna
[...]
somma da parte del IG. in ragione del ricovero della madre Persona_1
stante l'estraneità dello stesso dal nucleo familiare dell'assistita ed anche in ragione del principio dell'evidenziazione economica del solo assistito sancito ex art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/98 e art. 8 co. 2 lett. h) L.R. 3/2008
previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi ivi compreso il regolamento disciplinante la compartecipazione al costo dei servizi del . Controparte_4
accertata e dichiarata altresì la nullità del contratto e della dichiarazione di garanzia sottoscritti il 27.7.2006 dal IG. per vessatorietà Persona_1
degli stessi ex artt. 33, 34 e 36 del D.L.vo 206/05, e/o per violazione dell'art. 1938 c.c.
accertata e dichiarata altresì la sussistenza del vizio del consenso e per errore essenziale di diritto ex art. 1429 n. 4 e/o della violenza ex art. 1435
e 1436 c.c., annullare il contratto e la dichiarazione di garanzia sottoscritti il 27.7.2006 dal IG. per l'effetto dichiarare irrita nulla priva Persona_1
di giuridico effetto e comunque annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e, in ogni caso, respingersi le domande tutte proposte dalle controparti;
in ulteriore subordine: accertata e dichiarata la validità ed efficacia dell'intervenuto recesso a far data dal 18.3.2013 dagli impegni contrattualmente assunti con la dante causa della Controparte_6
dichiarare la nullità, invalidità, Controparte_1
inesistenza e comunque annullare l'opposta ingiunzione di pagamento e,
in ogni caso, respingersi le domande tutte proposte dalle controparti tutte;
in estremo subordine: in caso di accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla previo Controparte_1 Parte Parte accertamento dell'obbligo del e/o dell (ora Controparte_4
di di provvedere al pagamento di ricovero della IG.ra Pt_1 Per_2
presso la struttura gestita dall'opposta, condannarsi il e
[...] CP_4
Parte Parte l (ora a garantire e manlevare il IG. , in proprio e Persona_1
quale erede di da ogni conseguenza per lui Persona_2
pregiudizievole, previa occorrendo disapplicazione incidenter tantum, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 2248/1865 All. E, di eventuali provvedimenti medio tempore assunti ed aventi contenuto dismissivo dei riferiti obblighi comunali.
in via istruttoria: richiamando in questa sede tutto quanto già dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta delle precedenti parti costituite e quanto dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
13.9.2023 (note depositate in data 12.9.2023) si chiede:
a) dichiarata la nullità della prestata consulenza tecnica d'ufficio a ministero del Dott. poiché assunta in violazione del disposto degli CP_7
artt. 183, 194, 195 e 345 c.p.c., 90, 92 disp. att. c.p.c., con lesione del contraddittorio delle parti, previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio,
disporsi la rinnovazione della medesima con conferimento d'incarico ad altro consulente.
In subordine, attesa la mancata esaustiva risposta ai quesiti posti al consulente, sempre previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio ed eliminati i riferimenti alla predetta documentazione, disporsi l'integrazione della consulenza tecnica con conferimento dell'incarico a diverso consulente.
In ulteriore subordine, attesa anche l'assoluta mancanza di idonea risposta alle osservazioni proposte dal consulente di parte, preso atto oltretutto della violazione dei termini imposti per il deposito della bozza e della relazione finale, sempre previa espunzione della documentazione illegittimamente acquisita dal consulente in violazione del contraddittorio ed elisione dei riferimenti alla medesima, si richiede che, in ogni caso,
venga disposta l'integrazione della relazione tecnica d'ufficio ordinando al nominato consulente una compiuta ed esaustiva risposta ai quesiti posti ed alle precise osservazioni proposte dal consulente di parte;
Persona_1
b) al solo fine di dare prova della illegittimità dell'acquisizione della documentazione assunta dal CTU e della non riferibilità al caso della IG.ra della medesima, si chiede di essere autorizzati al deposito in Per_2
giudizio dell'integrale cartella clinica della IG.ra come Persona_2
nelle more acquisita dall'ente gestore della RSA;
c) in accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado con le memorie ex art. 186 co. 6 nn . 2 e 3, ed espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni,
si chiede ulteriormente c.1 ordinare alla , ex art. 210 c.p.c,. Controparte_1
l'esibizione e la produzione in giudizio di tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dalla stessa detenuta riguardante il ricovero della IG.ra ed in particolare: Persona_2 - cartella clinica storica, diari infermieristici, relazioni mediche e valutazioni socio assistenziali;
- schede di valutazione SO.S.I.A. come imposte dalle DD.G.R. 7.4.2003
nn. 12618 e 12622 e di ogni altra valutazioni della situazione di salute della IG.ra ai fini del calcolo del contributo sanitario da erogare Per_2
alla RSA ospitante;
Parte Parte
- documentazione relativa a tutte le somme erogate da (ora ,
Regione Lombardia e/o di alla CP_4 CP_4 Controparte_1
suddetta in ragione della degenza della IG.ra , o quale contributo Per_2
indistinto;
Parte c.2 ordinare alla di , ex art. 210 c.p.c,. l'esibizione e la Pt_1
produzione in giudizio di tutta la documentazione sanitaria ed assistenziale dalla stessa detenuta riguardante il ricovero della IG.ra Persona_2
ed in particolare:
- schede di osservazione intermedia assistenza (c.d. SOSIA) nonché ogni altra valutazione della situazione di salute dell'assistita utilizzata ai fini del calcolo del contributo sanitario di;
Persona_2
c.3 ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di seguito dedotti e prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli proposti dalle controparti eventualmente ammessi:
1) Vero che la IG.ra , a causa delle gravi patologie patite Persona_2
come attestate nel documento che mi si rammostra (doc. 3), a partire dal
27.7.2006 era inserita presso la RSA Nobile Paolo Richiedei di;
CP_4
2) Vero che la subordinava l'accesso alla struttura Controparte_6 alla sottoscrizione della "richiesta di ammissione in R.S.A. con impegnativa di pagamento della retta giornaliera" che mi si rammostra
(doc. 4) ed alla prestazione di fidejussione a garanzia del pagamento delle rette (doc. 5);
3) Vero che i documenti di cui al capitolo precedente erano moduli predisposti unilateralmente dalla Controparte_6
4) Vero che il IG. per consentire il ricovero della madre Persona_1
presso la R.S.A. Richiedei doveva sottoscrivere i documenti di cui al capitolo 2;
5) Vero che la , per il ricovero della IG.ra Controparte_1
Parte
, per tutto il 2013 ed il 2014, ha percepito dall' di un Per_2 Pt_1
contributo sanitario pari ad € 49,00 giornalieri (€ 17.885,00 annui);
6) Vero che alla conferenza dei servizi del 14.10.2013 indetta dal
[...]
