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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1385/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, Corso Porta Vittoria n. 29, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cordola, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
tramite il procuratore speciale (C.F. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Pattari n.1/3, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Recalcati, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus
pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Espressamente richiamate tutte le domande ed eccezioni di primo grado ex art. 346 cpc:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle avversarie domande creditorie per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002, il valore della presente causa è pari ad €
46.578/37.
In via istruttoria: disporsi CTU econometrica contabile bancaria, volta ad approfondire i diversi richiamati profili di criticità inerenti al saldo del suddetto conto corrente della società . CP_3
Per Controparte_1
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare:
Nel Merito previa ogni eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., rigettare l'appello proposto avverso alla sentenza 8578/2023 del 31.10.2023 del Tribunale di Milano, rigettando le avverse domande in quanto inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di CTU contabile, per i motivi in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15409/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano l'11.08.2021 e con il quale, su ricorso di CP_2
in qualità di procuratore speciale di veniva ingiunto al pagamento di Controparte_4
euro 53.567,19, quale fideiussore omnibus di e nei limiti del 20,25% della CP_3
somma garantita in data 30.12.2005.
pagina 2 di 8 2. Per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello, l'opponente, tra l'altro, eccepiva:
- la nullità della fideiussione omnibus, perché riproduceva le clausole nn. 2), 6) e 8) del modello A.B.I. dichiarate nulle da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- l'applicazione di interessi anatocistici e di c.m.s. non dovuti.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8678/2023 pubblicata in data 31.10.2023, così disponeva:
“1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento di Euro 46.578,37, oltre interessi al tasso legale dal
1.8.2017 al saldo;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese, oltre Iva e cpa come per legge”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
4.A. Innanzi tutto, l'opponente non risultava avere allegato le ricadute, sul rapporto oggetto di controversia, della dedotta nullità della fideiussione omnibus, non avendo eccepito la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. (così, pg. 4 sentenza).
4.B. Quanto agli interessi anatocistici ed alle c.m.s., parte opponente aveva depositato consulenza tecnica di parte, indicando in euro 34.512,70 gli addebiti illegittimi;
parte opposta, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., aveva aderito alle valutazioni tecniche indicate.
Di conseguenza, il saldo passivo del conto corrente veniva rideterminato in euro 230.016,68, oltre interessi legali dal 1.8.2017 al soddisfo, ritenendosi non necessaria, ai fini della decisione,
l'espletamento di Ctu.
Per l'effetto, il garante era condannato al pagamento di detta somma di denaro (= euro 46.578,37), nei limiti della quota garantita e pari al 20,25%% del saldo così ricalcolato.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 8578/2023, per Parte_1
due motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 2, comma 2, lett.a), Legge n. 287 del 1990, dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”
pagina 3 di 8 II^ motivo: “Illogica e/o carente motivazione”.
6. , in detta qualità, si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il CP_2
rigetto dell'appello.
7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 30.10.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva avviata per la discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza dell'8.1.2025, ex art. 350 bis c.p.c
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'allora opponente non avesse indicato le conseguenze della dedotta nullità della fideiussione omnibus in relazione al rapporto controverso.
Prospetta diversamente l'appellante che, una volta accertata la nullità di dette clausole contrattuali, riviva la disciplina legale, ivi compresa quella prevista dall'art. 1957 c.c. in tema di azione del creditore nei confronti del garante, tale che alcuna preclusione si è in tale senso verificata.
Rileva, inoltre, che la Banca si sia attivata tardivamente nei suoi confronti – oltre il termine semestrale previsto dalla norma citata – avendo revocato gli affidamenti in data 28.09.2009 e intimato il pagamento delle somme dovute solo con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 maggio 2021.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo in esame sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che – secondo l'orientamento interpretativo che appare maggiormente persuasivo – l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia, prevista dall'art. 1957 c.c., sia eccezione strictu sensu, in quanto “il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto di “uscire” dal vincolo fideiussorio, e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere / confessare la propria posizione sostanziale di debitore”.1
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, così come accertato dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello,
l'allora opponente non sollevava l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, di conseguenza, ogni valutazione sul punto appare preclusa in questa sede.
