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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/11/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7440 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MINUTOLO FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
AS TI LA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte ricorrente come in foglio del 24/06/2025; la parte convenuta come in verbale di udienza del 24/06/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a QU CA (RE) in data 20/06/2015 e RS dalla loro unione è nata la figlia il 03/03/2019.
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 06/07/2022
e la separazione è stata omologata con decreto di questo Tribunale del successivo 14/07/2022.
Questi, per quanto più qui rileva, i patti separativi:
- affidamento condiviso della figlia minore;
RS
- collocazione prevalente di assieme alla madre nella casa familiare di Castelnuovo Rangone, via
XXV aprile n. 21, assegnata a quest'ultima, e di cui la ricorrente è di lì a breve divenuta esclusiva proprietaria sempre in esecuzione degli accordi in questione;
- frequentazioni con il padre regolate in progressivo aumento con l'accrescersi dell'età della bambina;
- obbligo del padre, a far data dal 01/01/2023, di versare alla madre euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- assegni familiari di integrale spettanza della madre.
3. Con ricorso del 29/12/2023, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili Parte_1 del matrimonio e statuizioni accessorie, di carattere personale ed economico, inerenti ai rapporti tra le parti e fra genitori e figlia minore.
4. Nel giudizio così radicato, si è costituito concordando con la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito della prima udienza tenutasi il 10/04/2024, con ordinanza in pari data, il G.I. ha provvisoriamente confermato gli accordi separativi e, vista l'accesa conflittualità tra le parti e le accuse di inadeguatezza dalle stesse rivoltesi – esitate anche in reciproche denunce querele – ha disposto CTU genitoriale con il dott. il quale ha poi depositato il proprio RSona_2 elaborato il 26/09/2024.
6. Con ordinanza del 31/12/2024, a parziale modifica delle statuizioni separative, è stato introdotto il RS calendario di frequentazioni tra e il padre suggerito dal CTU.
7. La bambina non è stata ascoltata, risultando l'incombente per lei potenzialmente stressante, e quindi dannoso, in ragione della sua tenera età, nonché superfluo a fronte del complessivo chiaro quadro familiare emerso (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.), che ha reso non necessario anche il compimento di ulteriore attività istruttoria.
8. Le parti hanno così discusso oralmente la causa all'udienza del 24/06/2025 e la stessa viene ora decisa.
§
A) La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta dei contendenti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
B) Il dott. ha svolto approfonditi incontri con i genitori sia in coppia, sia RSona_2 individuali, ha ascoltato gli operatori del Servizio sociale che avevano avuto pregressi contatti con il RS nucleo, ha osservato la relazione tra e i genitori, nonché effettuato colloqui con i nonni materni e paterni della minore.
All'esito, il CTU ha formulato le seguenti considerazioni conclusive alle pagine 54-60 dell'elaborato:
“1. Criterio delle competenze (capacità/incapacità): nessuno dei due genitori manifesta specifiche significative incompetenze ed incapacità che ostacolino l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione, né risulta affetto da rilevanti problematiche di interesse psicopatologico. Ai sensi dell'art. 473 bis.25 c.p.c. non sono infatti emerse nelle parti caratteristiche e profili di personalità disfunzionali, che incidano direttamente sulle loro competenze;
va tuttavia rilevato come le ansie e le tendenze ipercontrollanti della sig.ra poco Pt_1 disponibile ad accettare il fisiologico distacco della figlia da lei, pur non integrando di per sé la presenza di una psicopatologia definita, sono in grado, qualora abbiano a protrarsi nel tempo con un'acritica resistenza alle sollecitazioni ricevute, di compromettere i processi di separazione ed individuazione della figlia e le sue autonomie nella vita di relazione. Qualora i comportamenti in questione si ripetano, ciò significherebbe che i tratti di personalità in questione (definibili, secondo il DSM-5, come Affettività negativa) posseggono caratteri di pervasività tali da impedire condotte alternative rispetto a quelle poste in essere, ovvero un'impossibilità di modificarle;
ciò rimanderebbe alla presenza di un disturbo di personalità appartenente al c.d. Cluster C (Evitante o Ossessivo-
Compulsivo) e configurerebbe una vera e propria “incapacità” della quale tenere conto nelle decisioni inerenti le condizioni di affidamento della bambina.