, con la presenza dei IG.ri e e dei CP_4 Persona_1 Tes_1
rappresentanti del ASL di Brescia e della Controparte_4
, si invitava la predetta a predisporre Controparte_1 CP_1
una relazione medico sociale relativa all'assistita (doc. 14);
7) Vero che tale relazione, che mi si rammostra (doc. 15), era predisposta dal Direttore Sanitario della RSA in data 6.11.2013;
8) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , Persona_1 Per_2
provvedeva al pagamento a titolo di retta della somma di € 1.000,00
mensili con decorrenza gennaio 2013 - febbraio 2014;
9) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , dal mese Persona_1 Per_2
di marzo 2014, dopo l'accertamento della natura esclusivamente sanitaria dell'assistenza prestata nella conferenza dei servizi e stante l'assoluta inerzia degli enti preposti a prendere in carico l'assistita, sospendeva i pagamenti sino a quel momento sempre effettuati;
10) Vero che il IG. , quale tutore della IG.ra , ha Persona_1 Per_2
provveduto al pagamento, a favore della a titolo Controparte_1
di retta di ricovero nelle annualità 2013 e 2014, della somma complessiva di € 15.191,85 (€ 13.191,85 nel 2013 e € 2.000 nel 2014, docc. 8 e 18);
Si indicano a testi:
IG.ra residente in [...]; sui capitoli Testimone_2
e 10 IG. , residente in [...]; sui Tes_3 Testimone_4
capitoli e 10 Dott. Direttore Sanitario della Testimone_5 Testimone_6
R.S.A. Nobile Paolo Richiedei, domiciliato presso la R.S.A.; sui capitoli
, 6,7,8,9 e 10 Dott. , rappresentante legale della Tes_7 Testimone_8
, domiciliato presso la sui Controparte_1 CP_1
capitoli 5,7,8,9 e 10 Dott. domiciliato presso la Cooperativa;
Tes_9
sui capitoli 1,3,4,5, 6,7,8,9 e 10 Dott.ssa , Dirigente area Testimone_10
servizi sociali domiciliata presso il Comune sui Controparte_4
capitoli e 9. Tes_11
Parte_4
Piaccia all'Ecc.ma Corte, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
− in via preliminare: dichiarare la nullità dell'elaborato peritale depositato e revocare il “provvedimento di accertamento e autorizzazione” al pagamento del perito incaricato, siccome in aperta violazione degli artt. 183, 194, 195 e 345 c.p.c. nonché 90 e 92 disp. att. c.p.c. e, per l'effetto,
disporre la rinnovazione della C.T.U., affidandola a diverso consulente,
per tutte le motivazioni già illustrate e contenute nelle note di trattazione scritta depositate in data 11/09/2023;
− in via principale: dichiarare inammissibile e dunque rigettare l'appello proposto in quanto manifestamente infondato sia in fatto che in diritto;
− in subordine: nel denegato caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, in accoglimento della domanda subordinata e accessoria come enunciata anche in primo grado, previa occorrendo la disapplicazione degli atti e provvedimenti con i quali la Regione
Lombardia e l' (già A.S.L. di Brescia) hanno definito il Parte_1
valore della quota sanitaria in concreto liquidata alla Cooperativa a parziale copertura della retta per l'assistenza prestata alla IG.ra , Per_2
quantificare esattamente il valore della retta complessiva (quota sanitaria
+ quota sociale) esposta dalla Cooperativa e, previa definizione della percentuale riconducibile a quest'ultima, accertare la spesa imputabile al
, relativamente alla quale sarà applicato il vigente Controparte_4
Regolamento comunale al fine di definire l'apporto compartecipativo della
IG.ra . Per_2
Con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , quale tutore Persona_1
di ed in proprio quale fideiussore, proponeva opposizione Persona_2
avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in favore di (di seguito Controparte_1 Controparte_8
), per l'importo di euro 18.654,25, oltre accessori, in relazione
[...]
al mancato pagamento della retta di degenza della madre Persona_2
presso la struttura residenziale ricorrente.
Parte opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa monitoria, attesa la natura socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria, ovvero sanitaria a rilevanza sociale o prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate in favore della Per_2
presso la RSA gestita dalla ricorrente, sostenendo di non essere tenuto al pagamento ingiunto dovendo essere individuato, quale obbligato, il
Parte
e/o di , con la conseguenza che il costo Controparte_4 Pt_1
della rata era a loro carico.
Chiedeva, quindi, autorizzarsi la chiamata in causa del CP_4
Parte
e della di , nonché la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Pt_1
opposto e dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione dedotta, previa, occorrendo, la disapplicazione degli atti amministrativi che avevano prodotto il predetto risultato;
in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto e della dichiarazione di garanzia sottoscritta da per illiceità della Persona_1
causa ex art 1343 cc o in frode alla legge o in violazione di norme imperative o perché vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 26 del D. L.vo
206/05 e/o per violazione dell'art 1938 c.c., ovvero il suo annullamento per vizio del consenso, con conseguente debenza di alcuna somma;
in ulteriore subordine chiedeva accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del recesso a far data dal 18.3.2013 dagli impegni contrattualmente assunti con la dante causa e, in estremo subordine, previo CP_1
Parte accertamento dell'obbligo del e/o dell' di Controparte_4
di provvedere al pagamento del ricovero della , Pt_1 Per_2
condannare questi ultimi a garantire e manlevare parte attrice da ogni conseguenza pregiudizievole.
Si costituiva la evidenziando che secondo Controparte_1
Parte la valutazione compiuta dalla la era stata ritenuta meritevole Per_2
di accoglienza in RSA in quanto persona anziana non autosufficiente, con conseguente delimitazione degli obblighi di contribuzione economica a carico del servizio sanitario pubblico e legittimazione alla conclusione da parte della Cooperativa del contratto di spedalità con la ed i suoi Per_2
familiari, che prevedeva il pagamento di una retta integrativa per la copertura dei costi non refusi dal servizio pubblico, azionato con il provvedimento monitorio impugnato. Sosteneva che la valutazione della
Parte in relazione al fatto che la necessitasse di semplice assistenza Per_2
socio-sanitaria anziché di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria”,
qualificazione, peraltro, non provata, non era ad essa opponibile, e che anche in caso di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti ciò
non rendeva nullo o inesistente il contratto di spedalità né poteva modificarne il contenuto. Contestava la eccepita nullità della garanzia prestata da e l'eccepita invalidità del contratto di spedalità. Persona_1
Chiedeva quindi, in via principale, il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc e aderiva alla Parte chiamata in causa di e , estendendo la domanda Controparte_4
nei loro confronti con richiesta di condanna, in solido o in alternativa, al pagamento della somma ingiunta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il CP_4
ed evidenziava che le prestazioni socioassistenziali erogate in
[...]
favore della afferivano a quelle sanitarie per cui non era dovuto Per_2
alcun contributo dell'ente locale dovendosi riferire ogni emolumento al
SSR.
Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
Parte Si costituiva, altresì, la chiamata e, in sintesi, contestava la natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni fornite nella RSA a beneficio della , ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con Per_2
riferimento alle domande di condanna proposte nei suoi confronti nonché
il difetto di giurisdizione in relazione alla rivalsa azionata dalla
Cooperativa.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa non veniva istruita in quanto ritenuta di natura documentale.
