TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Buglione, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Melito di
Napoli alla via E. De Nicola n.7;
opponente E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Nicolina G. Muccio, presso il C.F._3
cui studio elett.te domiciliano sito in Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo n. 33;
opposte
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
13/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 29.03.2023, il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 11.03.2023 con
[...] cui le odierne convenute gli hanno intimato il rilascio dell'immobile, sito in Napoli
al Viale Privato Antonio Vitale n.6, identificato al NCEU del Comune di Napoli al f.lo 19, p.lla 737, sub 1 z.c.3, cat. A/2, r.c. 812,13 € ed il box auto f.lo 19, p.lla 737,
sub.2 z.c.3, cat. C/6, cl.4, r.c. 188,87 €, in forza della sentenza per convalida di sfratto per morosità n. 9248/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 19.10.2022.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità del diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto, in data precedente alla pronuncia della sentenza n. 9248/2022, titolo esecutivo, e precisamente in data 16.09.2022, le parti avrebbero concluso un “accordo transattivo e preliminare di locazione”,
concordando: 1) il saldo dell'intera morosità; 2) in seguito alla convalida dello sfratto ottenuta senza opposizione da parte del sig. , la sottoscrizione di Parte_1
un nuovo contratto di locazione, al fine di garantire all'opponente il prosieguo della propria attività commerciale.
Inoltre, ha dedotto la violazione degli obblighi contrattuali nonché dei principi solidaristici ex art. 2 Cost. da parte delle opposte, stante il loro diniego di addivenire alla stipula del contratto definitivo di locazione. Ha chiesto, pertanto, al
Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto delle sig.re a procedere ad esecuzione forzata;
di accertare, ex art. 2932 c.c., CP_1
l'esistenza del nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui sopra, convenuto tra le parti secondo i patti e le statuizioni riportate nella scrittura privata del
16.09.2022, con decorrenza dalla pronuncia della convalida di sfratto del 19.10.2022;
in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, di condannare le locatrici alla restituzione della somma pari ad €. 21.450,00 così meglio specificata: €.
41.300,00 (assegni versati) – €. 22.400,00 (sorta indicata in sentenza) + 2.550,00
(fatture lavori); con condanna delle opposte alla refusione delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si sono costituite le sig.re e le quali hanno CP_2 Controparte_1
contestato la fondatezza delle avverse deduzioni, evidenziando che il sig.
non ha adempiuto all'accordo sottoscritto, in quanto non ha fornito Parte_1
garanzia bancaria trimestrale, non ha regolarizzato le opere eseguite nell'immobile concessogli in locazione, adempimenti, questi, necessari per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, come convenuto con l'accordo transattivo. Ha
precisato parte opposta che l'accordo raggiunto ha natura novativa, il cui inadempimento comporta la reviviscenza del rapporto originario, risolto con la convalida di sfratto di cui al titolo esecutivo, legittimamente messo in esecuzione.
Inoltre, ha dedotto l'inapplicabilità dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. in materia di locazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, formulata in via subordinata, di applicazione della norma di cui all'art 2932 c.c., con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come da provvedimento del 10.10.2023, all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Orbene, occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio, già
richiamato con il provvedimento del 10.10.2023 il cui contenuto si conferma integralmente, secondo il quale (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935; Cass.
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664) “in sede di
opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni
attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo
quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del
provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato
emesso”.
La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi
alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la
regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione o a motivi anteriori al titolo esecutivo, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Invero, nel caso di specie, risulta per tabulas, che l'atto transattivo sia stato sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022, precedentemente alla formazione del titolo esecutivo (sentenza n. 9248/2022 del 19.10.2022), sulla base del quale le sig.re e hanno legittimamente azionato il proprio CP_2 Controparte_1
diritto.
Per mera completezza, occorre brevemente rilevare che dunque non può in questa sede farsi valere l'azione ex art. 2932 c.c. in relazione all'accordo antecedente al titolo esecutivo né la restituzione delle somme versate in forza di quell'accordo.
Dunque, le questioni sollevate e poste a base della opposizione de qua, non possono essere sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la validità e l'efficacia del precetto opposto;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore delle opposte convenute, liquidate in euro 1.700,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816/2023 R.G., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Buglione, presso il cui studio elett.te domicilia sito in Melito di
Napoli alla via E. De Nicola n.7;
opponente E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Nicolina G. Muccio, presso il C.F._3
cui studio elett.te domiciliano sito in Napoli alla p.zza del Gesù Nuovo n. 33;
opposte
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
13/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 29.03.2023, il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 11.03.2023 con
[...] cui le odierne convenute gli hanno intimato il rilascio dell'immobile, sito in Napoli
al Viale Privato Antonio Vitale n.6, identificato al NCEU del Comune di Napoli al f.lo 19, p.lla 737, sub 1 z.c.3, cat. A/2, r.c. 812,13 € ed il box auto f.lo 19, p.lla 737,
sub.2 z.c.3, cat. C/6, cl.4, r.c. 188,87 €, in forza della sentenza per convalida di sfratto per morosità n. 9248/2022 emessa dal Tribunale di Napoli il 19.10.2022.
