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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr. Riccardo Massera ConIGliere
Dr.ssa Caterina Garufi ConIGliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3238/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 23.05.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Frascati, via Piave n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Rubini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata in data 7.8.2019 davanti al Notaio in Serbia, munita di apostille e di Persona_1
traduzione giurata, allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio degli Avvocati Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
APPELLATO
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma, n° 6478/2022, pubblicata e notificata in data 29.04.2022- successioni r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, in accoglimento dell'appello promosso dalla IGnora
in riforma della sentenza n. 6478/2022, pronunciata dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma (R.G. n. 71884/2019):
accertata e dichiarata la qualità di erede legittima della IG.ra , Persona_2
in capo alla IG.ra , in accoglimento della domanda dalla stessa Parte_1
formulata in tal senso, disporre lo scioglimento della comunione esistente con il IG. sui beni immobili caduti in successione di e cioè: CP_1 Persona_3
- appartamento sito in Roma, via Flaminia n.141, piano terra/1, distinto al
N.C.E.U. del Comune di Roma, al Foglio 550 part. 1 sub 2;
- appezzamento di terreno sito in Colonna, via Casilina, distinto nel NCT del
Comune di Colonna, al Foglio 4, particella 97, esteso ha 1,78,40; ordinare al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni ereditari posseduti in via esclusiva e condannarlo a restituire ad essa attrice la quota di sua spettanza sui frutti e le rendite percepite dai beni immobili di cui in narrativa, dalla data di apertura della successione;
con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge, del primo e del secondo grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO CECE MASSIMO:
“1) In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare inammissibili e non autorizzare il deposito, disponendone lo stralcio, dei documenti e delle eccezioni nuove indicati in narrativa, rispettivamente prodotti e formulate dall'appellante, per violazione dell'art.
345 c.p.c. in ragione di quanto argomentato nella presente comparsa di costruzione e risposta;
2) nel merito, rigettare integralmente l'appello e tutte le domande formulate dalla IG.ra per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e Parte_1
risposta;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello notificato a in data 27.05.2022, CP_1 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6478/2022, pubblicata e notificata in data 29.04.2022, con r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 cui il Tribunale Civile di Roma ha rigettato la sua domanda volta all'accertamento della propria qualità di erede di , nonché la domanda riconvenzionale del Persona_2
convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento del danno, compensando le spese processuali tra le parti.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione notificato a in data CP_1
30.10.2019, con cui ha adito il Tribunale di Roma per chiedere Parte_1
l'accertamento della propria qualità di erede, nonché il conseguente scioglimento della comunione ereditaria con con l'obbligo di rendere il conto in merito alla CP_1
gestione dei beni ereditari, in riferimento alla successione ab intestato, conseguente alla morte di già vedova di il patrimonio del quale era Persona_2 Persona_3
confluito, per testamento, per metà alla moglie e per metà al fratello CP_1
A sostegno della propria domanda, ha esposto che: Parte_1
- in data 6 maggio 2015 era deceduta in Montecompatri AT ID (nata in
Jugoslavia il 24.12.1934) la quale, al momento del decesso, era vedova ed erede di e non aveva ascendenti e discendenti diretti;
Persona_3
- , cugina della de cuius in quanto figlia unica di , Parte_1 Persona_4 fratello di coniugata e madre di Persona_5 _2 Persona_2 anch'essa figlia unica, è risultato essere la parente più prossima della de cuius;
- al momento dell'apertura della successione, la massa ereditaria consisteva in:
a) quota pari alla metà dell'intero appartamento sito in Roma, via
Flaminia n.141, piano terra/l, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Roma, al Foglio 550 parto 1 sub 2;
b) quota pari alla metà dell'intero appezzamento di terreno sito in
Colonna, via Casilina, distinto nel NCT del Comune di Colonna, al Foglio 4, particella 97;
- entrambe le quote di proprietà immobiliare erano pervenute a , Persona_2 per successione testamentaria del di lei marito, deceduto in Roma Persona_3 il 16.12.2012, risultando coerede, per le residue quote di proprietà immobiliare, il fratello CP_1
- con dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate il
22.04.2016, a mezzo del suo procuratore speciale, ha Parte_1 denunciato, quale erede di , oltre alla quota di proprietà sugli Persona_2 immobili sopra citati, anche il proprio credito verso due società in nome collettivo, partecipate dalla de cuius: la “Villa Fiorita 62 di Cece M. e C.” e la
“Immobiliare Gabri di Cece M e C.”;
- inoltre, parte attrice ha precisato che gli immobili caduti in successione sono stati posseduti fin dal momento dell'apertura della successione, in via esclusiva, da che ne ha percepito i frutti e, di conseguenza, ha asserito a CP_1 carico dello stesso l'obbligo di rendere il conto della relativa gestione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - Infine ha osservato la sproporzione di valore dell'appartamento Parte_1 rispetto al terreno e in virtù dell'indivisibilità di entrambi, ha richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria per la formazione di quote equilibrate.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna generica dell'attrice al risarcimento del danno in favore di sé medesimo.
