CASS
Sentenza 24 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2022, n. 24591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24591 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNÌ DOMENICA N. IL 20/05/1960 avverso la sentenza n. 7/2018 TRIBUNALE di POTENZA, del 13/01/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24591 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 21/03/2022 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di seicento euro di multa ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputata RN, per il delitto di diffamazione consistita nell'inviare un esposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, nel quale rappresentava che l'avvocato Nicola Grippa beneficiava di un trattamento di favore per sé ed i propri clienti nei processi da egli stesso patrocinati, in quanto coniuge del Magistrato Bonnbina Santella, in servizio presso la Corte d'Appello di Taranto;
nello scritto si asseriva, altresì, l'esistenza di un apparentamento tra il Consigliere della Corte d'Appello e gli imputati di un procedimento penale per reati di abuso edilizio e di truffa contrattuale ai danni dell'imputata RN, vicenda connessa ad altra per la quale vi era un contenzioso civile tra RN, suo marito e la società Euroduemila, quest'ultima riconducibile ad una delle imputate del procedimento penale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, articolando sei motivi. 1.Col primo si deduce l'erronea applicazione dell'art 190 cpc e dell'art 596/3 nr 1 cp, poiché il Tribunale non aveva disposto l'integrazione probatoria con prova testimoniale, già richiesta in primo grado e rigettata, affermando la superfluità delle testimonianze del Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Magistrato inquirente titolare del fascicolo concernente l'abuso edilizio e la truffa contrattuale ai danni di RN, in quanto relative a circostanze che già si ricavavano da atti acquisiti al fascicolo. 2.Nel secondo motivo ci si duole dell'inosservanza dell'art 129/2 cp in combinazione con gli artt 56 e 58/1 legge 247/2012 e con l'art 596/1 cp. Il Tribunale, nel ritenere che l'esito del procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione non aveva fornito elementi utili per ritenere la verità degli addebiti mossi da RN alle parti civili, aveva ignorato che l'esposto firmato dall'attuale ricorrente non era stato definito con provvedimento di manifesta infondatezza della segnalazione disciplinare. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione, poiché il Giudice di appello, nel confermare la condanna per diffamazione, aveva omesso di considerare che il Gup del Tribunale di Taranto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Potenza per valutare l'operato dei Magistrati che, in sede penale e civile,si erano occupati della vicenda, evidentemente intravedendo situazioni molto opache . Sostiene la difesa che la scelta del Gup tarantino lasciava intendere che RN avesse buone ragioni per dubitare del rispetto del dovere di autonomia ed indipendenza da parte dei Magistrati che si erano occupati del contenzioso tra la stessa imputata e la società Euroduemila, con inevitabili rilessi sulla presenza del dolo del reato. 4.Col quarto motivo si deduce l'errata applicazione dell'art 595 cp quanto al ritenuto requisito della comunicazione con più persone. Infatti l'esposto disciplinare non sarebbe stato letto neppure dai componenti del Consiglio dell'Ordine avvocati di Taranto ma soltanto dal 1 presidente IT;
situazione analoga si sarebbe verificata presso il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce. 5.Nel quinto motivo ci si duole di motivazione illogica nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto della sequela di provvedimenti emessi in sede penale e civile, tutti miracolosamente favorevoli ai clienti dell'avvocato Grippa. 6.Col sesto motivo si deduce l'errata applicazione degli artt. 2043,2697 e 2797 cc, poiché il Tribunale aveva confermato la pronunzia di risarcimento danno agli effetti civili in assenza di ogni prova sul punto,senza neppure valutare che le parti civili non avevano assolto al relativo onere probatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa del'innputata ha depositato in Cancelleria nota di conclusioni con la quale si è opposta alla richiesta di inammissibilità formulata dal PG ed ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso, con particolare riguardo a quelle espresse nel primo motivo. La difesa delle parti civili ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è inammissibile. Occorre in primis evidenziare che nonostante il formale riferimento agli artt 190 cpc e 596 cp - che deve intendersi al terzo comma della disposizione e non al primo come indicato nell'atto di ricorso - la difesa lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alle richieste testimonianze del Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, AN IT e del Magistrato inquirente meglio indicato sub 1 del ritenuto in fatto, richiesta esplicitamente formulata nei motivi di appello, inseriti nell'atto di impugnazione, e così intesa dal Tribunale. 