I.B. In ogni caso, così come documentato in atti, la fideiussione omnibus sottoscritta da
[...]
in data 30.12.20052 conteneva la “clausola di pagamento a prima richiesta”, Parte_1
essendo stato così previsto all'art. 7: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Onde impedire la decadenza appare idonea l'intimazione di pagamento, inviata in fase stragiudiziale con raccomandata 28.09.2009, contestualmente alla revoca degli affidamenti, anche al garante.3
Invero, secondo l'interpretazione cui questa Corte aderisce, sarebbe contraddittorio – nel caso di garanzia con clausola di “pagamento a prima richiesta” – imporre al creditore di agire giudizialmente nei confronti del garante, essendo a detti fini sufficiente la richiesta di pagamento inviata nei confronti del medesimo.4
Infine, si osserva che la Banca risulta avere agito diligentemente, nei confronti dell'odierno appellante, mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 14 maggio 2021, non appena le veniva comunicato, dal Commissario liquidatore del concordato preventivo della Società debitrice, che non vi era la possibilità di riparto in favore dei creditori chirografari, quale era
.5 CP_5
Per tali principali considerazioni, la censura in esame è da respingere. 2 cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio;
3 cfr. doc. nn. 7 – 9 fasc. monitorio;
5 cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio;
pagina 5 di 8 II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'omesso espletamento di Ctu contabile, nonostante i rilievi indicati con la relazione tecnica di parte.
In particolare, l'appellante ritiene di avere diritto ad un'ulteriore riduzione del saldo debitorio, nella misura di euro 35.321,08, in relazione ai “rapporti accessori” rispetto a quello azionato in sede monitoria.
Ciò premesso, la Corte ritiene che tale doglianza sia infondata.
Innanzi tutto, si rileva che – così come già indicato in precedenza – il Tribunale di Milano abbia ritenuto superflua la Ctu contabile, atteso che aderiva alle conclusioni del CP_2
consulente di parte appellante, nella misura in cui aveva evidenziato poste contabili non dovute per euro 34.512,70, così procedendosi alla rideterminazione del saldo di conto corrente n. 30226 senza necessità di un ausilio tecnico.
Risulta, in particolare, dai documenti prodotti in primo grado dall'allora opponente, che gli accertamenti compiuti dal suo Ctp (doc. n. 7 fossero relativi al solo rapporto di conto Pt_1 corrente citato (l'unico azionato in sede monitoria) e rispetto al quale erano stati prodotti il contratto di accensione, gli estratti conto e la citata relazione tecnica di parte.
Quest'ultima aveva evidenziato – nei termini economici già indicati – l'applicazione di interessi anatocistici non dovuti, di cms, di oneri e spese non pattuite e di variazioni unilaterali in difformità
a quanto disposto dall'art. 118 Tub.
Anche la ricostruzione contabile del Ctp si concentrava sul solo conto corrente n. 30226.
L'unica sintetica osservazione del Ctp relativamente ai citati “rapporti accessori” – (a pg. 22 della relazione ove indicava, per competenze non dovute, un importo di ulteriori euro 35.321,08) –
appare sfornita di supporto documentale (non risultando il Ctp avere esaminato ulteriore documentazione contabile), oltre che generica non risultando indicati detti “rapporti accessori” e gli indebiti suscettibili di ripetizione con sufficiente specificità.
Né, infine, tale lacuna appare colmata dagli atti difensivi ove alcun riferimento puntuale a tali
“rapporti accessori” veniva effettuato.
pagina 6 di 8 Conclusivamente, la sentenza di primo grado è meritevole di conferma, per tutte le considerazioni innanzi delineate.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in considerazione del valore indeterminabile della causa (a complessità bassa, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate) e dell'attività difensiva concretamente svolta che esclude, in appello, la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
quale procuratrice speciale di e, per l'effetto, CP_2 Controparte_4
conferma la sentenza n. 8578/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 ottobre
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
quale procuratrice speciale di delle ulteriori spese del grado che Controparte_4
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774; 4 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giuseppe Ondei Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1385/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Milano, Corso Porta Vittoria n. 29, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cordola, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
tramite il procuratore speciale (C.F. Controparte_1 CP_2
), elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Pattari n.1/3, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Giovanni Recalcati, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus
pagina 1 di 8 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Espressamente richiamate tutte le domande ed eccezioni di primo grado ex art. 346 cpc:
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle avversarie domande creditorie per le ragioni esposte in narrativa;
- condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dell'appellante.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002, il valore della presente causa è pari ad €
46.578/37.