In particolare, il convenuto ha dedotto che gli unici atti idonei a dimostrare la qualità di erede di un soggetto sono gli atti dello stato civile, mentre la documentazione prodotta da parte attrice è del tutto inidonea a dimostrare la sua qualità di erede di non sussistendo, pertanto, il presupposto necessario per la Persona_2
formulazione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito mediante produzione documentale, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“- Rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale;
- Compensa le spese processuali tra le parti per metà;
- Condanna la parte attrice al pagamento per l'altra metà, che liquida in complessivi euro 5.788,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.”
Il giudice di primo grado, nel ritenere infondata la domanda di accertamento della qualità di erede di , ha osservato che, secondo un granitico orientamento Parte_1
giurisprudenziale, la qualità di erede deve essere dimostrato fornendo sia la prova positiva della propria rivendicata qualità di erede (documenti che dimostrano il legame di parentela ed il proprio diritto a succedere), sia la prova negativa (documenti che dimostrano l'assenza di altri parenti chiamati all'eredità di grado più prossimo o poziore).
Ebbene il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova del rapporto di parentela fornita da parte attrice, rilevando, circa la prova positiva, che i certificati dello stato civile e la certificazione che ricostruisce il rapporto di parentela in linea materna della de cuius da parte dell' in quanto documenti provenienti da uno stato Controparte_2 estero non appartenente all'Unione Europea, nel caso della Serbia dovevano essere muniti dell'apostille, sostitutiva del procedimento di legalizzazione nonché condizione per l'utilizzabilità nel nostro ordinamento di atti provenienti da pubblici ufficiali stranieri, al fine di ricostruire la certezza della provenienza delle attestazioni o delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 certificazioni con lo scopo di garantirne l'autenticità e la genuinità, come previsto dagli articoli 3 e 5 della Convenzione dell'Aja.
Quanto alla prova negativa dell'esistenza di altri chiamati di grado più prossimo, nonostante le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e la sentenza pronunciata dal giudice serbo, il Tribunale non ha ritenuto presunta l'assenza di ulteriori eredi di grado poziore. In primo luogo, perché, a causa del vizio di forma del corredo probatorio documentale riguardante il legame di parentela, la presunzione non può dirsi sussistente sul piano logico-giuridico, in quanto disancorata, nel caso in esame, a fatti provati positivamente;
in secondo luogo, perché tali presunzioni sono inammissibili in quanto carenti dei requisiti della gravità e della precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. .
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da parte convenuta, per assoluto difetto di prova dei fatti costitutivi, sia con riguardo all'an che al quantum.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, ha proposto appello Parte_1
chiedendo, sulla base di tre motivi, la riforma della sentenza impugnata e concludendo come riportato in epigrafe. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, in quanto infondato, previa eccezione di inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello.
All'udienza del 23.5.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione , con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'assenza della cd. legalizzazione o come nel caso della Serbia, dell'apostille sulla documentazione prodotta da ai fini di provare Parte_1
(positivamente) il suo rapporto di parentela con la de cuius, non consentirebbe al giudice italiano di “attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti dall'estero”. A supporto di tale motivo di appello, l'appellante ha evidenziato preliminarmente che, al momento della propria costituzione in giudizio, aveva depositato copia della traduzione dei certificati di nascita di , , Parte_1 Persona_4
e , estratta dai documenti originali in suo possesso, Persona_2 Persona_6
ciascuno dei quali comprende la versione in lingua serba ed apostille e, pertanto, ha depositato la documentazione completa con l'atto di appello, in quanto tale produzione non può essere ritenuta nuova. Tale motivo di appello deve essere esaminato con l'eccezione preliminare opposta dall'appellato, volta ad ottenere una dichiarazione di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 inammissibilità delle produzioni documentali effettuate in appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c..
Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità 'In tema di appello, non costituisce "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto'. (Cass., sez. I, 26.1.2016 n. 1366).
Risulta che i certificati di nascita , , e Parte_1 Persona_4 Persona_2
, sono stati depositati nella loro traduzione giurata, omettendo il Persona_6 deposito dell'originale munito di coeva apostille. Pertanto, il nuovo deposito eseguito dall'appellante nel presente giudizio, in quanto inteso a regolarizzare la precedente produzione documentale, deve essere considerato ammissibile e tale da attribuire efficacia validante alle certificazioni prodotte e formate all'estero.
2. Vanno esaminati congiuntamente il secondo (Il Tribunale non ha ritenuto ammissibili le presunzioni circa la prova negativa dell'assenza di ulteriori chiamati all'eredità della de cuius.) e il terzo motivo di appello (Errata applicazione dell'art.
116 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c.), in quanto entrambi intesi a contestare la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la prova per presunzioni circa la sussistenza della qualità di erede dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo Parte_1
grado nel punto in cui il Tribunale, pur ammettendo in astratto il valore indiziante della documentazione prodotta per la prova dell'inesistenza di chiamati all'eredità di _2
, di grado pari o poziore a quello reclamato dall'odierna appellante, ha ritenuto
[...]
tali presunzioni inammissibili poiché carenti dei requisiti della gravità e della precisione stabiliti ex art. 2729 c.c., in quanto fondati su documenti che non restituiscono al giudice la 'certezza e il sicuro convincimento del fatto presunto' e che, inoltre, essendo volti esclusivamente all'accertamento relativo al ramo materno della de cuius non coprono l'intero ambito della prova necessaria.
Col terzo motivo di impugnazione, lamenta l'omesso esame dei Parte_1
fatti, sotto il profilo indiziario, circa il comportamento concludente tenuto dal convenuto dal momento dell'apertura della successione di a quello dell'inizio Persona_7
delle ostilità giudiziarie tra le parti, come desumibile dai documenti prodotti dall'odierna appellante e non contestati da controparte, i quali costituirebbero indice di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 un pacifico riconoscimento da parte di di quale erede CP_1 Parte_1
della cognata e del fatto che, a distanza di anni dall'apertura della successione, _2
nessun altro soggetto ne ha reclamato l'eredità.
Ambedue i motivi non possono essere accolti, in quanto infondati.
La giurisprudenza di legittimità consente il ricorso a presunzioni al fine di accertare la qualità di erede, indicando limiti e presupposti al giudice di merito nella valutazione delle prove offerte. Pertanto, si afferma che 'In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452
c.c.' (Cass., sez I, 12.7.2024 n. 19524).
Tuttavia, il rapporto di parentela non soddisfa il pieno adempimento dell'onere probatorio che fa capo a chi si dichiari erede. Infatti 'la prova della qualità di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. implica non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore' (Cass., sez. I,
9.11.2020 n. 25077).
Qualifica, altresì, tale onere probatorio l'affermazione secondo cui '…Una simile prova, riguardante un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile (Cass. n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 5427/2002), e che
'non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore'.
Alla luce di tali principi, pur considerando la regolarizzazione della produzione documentale relativa ai certificati di nascita estratti dagli atti dello Stato civile della
Serbia, non è dato presumere la qualità di erede di . Parte_1
E' provato sulla base di tali certificati che è figlia del fratello della Parte_1
madre della de cuius. A tal fine, è di supporto l'ulteriore produzione documentale, relativa alla Dichiarazione in data 21.1.2016 del Capo Sezione Consolare dell' della Repubblica di Serbia, per la quale “in base agli atti d'ufficio” CP_2
Per_
(padre di – da nubile ) e – da nubile Persona_4 Parte_1 Persona_6
Per_
(madre di ) erano fratelli, in quanto figli dello stesso padre, Persona_2 Per_8
[...]