1.1 In proposito occorre allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Così : Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter 2 decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 1.2.Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie in esame va osservato "in fatto" che il Tribunale ha parzialmente accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria, acquisendo la documentazione di riferimento, come si evince dallo stesso atto di impugnazione e dal testo della sentenza al vaglio. Il Giudice del merito ha, quindi, razionalmente chiarito le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, osservando che la mancata assunzione delle prove testimoniali era giustificata in quanto gli accadimenti sui quali i testi avrebbero dovuto essere sentiti risultavano già dagli atti acquisiti, essendo, pertanto, superflua l'integrazione istruttoria proposta. A fronte di tale adeguata e corretta giustificazione con l'attuale ricorso la difesa neppure deduce specificamente le ragioni per le quali le prove sarebbero state decisive, limitandosi ad affermare genericamente che avrebbero consentito di provare l'innocenza di RN, senza addurre specifici motivi di critica all'opzione processuale seguita dal Tribunale. 2.Con il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso la ricorrente, sotto la veste dei vizi di motivazione illogica e di violazione di legge propone una diversa interpretazione dei risultati di prova, in riferimento alle sorti dei procedimenti penali e civili sottesi al presente giudizio ed alle relative vicende processuali per come apprezzati dai Giudici del merito, lamentando, in sostanza, la mancata valutazione delle prove secondo la tesi auspicata e ad essa favorevole. In proposito secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3. Il quarto motivo di ricorso - avente ad oggetto il requisito della comunicazione con più persone indispensabile all'integrazione del delitto di cui si discute - è manifestamente infondato in diritto. La difesa, infatti, trascura il dato di fatto per il quale la comunicazione con più persone è insita già nella trasmissione dell'esposto ad un organo collegiale, che, inoltre,per comuni regole di esperienza delle cose, a sua volta si avvale anche di personale di segreteria e dei ruoli amministrativi;
quest'ultimo nell'adempimento delle funzioni di ufficio - come ad esempio l'apertura e protocollazione della corrispondenza - prende inevitabilmente conoscenza del suo contenuto essendo, pertanto, lo scritto destinato ad essere conosciuto da più persone. Sul punto ci si limita nell'impugnazione ad affermare assertivamente che l'esposto sarebbe stato letto sia in sede di Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, sia nell'ambito del Consiglio distrettuale di Lecce solo dai rispettivi relatori ma l'assunto resta indimostrato e la ricorrente 3 neppure ha dedotto che l'esposto di cui in imputazione sarebbe stato inviato in forma riservata ai vertici degli organi di disciplina, potendosi sostenere in tale ipotesi l'assenza della volontà del mittente di rendere noti i contenuti dell'esposto ad una pluralità di persone. 3.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso sovrapponibile al presente, che sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 06/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 250458. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014 Ud. (dep. 19/06/2014) Rv. 260229. 3.2 Infine occorre pur rilevare che la difesa, nel rappresentare che l'esposto fu letto da un esponente di ciascuno dei due organi disciplinari, dimentica l'insegnamento di questa Corte secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti. (Sez. 5 , Sentenza n. 323 del 14/10/2021 Ud. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282768.Massime precedenti Conformi: N. 7408 del 2011 Rv. 249599 - 01, N. 6920 del 2001 Rv. 218277. 4. La doglianza di cui al sesto motivo di ricorso, relativa alla condanna generica al risarcimento del danno, non ha tenuto conto del più che consolidato indirizzo interpretativo elaborato da questa Corte, secondo il quale ai fini della condanna generica - come nel presente giudizio - al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021 ) Rv. 281997. Massime precedenti Conformi: N. 28216 del 2020 Rv. 279625. 4.1 La giustificazione resa dalla Corte territoriale sul punto è coerente con il principio richiamato, avendo la motivazione operato riferimento alla categoria del notorio ed osservando i Giudici di merito, tramite il richiamo al contenuto ed alle modalità di diffusione delle espressioni lesive, che nel caso in esame la condotta dell'imputata aveva arrecato un sicuro danno morale e che vi sarebbe automatismo del nesso causale tra il reato ed il danno morale arrecato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore della parte civile come da dispositivo. 4