2. Criterio della riflessività: il sig. appare in grado di esercitare funzioni sufficientemente CP_1 critiche e riflessive identificandosi nelle esigenze della figlia prescindendo dalle proprie, pur essendosi trovato in difficoltà nell'assumersi pienamente le responsabilità educative che gli competono a seguito degli ostacoli che gli sono stati spesso posti. Nella sig.ra le funzioni Pt_1 riflessive risultano compromesse dalla tendenza alle “distorsioni al servizio del sé”, volte ad RS interpretare le esigenze di in funzione del proprio bisogno di esercitare uno stretto controllo su di lei e di mantenere ed alimentare un rapporto esclusivo e fusionale. La madre non appare consapevole delle proprie difficoltà di separazione dalla figlia ed opera proiezioni secondo le quali la figlia sarebbe vittima della inadeguatezza paterna e necessiterebbe della costante presenza della
3 madre. Ne derivano condotte “appropriative” a scapito dell'altro genitore, svalutandone il ruolo e le funzioni, a partire dall'”idea prevalente”, poco permeabile alla critica, di essere il solo genitore in grado di accudire la figlia e di soddisfare i suoi bisogni. Tali dinamiche le impediscono di comprendere ed interpretare correttamente le reali esigenze della figlia, ritenendo ella (in ragione RS delle sue ansie e delle sue paure) che possa trovarsi in pericolo al di fuori della sua soffocante protezione. Si è potuta apprezzare una modifica del suo atteggiamento nel corso della CTU, avendo RS ella accettato le indicazioni in merito alla custodia di Non si può però escludere che tali dinamiche possano ripresentarsi e riattivarsi in futuro (vedi punto 1 del presente paragrafo).
3. Criterio dell'accesso: le condotte assunte dalla madre si sono spesso rivolte ad esercitare il proprio ruolo proponendosi come unico genitore di riferimento, cercando di imporre la propria costante presenza. Ne fanno fede diversi comportamenti: anche durante la loro convivenza, quando RS era molto piccola, ha cercato di evitare che il padre si trattenesse da solo con lei;
dopo la separazione, ha continuato a porre domande alla bambina per verificare quali attività svolgesse con il padre;
ha sempre mostrato diffidenza in merito alle modalità con cui il padre provvede alle più o RS meno banali incombenze connesse alle sensibilità cutanee di sino a sospettare che gli arrossamenti riscontrati derivino dal non avere convenientemente applicato le creme;
tiene ancora la figlia a dormire con sé nel lettone, nonostante l'età lo sconsiglierebbe. La signora nutre convinzioni e gravi sospetti riguardo il sig. specie in merito ai suoi costumi sessuali (senza CP_1 peraltro oggettivi riscontri) che la inducono a cercare di frapporsi nei rapporti tra il padre e la figlia.
Il lungo periodo durante il quale ha voluto imporre la propria presenza durante gli incontri tra il RS padre e dipende da un timore che il padre possa agire condotte da lei interpretate come abusi sessuali. Ha infatti più volte raccontato (anche alla pediatra, la quale ha ritenuto di segnalarlo all'autorità giudiziaria) di avere raccolto le confidenze della figlia a questo riguardo e di aver dapprima proposto al sig. un incontro a tre (sic) per parlare di quello che era successo CP_1
(ottenendo, ovviamente, un rifiuto, considerato quanto fosse inappropriata questa iniziativa), per poi decidere di effettuare un'assidua sorveglianza sui loro incontri. La CTP della sig.ra ha più Pt_1 volte ricordato come il procedimento penale sia stato attivato e sia ancora in corso, senza che sia stata assunta alcuna decisione e senza che sia stato emesso alcun provvedimento. E' evidente come in casi come questi, al di là dei de relato del genitore (un genitore i cui sospetti sono alimentati da pesanti bias di pregiudizio nei confronti dell'altro), il solo elemento di prova consisterebbe nella diretta testimonianza della presunta vittima, ovvero nella c.d. prova dichiarativa. Tale procedura RS risulta però ostacolata da tre elementi di rilievo: l'età di al momento in cui il fatto sarebbe accaduto, trovandosi la bambina in uno stadio evolutivo (poco più di 4 anni) in cui riesce molto difficile assegnare significati alle esperienze vissute e mantenerne il ricordo nei termini di una
4 conoscenza “dichiarativa”5; il tempo trascorso dal presunto fatto (giugno 2023) ad ora, così lungo da determinare una attenuazione se non una cancellazione della traccia mnestica;
