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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1864/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1864 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 144/2024, pubblicata in data 09/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 9.7.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, nella contumacia dell' , è stata dichiarata inammissibile l'opposizione avverso il CP_1 provvedimento di diniego alla richiesta di sgravio relativa alle cartelle esattoriali n. 096 2011 0013211814000, n. 096 2014 0000105530000, n. 096
2015 0004163848000 e n. 096 2015 0009760226000 per premi per la CP_1 complessiva somma di € 4.935,01. Ha censurato la gravata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sulla nullità o inesistenza delle notificazioni delle cartelle presupposte, ribadendo l'ammissibilità dell'azione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 17.1.2025 questa Corte, ravvisata l'erroneità della notifica all' del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione CP_1 udienza, assegnava all'appellante il termine per il rinnovo della notifica.
Alla successiva udienza del 11.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c..
Anche all'udienza odierna nessuno è comparso nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 DL n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008) con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della cancellazione della causa dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307 u.c. e 359 c.p.c. (vd. anche Cass. n. 3128/2008 e Cass. n.
14936/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art.310 c.p.c.. 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado. Roma, 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1864/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Giovanna Ciardi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliera rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera
ha pronunciato, all'udienza del 11/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1864 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Cosi Parte_1 giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 144/2024, pubblicata in data 09/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 9.7.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, nella contumacia dell' , è stata dichiarata inammissibile l'opposizione avverso il CP_1 provvedimento di diniego alla richiesta di sgravio relativa alle cartelle esattoriali n. 096 2011 0013211814000, n. 096 2014 0000105530000, n. 096
2015 0004163848000 e n. 096 2015 0009760226000 per premi per la CP_1 complessiva somma di € 4.935,01. Ha censurato la gravata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sulla nullità o inesistenza delle notificazioni delle cartelle presupposte, ribadendo l'ammissibilità dell'azione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 17.1.2025 questa Corte, ravvisata l'erroneità della notifica all' del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione CP_1 udienza, assegnava all'appellante il termine per il rinnovo della notifica.
Alla successiva udienza del 11.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c..
Anche all'udienza odierna nessuno è comparso nonostante la ritualità della comunicazione del rinvio.
Consegue l'applicazione del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (come modificato dagli artt. 50 e 56 DL n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008) con declaratoria di estinzione del giudizio di appello ed ordine della cancellazione della causa dal ruolo.
Il provvedimento con il quale la Corte - nel giudizio di appello - dichiara l'estinzione del processo va adottato con sentenza, giusta la previsione degli artt. 307 u.c. e 359 c.p.c. (vd. anche Cass. n. 3128/2008 e Cass. n.
14936/2000).
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art.310 c.p.c.. 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ne ordina la cancellazione dal ruolo;
nulla per le spese del grado. Roma, 11/09/2025
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA GIOVANNA CIARDI
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)