In via istruttoria: disporsi CTU econometrica contabile bancaria, volta ad approfondire i diversi richiamati profili di criticità inerenti al saldo del suddetto conto corrente della società . CP_3
Per Controparte_1
“Piaccia all' Ill.mo G.U. adito, contrariis rejectis, voler così giudicare:
Nel Merito previa ogni eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., rigettare l'appello proposto avverso alla sentenza 8578/2023 del 31.10.2023 del Tribunale di Milano, rigettando le avverse domande in quanto inammissibili o infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: rigettare l'avversa istanza di CTU contabile, per i motivi in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15409/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano l'11.08.2021 e con il quale, su ricorso di CP_2
in qualità di procuratore speciale di veniva ingiunto al pagamento di Controparte_4
euro 53.567,19, quale fideiussore omnibus di e nei limiti del 20,25% della CP_3
somma garantita in data 30.12.2005.
pagina 2 di 8 2. Per quanto ancora di interesse ai fini dell'appello, l'opponente, tra l'altro, eccepiva:
- la nullità della fideiussione omnibus, perché riproduceva le clausole nn. 2), 6) e 8) del modello A.B.I. dichiarate nulle da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005;
- l'applicazione di interessi anatocistici e di c.m.s. non dovuti.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8678/2023 pubblicata in data 31.10.2023, così disponeva:
“1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento di Euro 46.578,37, oltre interessi al tasso legale dal
1.8.2017 al saldo;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese, oltre Iva e cpa come per legge”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
4.A. Innanzi tutto, l'opponente non risultava avere allegato le ricadute, sul rapporto oggetto di controversia, della dedotta nullità della fideiussione omnibus, non avendo eccepito la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c. (così, pg. 4 sentenza).
4.B. Quanto agli interessi anatocistici ed alle c.m.s., parte opponente aveva depositato consulenza tecnica di parte, indicando in euro 34.512,70 gli addebiti illegittimi;
parte opposta, con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., aveva aderito alle valutazioni tecniche indicate.
Di conseguenza, il saldo passivo del conto corrente veniva rideterminato in euro 230.016,68, oltre interessi legali dal 1.8.2017 al soddisfo, ritenendosi non necessaria, ai fini della decisione,
l'espletamento di Ctu.
Per l'effetto, il garante era condannato al pagamento di detta somma di denaro (= euro 46.578,37), nei limiti della quota garantita e pari al 20,25%% del saldo così ricalcolato.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 8578/2023, per Parte_1
due motivi così rubricati:
I^ motivo: “Violazione dell'art. 2, comma 2, lett.a), Legge n. 287 del 1990, dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.”
pagina 3 di 8 II^ motivo: “Illogica e/o carente motivazione”.
6. , in detta qualità, si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il CP_2
rigetto dell'appello.
7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 30.10.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva avviata per la discussione orale, avanti al Collegio, all'udienza dell'8.1.2025, ex art. 350 bis c.p.c
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'allora opponente non avesse indicato le conseguenze della dedotta nullità della fideiussione omnibus in relazione al rapporto controverso.
Prospetta diversamente l'appellante che, una volta accertata la nullità di dette clausole contrattuali, riviva la disciplina legale, ivi compresa quella prevista dall'art. 1957 c.c. in tema di azione del creditore nei confronti del garante, tale che alcuna preclusione si è in tale senso verificata.
Rileva, inoltre, che la Banca si sia attivata tardivamente nei suoi confronti – oltre il termine semestrale previsto dalla norma citata – avendo revocato gli affidamenti in data 28.09.2009 e intimato il pagamento delle somme dovute solo con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 maggio 2021.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo in esame sia infondato, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che – secondo l'orientamento interpretativo che appare maggiormente persuasivo – l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia, prevista dall'art. 1957 c.c., sia eccezione strictu sensu, in quanto “il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto di “uscire” dal vincolo fideiussorio, e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere / confessare la propria posizione sostanziale di debitore”.1
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, così come accertato dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello,
l'allora opponente non sollevava l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, di conseguenza, ogni valutazione sul punto appare preclusa in questa sede.