le domande posta nell'occasione alla bambina dalla madre, la quale potrebbe avere influenzato ed “orientato” le RS risposte di in ragione dei propri timori e delle proprie convinzioni. Sono queste le ragioni per le quali, salvo pronunciamenti dell'autorità giudiziaria in ambito penale, le allegazioni in questione non possono essere tenute in considerazione per quanto riguarda le frequentazioni dei genitori da parte della bambina, né le preoccupazioni e le ansie materne possono impedire il rispetto del diritto RS di alla bigenitorialità. Il padre, per contro, non mostra atteggiamenti rivolti a screditare la madre agli occhi della figlia. La comunicazione tra i due genitori appare però notevolmente carente,
a partire da una radicale assenza di fiducia reciproca. RS 4. Criterio dell'orientamento/del desiderio autentici della figlia: mostra un attaccamento affettivamente pregnante e fiducioso verso entrambi i genitori, senza significative differenze;
si apprezzano maggiori spontaneità ed agio nella relazione con il padre, meno controllante ed in grado di fare sentire la bambina più libera. Come spesso accade allorquando un figlio si trova ad essere
“conteso” tra i due genitori, ambedue rivolti ad attirarlo a sé e poco propensi ad esercitare le RS funzioni educative anche in senso normativo, appare abituata ad imporre le proprie volontà senza incontrare significative resistenze od opposizioni. Questa attitudine si manifesta soprattutto nell'interazione con la madre (la quale, si ricordi, la tiene ancora ancora a dormire nel proprio letto senza riuscire ad individuare la giusta distanza che le separi). Tale condizione configura un fattore di rischio evolutivo di cui tenere conto, potendosi configurare (secondo il DSM-5) un problema relazionale all'interno della triade. Tra i problemi relazionali il DSM-5 distingue infatti i problemi correlati all'allevamento dei figli, nei quali sono descritti:
- V61.20 (Z62.820) Problema relazionale genitore-bambino, quando il principale oggetto di attenzione clinica è indirizzare la qualità della relazione genitore-bambino e il problema si associa ad una compromissione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo. Esempi:
Problemi comportamentali: inadeguato controllo genitoriale, supervisione e coinvolgimento del bambino;
iperprotezione genitoriale, eccessiva pressione genitoriale;
discussioni che possono sfociare in minacce di violenza fisica ed evitamento senza soluzione di problemi.
Problemi cognitivi: attribuzione negativa alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri, rendere gli altri il capro espiatorio, sentimenti non giustificati di alienazione.
Problemi affettivi: sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli individui nelle relazioni.
V61.29 (Z62.898) Effetti negativi del disagio relazionale dei genitori sul bambino, quando l'oggetto di attenzione clinica sono gli effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale (per esempio, alti livelli di conflitto, disagio o denigrazione) su un bambino in famiglia.
5 Sussiste il rischio che, qualora vi sia uno sbilanciamento dei tempi di frequentazione a favore RS dell'ambiente materno, possa evidenziare comportamenti ascrivibili a queste condizioni, assorbendo le paure e le aspettative della madre poco disposta a staccarsi da lei e tesa a mantenerla in una posizione “onnipotente” all'interno di uno spazio relazionale troppo circoscritto.
Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha così risposto ai quesiti che gli sono stati posti:
- “Per quanto riguarda il regime di affidamento, non sussistono attualmente condizioni che indichino la necessità di una soluzione diversa dall'affidamento condiviso.
Qualora tuttavia i comportamenti appropriativi della madre assunti in passato, poco rispettosi del diritto della figlia alla bigenitorialità, abbiano a ripetersi occorrerebbe provvedere, in una prospettiva di tutela inibitoria, un affidamento esclusivo o superesclusivo al padre” (pagina 61);
- “Per quanto riguarda le condizioni di custodia e i tempi di frequentazione, si rende opportuna una soluzione che si avvicini il più possibile alla pariteticità. Risulta infatti del tutto sconsigliabile una collocazione sbilanciata presso la madre, in quanto la sig.ra ha assunto sino a poco tempo fa Pt_1 comportamenti che la qualificavano come la meno disponibile a favorire la continuità dei rapporti RS tra e l'altro genitore, e quindi la meno rispettosa del diritto della bambina a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Tale attitudine non è invece riscontrabile nel sig.
maggiormente attento a non esporre la figlia al conflitto tra i genitori. CP_1
Si potrà quindi provvedere ad un piano genitoriale che preveda i seguenti tempi di frequentazione del padre:
• settimana A: dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattino, più il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle ore 21, dopo la cena (tre pernottamenti);
• settimana B: dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (due pernottamenti).
Durante il periodo estivo, il prelievo avverrà alle ore 15 del venerdì e del martedì presso la casa della madre e il riaccompagnamento al mattino del lunedì e del giovedì alle ore 10.
…
Per quanto riguarda le vacanze estive, ogni genitore potrà tenere presso di sé la figlia per due settimane, non consecutive, accordandosi entro il 30 maggio per la loro distribuzione.
Le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 25 al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio sera.
Le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di due giorni e mezzo ciascuno, uno dei quali includente la domenica di Pasqua, da trascorrere ad anni alterni presso l'uno e presso l'altro genitore. RS Le sere dei giorni nei quali pernotterà presso un genitore senza avere visto, nel corso della
6 RS giornata, l'altro genitore, il genitore presso il quale si trova telefonerà in videochiamata l'altro, per consentire il contatto con la bambina. Le telefonate dovranno essere brevi e svolgersi nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 20.45” (pagine 62-66).
Il Tribunale condivide integralmente l'operato del CTU – svolto nel costante contraddittorio con i genitori e i rispettivi Consulenti – e ne fa proprie le conclusioni, motivate in modo analitico e convincente.
In relazione alle osservazioni critiche mosse dalla Difesa della parte ricorrente, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 02/02/2015, n. 1815; Cass. 31/08/2018, n. 21504).
A ulteriore conforto dell'operato del CTU depone, inoltre, il fatto che entrambe le denunce querele che i genitori hanno reciprocamente sporto si sono concluse con l'archiviazione del relativo procedimento.
C) Il turbolento pregresso della coppia rende opportuno disporre un monitoraggio del Servizio sociale sul nucleo della durata di anni due.
Per le medesime ragioni, le parti sono invitate ad intraprendere quanto prima, con l'ausilio del
Servizio sociale coinvolto, percorso di sostegno alla genitorialità.
D) Sul fronte economico, in difetto di allegazioni, e ancor più di prove, di concrete sopravvenienze intervenute nella complessiva situazione patrimoniale delle parti, non sussistono ragioni di sorta per mutare i pregressi patti separativi, tuttora equilibrati e da confermare.
E) Da respingere, infine, le domande di ammonimento e di risarcimento del danno a favore della figlia minore avanzate dal convenuto nei confronti della ricorrente non essendo stato – fortunatamente RS
– riscontrato pregiudizio di sorta per apparsa sin da subito bambina serena e senza alcun problema nel rapporto con il padre, non a caso tuttora ottimo.
F) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle relative spese, comprese quelle di CTU come liquidate con separato decreto.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20/06/2015 a
QUATTRO CASTELLA (RE) da (nata a [...] il Parte_1
31/08/1984) con (nato a [...] il [...]), matrimonio Controparte_1
7 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di QUATTRO CASTELLA (RE), atto n. 6, parte 2, serie A, anno 2015; RS
2. affida la figlia minore della coppia nata il [...] a [...] i genitori, dunque in modo condiviso;
RS
3. colloca in via prevalente presso l'abitazione della madre sita in Castelnuovo Rangone (MO), via XXV aprile n. 21; RS
4. regola le frequentazioni tra e il padre in conformità alle indicazioni della CTU, riportate al punto B) della parte motiva;
5. dispone che il Servizio sociale territorialmente competente monitori il nucleo per la durata di anni due, inviando al termine relazione al Giudice tutelare e segnalando immediatamente alla Procura minorile eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per la minore, in primis RS quelle tendenti a precludere a la fruizione di concreta, e non meramente apparente, bigenitorialità;
6. invita le parti a intraprendere quanto prima, con l'ausilio del Servizio sociale coinvolto, percorso di sostegno alla genitorialità;
7. obbliga il padre a versare alla madre euro 500,00 mensili con decorrenza dal 01/01/2023 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
8 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2 prole erogato dall'Ente;
9. respinge le domande di ammonimento e di risarcimento del danno in favore della figlia minore che il convenuto ha avanzato nei confronti della ricorrente;
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di CTU come separatamente liquidate;
11. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUATTRO CASTELLA (RE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
12. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale che dovrà monitorare il nucleo.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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