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 Tale compendio documentale prova che l'appellante è cugina della de cuius.
Tuttavia, tale fatto da considerarsi noto e provato non consente di presumere in termini di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) la qualità di erede.
Vanno valutati al riguardo i documenti che ha prodotto per Parte_1
attestare che tanto lei tanto la de cuius fossero figlie uniche. Si tratta a) una dichiarazione rilasciata da e al notaio CP_3 Testimone_1 Per_9 [...]
in data 29 luglio 2019, dalla quale risulterebbe che la de cuius fosse figlia Per_10
unica; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata nella firma dal notaio di Frascati, in data 19 ottobre 2015, resa da , Persona_11 Controparte_4 procuratore speciale dell'appellante, e attestante le vicende successorie sin qui descritte oltre al fatto che l'attrice sia l'unica chiamata all'eredità e che non vi siano parenti più prossimi, ivi compresi i legittimari;
c) una sentenza del Tribunale Serbo con la quale la
IC viene dichiarata, in assenza di contraddittorio, erede di . _2
L'argomentazione del giudice di primo grado deve essere confermata.
Fermo restando, i limiti di validità e di efficacia degli atti sopra elencati in quanto la dichiarazione sostituiva resa dallo straniero non appartenente all'Unione Europea può essere validamente recepita nel nostro ordinamento solo se il dichiarante sia regolarmente soggiornante in Italia (requisito soggettivo) e se la dichiarazione sostitutiva si riferisca esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (requisito oggettivo), così come previsto dall'art. 3, comma 2 DPR 445/2000, e pur considerando tali atti come indizianti in relazione alla qualità di erede vantata dall'appellante, si osserva che tale valore indiziario non copre l'ampiezza dell'onere probatorio relativo alla inesistenza di altri soggetti successibili.
Manca agli atti un albero genealogico che consenta la completa valutazione del legame di parentela che si reputa provato.
Manca del tutto qualsiasi elemento, ancorché indiziante, relativo al ramo paterno della de cuius e anche la descrizione del ramo materno, a cui si riferisce l'allegata parentela dell'appellante, risulta insufficiente.
Infatti, la condizione di figlie uniche tanto dell'appellante e tanto della de cuius, ancorché si intenda provata, non consente di escludere l'esistenza di altri figli del comune avo e, dunque, di parenti grado di pari o poziore. CP_5
Né la condizione di erede della appellante può ritenersi provata sulla base della decisione del Commissario del Tribunale di Zrenjavin – confermata dalla Corte
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Superiore - , adottata “… nel procedimento di successione dopo la morte di _2
, de cuius di Belgrado, senza testamento …” ai sensi dell'art.16 della Legge di
[...]
Successione della Repubblica di Serbia, dal momento che nel presente giudizio, ai fini dell'accertamento della qualità di erede, si fa valere la legge italiana , peraltro applicabile alla successione di ai sensi dell'art. 46 l. 218/1995 e che il Persona_12
provvedimento giurisdizionale in oggetto non accerta né espone i fatti rilevanti per la affermazione della qualità di erede dell'istante.
Nemmeno può considerarsi indiziante la condotta tenuta dall'appellato, in relazione alle precorse trattative con il procuratore speciale dell'appellante, tanto più che tali contatti non hanno portato ad una conclusione concordata della controversia ereditaria.
3. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere respinto.
Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018,
n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al quinto scaglione).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 6478/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Parte_1
pubblicata e notificata in data 29.04.2022 nei confronti di : CP_1
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice
Dr. Riccardo Massera ConIGliere
Dr.ssa Caterina Garufi ConIGliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3238/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 23.05.2024, con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliata in Frascati, via Piave n. 4, presso lo studio dell'avv.
Giorgio Rubini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti rilasciata in data 7.8.2019 davanti al Notaio in Serbia, munita di apostille e di Persona_1
traduzione giurata, allegata telematicamente all'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio degli Avvocati Alessandro Bianconi e Paolo Giovannelli, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente tra loro in virtù di procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
APPELLATO
Oggetto: Appello proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma, n° 6478/2022, pubblicata e notificata in data 29.04.2022- successioni r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, in accoglimento dell'appello promosso dalla IGnora
in riforma della sentenza n. 6478/2022, pronunciata dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma (R.G. n. 71884/2019):
accertata e dichiarata la qualità di erede legittima della IG.ra , Persona_2
in capo alla IG.ra , in accoglimento della domanda dalla stessa Parte_1
formulata in tal senso, disporre lo scioglimento della comunione esistente con il IG. sui beni immobili caduti in successione di e cioè: CP_1 Persona_3
- appartamento sito in Roma, via Flaminia n.141, piano terra/1, distinto al
N.C.E.U. del Comune di Roma, al Foglio 550 part. 1 sub 2;
- appezzamento di terreno sito in Colonna, via Casilina, distinto nel NCT del
Comune di Colonna, al Foglio 4, particella 97, esteso ha 1,78,40; ordinare al convenuto di rendere il conto della gestione dei beni ereditari posseduti in via esclusiva e condannarlo a restituire ad essa attrice la quota di sua spettanza sui frutti e le rendite percepite dai beni immobili di cui in narrativa, dalla data di apertura della successione;
con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge, del primo e del secondo grado di giudizio.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATO CECE MASSIMO:
“1) In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare inammissibili e non autorizzare il deposito, disponendone lo stralcio, dei documenti e delle eccezioni nuove indicati in narrativa, rispettivamente prodotti e formulate dall'appellante, per violazione dell'art.
345 c.p.c. in ragione di quanto argomentato nella presente comparsa di costruzione e risposta;
2) nel merito, rigettare integralmente l'appello e tutte le domande formulate dalla IG.ra per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e Parte_1
risposta;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello notificato a in data 27.05.2022, CP_1 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6478/2022, pubblicata e notificata in data 29.04.2022, con r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 cui il Tribunale Civile di Roma ha rigettato la sua domanda volta all'accertamento della propria qualità di erede di , nonché la domanda riconvenzionale del Persona_2
convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento del danno, compensando le spese processuali tra le parti.
La vicenda trae origine dall'atto di citazione notificato a in data CP_1
30.10.2019, con cui ha adito il Tribunale di Roma per chiedere Parte_1
l'accertamento della propria qualità di erede, nonché il conseguente scioglimento della comunione ereditaria con con l'obbligo di rendere il conto in merito alla CP_1
gestione dei beni ereditari, in riferimento alla successione ab intestato, conseguente alla morte di già vedova di il patrimonio del quale era Persona_2 Persona_3
confluito, per testamento, per metà alla moglie e per metà al fratello CP_1
A sostegno della propria domanda, ha esposto che: Parte_1
- in data 6 maggio 2015 era deceduta in Montecompatri AT ID (nata in
Jugoslavia il 24.12.1934) la quale, al momento del decesso, era vedova ed erede di e non aveva ascendenti e discendenti diretti;
Persona_3
- , cugina della de cuius in quanto figlia unica di , Parte_1 Persona_4 fratello di coniugata e madre di Persona_5 _2 Persona_2 anch'essa figlia unica, è risultato essere la parente più prossima della de cuius;
- al momento dell'apertura della successione, la massa ereditaria consisteva in:
a) quota pari alla metà dell'intero appartamento sito in Roma, via
Flaminia n.141, piano terra/l, distinto al N.C.E.U. del Comune di
Roma, al Foglio 550 parto 1 sub 2;
b) quota pari alla metà dell'intero appezzamento di terreno sito in
Colonna, via Casilina, distinto nel NCT del Comune di Colonna, al Foglio 4, particella 97;
- entrambe le quote di proprietà immobiliare erano pervenute a , Persona_2 per successione testamentaria del di lei marito, deceduto in Roma Persona_3 il 16.12.2012, risultando coerede, per le residue quote di proprietà immobiliare, il fratello CP_1
- con dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate il
22.04.2016, a mezzo del suo procuratore speciale, ha Parte_1 denunciato, quale erede di , oltre alla quota di proprietà sugli Persona_2 immobili sopra citati, anche il proprio credito verso due società in nome collettivo, partecipate dalla de cuius: la “Villa Fiorita 62 di Cece M. e C.” e la
“Immobiliare Gabri di Cece M e C.”;
- inoltre, parte attrice ha precisato che gli immobili caduti in successione sono stati posseduti fin dal momento dell'apertura della successione, in via esclusiva, da che ne ha percepito i frutti e, di conseguenza, ha asserito a CP_1 carico dello stesso l'obbligo di rendere il conto della relativa gestione.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - Infine ha osservato la sproporzione di valore dell'appartamento Parte_1 rispetto al terreno e in virtù dell'indivisibilità di entrambi, ha richiesto lo scioglimento della comunione ereditaria per la formazione di quote equilibrate.