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge Deciso il 21.3.2022
nello scritto si asseriva, altresì, l'esistenza di un apparentamento tra il Consigliere della Corte d'Appello e gli imputati di un procedimento penale per reati di abuso edilizio e di truffa contrattuale ai danni dell'imputata RN, vicenda connessa ad altra per la quale vi era un contenzioso civile tra RN, suo marito e la società Euroduemila, quest'ultima riconducibile ad una delle imputate del procedimento penale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata per il tramite del difensore di fiducia, articolando sei motivi. 1.Col primo si deduce l'erronea applicazione dell'art 190 cpc e dell'art 596/3 nr 1 cp, poiché il Tribunale non aveva disposto l'integrazione probatoria con prova testimoniale, già richiesta in primo grado e rigettata, affermando la superfluità delle testimonianze del Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Magistrato inquirente titolare del fascicolo concernente l'abuso edilizio e la truffa contrattuale ai danni di RN, in quanto relative a circostanze che già si ricavavano da atti acquisiti al fascicolo. 2.Nel secondo motivo ci si duole dell'inosservanza dell'art 129/2 cp in combinazione con gli artt 56 e 58/1 legge 247/2012 e con l'art 596/1 cp. Il Tribunale, nel ritenere che l'esito del procedimento disciplinare, conclusosi con l'archiviazione non aveva fornito elementi utili per ritenere la verità degli addebiti mossi da RN alle parti civili, aveva ignorato che l'esposto firmato dall'attuale ricorrente non era stato definito con provvedimento di manifesta infondatezza della segnalazione disciplinare. 3.Tramite il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione, poiché il Giudice di appello, nel confermare la condanna per diffamazione, aveva omesso di considerare che il Gup del Tribunale di Taranto aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Potenza per valutare l'operato dei Magistrati che, in sede penale e civile,si erano occupati della vicenda, evidentemente intravedendo situazioni molto opache . Sostiene la difesa che la scelta del Gup tarantino lasciava intendere che RN avesse buone ragioni per dubitare del rispetto del dovere di autonomia ed indipendenza da parte dei Magistrati che si erano occupati del contenzioso tra la stessa imputata e la società Euroduemila, con inevitabili rilessi sulla presenza del dolo del reato. 4.Col quarto motivo si deduce l'errata applicazione dell'art 595 cp quanto al ritenuto requisito della comunicazione con più persone. Infatti l'esposto disciplinare non sarebbe stato letto neppure dai componenti del Consiglio dell'Ordine avvocati di Taranto ma soltanto dal 1 presidente IT;
situazione analoga si sarebbe verificata presso il Consiglio distrettuale di disciplina di Lecce. 5.Nel quinto motivo ci si duole di motivazione illogica nella parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto della sequela di provvedimenti emessi in sede penale e civile, tutti miracolosamente favorevoli ai clienti dell'avvocato Grippa. 6.Col sesto motivo si deduce l'errata applicazione degli artt. 2043,2697 e 2797 cc, poiché il Tribunale aveva confermato la pronunzia di risarcimento danno agli effetti civili in assenza di ogni prova sul punto,senza neppure valutare che le parti civili non avevano assolto al relativo onere probatorio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa del'innputata ha depositato in Cancelleria nota di conclusioni con la quale si è opposta alla richiesta di inammissibilità formulata dal PG ed ha ribadito le ragioni per l'accoglimento del ricorso, con particolare riguardo a quelle espresse nel primo motivo. La difesa delle parti civili ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è inammissibile. Occorre in primis evidenziare che nonostante il formale riferimento agli artt 190 cpc e 596 cp - che deve intendersi al terzo comma della disposizione e non al primo come indicato nell'atto di ricorso - la difesa lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alle richieste testimonianze del Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, AN IT e del Magistrato inquirente meglio indicato sub 1 del ritenuto in fatto, richiesta esplicitamente formulata nei motivi di appello, inseriti nell'atto di impugnazione, e così intesa dal Tribunale. 1.1 In proposito occorre allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Così : Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter 2 decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 1.2.Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie in esame va osservato "in fatto" che il Tribunale ha parzialmente accolto la richiesta di rinnovazione istruttoria, acquisendo la documentazione di riferimento, come si evince dallo stesso atto di impugnazione e dal testo della sentenza al vaglio. Il Giudice del merito ha, quindi, razionalmente chiarito le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza, osservando che la mancata assunzione delle prove testimoniali era giustificata in quanto gli accadimenti sui quali i testi avrebbero dovuto essere sentiti risultavano già dagli atti acquisiti, essendo, pertanto, superflua l'integrazione istruttoria proposta. A fronte di tale adeguata e corretta giustificazione con l'attuale ricorso la difesa neppure deduce specificamente le ragioni per le quali le prove sarebbero state decisive, limitandosi ad affermare genericamente che avrebbero consentito di provare l'innocenza di RN, senza addurre specifici motivi di critica all'opzione processuale seguita dal Tribunale. 2.Con il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso la ricorrente, sotto la veste dei vizi di motivazione illogica e di violazione di legge propone una diversa interpretazione dei risultati di prova, in riferimento alle sorti dei procedimenti penali e civili sottesi al presente giudizio ed alle relative vicende processuali per come apprezzati dai Giudici del merito, lamentando, in sostanza, la mancata valutazione delle prove secondo la tesi auspicata e ad essa favorevole. In proposito secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3. Il quarto motivo di ricorso - avente ad oggetto il requisito della comunicazione con più persone indispensabile all'integrazione del delitto di cui si discute - è manifestamente infondato in diritto. La difesa, infatti, trascura il dato di fatto per il quale la comunicazione con più persone è insita già nella trasmissione dell'esposto ad un organo collegiale, che, inoltre,per comuni regole di esperienza delle cose, a sua volta si avvale anche di personale di segreteria e dei ruoli amministrativi;
quest'ultimo nell'adempimento delle funzioni di ufficio - come ad esempio l'apertura e protocollazione della corrispondenza - prende inevitabilmente conoscenza del suo contenuto essendo, pertanto, lo scritto destinato ad essere conosciuto da più persone. Sul punto ci si limita nell'impugnazione ad affermare assertivamente che l'esposto sarebbe stato letto sia in sede di Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Taranto, sia nell'ambito del Consiglio distrettuale di Lecce solo dai rispettivi relatori ma l'assunto resta indimostrato e la ricorrente 3 neppure ha dedotto che l'esposto di cui in imputazione sarebbe stato inviato in forma riservata ai vertici degli organi di disciplina, potendosi sostenere in tale ipotesi l'assenza della volontà del mittente di rendere noti i contenuti dell'esposto ad una pluralità di persone. 3.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un caso sovrapponibile al presente, che sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 06/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 250458. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014 Ud. (dep. 19/06/2014) Rv. 260229. 3.2 Infine occorre pur rilevare che la difesa, nel rappresentare che l'esposto fu letto da un esponente di ciascuno dei due organi disciplinari, dimentica l'insegnamento di questa Corte secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti. (Sez. 5 , Sentenza n. 323 del 14/10/2021 Ud. (dep. 10/01/2022 ) Rv. 282768.Massime precedenti Conformi: N. 7408 del 2011 Rv. 249599 - 01, N. 6920 del 2001 Rv. 218277. 4. La doglianza di cui al sesto motivo di ricorso, relativa alla condanna generica al risarcimento del danno, non ha tenuto conto del più che consolidato indirizzo interpretativo elaborato da questa Corte, secondo il quale ai fini della condanna generica - come nel presente giudizio - al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente. (Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021 ) Rv. 281997. Massime precedenti Conformi: N. 28216 del 2020 Rv. 279625. 4.1 La giustificazione resa dalla Corte territoriale sul punto è coerente con il principio richiamato, avendo la motivazione operato riferimento alla categoria del notorio ed osservando i Giudici di merito, tramite il richiamo al contenuto ed alle modalità di diffusione delle espressioni lesive, che nel caso in esame la condotta dell'imputata aveva arrecato un sicuro danno morale e che vi sarebbe automatismo del nesso causale tra il reato ed il danno morale arrecato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali oltre che al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore della parte civile come da dispositivo. 4
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge Deciso il 21.3.2022