I.B. In ogni caso, così come documentato in atti, la fideiussione omnibus sottoscritta da
[...]
in data 30.12.20052 conteneva la “clausola di pagamento a prima richiesta”, Parte_1
essendo stato così previsto all'art. 7: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Onde impedire la decadenza appare idonea l'intimazione di pagamento, inviata in fase stragiudiziale con raccomandata 28.09.2009, contestualmente alla revoca degli affidamenti, anche al garante.3
Invero, secondo l'interpretazione cui questa Corte aderisce, sarebbe contraddittorio – nel caso di garanzia con clausola di “pagamento a prima richiesta” – imporre al creditore di agire giudizialmente nei confronti del garante, essendo a detti fini sufficiente la richiesta di pagamento inviata nei confronti del medesimo.4
Infine, si osserva che la Banca risulta avere agito diligentemente, nei confronti dell'odierno appellante, mediante il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 14 maggio 2021, non appena le veniva comunicato, dal Commissario liquidatore del concordato preventivo della Società debitrice, che non vi era la possibilità di riparto in favore dei creditori chirografari, quale era
.5 CP_5
Per tali principali considerazioni, la censura in esame è da respingere. 2 cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio;
3 cfr. doc. nn. 7 – 9 fasc. monitorio;
5 cfr. doc. n. 4 fasc. monitorio;
pagina 5 di 8 II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'omesso espletamento di Ctu contabile, nonostante i rilievi indicati con la relazione tecnica di parte.
In particolare, l'appellante ritiene di avere diritto ad un'ulteriore riduzione del saldo debitorio, nella misura di euro 35.321,08, in relazione ai “rapporti accessori” rispetto a quello azionato in sede monitoria.
Ciò premesso, la Corte ritiene che tale doglianza sia infondata.
Innanzi tutto, si rileva che – così come già indicato in precedenza – il Tribunale di Milano abbia ritenuto superflua la Ctu contabile, atteso che aderiva alle conclusioni del CP_2
consulente di parte appellante, nella misura in cui aveva evidenziato poste contabili non dovute per euro 34.512,70, così procedendosi alla rideterminazione del saldo di conto corrente n. 30226 senza necessità di un ausilio tecnico.
Risulta, in particolare, dai documenti prodotti in primo grado dall'allora opponente, che gli accertamenti compiuti dal suo Ctp (doc. n. 7 fossero relativi al solo rapporto di conto Pt_1 corrente citato (l'unico azionato in sede monitoria) e rispetto al quale erano stati prodotti il contratto di accensione, gli estratti conto e la citata relazione tecnica di parte.
Quest'ultima aveva evidenziato – nei termini economici già indicati – l'applicazione di interessi anatocistici non dovuti, di cms, di oneri e spese non pattuite e di variazioni unilaterali in difformità
a quanto disposto dall'art. 118 Tub.
Anche la ricostruzione contabile del Ctp si concentrava sul solo conto corrente n. 30226.
L'unica sintetica osservazione del Ctp relativamente ai citati “rapporti accessori” – (a pg. 22 della relazione ove indicava, per competenze non dovute, un importo di ulteriori euro 35.321,08) –
appare sfornita di supporto documentale (non risultando il Ctp avere esaminato ulteriore documentazione contabile), oltre che generica non risultando indicati detti “rapporti accessori” e gli indebiti suscettibili di ripetizione con sufficiente specificità.
Né, infine, tale lacuna appare colmata dagli atti difensivi ove alcun riferimento puntuale a tali
“rapporti accessori” veniva effettuato.
pagina 6 di 8 Conclusivamente, la sentenza di primo grado è meritevole di conferma, per tutte le considerazioni innanzi delineate.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in considerazione del valore indeterminabile della causa (a complessità bassa, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate) e dell'attività difensiva concretamente svolta che esclude, in appello, la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
quale procuratrice speciale di e, per l'effetto, CP_2 Controparte_4
conferma la sentenza n. 8578/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 31 ottobre
2023;
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
quale procuratrice speciale di delle ulteriori spese del grado che Controparte_4
liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al 12,5% per spese generali, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , Parte_1
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere estensore
Manuela Cortelloni
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 30 novembre 2024, n. 30774; 4 In tale senso: Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 15 novembre 2024, n. 29535; sentenza 26 settembre 2017, n.
22346; sentenza 21 maggio 2008, n. 13078;