Si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in via CP_1 riconvenzionale, la condanna generica dell'attrice al risarcimento del danno in favore di sé medesimo.
In particolare, il convenuto ha dedotto che gli unici atti idonei a dimostrare la qualità di erede di un soggetto sono gli atti dello stato civile, mentre la documentazione prodotta da parte attrice è del tutto inidonea a dimostrare la sua qualità di erede di non sussistendo, pertanto, il presupposto necessario per la Persona_2
formulazione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito mediante produzione documentale, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“- Rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale;
- Compensa le spese processuali tra le parti per metà;
- Condanna la parte attrice al pagamento per l'altra metà, che liquida in complessivi euro 5.788,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.”
Il giudice di primo grado, nel ritenere infondata la domanda di accertamento della qualità di erede di , ha osservato che, secondo un granitico orientamento Parte_1
giurisprudenziale, la qualità di erede deve essere dimostrato fornendo sia la prova positiva della propria rivendicata qualità di erede (documenti che dimostrano il legame di parentela ed il proprio diritto a succedere), sia la prova negativa (documenti che dimostrano l'assenza di altri parenti chiamati all'eredità di grado più prossimo o poziore).
Ebbene il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova del rapporto di parentela fornita da parte attrice, rilevando, circa la prova positiva, che i certificati dello stato civile e la certificazione che ricostruisce il rapporto di parentela in linea materna della de cuius da parte dell' in quanto documenti provenienti da uno stato Controparte_2 estero non appartenente all'Unione Europea, nel caso della Serbia dovevano essere muniti dell'apostille, sostitutiva del procedimento di legalizzazione nonché condizione per l'utilizzabilità nel nostro ordinamento di atti provenienti da pubblici ufficiali stranieri, al fine di ricostruire la certezza della provenienza delle attestazioni o delle r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 certificazioni con lo scopo di garantirne l'autenticità e la genuinità, come previsto dagli articoli 3 e 5 della Convenzione dell'Aja.
Quanto alla prova negativa dell'esistenza di altri chiamati di grado più prossimo, nonostante le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e la sentenza pronunciata dal giudice serbo, il Tribunale non ha ritenuto presunta l'assenza di ulteriori eredi di grado poziore. In primo luogo, perché, a causa del vizio di forma del corredo probatorio documentale riguardante il legame di parentela, la presunzione non può dirsi sussistente sul piano logico-giuridico, in quanto disancorata, nel caso in esame, a fatti provati positivamente;
in secondo luogo, perché tali presunzioni sono inammissibili in quanto carenti dei requisiti della gravità e della precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. .
Infine, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da parte convenuta, per assoluto difetto di prova dei fatti costitutivi, sia con riguardo all'an che al quantum.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, ha proposto appello Parte_1
chiedendo, sulla base di tre motivi, la riforma della sentenza impugnata e concludendo come riportato in epigrafe. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello, in quanto infondato, previa eccezione di inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello.
All'udienza del 23.5.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione , con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'assenza della cd. legalizzazione o come nel caso della Serbia, dell'apostille sulla documentazione prodotta da ai fini di provare Parte_1
(positivamente) il suo rapporto di parentela con la de cuius, non consentirebbe al giudice italiano di “attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti dall'estero”. A supporto di tale motivo di appello, l'appellante ha evidenziato preliminarmente che, al momento della propria costituzione in giudizio, aveva depositato copia della traduzione dei certificati di nascita di , , Parte_1 Persona_4
e , estratta dai documenti originali in suo possesso, Persona_2 Persona_6
ciascuno dei quali comprende la versione in lingua serba ed apostille e, pertanto, ha depositato la documentazione completa con l'atto di appello, in quanto tale produzione non può essere ritenuta nuova. Tale motivo di appello deve essere esaminato con l'eccezione preliminare opposta dall'appellato, volta ad ottenere una dichiarazione di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 inammissibilità delle produzioni documentali effettuate in appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c..
Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità 'In tema di appello, non costituisce "nuova" produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto'. (Cass., sez. I, 26.1.2016 n. 1366).
Risulta che i certificati di nascita , , e Parte_1 Persona_4 Persona_2
, sono stati depositati nella loro traduzione giurata, omettendo il Persona_6 deposito dell'originale munito di coeva apostille. Pertanto, il nuovo deposito eseguito dall'appellante nel presente giudizio, in quanto inteso a regolarizzare la precedente produzione documentale, deve essere considerato ammissibile e tale da attribuire efficacia validante alle certificazioni prodotte e formate all'estero.
2. Vanno esaminati congiuntamente il secondo (Il Tribunale non ha ritenuto ammissibili le presunzioni circa la prova negativa dell'assenza di ulteriori chiamati all'eredità della de cuius.) e il terzo motivo di appello (Errata applicazione dell'art.
116 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c.), in quanto entrambi intesi a contestare la sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la prova per presunzioni circa la sussistenza della qualità di erede dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza di primo Parte_1
grado nel punto in cui il Tribunale, pur ammettendo in astratto il valore indiziante della documentazione prodotta per la prova dell'inesistenza di chiamati all'eredità di _2
, di grado pari o poziore a quello reclamato dall'odierna appellante, ha ritenuto
[...]
tali presunzioni inammissibili poiché carenti dei requisiti della gravità e della precisione stabiliti ex art. 2729 c.c., in quanto fondati su documenti che non restituiscono al giudice la 'certezza e il sicuro convincimento del fatto presunto' e che, inoltre, essendo volti esclusivamente all'accertamento relativo al ramo materno della de cuius non coprono l'intero ambito della prova necessaria.
Col terzo motivo di impugnazione, lamenta l'omesso esame dei Parte_1
fatti, sotto il profilo indiziario, circa il comportamento concludente tenuto dal convenuto dal momento dell'apertura della successione di a quello dell'inizio Persona_7
delle ostilità giudiziarie tra le parti, come desumibile dai documenti prodotti dall'odierna appellante e non contestati da controparte, i quali costituirebbero indice di r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 un pacifico riconoscimento da parte di di quale erede CP_1 Parte_1
della cognata e del fatto che, a distanza di anni dall'apertura della successione, _2
nessun altro soggetto ne ha reclamato l'eredità.
Ambedue i motivi non possono essere accolti, in quanto infondati.
La giurisprudenza di legittimità consente il ricorso a presunzioni al fine di accertare la qualità di erede, indicando limiti e presupposti al giudice di merito nella valutazione delle prove offerte. Pertanto, si afferma che 'In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452
c.c.' (Cass., sez I, 12.7.2024 n. 19524).
Tuttavia, il rapporto di parentela non soddisfa il pieno adempimento dell'onere probatorio che fa capo a chi si dichiari erede. Infatti 'la prova della qualità di erede accampata da chi si affermi successibile ex lege ai sensi dell'art. 572 c.c. implica non solo la prova positiva del rapporto di parentela rilevante sul piano successorio, ma anche la prova negativa della inesistenza di chiamati di grado poziore' (Cass., sez. I,
9.11.2020 n. 25077).
Qualifica, altresì, tale onere probatorio l'affermazione secondo cui '…Una simile prova, riguardante un fatto negativo, può essere data anche per presunzioni dalle quali il fatto negativo sia desumibile (Cass. n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 5427/2002), e che
'non deve svolgersi in termini di certezza, essendo sufficiente la prova della evidente probabilità di inesistenza di successibili di grado poziore'.