Con sentenza n. 2870/2017, pubblicata il 12.10.2017, il Tribunale di
Brescia accertava il difetto di titolarità passiva in capo agli opponenti,
dell'obbligazione di pagamento delle rette per il ricovero di Per_2
presso la RSA di , e, per l'effetto, revocava il decreto
[...] CP_4
ingiuntivo opposto e dichiarava che l'obbligazione di pagamento delle
Parte rette gravava interamente su di , che condannava alla Pt_1
corresponsione, in favore della parte opposta, delle somme insolute di cui al ricorso per decreto ingiuntivo del 24 ottobre 2014, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze sino al saldo;
condannava la Cooperativa
opposta a rifondere a parte opponente le spese del giudizio di opposizione e a rifondere le spese del giudizio alla Cooperativa opposta. Parte_1
In particolare, il Tribunale, preliminarmente, disattendeva l'eccezione di difetto di autorizzazione dell'opponente , ritenendo la Persona_1
questione superata, con carattere assorbente, ex art 182 comma 2 c.p.c.
dall'autorizzazione alla proposizione delle azioni svolte nel giudizio, resa dal giudice tutelare il 14 agosto 2017.
Quindi, evidenziato che la questione dirimente era accertare se le prestazioni erogate alla sin dall'ingresso alla RSD, gestita Per_2
dall'ingiungente, appartenevano al novero di quelle “ad elevata integrazione sanitaria” previste dall'art. 3 septies co. 4 del D.Lgs 502/1992
e successive modiche nonché dell'art. 3 co. 3 del Decreto Presidente del
ConIGlio dei Ministri del 14.2.2001, per le quali il fondo sanitario è
l'unico obbligato per le prestazioni di tal sorta, richiamava l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del
22/03/2012), che qualifica come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del
1983, l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino, con conseguente non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente,
delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal CP_4
Sottolineava che detto orientamento era stato confermato dalla Suprema
Corte anche con pronuncia n. 22776 del 09/11/2016, che aveva affermato che
erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via
prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo
sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.”
Aderendo a tale orientamento, il primo giudice affermava che Per_2
era affetta da demenza di Alzheimer di grado severo, che
[...]
richiedeva una valutazione di personale medico con cadenza media bimestrale, il monitoraggio dei parametri vitali da parte di personale infermieristico, la mobilizzazione in carrozzina, la somministrazione dei pasti e la cura dell'igiene personale da parte del personale ausiliario, anche al fine di ridurre l'alto rischio di lesioni da decubito cui era esposta, il monitoraggio dell'alvo con necessità di clisma settimanale e l'utilizzo di presidi per l'incontinenza, e rilevava che in tale quadro la componente sanitaria era di sicura prevalenza rispetto a quella assistenziale e comunque da essa concettualmente inscindibile, integrando la nozione di prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria, volte a far fronte a “inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”
come la malattia di Alzheimer, con la conseguenza che gli oneri di tali
Parte prestazioni dovevano ritenersi a carico del SSN e quindi dell' di Pt_1
Il Tribunale precisava che non poteva derogarsi al suddetto principio sulla base del contratto sottoscritto dal in qualità di tutore della Per_1 Per_2
all'ingresso nella struttura, che doveva ritenersi nullo ex art 1418, comma secondo, cc e inidoneo a supportare la pretesa sottesa all'ingiunzione.
In accoglimento della domanda principale, revocava il decreto ingiuntivo opposto, non essendo parte opponente titolare di un obbligo di pagamento nei confronti della per le rette di ricovero oggetto di CP_1
ingiunzione.
Parte Rigettava, invece, la domanda degli opponenti volta alla condanna di di al pagamento, in loro vece, delle predette rate stante l'assenza Pt_1
di un rapporto giuridico diretto tra le parti, mentre accoglieva la domanda
Parte di rivalsa esercitata dalla Cooperativa opposta nei confronti di per quanto legittimamente non pagato dai privati, disattendendo l'eccezione
Parte di difetto di giurisdizione sollevata da poiché le controversie
“concernenti l'indennità, canoni e altri corrispettivi>> erano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
*****
Parte Avverso la predetta sentenza ha proposto appello di sulla Pt_1
scorta di sei motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio il , in Controparte_4 Persona_1
proprio e quale tutore di e la Cooperativa Persona_2 [...]
chiedendo il rigetto del gravame e quest'ultima CP_1
proponendo appello incidentale condizionato. Con ordinanza del 4 luglio 2018 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e alla udienza del 12 maggio 2021, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la Corte
ha posto la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza del 27 ottobre 2021 la Corte ha rimesso sul ruolo il procedimento ritenendo necessario l'espletamento di una ctu medico legale.
All'udienza del 15.12.2021 il procedimento veniva dichiarato interrotto stante il decesso di . Persona_2
Riassunto il giudizio su ricorso di ATS, a seguito delle istanze di proroga del c.t.u. l'udienza veniva più volte differita.
Con comparsa di costituzione depositata il 9.12.2024 si costituivano in giudizio RE e quali eredi di , nel Controparte_3 Persona_1
frattempo deceduto, facendo proprie tutte le sue domande, eccezioni e difese;
quindi all'udienza del 11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con il primo motivo di appello principale di contesta la Pt_1
statuizione con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di difetto di autorizzazione dell'opponente quale tutore della Persona_1
Parte madre, per avere chiamato in causa i terzi, di ed il Pt_1 [...]
, svolgendo nei loro confronti domande nuove e diverse da CP_4 quello oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ritenendo la questione
“superata con carattere assorbente ex art. 182 comma 2 cpc
dall'autorizzazione alla proposizione delle azioni svolte nel presente
giudizio, resa dal giudice tutelare (…) in data 14.8.2017”.
Ripropone l'eccezione sostenendo, in primo luogo, che il Tribunale
avrebbe errato nell'attribuire carattere assorbente alla predetta autorizzazione senza accertare se il contenuto dell'istanza e del relativo provvedimento autorizzativo soddisfacesse tale carattere, tenuto conto che il con l'istanza ex art 374 cpc proposta aveva chiesto di essere Per_1
autorizzato “a proseguire il giudizio” e non già l'autorizzazione a chiamare in causa terzi e a proporre nuove domande nei loro confronti e che il Giudice Tutelare, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con provvedimento del tutto generico lo aveva,
invece, autorizzato alla “proposizione delle azioni svolte nel giudizio
indicato nell'istanza”. Aggiunge che il nella narrativa dell'istanza, Per_1
non aveva mai chiarito di avere proposto l'azione nei confronti dei terzi né di averli evocati nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso.
In secondo luogo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non si sarebbe avveduto che l'autorizzazione del giudice tutelare non era stata concessa con efficacia immediata e che la copia autentica del provvedimento prodotto non recava l'attestazione della mancata proposizione del reclamo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Non risponde al vero che nella narrativa dell'istanza ex art 374 c.p.c. il non avesse chiarito di avere chiamato in giudizio i terzi e proposto Per_1
domande nei loro confronti;
al contrario, l'eccezione di difetto di
Parte autorizzazione è stata sollevata da solo al termine del giudizio con la comparsa conclusionale e l'istante, nel ricorso, ha ricostruito lo svolgimento del processo dando conto di avere chiesto con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo di essere autorizzato a chiamare in
Parte giudizio di ed il e che il Giudice aveva Pt_1 Controparte_4
autorizzato la chiamata e differito all'uopo l'udienza per permettere di evocare in giudizio i terzi, ha integralmente riprodotto le conclusioni formulate nei loro confronti ed esposto le ragioni della loro chiamata in causa e ha dato conto del motivo dell'istanza, dettato dall'eccezione
Parte sollevata da di nullità delle domande dal lui proposte nei confronti dei terzi chiamati per difetto di autorizzazione.
