TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 807/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. R. Danilo Orlandino, Parte_1
- RICORRENTE
E,
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.8.1997 e dalla loro unione non nascevano figli;
con decreto del 10.10.2006 questo Tribunale omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
dalla data di comparizione innanzi al
Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Nelle more del giudizio le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni allegate e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per
1 l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 20.3.2025 da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Carovigno il 23.8.1997 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto
[...]
Comune, al n. 38, parte II, serie A, anno 1997), alle condizioni allegate alle note di trattazione scritta depositate il 3.9.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 9.10.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 807/2025 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. R. Danilo Orlandino, Parte_1
- RICORRENTE
E,
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orlandino Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
FATTO E DIRITTO
I coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 23.8.1997 e dalla loro unione non nascevano figli;
con decreto del 10.10.2006 questo Tribunale omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
dalla data di comparizione innanzi al
Presidente dello stesso Tribunale in sede di separazione, è decorso il termine stabilito dalla legge per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo emersa alcuna prova di riconciliazione tra i coniugi.
Nelle more del giudizio le parti hanno concordato di accedere al rito consensuale alle condizioni allegate e sottoscritte dalle stesse.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per
1 l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 20.3.2025 da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 poi congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Carovigno il 23.8.1997 (trascritto nei registri dello stato civile del predetto
[...]
Comune, al n. 38, parte II, serie A, anno 1997), alle condizioni allegate alle note di trattazione scritta depositate il 3.9.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brindisi il 9.10.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2 3