A sostegno della proposta opposizione, l'istante ha dedotto l'illegittimità del diritto a procedere ad esecuzione forzata in quanto, in data precedente alla pronuncia della sentenza n. 9248/2022, titolo esecutivo, e precisamente in data 16.09.2022, le parti avrebbero concluso un “accordo transattivo e preliminare di locazione”,
concordando: 1) il saldo dell'intera morosità; 2) in seguito alla convalida dello sfratto ottenuta senza opposizione da parte del sig. , la sottoscrizione di Parte_1
un nuovo contratto di locazione, al fine di garantire all'opponente il prosieguo della propria attività commerciale.
Inoltre, ha dedotto la violazione degli obblighi contrattuali nonché dei principi solidaristici ex art. 2 Cost. da parte delle opposte, stante il loro diniego di addivenire alla stipula del contratto definitivo di locazione. Ha chiesto, pertanto, al
Tribunale adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità del precetto opposto e l'insussistenza del diritto delle sig.re a procedere ad esecuzione forzata;
di accertare, ex art. 2932 c.c., CP_1
l'esistenza del nuovo contratto di locazione dell'immobile di cui sopra, convenuto tra le parti secondo i patti e le statuizioni riportate nella scrittura privata del
16.09.2022, con decorrenza dalla pronuncia della convalida di sfratto del 19.10.2022;
in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, di condannare le locatrici alla restituzione della somma pari ad €. 21.450,00 così meglio specificata: €.
41.300,00 (assegni versati) – €. 22.400,00 (sorta indicata in sentenza) + 2.550,00
(fatture lavori); con condanna delle opposte alla refusione delle spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Si sono costituite le sig.re e le quali hanno CP_2 Controparte_1
contestato la fondatezza delle avverse deduzioni, evidenziando che il sig.
non ha adempiuto all'accordo sottoscritto, in quanto non ha fornito Parte_1
garanzia bancaria trimestrale, non ha regolarizzato le opere eseguite nell'immobile concessogli in locazione, adempimenti, questi, necessari per la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, come convenuto con l'accordo transattivo. Ha
precisato parte opposta che l'accordo raggiunto ha natura novativa, il cui inadempimento comporta la reviviscenza del rapporto originario, risolto con la convalida di sfratto di cui al titolo esecutivo, legittimamente messo in esecuzione.
Inoltre, ha dedotto l'inapplicabilità dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. in materia di locazione. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, formulata in via subordinata, di applicazione della norma di cui all'art 2932 c.c., con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come da provvedimento del 10.10.2023, all'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Orbene, occorre evidenziare che è pacifico in giurisprudenza il principio, già
richiamato con il provvedimento del 10.10.2023 il cui contenuto si conferma integralmente, secondo il quale (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935; Cass.
19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664) “in sede di
opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni
attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo
quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del
provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato
emesso”.
La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di Legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli “fatti modificativi ed estintivi successivi
alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze
anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo”.
In conclusione, in sede di opposizione all'esecuzione, quando vengono azionati titoli di origine giudiziale, possono essere oggetto di discussione “esclusivamente la
regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o
modificativi successivi alla formazione dello stesso”, non già questioni relative all'ingiustizia della decisione o a motivi anteriori al titolo esecutivo, che devono farsi valere nella competente sede di cognizione.
Invero, nel caso di specie, risulta per tabulas, che l'atto transattivo sia stato sottoscritto dalle parti in data 16.09.2022, precedentemente alla formazione del titolo esecutivo (sentenza n. 9248/2022 del 19.10.2022), sulla base del quale le sig.re e hanno legittimamente azionato il proprio CP_2 Controparte_1
diritto.
Per mera completezza, occorre brevemente rilevare che dunque non può in questa sede farsi valere l'azione ex art. 2932 c.c. in relazione all'accordo antecedente al titolo esecutivo né la restituzione delle somme versate in forza di quell'accordo.
Dunque, le questioni sollevate e poste a base della opposizione de qua, non possono essere sottoposte al vaglio dell'odierno giudicante.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la validità e l'efficacia del precetto opposto;
b) condanna il sig. al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
in favore delle opposte convenute, liquidate in euro 1.700,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone