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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 1° gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2593, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. CONTALDO MARIANNA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 03/05/2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i Pt_1 CP_1 fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1 - Accertare e dichiarare il diritto del Sig. a percepire l'APE Sociale a far Parte_1 data dalla domanda amministrativa inoltrata in data 29.08.2023 n. 2154973700048
(verifica sul requisito) e n. 2154973700051 (domanda accesso APE sociale); e per l'effetto,
2 – Condannare pertanto l' – in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente le provvidenze economiche dovute di pensione anticipata a far data dalla domanda del 29.08.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni debenza al saldo.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, rappresentando di avere riesaminato il diniego originariamente opposto alla domanda di accesso all'APE sociale presentata dalla parte ricorrente e di avere accolto la medesima domanda: pertanto la parte convenuta ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa in data odierna.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato dalla prima, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
2 Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite riguardanti i rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta devono essere poste a carico di quest'ultima, giacché CP_1
l'annullamento in autotutela del diniego originariamente opposto e il conseguente accoglimento della domanda amministrativa presentata dalla parte ricorrente – avvenuti soltanto dopo il deposito del ricorso giurisdizionale – implicano una sostanziale ammissione della fondatezza delle domande presentate dalla parte ricorrente dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale.
Le suddette spese di lite sono liquidate nella misura di euro 3.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che, compensate per 1/2, liquida definitivamente in euro 3.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi
3 antistatari.
Velletri, 1° gennaio 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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