Non è dunque ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che la richiesta da parte dell'istante di essere autorizzato a “proseguire il giudizio” nel quale il ha evocato i terzi chiamati proponendo Per_1
domande nei loro confronti e ha espressamente dato atto nella parte motiva dell'istanza che l'eccepito difetto di autorizzazione riguardava proprio le domande proposte nei confronti dei terzi, integralmente trascritte, non può
che riguardare l'autorizzazione a proporre tali domande, sicché correttamente il giudice tutelare lo ha espressamente autorizzato alla
“proposizione delle azioni svolte nel giudizio indicato nell'istanza” ed il
Tribunale ha, di conseguenza, ritenuto assorbita ogni questione stante la rilasciata autorizzazione.
E' poi privo di rilievo che la autorizzazione de qua non sia stata concessa con efficacia immediata e che la copia autentica del provvedimento prodotto non rechi l'attestazione della mancata proposizione del reclamo,
essendo in ogni caso ampiamente decorso il termine per proporre reclamo avverso il decreto del giudice tutelare (datato 14 agosto 2017) al momento della pubblicazione della sentenza impugnata (12.10.2017)
Il primo motivo va, pertanto, respinto.
Parte Con il secondo motivo di gravame lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie che ha portato il Tribunale ad esprimere un giudizio in ambito medico sulla base della relazione clinico assistenziale redatta dal direttore sanitario della RSA, il quale non aveva svolto alcun accertamento clinico sull'ospite, limitandosi a riassumere la sua storia clinica sulla base di documentazione non prodotta in atti, senza svolgere gli opportuni accertamenti mediante l'ausilio di un consulente tecnico.
Contesta il giudizio espresso dal Tribunale in ordine al “grado severo”
della demenza da Alzheimer da cui era affetta , rilevando Persona_2
che tale giudizio è sfornito di supporto documentale e di motivazione;
evidenzia che nella relazione citata dal giudice di prime cure l'unico riferimento è ad una cartella clinica del 2006 che non è stata prodotta in giudizio;
sottolinea che il morbo di Alzheimer ha natura neurologica di carattere cronico degenerativo che non può essere assimilato alle malattie psichiatriche;
lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'ulteriore documentazione prodotta in atti, in particolare la certificazione della Commissione Medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, anteriore al ricovero nella RSA e la relazione clinico-
assistenziale redatta nel 2016, da cui si evince che i bisogni sanitari ed assistenziali erano legati all'età e non alla condizione di malata, con la conseguenza che le prestazioni erogate avevano carattere prevalentemente assistenziale;
sottolinea che la è stata ospitata nel reparto Per_2
Alzheimer solo per un mese, e poi trasferita nel reparto tradizionale;
si duole del fatto che il primo giudice non abbia accertato se il rifiuto nel pagamento della retta da parte dei familiari a partire dal 2013 sia stato determinato dal peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite rispetto al momento del suo ingresso nella struttura nel 2006; sostiene che il Tribunale, esprimendo un parere medico sul carattere prevalentemente sanitario delle prestazioni rese a favore della abbia sopperito alle Per_2
carenze probatorie della parte opponente a cui sarebbe spettato l'onere di provare il peggioramento delle condizioni di salute dell'ospite.
Parte Con il terzo motivo si duole dell'omessa valutazione delle difese svolte dalle parti con le memorie ex art 183, VI comma, c.p.c., avendo il primo giudice richiamato in sentenza la motivazione espressa con l'ordinanza del 27.01.2016 con cui aveva rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Eccepisce, poi, la violazione del principio di acquisizione della prova, non avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini della decisione, della documentazione acquisita in atti con le memorie istruttorie, in particolare la relazione clinico assistenziale del 4.5.2016, prodotta successivamente all'ordinanza del 27.01.2016.
Le doglianze espresse con i predetti motivi (secondo e terzo) risultano superate dall'espletamento in questo grado della c.t.u. medico legale, che ha provveduto ad acquisire e valutare tutta la documentazione medica riguardante , sia precedente che successiva alla relazione Persona_2
del direttore della RSA del 2013, e delle cui conclusioni si dirà nel prosieguo.
Al riguardo ritiene la Corte infondata l'eccezione di nullità della c.t.u.
sollevata dalla difesa di e del , per avere il c.t.u. Per_1 Controparte_4
esulato dai poteri conferitigli avendo acquisito d'ufficio la cartella clinica relativa alla degenza della presso la . Per_2 Controparte_1
Il c.t.u. era stato infatti, espressamente autorizzato a fondare la sua valutazione non solo sulla documentazione agli atti ma anche su eventuale ulteriore documentazione acquisita presso enti pubblici, ai quali è
assimilabile la , in quanto ente privato accreditato Controparte_1
che fornisce prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del Servizio
Sanitario Nazionale, obbligato a tenere e compilare la cartella clinica per ciascun paziente nel rispetto dei criteri previsti per gli enti pubblici.
In ogni caso rileva la Corte che la stessa difesa ne aveva chiesto Per_1 l'esibizione ex art 210 c.p.c., non potendo, pertanto ora dolersi della sua valutazione da parte del c.t.u.
Quanto all'eccepita incompletezza dell'acquisizione, per non avere la consegnato l'intero fascicolo socio-assistenziale dell'ospite, CP_1
dalla relazione del ctu emerge che con l'accordo dei consulenti di parte è
stata chiesta ed acquisita solo la documentazione clinica relativa al periodo temporale oggetto del quesito (gennaio 2013-agosto 2014). Né può essere accolta l'istanza della difesa di produzione della copia in suo Per_1
possesso dell'intera cartella clinica relativa al ricovero della IGnora
dal 2006 al decesso, non avendo l'istante indicato la sussistenza Per_2
di elementi risultanti dalla parte di cartella non acquisita in atti che, se esaminati dal CTU, avrebbero potuto indurlo a conclusioni diverse.
Parte Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione della normativa vigente, in particolare del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato nel 1999, e dei decreti del
Presidente del ConIGlio dei Ministri, 14.02.2001 e 29.11.2001.
Al riguardo richiama l'art 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, che individua le tre tipologie di prestazioni socio-sanitarie (prestazione sanitaria a rilevanza
Parte sociale a carico dell prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, e prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, erogate dalle aziende sanitarie ed a carico del fondo sanitario), e sostiene che deve essere coordinato con il successivo D.P.C.M. 29.11.2001, che, definendo i livelli essenziali di assistenza (LEA) a favore dei malati mentali, prevede una compartecipazione, a carico dell'utente e del Comune, dei costi sostenuti per prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale e/o in strutture a bassa intensità assistenziale. Rileva
che nè la relazione clinico-assistenziale predisposta dal direttore sanitario della RSA nel 2013 né la relazione clinica del 2016 contengono riferimenti a prestazioni rese a favore della che siano caratterizzate da Per_2
“particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria” ,
“inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali”,
“indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali” e
“preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza”.
Lamenta, altresì, che il giudice di prime cure ha invocato a sostegno della sua statuizione precedenti della Suprema Corte relativi, ratione temporis,
a fattispecie riconducibile a normativa antecedente il D.P.C.M.
08.08.1985, ormai superata dal D.P.C.M. 14.02.2001 applicabile invece al caso di specie, omettendo, invece, di valutare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in data successiva, relativo alla interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, in particolare la sentenza del ConIGlio di Stato n. 2046/15, e rileva che nella specie trattasi di lungoassistenza finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento, con conseguente applicazione del criterio della compartecipazione al costo a carico dell'utente o del trattandosi di prestazioni sociali a rilevanza CP_4
sanitaria. Il quarto motivo di appello principale è infondato e va respinto, in ossequio all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, a cui questa
Corte ha già aderito in precedenti pronunce, principio secondo cui quando non si possono astrarre e quantificare le prestazioni assistenziali rispetto a quelle sanitarie, le stesse, alla stregua delle norme in materia, devono ritenersi a carico del SSN
Al riguardo appare opportuno un breve excursus della normativa in materia.
L'articolo 30 della L. n. 730 del 1983 recita: <Per l'esercizio delle proprie
competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le
regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali,
facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico
del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario
connesse con quelle socio - assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono
separata contabilità per le funzioni di tipo socio assistenziale ad esse
delegate>>.
Il D.P.C.M. 8 agosto 1985 all'art. 1, ha definito attività di rilievo sanitario quelle <che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei
servizi socio-assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via
prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in
interventi a sostegno dell'attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica
e psichica del medesimo, in assenza delle quali l'attività sanitaria non può
svolgersi e produrre effetti, mentre non rientrano tra le dette attività di rilievo sanitario le attività direttamente ed esclusivamente socio-
assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute
del cittadino e in particolare i ricoveri in strutture protette extra
ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente,
dell'assistenza familiare>>; all'art. 6 ha previsto che, affinché tali ricoveri possano rientrare tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, le relative prestazioni devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente, fra l'altro, <alla cura e al recupero fisio-psichico dei malati mentali, ai sensi
dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n, 833, purché le suddette
prestazioni siano integrate con quella dei servizi psichiatrici
territoriali>>.
Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, applicabile ratione temporis posto che le rette impagate sono relative al periodo 2013/2014, ha distinto le
<prestazioni sanitarie a rilevanza sociale>> dalle <prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria>> nonché dalle
elevata integrazione sanitaria>>, ponendo a carico del Servizio Sanitario
Nazionale tutte quelle prestazioni (inserite nella prima categoria)
<finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo - tenuto conto
delle componenti ambientali - alla partecipazione alla vita sociale e alla
espressione personale>>.
L'art. 2, stabilisce, poi, che le prestazioni socio sanitarie "sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e
l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata", mentre l'art. 3 del predetto Decreto individua le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni socio -
sanitarie ad elevata integrazione, a secondo della diversa combinazione della natura dei bisogni, della complessità, intensità e durata dell'intervento assistenziale.
In particolare, l'art. 3 del D.P.C.M. del 2001 definisce come <prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale>> <le prestazioni assistenziali che, erogate
contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o
acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla
partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico
delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga
e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di
strutture residenziali e semiresidenziali>>; il comma 3 definisce come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria <tutte le
prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno - infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e
patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla
fase post - acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto
degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla
preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette
prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate
in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali
e semi residenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
aspetti del bisogno socio - sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la
limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo
assistenza>>.
Il costo di tali prestazioni viene posto interamente a carico del SSN con riferimento all'assistenza prestata nella fase intensiva ed alle prestazioni ad elevata integrazione fornite nella fase estensiva.
Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, individua i <
assistenza sanitaria>>, successivamente richiamati e confermati dalla L.
n. 289 del 2002, art. 54; tali livelli di assistenza hanno previsto a favore degli anziani non autosufficienti e dei soggetti con handicap grave le cure sanitarie, senza limiti di durata, pur stabilendo l'onere dei pazienti di partecipare ai relativi costi, salvo particolari condizioni di reddito.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – che tuttavia non può applicarsi al caso di specie - ha confermato la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti e ha posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale <i trattamenti
estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata
tutela sanitaria con continuità assistenziale>> ed a carico del Servizio
Sanitario Nazionale nella misura del 50% della tariffa giornaliera <i
trattamenti di lungo - assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi
compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non
autosufficienti>> nonché <le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza
semi residenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento
funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa
necessità di tutela sanitaria>>.
Dunque, nel quadro costituzionale del diritto alla salute quale diritto inviolabile e nel quadro normativo della riforma sanitaria (legge n.
833/1978) che prevede la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale (artt. 1, 3, 19,
53 e 63), le prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria sono a carico del fondo sanitario nazionale. L'art. 25, comma 1, della L. n. 833
del 1978 definisce, infatti, le <> come quelle consistenti nell'assistenza medica generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
La interpretazione di tali fonti normative prevede, quindi, la gratuità delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e di quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, rispettivamente previste dal DPCM del 14
febbraio 2001 all'art. 3, commi 1 e 3.
Per le seconde il criterio di discrimine è quello della integrazione tra le prestazioni, ovvero della unitaria ed inscindibile coesistenza dei due aspetti della prestazione che produce l'integrale addossamento degli oneri economici sul Servizio Sanitario Nazionale (cfr. da ultimo Cass.
2038/2023 e pronunce da essa citate) allorquando il soggetto ricoverato in una struttura viene sottoposto a cure specifiche, cioè ad un <trattamento
terapeutico personalizzato>> (cfr. Cass. 21528/2001, 29334/2019,
27452/2021) che richiede una particolare competenza tecnico-
professionale nel settore sanitario, al fine di apprestare al malato una cura complessiva che soltanto la struttura stessa può garantire e che è
strettamente correlata con l'aspetto assistenziale.
È, evidente, quindi, che la cronicità della malattia e la impossibilità di un recupero, come appunto nel caso di soggetto affetto da morbo di
Alzheimer, non valgono, di per sé, ad escludere la predetta natura del trattamento terapeutico.
Parte La circostanza dedotta dall' per cui il proprio contributo sarebbe limitato alla c.d. quota sanitaria determinata dalla normativa regionale viene motivata sulla base della considerazione che tutto ciò che esorbita da tale quota sarebbe afferente alla c.d. quota alberghiera sociale della retta di degenza, non sussistendo un obbligo ex lege a proprio carico.
