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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-11-2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2376/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(11-12-1958), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casaburo, e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata come in atti. Ricorrente E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato come in atti. Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5-5-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, nonché i benefici di cui al co. 3, art. 3, l. 104/92, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 22-2-2023 si costituiva l'avv. Gaetano Amato per l' che sulla base CP_1 di varie argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il CP_ rigetto dello stesso. In data 23-9-2022 si costituiva per l' il nuovo difensore avv. Diodata Ardolino. All'udienza del 11-9-2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. Per_1
precedentemente nominato in fase di ATP, con l'indicazione di rendere chiarimenti in
[...] merito alle conclusioni medico-legali della predetta fase e, quindi, di procedere all'integrazione della relazione peritale. Il CTU, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione in data 27-9-2025. In corso di causa, con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente;
e all'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una richiesta di chiarimenti sulla espletata consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che: “…la Sig. ra è affetta da: Parte_1
“Artrosi polidistrettuale. Insufficienza mitralica ed aortica di grado live. PFO corretto on dispositivo occluder nel setto interatriale in assenza attualmente di shunt. Pregressa asportazione melanoma cutaneo a diffusione superficiale e di due nevi melanocitici.”2. Tale complesso patologico è di gravità tale da comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
3. Tale complesso patologico per le considerazioni medico-legali precedentemente espresse, è di gravità tale da comportare lo status di portatore di handicap senza la connotazione di gravità (articolo 3, comma1) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”. La parte ricorrente sottoponeva osservazioni alla relazione di CTU. Il consulente tecnico, esaminate le osservazioni, confermava la percentuale di invalidità come relazionata. Le conclusioni del CTU, dott. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella Per_1 documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, né per i benefici di cui al co. 3, art. 3, l. 104/92. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Nola, 25-11-2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 25-11-2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2376/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(11-12-1958), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casaburo, e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliata come in atti. Ricorrente E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, e con la stessa CP_1 elettivamente domiciliato come in atti. Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5-5-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, nonché i benefici di cui al co. 3, art. 3, l. 104/92, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 22-2-2023 si costituiva l'avv. Gaetano Amato per l' che sulla base CP_1 di varie argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il CP_ rigetto dello stesso. In data 23-9-2022 si costituiva per l' il nuovo difensore avv. Diodata Ardolino. All'udienza del 11-9-2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. Per_1
precedentemente nominato in fase di ATP, con l'indicazione di rendere chiarimenti in
[...] merito alle conclusioni medico-legali della predetta fase e, quindi, di procedere all'integrazione della relazione peritale. Il CTU, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione in data 27-9-2025. In corso di causa, con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente;
e all'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta una richiesta di chiarimenti sulla espletata consulenza tecnica. Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che: “…la Sig. ra è affetta da: Parte_1
“Artrosi polidistrettuale. Insufficienza mitralica ed aortica di grado live. PFO corretto on dispositivo occluder nel setto interatriale in assenza attualmente di shunt. Pregressa asportazione melanoma cutaneo a diffusione superficiale e di due nevi melanocitici.”2. Tale complesso patologico è di gravità tale da comportare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa.
3. Tale complesso patologico per le considerazioni medico-legali precedentemente espresse, è di gravità tale da comportare lo status di portatore di handicap senza la connotazione di gravità (articolo 3, comma1) a far data dalla presentazione della domanda amministrativa”. La parte ricorrente sottoponeva osservazioni alla relazione di CTU. Il consulente tecnico, esaminate le osservazioni, confermava la percentuale di invalidità come relazionata. Le conclusioni del CTU, dott. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella Per_1 documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, né per i benefici di cui al co. 3, art. 3, l. 104/92. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Nola, 25-11-2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Flora Scelza