Alla luce di tali principi, pur considerando la regolarizzazione della produzione documentale relativa ai certificati di nascita estratti dagli atti dello Stato civile della
Serbia, non è dato presumere la qualità di erede di . Parte_1
E' provato sulla base di tali certificati che è figlia del fratello della Parte_1
madre della de cuius. A tal fine, è di supporto l'ulteriore produzione documentale, relativa alla Dichiarazione in data 21.1.2016 del Capo Sezione Consolare dell' della Repubblica di Serbia, per la quale “in base agli atti d'ufficio” CP_2
Per_
(padre di – da nubile ) e – da nubile Persona_4 Parte_1 Persona_6
Per_
(madre di ) erano fratelli, in quanto figli dello stesso padre, Persona_2 Per_8
[...]
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 Tale compendio documentale prova che l'appellante è cugina della de cuius.
Tuttavia, tale fatto da considerarsi noto e provato non consente di presumere in termini di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) la qualità di erede.
Vanno valutati al riguardo i documenti che ha prodotto per Parte_1
attestare che tanto lei tanto la de cuius fossero figlie uniche. Si tratta a) una dichiarazione rilasciata da e al notaio CP_3 Testimone_1 Per_9 [...]
in data 29 luglio 2019, dalla quale risulterebbe che la de cuius fosse figlia Per_10
unica; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata nella firma dal notaio di Frascati, in data 19 ottobre 2015, resa da , Persona_11 Controparte_4 procuratore speciale dell'appellante, e attestante le vicende successorie sin qui descritte oltre al fatto che l'attrice sia l'unica chiamata all'eredità e che non vi siano parenti più prossimi, ivi compresi i legittimari;
c) una sentenza del Tribunale Serbo con la quale la
IC viene dichiarata, in assenza di contraddittorio, erede di . _2
L'argomentazione del giudice di primo grado deve essere confermata.
Fermo restando, i limiti di validità e di efficacia degli atti sopra elencati in quanto la dichiarazione sostituiva resa dallo straniero non appartenente all'Unione Europea può essere validamente recepita nel nostro ordinamento solo se il dichiarante sia regolarmente soggiornante in Italia (requisito soggettivo) e se la dichiarazione sostitutiva si riferisca esclusivamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (requisito oggettivo), così come previsto dall'art. 3, comma 2 DPR 445/2000, e pur considerando tali atti come indizianti in relazione alla qualità di erede vantata dall'appellante, si osserva che tale valore indiziario non copre l'ampiezza dell'onere probatorio relativo alla inesistenza di altri soggetti successibili.
Manca agli atti un albero genealogico che consenta la completa valutazione del legame di parentela che si reputa provato.
Manca del tutto qualsiasi elemento, ancorché indiziante, relativo al ramo paterno della de cuius e anche la descrizione del ramo materno, a cui si riferisce l'allegata parentela dell'appellante, risulta insufficiente.
Infatti, la condizione di figlie uniche tanto dell'appellante e tanto della de cuius, ancorché si intenda provata, non consente di escludere l'esistenza di altri figli del comune avo e, dunque, di parenti grado di pari o poziore. CP_5
Né la condizione di erede della appellante può ritenersi provata sulla base della decisione del Commissario del Tribunale di Zrenjavin – confermata dalla Corte
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Superiore - , adottata “… nel procedimento di successione dopo la morte di _2
, de cuius di Belgrado, senza testamento …” ai sensi dell'art.16 della Legge di
[...]
Successione della Repubblica di Serbia, dal momento che nel presente giudizio, ai fini dell'accertamento della qualità di erede, si fa valere la legge italiana , peraltro applicabile alla successione di ai sensi dell'art. 46 l. 218/1995 e che il Persona_12
provvedimento giurisdizionale in oggetto non accerta né espone i fatti rilevanti per la affermazione della qualità di erede dell'istante.
Nemmeno può considerarsi indiziante la condotta tenuta dall'appellato, in relazione alle precorse trattative con il procuratore speciale dell'appellante, tanto più che tali contatti non hanno portato ad una conclusione concordata della controversia ereditaria.
3. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere respinto.
Attesa la piena soccombenza, l'appellante deve essere condannata a rifondere le parti appellate delle spese di lite, secondo i parametri inferiori a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018,
n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al quinto scaglione).
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 6478/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Parte_1
pubblicata e notificata in data 29.04.2022 nei confronti di : CP_1
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma in data 13.3.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 10