Tuttavia, come si è detto, nelle prestazioni sanitarie integrate la prestazione assistenziale è unitaria ed inscindibile da quella sanitaria e tale inscindibilità determina che il relativo costo è posto a carico integralmente del servizio sanitario. La circostanza per cui l'importo preteso sia ulteriore rispetto a quello del c.d. contributo standard non vale a modificare la natura della prestazione e a porla a carico del degente, ove vi siano i presupposti reddituali, ovvero dell'ente comunale.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 21528/2021; 31949/2018), affermati alcuni principi già riportati (la gratuità delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria prevista dall'art. 3 comma 3 del DPCM 14
febbraio 2001, l'attribuzione di tale natura alle prestazioni sociosanitarie erogate congiuntamente a quelle sanitarie nel caso di patologie psichiatriche, la irrilevanza della cronicità della malattia) ha affrontato
(essendo anche in tal caso, come in quello in esame, la controversia relativa a domanda di pagamento rivolta dalla casa di cura nei confronti delle parti private) nei seguenti termini la questione qui in esame:
<A partire da Cass. 28321/2017, questa Corte ha ribadito che, nel caso
di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione
sanitaria, l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente
assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in
quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal
SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è
quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del
Servizio Sanitario pubblico, regolato da tariffe imposte. Tali tariffe possono prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o
degli utenti, ma non sono oggetto di libera pattuizione, in quanto la
struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio
(assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore
del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al
Servizio Sanitario pubblico. Quel servizio è assicurato alle condizioni ed
alle tariffe determinate dal Piano Sanitario nazionale e dai Piani sanitari
regionali in base alle risorse finanziarie disponibili, condizioni e tariffe
che detta struttura è tenuta ad accettare se intende svolgere tale attività.
Ne segue che, ove ricorra l'ipotesi di prestazioni congiunte ed
indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della
persona, il frazionamento "forfettario" della spesa tra Fondo sanitario
nazionale e regionale, da un lato, ed intervento economico integrativo dei
Comuni o dei privati, dall'altro, determinato "in proporzione della
incidenza" che rivestono le prestazioni di differente natura, opera pur
sempre nell'ambito delle "competenze del Servizio Sanitario Nazionale
materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", e dunque rimane
assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria (comprensiva
nel caso di specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate),
non essendo pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a
discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi
nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio
assistenziale integrata. Ciò che rileva ai fini dell'"assistenza sanitaria obbligatoria" è la esistenza di un piano di cura personalizzato. Al
contrario, qualora la prestazione socioassistenziale prescinda dalla
congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il
ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano
di cura personalizzato"), la prestazione rimane estranea all'ambito
dell'assistenza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ricade nella
disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla legge n. 328/2000,
che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a
carico degli enti pubblici locali (Comuni) consentendo la conclusione di
un contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in
favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale>>.
Il riferimento ai <limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria>> è,
dunque, correlato al fatto che detta spesa sia <comprensiva nel caso di
specie anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate>>, non essendo in tal caso <ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a
discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi
nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria- socio
assistenziale integrata>>.
Anche con la sentenza 11.12.2023 n. 34590 (nello stesso senso anche
Cass. 2038/2023 e 13714/2023) la SC, richiamando proprie precedenti pronunce (Cass. n. 28312 del 2017, Cass. 4558/2012 e Cass. 2776 del
2016), ha ribadito l'interpretazione della nozione di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” rilevando che <nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano, invece, essere
eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-
assistenziale, talché non sia possibile discernere il rispettivo onere
economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto
le altre prestazioni – di natura diversa – debbono ritenersi avvinte alle
prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a
consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva
prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”>>. Ha altresì precisato che <la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i
cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa
interamente a carico della Amministrazione pubblica” concerne, per
l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni
sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone,
pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di
trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”… … “l'elemento
differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla
prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta,
pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non
altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece
nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non
può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione
assistenziale”, e ciò perché in tal caso, “l'intervento “sanitario-socio
assistenziale” rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal
Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il
servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno
titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario
pubblico”>>.
La SC ha quindi riaffermato che è <nella individuazione di un
trattamento terapeutico personalizzato (e, dunque, non connotato da
occasionalità)>> che va individuato << il discrimen per ritenere la
prestazione socio-assistenziale “inscindibilmente connessa” a quella
sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di
quest'ultima>>.
Con riferimento, in particolare, a soggetti affetti da morbo di Alzheimer e al pagamento di rette maturate dopo il 2001, la SC, da ultimo con la recentissima sentenza 29.07.2024 n. 21162 (nello stesso senso anche Cass.
Ord. 19.12.2024 n. 33394. Cfr. anche Cass. 11.12.2023 n. 34590) ha ritenuto che la Corte di Appello avesse errato nel non attribuire rilievo ai fini del decidere al fatto che l'ospite della RSA fosse affetta da Alzheimer,
evidenziando di avere chiarito <già con la decisione n. 4558/2012,
seguita da numerose altre pronunce che si sono orientate allo stesso modo
(cfr., senza pretesa di esaustività, tra le decisioni più recenti, Cass.
22/02/2024, n. 4752; Cass. 11/12/2023, n. 34590; Cass. 4/09/2023, n.
25660; Cass. 18/05/2023, n. 13714) … … che: “l'attività prestata in
favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato
in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. 730 del
1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura
sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta
correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto
comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela
della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante
azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di
natura assistenziale erogate dal . Ha quindi precisato come in CP_4
questo caso <<occorre fare riferimento al fatto che alla paziente fosse>
dovuto un piano terapeutico personalizzato e che quindi sussistesse la
necessità, per la paziente, in relazione alla patologia della quale risultava
affetta (morbo di Alzheimer), dello stato di evoluzione al momento del
ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia,
di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con
l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare
l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione, per gli
stati più avanzati, in comportamenti autolesionistici o potenzialmente
dannosi per i terzi….. Solo qualora si escluda in concreto la necessità che,
per il singolo paziente affetto da Alzheimer, alla luce della sua storia
sanitaria personale, la prestazione socioassistenziale sia inscindibilmente
legata con la prestazione sanitaria, è legittimo che parte della retta di
degenza sia posta a carico del paziente>>. Occorre, quindi, ha evidenziato la Corte, decidere <in base ad una valutazione operata in concreto>>
tenendo conto <della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della sua prevedibile evoluzione futura, che esse siano
necessarie per assicurare all'interessato la doverosa tutela del diritto alla
salute, in uno con la tutela della sua dignità personale. Si tratta in tali casi
di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non
congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, la quale è
pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, che
rende inconferente la prevalenza o meno delle prestazioni di natura
sanitaria rispetto a quelle assistenziali, essendo anche queste a carico del
SSN, poiché strumentali a quelle sanitarie>>.
Applicando, dunque, i predetti principi al caso in questione ed operando quindi una valutazione in concreto delle prestazioni erogate, nonché della durata e della tipologia del trattamento, rileva il Collegio che dall'accertamento eseguito dal c.t.u. è emersa la gravità del complessivo quadro patologico che affliggeva , caratterizzato da Persona_2
irreversibile disabilità fisica, in quanto affetta, già all'atto dell'ingresso nella RSA nel mese di luglio 2006, da “Cardiopatia Ischemica cronica.
+. Pregressa embolia polmonare. Ipertensione. Osteoporosi con CP_9
crolli vertebrali L1-L2. Demenza di Alzheimer di grado severo. Disturbo
della marcia. Incontinenza doppia. Dipendenza funzionale totale Barthel
= 3/100. Decadimento cognitivo "severo" (Mini Menta! State Examination
< 5/30 - Severe Mini Menta! = 12/30) con confusione grave, lieve
irritabilità e lieve irrequietezza. Alto rischio di lesioni da decubito (Indice
di Norton = 7/20). Alto rischio di cadute (Tinetti Scale= 6/28)”. Ai fini del miglioramento/mantenimento delle abilità motorie ancora presenti, nel periodo agosto 2006/marzo 2007 la è stata trattata Per_2
con interventi di cinesi attiva che le hanno consentito, con il sostegno di uno o due operatori, di deambulare ancorché con equilibrio precario.
Dal marzo 2007 è intervenuto un peggioramento delle condizioni motorie e psichiche che da fine 2007 ha portato ad una situazione che si è
stabilizzata su un basso livello di "funzionamento" con totale dipendenza nelle attività di base, non essendo la più in grado di deambulare, Per_2
e gravissimo deterioramento cognitivo, con conseguente necessità di totale supporto per la mobilizzazione effettuata in coppia da due operatori,
alimentazione somministrata da parte di un operatore con cibi morbidi;
igiene e abbigliamento effettuati in coppia da due operatori;
monitoraggio dell'alvo con necessità di clisma settimanale;
utilizzo di presidi per l'incontinenza.
In sostanza, la presentava, al momento dell'ingresso nella Per_2
struttura, una complessa situazione patologica caratterizzata dalla presenza oltre che di una forma grave di Alzheimer, di altre importanti patologie (ipertensione arteriosa, Cardiopatia Ischemica cronica, postumi di embolia polmonare, osteoporosi con crolli vertebrali), che si sono aggravate nel tempo fino a stabilizzarsi a fine 2007 e a rimanere poi la situazione sostanzialmente immutata negli anni successivi, compreso il periodo oggetto di causa (2013/2014). Ella, infatti, risultava portatrice di importanti poli-patologie croniche, con gravissimo deterioramento mentale, disorientamento spazio-temporale ed assenza di qualsiasi autonomia personale, totale compromissione della capacità di relazione,
costante necessità di prevenzione delle piaghe da decubito.
Ella, inoltre, veniva sottoposta a valutazione da parte di personale medico con cadenza bimestrale e a monitoraggio giornaliero da parte di personale infermieristico per i parametri vitali e necessitava della prescrizione di farmaci per curare le patologie associate, seppure minori, e della costante somministrazione della terapia farmacologica: antipertensivi
(Dilzene60mg), antiaggreganti (Cardioaspirina),
antidolorifici(Tachipirina 500mg), gastroprotettori(Nexium 20mg),
neurolettici (Serenase 5 gocce) e dal 25/06/2014 vasodilatatore (Triniplas
cerotto), terapia finalizzata al mantenimento di equilibri di compenso dell'apparato cardiovascolare (antipertensivi, antiaggreganti,
vasodilatatori), al fine di stabilizzare la pressione arteriosa, prevenire
stroke trombotici ed ischemici, data la quasi totale assenza di motricità del soggetto, prevenire danni iatrogeni della mucosa gastro-duodenale per limitare gli effetti collaterali dei farmaci prescritti per la prevenzione di gravi complicanze afferenti all'apparato cardio-vascolare e per il controllo di eventuali manifestazioni psicotiche.
Il costante trattamento terapeutico cui la doveva essere Per_2
giornalmente sottoposta comprendeva non soltanto la somministrazione di farmaci ma anche una cura tendente non solo al mantenimento del compenso fisico e metabolico, da effettuarsi ad opera di personale infermieristico e medico, ma anche alla somministrazione di alimenti.
Non si trattava, dunque, di un mero ausilio nello svolgimento delle attività
quotidiane, comportando, invece, la somministrazione di trattamenti terapeutici e farmacologici di rilievo.
Può dunque ritenersi provato che per la stessa fosse stato elaborato un programma terapeutico, modulato e personalizzato secondo le sue eIGenze. In ogni caso si trattava di prestazioni di natura sanitaria da eseguire unitamente alle prestazioni di natura assistenziale, con conseguente nesso di strumentalità necessaria che rende irrilevante la prevalenza dei profili assistenziali rispetto a quelli sanitari, ritenuta dal c.t.u..
Non appare, infatti, dirimente la conclusione del c.t.u. secondo cui il ricovero della , nel periodo in contestazione (2013/2014), sarebbe Per_2
stato <finalizzato in via pressoché esclusiva a rendere possibile il
proficuo svolgimento di un'attività di assistenza, riconducibile quindi a
profili preminentemente socioassistenziali e perciò teoricamente
suscettibili di adeguata effettuazione anche in ambito domestico sia pur
con un impegno gravoso>>.
Proprio in questi termini aveva concluso, infatti, la sentenza della Corte
distrettuale, che condividendo gli esiti della ctu aveva ritenuto che la degente avesse patologie che richiedevano assistenza e accudimento che avrebbero potuto esserle garantite in ambito familiare, non essendo destinataria di un trattamento personalizzato di tipo sanitario prevalente rispetto a quello di carattere essenziale, sostitutivo di quello familiare, che aveva giustificato il ricovero, che è stata cassata con la recentissima sentenza 29.07.2024 n. 21162, sopra citata.
Risulta, quindi, provato che la patologia da cui era affetta la Per_2
comportava un trattamento sanitario personalizzato che soltanto nell'ambito della struttura poteva essere efficacemente erogato, stante la netta prevalenza delle prestazioni di natura sanitaria su quelle di natura alberghiera, con la conseguenza che anche le attività socio assistenziali,
essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, restano a carico del Servizio Sanitario. Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostiene ATS, le prestazioni erogate Per_2
non erano riconducibili né a prestazioni alberghiere né a
[...]
prestazioni esclusivamente socio-assistenziali, ma erano ad elevata integrazione sanitaria, essendovi la necessità di apprestare in suo favore una cura complessiva terapeutica ed assistenziale che soltanto la struttura poteva adeguatamente garantire.
Rileva, inoltre, la Corte che al fine dell'accertamento del discrimine della prestazione sanitaria integrata occorre avere riguardo alla condizione del malato e non alle caratteristiche della struttura ove è ospitato (cfr. Cass.
2038/2023, proprio in fattispecie in cui si trattava di anziano affetto da
Alzheimer), con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante che la
, eccetto un breve periodo, non sia stata ospitata nel reparto Per_2
dedicato ai malati di “Alzheimer”. Ne consegue la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione
Parte che l' ha formulato rispetto all'onere economico di “rette” pretese dalla per costi ulteriori rispetto alla quota sanitaria, CP_1
Parte corrisposta da sulla base della normativa regionale e la conferma della statuizione con cui il Tribunale ha posto a carico di quest'ultima il pagamento delle rette insolute.
Parte Non è, dunque, configurabile il vizio denunciato nella condanna di al pagamento delle spese per le prestazioni de quibus in quanto ad essa –
e non alla e/o al – spettanti trattandosi di prestazioni Per_2 CP_4
sociosanitarie integrate.
Anche il quarto motivo va quindi respinto.
Parte Con il quinto motivo di censura si duole dell'erroneo riconoscimento dell'esperibilità dell'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della Cooperativa creditrice;
in particolare lamenta che il Giudice,
pur avendo correttamente premesso e stabilito che “non può essere accolta
Parte la domanda degli opponenti volta a condannare di al Pt_1
pagamento in loro vece della predetta rata” poiché “fra dette parti difetta
un rapporto giuridico diretto”, ha poi erroneamente statuito che “è la sola
Parte parte opposta che può esercitare azione di rivalsa nei confronti di
per quanto (legittimamente) non pagato dai privati” e ha ritenuto che
“detta azione di rivalsa, che la parte opposta ha in effetti esercitato nei
Parte confronti dell' quale terza chiamata, deve essere accolta per le
ragioni poc'anzi esposte”. Sostiene, in primo luogo, che il tenore delle conclusioni rassegnate dalla
Cooperativa nella comparsa di costituzione e risposta – “si aderisce alla
Part richiesta di chiamata in causa di e con Controparte_4
estensione della domanda nei loro confronti e richiesta di condanna
solidale o alternativa al pagamento del dovuto” - era tale da escludere la
Parte proposizione di un'autonoma domanda di rivalsa nei confronti di avendo Il chiesto la condanna di e al pagamento CP_1 Per_2 Per_1
delle quota alberghiera dovutale in forza del contratto di ospitalità
sottoscritto tra l'ospite, il figlio fideiussore e la struttura, con la conseguenza che la domanda, contrattualmente posta, non poteva essere
Parte estesa ad estranea a tale contratto.
In secondo luogo, rileva che in ogni caso anche a volere ritenere proposta la domanda di rivalsa nei confronti della terza ATS, detta domanda sarebbe stata tardivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 7 maggio 2015 anziché nel termine,
previsto a pena di decadenza, dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
In terzo luogo, contesta che l'azione di manleva potesse essere “estesa”,
in quanto per pacifica giurisprudenza, quando il convenuto chiami un terzo in garanzia, non si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorchè confluiti nel medesimo processo, e precisa che la
Cooperativa non ha formulato un'espressa ed autonoma domanda nei confronti della terza ATS, non avendola chiamata in causa né avendo svolto domanda riconvenzionale cd “impropria”.
Il motivo è infondato e va respinto.
quale tutore di ed in proprio quale Persona_1 Persona_2
fideiussore, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha
Parte Parte chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio di ora della provincia di e del , e in via principale e nel Pt_1 Controparte_4
merito, accertarsi e dichiararsi “la natura sociosanitaria ad alta
integrazione sanitaria, ovvero sanitaria a rilevanza sociale o comunque
prevalentemente sanitaria delle prestazioni erogate a favore della IG.ra
” e “dichiararsi la mancanza di legittimazione passiva Persona_2
degli attori opponenti in relazione alle richieste formulate dalla
controparte ingiungente” e “in estremo subordine”, “in caso di
accoglimento anche parziale delle domande svolte dalla
[...]
previo accertamento dell'obbligo del Controparte_1 [...]
Part
e/o dell' di provvedere al pagamento di CP_4 Parte_1
ricovero della IG.ra presso la struttura gestita Persona_2
dall'opposta, condannarsi il a garantire e manlevare gli CP_10
attori opponenti da ogni conseguenza per loro pregiudizievole”
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato <qualora il
convenuto>> – nella specie l'opponente in quanto convenuto in senso sostanziale - <nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva,
chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica
l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti
una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta,
senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Sez. 2, Ordinanza
n. 22050 del 11-09-2018, Rv. 650074 - 02)>> (cfr. Cass.15.02.2024 n.
4204. Cfr. nello stesso senso, tra le tante Cass. 20.3.2003 n. 7930).
E' quanto avvenuto nel caso di specie, in cui gli opponenti, sin dalla prima difesa, hanno dedotto la nullità del contratto e della garanzia sottoscritta dal in data 27 luglio 2006 e hanno proposto altresì domanda di Per_1
accertamento del loro difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste della sotto il profilo della natura sociosanitaria ad CP_1
alta integrazione sanitaria delle prestazioni erogate in favore della , Per_2
chiedendo accertarsi che, per tale motivo, l'obbligo di pagamento della
Parte intera retta fosse a carico di argomentando in merito, sebbene poi erroneamente, come giustamente affermato dal Tribunale, averne chiesto in via di estremo subordine la domanda di condanna in manleva, sicché la domanda proposta dalla nei confronti degli opponenti deve CP_1
Parte considerarsi automaticamente estesa nei confronti di
In ogni caso, anche a volere diversamente opinare in ordine alla estensione automatica della domanda, rileva la Corte che costituendosi nel giudizio di opposizione la Cooperativa, con la comparsa di costituzione e risposta,
Part ha aderito “alla richiesta di chiamata in causa di e CP_4
con estensione della domanda nei loro confronti e richiesta di
[...]
condanna solidale o alternativa al pagamento del dovuto”, e quindi ha espressamente chiesto estendersi la domanda di accertamento dell'obbligo
Parte di pagamento dell'intera retta a carico di e di condanna della predetta in luogo degli opponenti.
Corretta è, pertanto, la statuizione del primo giudice che, a fronte dell'espressa estensione della domanda di condanna nei confronti dei terzi chiamati da parte della Cooperativa opposta, ha accolto tale domanda
Parte condannando al pagamento direttamente in favore della CP_1
Parte Con il sesto motivo chiede la riforma del capo della pronuncia sulla condanna alle spese legali, tanto nei confronti della Cooperativa che nei confronti del , chiamato in giudizio da quest'ultima e Controparte_4
Parte nei confronti del quale non ha proposto domanda alcuna.
Il motivo è infondato e va respinto in considerazione della soccombenza
Parte di sia nei confronti della , stante Controparte_1
l'accoglimento della domanda di condanna da quest'ultima estesa nei suoi confronti, sia nei confronti del , indicato dalla stessa Controparte_4
Parte quale obbligato, in luogo della stessa, al pagamento della retta in contestazione.
Quanto, infine, all'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
condizionato all'accoglimento dell'appello principale
[...]
Parte proposto da lo stesso rimane assorbito nel rigetto integrale di quest'ultimo ed il Collegio è, quindi, dispensato dal suo esame.
Parte Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico di nei confronti di , della e del Persona_1 Controparte_1 CP_4 , nella misura indicata in dispositivo in conformità alle note spese
[...]
depositate da e dalla Cooperativa in quanto conformi ai Persona_1
criteri ed ai parametri di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5201 a 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto dalla Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
[...]
2870/2017 pubblicata il 12 ottobre 2017 e dichiara assorbito l'appello proposto in via incidentale condizionata dalla Controparte_1
[...]
condanna al Parte_5
pagamento in favore di , Persona_1 Controparte_1
e il delle spese del grado che liquida, per
[...] Controparte_4
ciascuna delle parti, in € 1134,00 per la fase di studio € 921,00 per la fase introduttiva, € 1843,00 per la fase istruttoria ed € 1911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso integrazione contributo unificato in favore della Cooperativa, aumento del 10% ex art 4 comma 1 bis in favore di eredi , e oltre aumento del 30% ex art 4 comma 2, rimborso Persona_1
forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone in via definitiva a carico di Parte_5
le spese di c.t.u. nella misura già liquidata in atti.
[...] Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conIGlio del 16 aprile 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli