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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 479/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DINOI PIETRO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BELLANDI CP_2 C.F._3
l'Avv. Vincenzo di Benedetto (CF: C.F._4
) C.F._5
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena in data
29.01.2023 e pubblicata il 06/02/2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 10.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza in data 29.1.2023, depositata e comunicata dalla Cancelleria in data 6.2.2023, repertorio n. 212/2023, pronunciata dal Tribunale di Siena nella causa n. 962/2022 R.G.:
- accertare e dichiarare che il credito della nei Parte_1 confronti del sig. ammonta a complessivi € 223.346,55, o in Controparte_1 ipotesi a € 43.797,21 o ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti Controparte_1 della sig.ra per la somma di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o di CP_2 altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, ricevuta dalla sig.ra CP_2 senza alcuna giustificazione causale e per l'effetto accertare l'obbligo della medesima sig.ra di restituire al sig. la suddetta CP_2 Controparte_1 somma di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ex art. 2033 c.c. o, in subordine, a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ex art. 2041 c.c., entro l'importo suddetto di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
- condannare la sig.ra a restituire detta somma di € 24.552,00, o CP_2 di € 16.552,00, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, direttamente alla
creditrice del sig. oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con condanna della sig.ra alla restituzione alla CP_2 Parte_1 delle spese e competenze pagate in suo favore in esecuzione dell'ordinanza
[...] del Tribunale di Siena”.
Per la parte appellata:
in via preliminare, emettere ordinanza ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disponendo la cancellazione delle seguenti frasi, entrambe a pag. 30 dell'atto di appello:
pagina 2 di 25 - “Se poi si intendesse affermare che la somma fu corrisposta sotto minaccia di denuncia per l'appropriazione della somma, si tratterebbe di un negozio illecito, e quindi nullo, come già rilevato a pagina 15 del ricorso”;
- “se poi un tale accordo fosse stato raggiunto a seguito di prospettazione di una denuncia penale per la presunta appropriazione indebita di € 8.000,00, la nullità risulterebbe ancora più conclamata”;
- in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] con conseguente conferma integrale dell'ordinanza del Parte_1
29.1.2023, comunicata dalla Cancelleria in data 6.2.2023, repertorio n. 212 del 6.2.2023, pronunciata dal Tribunale di Siena nella causa n. 962/2022 R.G;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante
- in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui in premessa, che il comportamento del Sig. integra il delitto di Controparte_1 truffa ex art. 640 c.p., peraltro nella forma aggravata rappresentata dall'abuso di relazione d'opera, a danno della Sig.ra e conseguentemente CP_2 accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della Controparte_1
Sig.ra dell'importo di € 8.000,00 oltre interessi dalla data di CP_2 consegna dell'assegno 0815507749-04 di € 8.000,00 o dalla data ritenuta al pagamento effettivo nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Sig.ra in considerazione dell'unitario comportamento CP_2 del Sig. o dei singoli comportamenti nella misura che, anche Controparte_1 in via equitativa, sarà ritenuta di ragione e giustizia e risulterà provata all'esito della controversia e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla Sig.ra
[...] al Sig. CP_2 Controparte_1
- in via ulteriormente subordinata, accertare il credito vantato dalla Sig.ra
[...] per le causali di cui in narrativa ed il grado di responsabilità della CP_2
e esclusiva o concorrente con il Sig. Parte_1 Parte_1 [...]
eventualmente graduandola tra gli stessi e per l'effetto ridurre il CP_1 quantum della pretesa effettivamente dovuto, con ogni conseguente pronuncia;
- in via ulteriormente subordinata, accertare che il Sig. è Controparte_1 debitore nei confronti della Sig.ra dell'importo di € 8.000,00 oltre CP_2 interessi dalla data di consegna dell'assegno 0815507749-04 di € 8.000,00 o
pagina 3 di 25 dalla data ritenuta al pagamento effettivo e per l'effetto ridurre il quantum della pretesa effettivamente dovuto, con ogni conseguente pronuncia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 29.01.2023 e pubblicata il
06.02.2023, il Tribunale di Siena ha così deciso:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di
, che liquida in € 3.387,00 per compensi oltre accessori, IVA e CPA CP_2 come per legge.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
20.04.2022 dalla la società e ritualmente Parte_1 notificato, volto a sentir:
• accertare e dichiarare che il credito della nei Parte_1 confronti del sig. ammonta a complessivi € 264.006,50, o ad Controparte_1 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei Controparte_1 confronti della sig.ra per la somma di € 24.552,00, o di altra CP_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, ricevuta dalla sig.ra senza CP_2 alcuna giustificazione causale e per l'effetto accertare l'obbligo della medesima sig.ra di restituire al sig. la suddetta somma di CP_2 Controparte_1
€ 24.552,00, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ex art. 2033 c.c. o, in subordine, a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ex art. 2041 c.c., entro l'importo suddetto di € 24.552,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
• condannare la sig.ra a restituire detta somma di € CP_2
24.552,00, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, direttamente alla
creditrice del sig. oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
• con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 4 di 25 A fondamento del ricorso la società aveva Parte_1 allegato:
- di essere Agente generale a Siena della Generali Italia S.p.A. sin dal 1996;
- che aveva con essa collaborato sino al 21.06.2016 quale Controparte_1
“produttore di III gruppo”;
- che, a seguito di una segnalazione da parte di una cliente, emergeva che il aveva creato una sorta di propria assicurazione personale all'interno CP_1 dell'Agenzia, facendosi consegnare da una moltitudine di persone somme ingenti, stipulando con le stesse false polizze, prevalentemente a premio unico e a premio ricorrente, a carattere previdenziale e di investimento, falsificando la modulistica della GN ed i dati riguardanti i rendimenti, neppure aprendo, in molti casi, le posizioni assicurative, e, quindi, intascando le somme che gli venivano consegnate, liquidando a molte persone, anche non assicurate, somme senza alcuna causale o motivazione;
- che, per i sopradetti illeciti, il era stato sottoposto a procedimento CP_1 penale innanzi al Tribunale di Siena, nel quale essa istante si era costituita parte civile, in qualità di danneggiata;
- che, con sentenza n. 52 del 27.02.2018, pubblicata in data 21.03.2018, il GUP del Tribunale di Siena aveva condannato il alla pena di anni 3 e mesi CP_1
4 di reclusione e di € 2.000,00 di multa, per i reati di truffa aggravata dalle circostanze di cui all'art. 61 nn. 7 e 11 c.p. e autoriciclaggio;
- che con la medesima sentenza il GUP del Tribunale di Siena aveva, altresì, condannato il al risarcimento dei danni in proprio favore CP_1 quantificando il danno non patrimoniale in € 10.000,00 e demandando al giudice civile la quantificazione del danno patrimoniale;
- che il capo della sentenza relativo alla condanna del per il delitto di CP_1 truffa aggravata, unitamente a quello relativo alle statuizioni civili in favore di pagina 5 di 25 essa APPELLANTE erano passati in giudicato, non avendoli il CP_1 impugnati con atto di appello;
- che pertanto, quest'ultimo era debitore nei propri confronti della somma di €
247.002,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- che tra i pagamenti indebiti effettuati dal in favore di soggetti che CP_1 non ne avevano titolo, era emerso quello in favore di avvenuto CP_2 con assegno circolare n. 6076890301 di € 24.552,00, emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 26.04.2016;
- che dagli accertamenti da essa effettuati era risultato che la aveva CP_2 stipulato per il tramite dell'Agenzia, due polizze, la n. 70321934, nel dicembre
2006 e la n. 70743327, nell'ottobre 2009, entrambe liquidate a suo favore, con bonifici bancari effettuati dalla GN e che quindi non avendo la stessa diritto ad ottenere altre somme, il pagamento sopra indicato era da ritenere indebito e doveva essere restituito al che lo aveva eseguito. CP_1
Si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare di rito, CP_2
l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione attiva e passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando la carenza dei presupposti dell'azione surrogatoria esperita e, in subordine, contestando la quantificazione della somma effettuata dalla ricorrente.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio il era rimasto CP_1 contumace.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1
(di seguito solo o anche APPELLANTE) ha quindi,
[...] Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello e Controparte_1
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la CP_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sul capo dell'ordinanza riguardante l'esistenza di crediti certi in capo alla nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 25
2. Sul capo dell'ordinanza che ha dichiarato non essere stata data prova dell'inerzia pregiudizievole del “ovverosia del pericolo di insolvenza” CP_1 del medesimo;
3. Sulla sussistenza del credito restitutorio del nei confronti di CP_1
CP_2
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nonostante la rituale Controparte_1 evocazione in giudizio non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Per contro nel costituirsi in giudizio ha chiesto in primis la CP_2 cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di alcune frasi, a pag. 30 dell'atto di appello ed eccepito l'inammissibilità del gravame, contestando, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, le frasi contenute nell'atto di appello, di cui la CP_2 chiede la cancellazione sono le seguenti
- “Se poi si intendesse affermare che la somma fu corrisposta sotto minaccia di denuncia per l'appropriazione della somma, si tratterebbe di un negozio illecito, e quindi nullo, come già rilevato a pagina 15 del ricorso”;
pagina 7 di 25 - “se poi un tale accordo fosse stato raggiunto a seguito di prospettazione di una denuncia penale per la presunta appropriazione indebita di € 8.000,00, la nullità risulterebbe ancora più conclamata”.
A giudizio del Collegio tali espressioni non risultano sconvenienti od offensive, in quanto sono state formulate in via meramente ipotetica, con l'uso del condizionale, di talché non ricorrono i presupposti per la loro cancellazione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non risulta suffragata da alcuna argomentazione e quindi va disattesa, anche perché se è stata sollevata ex art. 342 c.p.c. l'appello ha consentito di cogliere le censure mosse alla sentenza appellata e se è stata sollevata ex art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della pronuncia impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame impugna il capo dell'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. riguardante l'esistenza di crediti certi in capo a sé nei confronti di
Controparte_1
L'APPELLANTE contesta l'ordinanza impugnata non avendo il giudice provveduto a pronunciare sentenza di accertamento del credito che essa Parte_1 vanterebbe nei confronti di nell'importo liquidato nel procedimento CP_1 penale (e che ammonterebbe ad € 18.969,25) ed afferma, ulteriormente, che sarebbe possibile ritenere provate ulteriori voci di credito nei confronti del avendo essa provveduto a rimborsare diversi clienti risultati CP_1 danneggiati dall'attività truffaldina da questi posta in essere.
pagina 8 di 25 A riguardo deduce, in particolare: Parte_1
• in esito al ricorso promosso da tre di tali clienti, i signori Parte_2 Pt_3
e il Tribunale di Siena ha pronunciato, in data 9.04.2019,
[...] Parte_4 ordinanza di condanna del e di essa , in via solidale, CP_1 Parte_1 alla restituzione in favore dei medesimi ricorrenti, di una serie di somme, nonché del a tenerla indenne dal pagamento di tali importi;
CP_1
• di avere provveduto, a seguito dell'esecuzione di tale pronuncia, al pagamento di € 185.055,09, avendo ricevuto dalla compagnia di assicurazione che l'assicurava per la responsabilità civile connessa all'attività dei collaboratori, il minore importo di € 152.727,30;
• di avere perciò diritto di pretendere dal la restituzione di CP_1 quanto esborsato, dovendosi considerare la relativa somma, ai fini dell'azione surrogatoria esperita, come oggetto di accertamento in sede giudiziale;
• di avere altresì provveduto a risarcire altre somme a diversi clienti che, parimenti, erano stati ingannati dal CP_1
In conclusione, sommando gli importi suddetti agli importi liquidati in sede penale a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, per come anche accertato dallo stesso giudice di primo grado, l'importo complessivo che sarebbe, ad avviso di parte APPELLANTE, da ritenersi certo ai fini dell'azione esperita, ammonterebbe ad € 97.719,52 al quale dovrebbe altresì sommarsi l'importo pari ad €
125.628,03, a titolo di recuperi provvigionali in relazione a polizze stipulate mediante l'intervento del e non portate a compimento (adducendo, CP_1 di conseguenza, di essere creditrice anche in relazione a tale somma). chiede, quindi, in riforma della pronuncia di primo grado Parte_1
l'accertamento della sussistenza di un credito nei confronti del pari a CP_1
€ 223.346,55 o, quantomeno, pari ad € 43.797,21 (somma, quest'ultima, relativa pagina 9 di 25 ai soli crediti accertati in sede giudiziale, in occasione del risarcimento del danno, con spese legali liquidati in sede penale, nonché con riferimento all'ordinanza del
Tribunale di Siena del 9.04.2019).
, al contrario, afferma che: CP_2
• i crediti che vanterebbe verso il sarebbero Parte_1 CP_1 incerti sia nell'an, che nel quantum e, quindi, non sarebbe stato possibile l'esperimento dell'azione surrogatoria;
• nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del Parte_1
28.06.2022, avrebbe ricondotto la propria pretesa al solo esperimento dell'azione surrogatoria, senza, dunque, estenderne il contenuto alla pronuncia accertativa.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha statuito quanto segue:
Al fine di una migliore comprensione delle problematiche oggetto di causa, deve brevemente premettersi che la ricorrente ha, come chiarito con le note scritte per
l'udienza del 28.6.2022, inteso esperire unicamente la domanda di cui all'art.
2900 c.c., e cioè “la surrogatoria della creditrice nel diritto del proprio Parte_1 debitore alla restituzione in suo favore, da parte della sig.ra Controparte_1
della somma di € 24.552,00 pagata senza titolo”; in tal senso CP_2 depone anche il contenuto del ricorso, dovendosi intendere la richiesta di accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato nei confronti del CP_1 unicamente come accertamento strumentale ai fini dell'accoglimento della domanda di surrogatoria.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che le azioni esperite da Parte_1 col ricorso introduttivo del giudizio erano due:
a) quella di accertamento del diritto, nei confronti del al CP_1 risarcimento del complessivo danno patito per capitale e spese pari ad €
264.006,50 (di cui € 125.628,03 per recuperi provvigionali ottenuti dalla pagina 10 di 25 GN Generali Italia S.p.a., € 110.327,79 per danni risarciti ai clienti truffati dal € 11.046,90 per spese sostenute per i procedimenti di CP_1 mediazione avviati da e nei confronti di vari soggetti truffati dal o nei CP_1 cui confronti il ha effettuato pagamenti non dovuti, € 10.000,00 a CP_1 titolo di danno non patrimoniale, € 7.005,78, a titolo di spese legali in favore della parte civile costituita liquidate dalla sentenza del GUP del Tribunale di Siena e dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze, compresi rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA);
b) quella surrogatoria ex art. 2900 c.c. in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito o di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. che il CP_1 non avrebbe esperito nei confronti della CP_2
Quest'ultima aveva allora avanzato richiesta di separazione dei giudizi, eccependo la propria estraneità all'eventuale giudizio di accertamento volto alla determinazione delle ragioni di credito vantate da nei confronti del Parte_1
avendo con le note scritte depositate in sostituzione d'udienza in CP_1 data 17/06/2022, evidenziato che: (…) Anche nell'eventualità che il Giudice dovesse ritenere inconferenti le eccezioni preliminari sopra enunciate, si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga, quantomeno, la separazione dei giudizi decidendo solo la causa principale non solo per ragioni di economia processuale (Cass. 16 luglio 2001 n. 9642) ma anche perché non sussistono i presupposti per la connessione delle cause. Infatti, due cause possono dirsi connesse o quando hanno in comune entrambi i soggetti (connessione soggettiva) o almeno uno degli elementi oggettivi, cioè petitum e/o causa petendi (connessione oggettiva). Nel caso de quo, i presunti debitori sono diversi e non vi è alcun rapporto tra gli stessi
(da un lato i clienti dell' e dall'altro lato la Sig.ra Parte_5 CP_2 ed il petitum e/o causa petendi – salvo quanto sopra già esposto in merito all'indeterminatezza di quanto richiesto - riguarda rapporti tra soggetti diversi e
pagina 11 di 25 per obbligazioni ictu oculi diverse come si evince dai documenti prodotti da controparte. A parere di chi scrive, la mera circostanza che vi sia stata la consegna di un assegno di € 8.000,00 da parte della Sig. al Sig. CP_2 [...]
e la successiva consegna di un assegno circolare dell'importo di € CP_1
24.552,00 da parte del Sig. alla Sig.ra non Controparte_1 CP_2 giustifica la riunione delle cause; non è assolutamente nelle possibilità della
Sig.ra valutare l'esistenza di un credito/debito tra il Sig. CP_2 [...]
e la e e, successivamente, i rapporti tra la CP_1 Parte_1 Parte_1
e il Sig, TUTTI I CLIENTI della Parte_1 Parte_1 Controparte_1 medesima Agenzia e la GN SI . È, altresì, evidente CP_3 che controparte in questo modo tenta di aggirare tutte le disposizioni normative nonché i principi costituzionali posti a tutela di una corretta instaurazione del contraddittorio e alla singola vicenda fattuale e processuale;
ebbene, sarà molto più oneroso e difficile l'acquisizione delle prove concernente soggetti e documenti relativi alla posizione di TUTTI I CLIENTI della e le Parte_1 risultanze di un processo penale a cui parte resistente non ha preso parte.
A tale rilievo, in data 22/06/2022, l'odierna APPELLANTE aveva replicato che: Il giudizio è uno solo ed è quello di cui all'art. 2900, e cioè la surrogatoria della creditrice nel diritto del proprio debitore alla Parte_1 Controparte_1 restituzione in suo favore, da parte della sig.ra della somma di € CP_2
24.552,00 pagata senza titolo.
A fronte di tale espressa dichiarazione della parte ricorrente, da intendersi come rinuncia implicita alla domanda di accertamento sopra indicata sub a) il Giudice di prime cure, ha, dunque correttamente qualificato la pretesa avanzata dalla stessa come volta ad ottenere una pronuncia ex art. 2900 c.c., risultando l'accertamento richiesto meramente strumentale rispetto ad essa e non suscettibile, dunque, di autonoma pronuncia.
pagina 12 di 25 Occorre, ulteriormente, evidenziare che il Tribunale, pur avendo disconosciuto la possibilità di qualificare come idonea a sorreggere l'azione surrogatoria la totalità della somma individuata da come proprio credito verso il Parte_1
ha nondimeno riconosciuto che parte del credito potesse dirsi CP_1 effettivamente certa nella sua esistenza, affermando testualmente: “Nella specie,
l'unico credito vantato dalla ricorrente nei confronti del che può dirsi CP_1 certo nella sua esistenza, è quello di € 10.000,00 già liquidato in sede penale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. sentenza passata in giudicato, la cui produzione è pienamente ammissibile in quanto trattasi di documento di formazione sopravvenuta), oltre alle spese processuali riconosciute nei due gradi del giudizio penale”.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla quantificazione del credito
“certo” – e che, come in precedenza evidenziato, atterrebbe ad una disamina soltanto strumentale alla trattazione del thema decidendum, coincidente con la sola azione surrogatoria - il Tribunale avrebbe, dunque, ravvisato la sussistenza di parte del credito, per cui è possibile ritenere che la pronuncia di rigetto sia principalmente imperniata su profili diversi rispetto alla (supposta) carenza di tale requisito (comunque non espressamente avallata dal Giudice di primo grado).
In altri termini il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di buona parte del credito vantato da poiché non provato, avendo riconosciuto il Parte_1 solo danno non patrimoniale liquidato dal GUP del Tribunale di Siena in €
10.000,00 posto che quello patrimoniale il cui accertamento il giudice penale gli aveva demandato non era stato provato neppure in ordine al nesso causale, dovendo l'accertamento avvenuto in sede penale limitarsi al solo fatto illecito.
Il fatto che non abbia espressamente accertato tale credito è dovuto al fatto che la relativa domanda era stata rinunciata tacitamente e l'accertamento incidentale non era necessario ai fini della valutazione relativa all'azione surrogatoria essendo pagina 13 di 25 stato già accertato in sede penale e posto a fondamento della condanna contenuto nel capo VI della sentenza del GUP precitato.
Concorda la Corte con tale impostazione, anche perché la pronuncia del giudice penale con riguardo al danno patrimoniale deve qualificarsi come condanna generica, la quale implica l'accertamento solo sul danno evento, ma non anche sul danno conseguenza civilistico, come correttamente rilevato dal primo giudice.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di rilevare che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 cod. civ.)” (Cass. Ordinanza Sez. 3 n. 8477 del 05/05/2020).
Pertanto, in difetto di prova del danno patrimoniale conseguenza e del nesso causale tra lo stesso e l'evento di danno conseguente alla truffa aggravata, l'unico credito da porre a fondamento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può che essere quello non patrimoniale di € 10.000,00 accertato in sede penale, oltre alle spese legali liquidate a favore delle parti civili costituite.
Per il resto, nessuna prova adeguata è stata fornita in ordine:
• ai recuperi di provvigioni per € 125.628,03, che sarebbero stati ottenuti dalla
GN Generali Italia S.p.a.;
• ai danni per € 110.327,79, risarciti ai clienti truffati dal CP_1
• alle spese sostenute per € 11.046,90 per i procedimenti di mediazione avviati da e nei confronti di vari soggetti truffati dal o nei cui CP_1 confronti il ha effettuato pagamenti non dovuti. CP_1
pagina 14 di 25 Corretta è, sul punto, la statuizione impugnata, laddove il giudice di prime cure afferma: “risulta unicamente che il ha dichiarato di aver versato la CP_1 somma di € 24.552,00 alla perché “riteneva importante mantenere buoni CP_2 rapporti, in quanto si trattava di clienti di buone potenzialità” (v. dichiarazioni spontanee del 26.8.2016), trattandosi dunque di un trasferimento di denaro giustificato dall'alienante dalla necessità di mantenere buoni rapporti contrattuali con la cliente”. E ancora: “Alcun elemento ulteriore può ricavarsi dalla sentenza penale del GUP presso il Tribunale di Siena, ove è solo genericamente rappresentato che il operava come una vera e propria GN CP_1
SI, erogando risarcimenti, rimborsi, rendimento e restituendo in parte completamente i capitali investiti;
tutti spostamenti patrimoniali in astratto muniti di una giustificazione”.
Infatti, risulta provato soltanto che, da un lato, lo stesso fosse stato CP_1 condannato a pagare quanto dovuto ai vari danneggiati e che nel ricorso introduttivo si fondava sulle dichiarazioni spontanee rese dal predetto appellato, alla Guardia di finanza di Siena in data 26.08.2016 (doc. 13) e sulla relazione di quest'ultima (doc. 12) il solo credito restitutorio di € 24.552,00, del medesimo verso la CP_2
La pronuncia impugnata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame impugna il capo dell'ordinanza che Parte_1 ha dichiarato non essere stata data prova dell'inerzia pregiudizievole del
“ovverosia del pericolo di insolvenza” del medesimo, deducendo in CP_1 particolare che una serie di circostanze avrebbero, invece, consentito di ritenere provato lo stato di insolvenza del e segnatamente: CP_1
pagina 15 di 25 • l'elevato importo della confisca disposta - in favore dello Stato - per l'ammontare di € 1.767.272,89;
• l'insussistenza di ulteriori cespiti nel patrimonio del CP_1
• gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza che avrebbero riscontrato l'assenza di liquidità nei conti correnti del CP_1
• il procedimento penale a carico di quest'ultimo, alla luce dei profili risarcitori a vantaggio delle numerose parti civili in esso coinvolte.
La al riguardo replica che: CP_2
• l'onere probatorio avente ad oggetto l'inerzia pregiudizievole del debitore dovrebbe gravare sulla parte attrice, essendo un presupposto dell'azione di surrogazione;
• non potrebbe imputarsi al una condotta inerte, in quanto il non CP_1 essersi attivato per recuperare quanto avrebbe indebitamente corrisposto conseguirebbe dalla sua scelta di porre in essere l'atto dispositivo (compiendo, in positivo, una scelta non sindacabile mediante l'esperimento dell'azione surrogatoria);
• la consegna, in proprio favore, dell'assegno potrebbe, al più, essere soggetta ad azione revocatoria, consistendo in una condotta positiva;
• la documentazione in atti non sarebbe idonea a provare lo stato di insolvenza del CP_1
Il Collegio ritiene che anche tale motivo di appello debba essere rigettato.
Il Giudice di prime cure ha effettivamente ritenuto che non avesse Parte_1 dato prova della c.d. inerzia pregiudizievole, correttamente argomentando, di non poter desumere elementi presuntivi della sussistenza dell'attuale pericolo di insolvenza del quale elemento fondante l'azione surrogatoria. CP_1
pagina 16 di 25 Rilevasi, al riguardo, che “l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo” (Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022).
Condizioni per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono:
a) l'esistenza di un credito, anche eventuale o soggetto a condizione o termine;
b) il mancato esercizio delle azioni che spetterebbero al debitore e che quest'ultimo non esercita per inerzia o scelta consapevole;
c) il conseguente aggravamento delle condizioni di soddisfacimento del credito che il creditore stesso vanta nei suoi confronti e quindi la compromissione della garanzia patrimoniale generica del debitore integrante il pericolo di insolvenza di quest'ultimo (cd. “inerzia pregiudizievole”).
pagina 17 di 25 Nel caso di specie, si è limitata generalmente ad allegare, a Parte_1 sostegno della propria pretesa, la rilevante entità delle obbligazioni gravanti sul senza, tuttavia, approfondire il necessario parametro cui tale CP_1 esposizione avrebbe dovuto essere raffrontata, nel vaglio del pericolo d'insolvenza, ovvero, la capienza del patrimonio del debitore.
L'indagine della Guardia di Finanza, di cui non sono allegati specifici riscontri, avrebbe sì accertato l'assenza di liquidità sul c/c del ma si colloca in CP_1 un periodo temporale remoto e non consente, dunque, di presumere l'attualità di quanto all'epoca riscontrato.
Allo stesso modo, anche il provvedimento di confisca dei beni, disposto dal G.U.P. del Tribunale di Siena nel 2016, soltanto di recente divenuto irrevocabile, non fornisce indicazioni sull'effettiva capienza dell'attuale patrimonio del CP_1
(che, da tale data, potrebbe essersi ampliato).
Pertanto, in assenza di elementi probatori dai quali desumere l'attuale consistenza patrimoniale del la pronuncia appellata è, sul punto, CP_1 suscettibile di integrale conferma.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di appello critica l'ordinanza decisoria Parte_1 impugnata in ordine alla sussistenza del credito restitutorio del nei CP_1 confronti della e sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal CP_2
Tribunale, sarebbe possibile qualificare il versamento contestato come un'operazione indebita perché senza causa e suscettibile, di conseguenza, di ripetizione.
Sul punto il giudice di prime cure si è così espresso: “con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872)”, Cass. 24948/2017;
pagina 18 di 25 ancora, “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”, Cass. 7501/2012; in senso conforme: “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, Cass. 22872/2010]. Dagli atti di causa risulta unicamente che il ha dichiarato di aver versato la somma di € 24.552,00 alla CP_1 CP_2 perché “riteneva importante mantenere buoni rapporti, in quanto si trattava di clienti di buone potenzialità” (v. dichiarazioni spontanee del 26.8.2016), trattandosi dunque di un trasferimento di denaro giustificato dall'alienante dalla necessità di mantenere buoni rapporti contrattuali con la cliente;
ancora, in realtà, la ha dimostrato di aver versato al la somma di € CP_2 CP_1
8.000,00 da reinvestire in prodotti assicurativi, somma che è stata da questi indebitamente incassata e presumibilmente, poco dopo la scoperta, oggetto di restituzione con il versamento della maggior somma. Alcun elemento ulteriore può ricavarsi dalla sentenza penale del G.U.P. presso il Tribunale di Siena, ove è solo genericamente rappresentato che il operava come una vera e CP_1 propria compagnia assicurativa, erogando risarcimenti, rimborsi, rendimento e restituendo in parte completamente i capitali investiti;
tutti spostamenti patrimoniali in astratto muniti di una giustificazione”.
pagina 19 di 25 In ordine alla ricostruzione fattuale avallata dal giudice di primo grado,
l'APPELLANTE deduce che:
• non sarebbe possibile ravvisare prova dell'effettivo incasso dell'assegno di €
8.000,00 emesso della a favore del da reinvestire in CP_2 CP_1 prodotti assicurativi (non risultando, a tal fine, sufficiente la mera produzione della fotocopia del titolo);
• l'importo del riscatto della polizza venne versato dalla GN di assicurazioni Generali e non dal evidenziando il rilevante squilibrio CP_1 tra l'ammontare di € 8.000,00, che sarebbe stato indebitamente incassato dal e la diversa somma di € 24.552,00 che sarebbe stata versata alla CP_1
CP_2
• non vi sarebbe prova dell'accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto da quest'ultima col dato che la transazione richiede forma scritta ad CP_1 probationem ai sensi dell'articolo 1967 c.c. e, comunque, anche se fosse stato raggiunto un accordo transattivo, esso avrebbe dovuto presuntivamente discendere dalla prospettazione, da parte della della denuncia penale CP_2 per la presunta appropriazione indebita della somma consegnata al CP_1
chiede, in conclusione, che il Collegio accerti l'obbligo restitutorio Parte_1 in proprio favore per effetto della surrogazione nel diritto del a CP_1 carico della per l'ammontare di € 24.552,00, stante l'insussistenza di CP_2 una causa giustificativa di tale versamento;
o, nel caso in cui dovesse ritenersi provato il versamento dell'importo di € 8.000 a favore del (nonché il CP_1 mancato impiego di tale somma), per la minor somma di € 16.552,00.
La contesta le asserzioni dell'APPELLANTE, rappresentando un quadro CP_2 differente e cioè che:
pagina 20 di 25 • ella sarebbe stata una cliente di vecchia data del e, facendo CP_1 pieno affidamento su di lui, avrebbe provveduto, in modo sistematico, a consegnargli personalmente assegni relativi ai premi di varie polizze assicurative e pensionistiche, che il medesimo, secondo gli accordi intercorsi, avrebbe provveduto a versare in favore della compagnia assicurativa;
• il versamento di € 8.000,00 sarebbe stato effettuato allo stesso modo, in data 23.02.2012, avendole il suggerito di investire la somma in un CP_1 prodotto assicurativo ad alto rendimento;
• nel 2016, interrogando il sullo stato della relativa polizza, CP_1 questi avrebbe dichiarato di aver “dimenticato” di versare tale assegno;
• avrebbe appurato, invece, l'avvenuto incasso del titolo da parte del medesimo ed avrebbe, quindi, deciso di riscattare anticipatamente la polizza n.
070743327, liquidata in data 18/03/2016 con il versamento della somma di €
4.893,33;
• avrebbe preteso la restituzione della somma di € 8,000,00 nonché la corresponsione di un ulteriore ammontare a titolo di ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito (alla luce degli interessi/cedole non maturate);
• soltanto in seguito sarebbe giunta a conoscenza delle modalità truffaldine poste in essere dal ma, essendo già stata rimborsata, avrebbe CP_1 deciso di non sporgere querela, né di costituirsi parte civile nel relativo procedimento.
Ciò posto, il Collegio ritiene il motivo addotto privo di fondamento, sotto diversi profili.
L'orientamento consolidato della Corte della Cassazione propende, al riguardo, per ritenere che, nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere di provare pagina 21 di 25 l'assenza di una causa giustificativa del pagamento che si assuma non dovuto gravi sull'attore. erra, dunque, nell'ancorare la propria pretesa alla (supposta) Parte_1 circostanza che la non abbia sufficientemente provato la natura CP_2 causale del pagamento percepito.
Ad ogni modo, l'APPELLATA ha corroborato la propria ricostruzione fattuale fornendo sufficiente materiale probatorio: in particolar modo l'avvenuto incasso dell'assegno, da parte del sarebbe provato in ragione della CP_1 produzione di matrice dell'assegno, dell'estratto conto e della copia dell'assegno.
Alla luce delle circostanze fattuali ricostruite nel procedimento penale che ha visto il rispondere dei delitti di truffa aggravata e di autoriciclaggio, la CP_1 ricostruzione fattuale prospettata dalla risulta verosimile. CP_2
E', dunque, corretto, ad avviso del Collegio, ritenere che l'APPELLATA sia stata raggirata dal che, prospettandole un investimento ad elevato CP_1 rendimento, si sarebbe fatto consegnare l'assegno per la somma di € 8.000 e che la stessa, avvedutasi del mancato investimento di tale somma, invece acquisita dal abbia provveduto alla chiusura anticipata delle polizze CP_1 effettivamente stipulate (ricevendo, pertanto, la liquidazione da GENERALI).
E', inoltre, ragionevole ritenere che il per evitare di incorrere in CP_1 un'azione giudiziale che avrebbe comportato l'emersione delle dinamiche truffaldine da questi poste in essere anche in diversi rapporti, si sia reso disponibile a corrispondere a una somma che tenesse in CP_2 considerazione, oltre all'originario importo di € 8.000, anche il danno da questa lamentato (presumibilmente elevato in considerazione degli elevati rendimenti allora prospettati dal e non goduti dall'odierna APPELLATA, non CP_1 essendo stata la somma destinata all'investimento promesso).
pagina 22 di 25 Di conseguenza, è possibile affermare che la dazione effettuata a vantaggio della fosse, astrattamente, dotata di causa. CP_2
Prive di fondamento, in quanto sprovviste di prova, risultano le considerazioni svolte da parte APPELLANTE in ordine alla ipotetica dinamica estorsiva che sarebbe stata posta in essere dall'odierna APPELLATA in danno al CP_1
Occorre, ulteriormente, evidenziare l'inadeguatezza dell'azione surrogatoria rispetto alla finalità mediante la stessa perseguita da . Parte_1
L'azione surrogatoria presuppone l'inerzia del debitore, ovvero un comportamento omissivo.
E' possibile, astrattamente, ipotizzare la compatibilità tra azione surrogatoria e il mancato esperimento di azione di ripetizione dell'indebito: si pensi, ad esempio, ad ipotesi nelle quali il carattere non dovuto della prestazione sia emerso in un secondo momento rispetto all'atto dispositivo, come nel caso in cui l'indebito discenda dalla risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale una prestazione sia già stata eseguita.
Nel caso di specie, invece, il non essersi il attivato per recuperare CP_1 quanto avrebbe indebitamente corrisposto costituisce una condotta da porre in necessaria correlazione con l'atto dispositivo a monte eseguito: la successiva inerzia, nel caso di specie, non assume autonoma rilevanza, consistendo – piuttosto – nella fisiologica implicazione della condotta attiva in precedenza posta in essere.
Oggetto di contestazione non avrebbe dovuto essere, di conseguenza, l'inerzia del quanto, piuttosto, il compimento (in positivo) dell'atto dispositivo CP_1 con il quale avrebbe, assertivamente senza causa, recato pregiudizio alle ragioni creditizie.
pagina 23 di 25 In disparte ogni considerazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria, il Collegio ritiene, dunque, che Pt_1
avrebbe dovuto, piuttosto, ricorrere all'azione revocatoria.
[...]
La pronuncia impugnata va dunque confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali CP_2 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (disputandum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
A fronte della soccombenza della va, altresì, ritenuta assorbita la CP_4 domanda dalla stessa formulata di condanna della alla restituzione in CP_2 proprio favore, le spese e le competenze pagate in suo favore, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Siena.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese di lite nel rapporto tra l'APPELLANTE ed il a fronte della contumacia di quest'ultimo. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale CP_2 di Siena in data 29.01.2023 e pubblicata il 06.02.2023, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 24 di 25 2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 479/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DINOI PIETRO (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BELLANDI CP_2 C.F._3
l'Avv. Vincenzo di Benedetto (CF: C.F._4
) C.F._5
APPELLATA avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Siena in data
29.01.2023 e pubblicata il 06/02/2023.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25 In data 10.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza in data 29.1.2023, depositata e comunicata dalla Cancelleria in data 6.2.2023, repertorio n. 212/2023, pronunciata dal Tribunale di Siena nella causa n. 962/2022 R.G.:
- accertare e dichiarare che il credito della nei Parte_1 confronti del sig. ammonta a complessivi € 223.346,55, o in Controparte_1 ipotesi a € 43.797,21 o ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei confronti Controparte_1 della sig.ra per la somma di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o di CP_2 altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, ricevuta dalla sig.ra CP_2 senza alcuna giustificazione causale e per l'effetto accertare l'obbligo della medesima sig.ra di restituire al sig. la suddetta CP_2 Controparte_1 somma di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ex art. 2033 c.c. o, in subordine, a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ex art. 2041 c.c., entro l'importo suddetto di € 24.552,00, o di € 16.552,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
- condannare la sig.ra a restituire detta somma di € 24.552,00, o CP_2 di € 16.552,00, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, direttamente alla
creditrice del sig. oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e con condanna della sig.ra alla restituzione alla CP_2 Parte_1 delle spese e competenze pagate in suo favore in esecuzione dell'ordinanza
[...] del Tribunale di Siena”.
Per la parte appellata:
in via preliminare, emettere ordinanza ai sensi dell'art. 89 c.p.c. disponendo la cancellazione delle seguenti frasi, entrambe a pag. 30 dell'atto di appello:
pagina 2 di 25 - “Se poi si intendesse affermare che la somma fu corrisposta sotto minaccia di denuncia per l'appropriazione della somma, si tratterebbe di un negozio illecito, e quindi nullo, come già rilevato a pagina 15 del ricorso”;
- “se poi un tale accordo fosse stato raggiunto a seguito di prospettazione di una denuncia penale per la presunta appropriazione indebita di € 8.000,00, la nullità risulterebbe ancora più conclamata”;
- in via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
[...] con conseguente conferma integrale dell'ordinanza del Parte_1
29.1.2023, comunicata dalla Cancelleria in data 6.2.2023, repertorio n. 212 del 6.2.2023, pronunciata dal Tribunale di Siena nella causa n. 962/2022 R.G;
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte appellante
- in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui in premessa, che il comportamento del Sig. integra il delitto di Controparte_1 truffa ex art. 640 c.p., peraltro nella forma aggravata rappresentata dall'abuso di relazione d'opera, a danno della Sig.ra e conseguentemente CP_2 accertare e dichiarare che il Sig. è debitore nei confronti della Controparte_1
Sig.ra dell'importo di € 8.000,00 oltre interessi dalla data di CP_2 consegna dell'assegno 0815507749-04 di € 8.000,00 o dalla data ritenuta al pagamento effettivo nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla Sig.ra in considerazione dell'unitario comportamento CP_2 del Sig. o dei singoli comportamenti nella misura che, anche Controparte_1 in via equitativa, sarà ritenuta di ragione e giustizia e risulterà provata all'esito della controversia e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dalla Sig.ra
[...] al Sig. CP_2 Controparte_1
- in via ulteriormente subordinata, accertare il credito vantato dalla Sig.ra
[...] per le causali di cui in narrativa ed il grado di responsabilità della CP_2
e esclusiva o concorrente con il Sig. Parte_1 Parte_1 [...]
eventualmente graduandola tra gli stessi e per l'effetto ridurre il CP_1 quantum della pretesa effettivamente dovuto, con ogni conseguente pronuncia;
- in via ulteriormente subordinata, accertare che il Sig. è Controparte_1 debitore nei confronti della Sig.ra dell'importo di € 8.000,00 oltre CP_2 interessi dalla data di consegna dell'assegno 0815507749-04 di € 8.000,00 o
pagina 3 di 25 dalla data ritenuta al pagamento effettivo e per l'effetto ridurre il quantum della pretesa effettivamente dovuto, con ogni conseguente pronuncia;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 29.01.2023 e pubblicata il
06.02.2023, il Tribunale di Siena ha così deciso:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di
, che liquida in € 3.387,00 per compensi oltre accessori, IVA e CPA CP_2 come per legge.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data
20.04.2022 dalla la società e ritualmente Parte_1 notificato, volto a sentir:
• accertare e dichiarare che il credito della nei Parte_1 confronti del sig. ammonta a complessivi € 264.006,50, o ad Controparte_1 altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare che il sig. è creditore nei Controparte_1 confronti della sig.ra per la somma di € 24.552,00, o di altra CP_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, ricevuta dalla sig.ra senza CP_2 alcuna giustificazione causale e per l'effetto accertare l'obbligo della medesima sig.ra di restituire al sig. la suddetta somma di CP_2 Controparte_1
€ 24.552,00, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ex art. 2033 c.c. o, in subordine, a indennizzarlo della diminuzione patrimoniale subita nei limiti dell'arricchimento ricevuto, ex art. 2041 c.c., entro l'importo suddetto di € 24.552,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia;
• condannare la sig.ra a restituire detta somma di € CP_2
24.552,00, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, direttamente alla
creditrice del sig. oltre Parte_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
• con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 4 di 25 A fondamento del ricorso la società aveva Parte_1 allegato:
- di essere Agente generale a Siena della Generali Italia S.p.A. sin dal 1996;
- che aveva con essa collaborato sino al 21.06.2016 quale Controparte_1
“produttore di III gruppo”;
- che, a seguito di una segnalazione da parte di una cliente, emergeva che il aveva creato una sorta di propria assicurazione personale all'interno CP_1 dell'Agenzia, facendosi consegnare da una moltitudine di persone somme ingenti, stipulando con le stesse false polizze, prevalentemente a premio unico e a premio ricorrente, a carattere previdenziale e di investimento, falsificando la modulistica della GN ed i dati riguardanti i rendimenti, neppure aprendo, in molti casi, le posizioni assicurative, e, quindi, intascando le somme che gli venivano consegnate, liquidando a molte persone, anche non assicurate, somme senza alcuna causale o motivazione;
- che, per i sopradetti illeciti, il era stato sottoposto a procedimento CP_1 penale innanzi al Tribunale di Siena, nel quale essa istante si era costituita parte civile, in qualità di danneggiata;
- che, con sentenza n. 52 del 27.02.2018, pubblicata in data 21.03.2018, il GUP del Tribunale di Siena aveva condannato il alla pena di anni 3 e mesi CP_1
4 di reclusione e di € 2.000,00 di multa, per i reati di truffa aggravata dalle circostanze di cui all'art. 61 nn. 7 e 11 c.p. e autoriciclaggio;
- che con la medesima sentenza il GUP del Tribunale di Siena aveva, altresì, condannato il al risarcimento dei danni in proprio favore CP_1 quantificando il danno non patrimoniale in € 10.000,00 e demandando al giudice civile la quantificazione del danno patrimoniale;
- che il capo della sentenza relativo alla condanna del per il delitto di CP_1 truffa aggravata, unitamente a quello relativo alle statuizioni civili in favore di pagina 5 di 25 essa APPELLANTE erano passati in giudicato, non avendoli il CP_1 impugnati con atto di appello;
- che pertanto, quest'ultimo era debitore nei propri confronti della somma di €
247.002,72 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- che tra i pagamenti indebiti effettuati dal in favore di soggetti che CP_1 non ne avevano titolo, era emerso quello in favore di avvenuto CP_2 con assegno circolare n. 6076890301 di € 24.552,00, emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in data 26.04.2016;
- che dagli accertamenti da essa effettuati era risultato che la aveva CP_2 stipulato per il tramite dell'Agenzia, due polizze, la n. 70321934, nel dicembre
2006 e la n. 70743327, nell'ottobre 2009, entrambe liquidate a suo favore, con bonifici bancari effettuati dalla GN e che quindi non avendo la stessa diritto ad ottenere altre somme, il pagamento sopra indicato era da ritenere indebito e doveva essere restituito al che lo aveva eseguito. CP_1
Si era costituita in giudizio eccependo, in via preliminare di rito, CP_2
l'improcedibilità della domanda e la carenza di legittimazione attiva e passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, evidenziando la carenza dei presupposti dell'azione surrogatoria esperita e, in subordine, contestando la quantificazione della somma effettuata dalla ricorrente.
Nonostante la rituale evocazione in giudizio il era rimasto CP_1 contumace.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1
(di seguito solo o anche APPELLANTE) ha quindi,
[...] Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello e Controparte_1
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la CP_2 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sul capo dell'ordinanza riguardante l'esistenza di crediti certi in capo alla nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 25
2. Sul capo dell'ordinanza che ha dichiarato non essere stata data prova dell'inerzia pregiudizievole del “ovverosia del pericolo di insolvenza” CP_1 del medesimo;
3. Sulla sussistenza del credito restitutorio del nei confronti di CP_1
CP_2
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nonostante la rituale Controparte_1 evocazione in giudizio non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
Per contro nel costituirsi in giudizio ha chiesto in primis la CP_2 cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di alcune frasi, a pag. 30 dell'atto di appello ed eccepito l'inammissibilità del gravame, contestando, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, le frasi contenute nell'atto di appello, di cui la CP_2 chiede la cancellazione sono le seguenti
- “Se poi si intendesse affermare che la somma fu corrisposta sotto minaccia di denuncia per l'appropriazione della somma, si tratterebbe di un negozio illecito, e quindi nullo, come già rilevato a pagina 15 del ricorso”;
pagina 7 di 25 - “se poi un tale accordo fosse stato raggiunto a seguito di prospettazione di una denuncia penale per la presunta appropriazione indebita di € 8.000,00, la nullità risulterebbe ancora più conclamata”.
A giudizio del Collegio tali espressioni non risultano sconvenienti od offensive, in quanto sono state formulate in via meramente ipotetica, con l'uso del condizionale, di talché non ricorrono i presupposti per la loro cancellazione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello non risulta suffragata da alcuna argomentazione e quindi va disattesa, anche perché se è stata sollevata ex art. 342 c.p.c. l'appello ha consentito di cogliere le censure mosse alla sentenza appellata e se è stata sollevata ex art. 348 bis c.p.c. la stessa è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della pronuncia impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame impugna il capo dell'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c. riguardante l'esistenza di crediti certi in capo a sé nei confronti di
Controparte_1
L'APPELLANTE contesta l'ordinanza impugnata non avendo il giudice provveduto a pronunciare sentenza di accertamento del credito che essa Parte_1 vanterebbe nei confronti di nell'importo liquidato nel procedimento CP_1 penale (e che ammonterebbe ad € 18.969,25) ed afferma, ulteriormente, che sarebbe possibile ritenere provate ulteriori voci di credito nei confronti del avendo essa provveduto a rimborsare diversi clienti risultati CP_1 danneggiati dall'attività truffaldina da questi posta in essere.
pagina 8 di 25 A riguardo deduce, in particolare: Parte_1
• in esito al ricorso promosso da tre di tali clienti, i signori Parte_2 Pt_3
e il Tribunale di Siena ha pronunciato, in data 9.04.2019,
[...] Parte_4 ordinanza di condanna del e di essa , in via solidale, CP_1 Parte_1 alla restituzione in favore dei medesimi ricorrenti, di una serie di somme, nonché del a tenerla indenne dal pagamento di tali importi;
CP_1
• di avere provveduto, a seguito dell'esecuzione di tale pronuncia, al pagamento di € 185.055,09, avendo ricevuto dalla compagnia di assicurazione che l'assicurava per la responsabilità civile connessa all'attività dei collaboratori, il minore importo di € 152.727,30;
• di avere perciò diritto di pretendere dal la restituzione di CP_1 quanto esborsato, dovendosi considerare la relativa somma, ai fini dell'azione surrogatoria esperita, come oggetto di accertamento in sede giudiziale;
• di avere altresì provveduto a risarcire altre somme a diversi clienti che, parimenti, erano stati ingannati dal CP_1
In conclusione, sommando gli importi suddetti agli importi liquidati in sede penale a titolo di risarcimento dei danni e di spese legali, per come anche accertato dallo stesso giudice di primo grado, l'importo complessivo che sarebbe, ad avviso di parte APPELLANTE, da ritenersi certo ai fini dell'azione esperita, ammonterebbe ad € 97.719,52 al quale dovrebbe altresì sommarsi l'importo pari ad €
125.628,03, a titolo di recuperi provvigionali in relazione a polizze stipulate mediante l'intervento del e non portate a compimento (adducendo, CP_1 di conseguenza, di essere creditrice anche in relazione a tale somma). chiede, quindi, in riforma della pronuncia di primo grado Parte_1
l'accertamento della sussistenza di un credito nei confronti del pari a CP_1
€ 223.346,55 o, quantomeno, pari ad € 43.797,21 (somma, quest'ultima, relativa pagina 9 di 25 ai soli crediti accertati in sede giudiziale, in occasione del risarcimento del danno, con spese legali liquidati in sede penale, nonché con riferimento all'ordinanza del
Tribunale di Siena del 9.04.2019).
, al contrario, afferma che: CP_2
• i crediti che vanterebbe verso il sarebbero Parte_1 CP_1 incerti sia nell'an, che nel quantum e, quindi, non sarebbe stato possibile l'esperimento dell'azione surrogatoria;
• nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del Parte_1
28.06.2022, avrebbe ricondotto la propria pretesa al solo esperimento dell'azione surrogatoria, senza, dunque, estenderne il contenuto alla pronuncia accertativa.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha statuito quanto segue:
Al fine di una migliore comprensione delle problematiche oggetto di causa, deve brevemente premettersi che la ricorrente ha, come chiarito con le note scritte per
l'udienza del 28.6.2022, inteso esperire unicamente la domanda di cui all'art.
2900 c.c., e cioè “la surrogatoria della creditrice nel diritto del proprio Parte_1 debitore alla restituzione in suo favore, da parte della sig.ra Controparte_1
della somma di € 24.552,00 pagata senza titolo”; in tal senso CP_2 depone anche il contenuto del ricorso, dovendosi intendere la richiesta di accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato nei confronti del CP_1 unicamente come accertamento strumentale ai fini dell'accoglimento della domanda di surrogatoria.
Ciò posto, è appena il caso di osservare che le azioni esperite da Parte_1 col ricorso introduttivo del giudizio erano due:
a) quella di accertamento del diritto, nei confronti del al CP_1 risarcimento del complessivo danno patito per capitale e spese pari ad €
264.006,50 (di cui € 125.628,03 per recuperi provvigionali ottenuti dalla pagina 10 di 25 GN Generali Italia S.p.a., € 110.327,79 per danni risarciti ai clienti truffati dal € 11.046,90 per spese sostenute per i procedimenti di CP_1 mediazione avviati da e nei confronti di vari soggetti truffati dal o nei CP_1 cui confronti il ha effettuato pagamenti non dovuti, € 10.000,00 a CP_1 titolo di danno non patrimoniale, € 7.005,78, a titolo di spese legali in favore della parte civile costituita liquidate dalla sentenza del GUP del Tribunale di Siena e dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze, compresi rimborso forfettario spese generali, CAP e IVA);
b) quella surrogatoria ex art. 2900 c.c. in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito o di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. che il CP_1 non avrebbe esperito nei confronti della CP_2
Quest'ultima aveva allora avanzato richiesta di separazione dei giudizi, eccependo la propria estraneità all'eventuale giudizio di accertamento volto alla determinazione delle ragioni di credito vantate da nei confronti del Parte_1
avendo con le note scritte depositate in sostituzione d'udienza in CP_1 data 17/06/2022, evidenziato che: (…) Anche nell'eventualità che il Giudice dovesse ritenere inconferenti le eccezioni preliminari sopra enunciate, si chiede che l'Ill.mo Giudice disponga, quantomeno, la separazione dei giudizi decidendo solo la causa principale non solo per ragioni di economia processuale (Cass. 16 luglio 2001 n. 9642) ma anche perché non sussistono i presupposti per la connessione delle cause. Infatti, due cause possono dirsi connesse o quando hanno in comune entrambi i soggetti (connessione soggettiva) o almeno uno degli elementi oggettivi, cioè petitum e/o causa petendi (connessione oggettiva). Nel caso de quo, i presunti debitori sono diversi e non vi è alcun rapporto tra gli stessi
(da un lato i clienti dell' e dall'altro lato la Sig.ra Parte_5 CP_2 ed il petitum e/o causa petendi – salvo quanto sopra già esposto in merito all'indeterminatezza di quanto richiesto - riguarda rapporti tra soggetti diversi e
pagina 11 di 25 per obbligazioni ictu oculi diverse come si evince dai documenti prodotti da controparte. A parere di chi scrive, la mera circostanza che vi sia stata la consegna di un assegno di € 8.000,00 da parte della Sig. al Sig. CP_2 [...]
e la successiva consegna di un assegno circolare dell'importo di € CP_1
24.552,00 da parte del Sig. alla Sig.ra non Controparte_1 CP_2 giustifica la riunione delle cause; non è assolutamente nelle possibilità della
Sig.ra valutare l'esistenza di un credito/debito tra il Sig. CP_2 [...]
e la e e, successivamente, i rapporti tra la CP_1 Parte_1 Parte_1
e il Sig, TUTTI I CLIENTI della Parte_1 Parte_1 Controparte_1 medesima Agenzia e la GN SI . È, altresì, evidente CP_3 che controparte in questo modo tenta di aggirare tutte le disposizioni normative nonché i principi costituzionali posti a tutela di una corretta instaurazione del contraddittorio e alla singola vicenda fattuale e processuale;
ebbene, sarà molto più oneroso e difficile l'acquisizione delle prove concernente soggetti e documenti relativi alla posizione di TUTTI I CLIENTI della e le Parte_1 risultanze di un processo penale a cui parte resistente non ha preso parte.
A tale rilievo, in data 22/06/2022, l'odierna APPELLANTE aveva replicato che: Il giudizio è uno solo ed è quello di cui all'art. 2900, e cioè la surrogatoria della creditrice nel diritto del proprio debitore alla Parte_1 Controparte_1 restituzione in suo favore, da parte della sig.ra della somma di € CP_2
24.552,00 pagata senza titolo.
A fronte di tale espressa dichiarazione della parte ricorrente, da intendersi come rinuncia implicita alla domanda di accertamento sopra indicata sub a) il Giudice di prime cure, ha, dunque correttamente qualificato la pretesa avanzata dalla stessa come volta ad ottenere una pronuncia ex art. 2900 c.c., risultando l'accertamento richiesto meramente strumentale rispetto ad essa e non suscettibile, dunque, di autonoma pronuncia.
pagina 12 di 25 Occorre, ulteriormente, evidenziare che il Tribunale, pur avendo disconosciuto la possibilità di qualificare come idonea a sorreggere l'azione surrogatoria la totalità della somma individuata da come proprio credito verso il Parte_1
ha nondimeno riconosciuto che parte del credito potesse dirsi CP_1 effettivamente certa nella sua esistenza, affermando testualmente: “Nella specie,
l'unico credito vantato dalla ricorrente nei confronti del che può dirsi CP_1 certo nella sua esistenza, è quello di € 10.000,00 già liquidato in sede penale a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. sentenza passata in giudicato, la cui produzione è pienamente ammissibile in quanto trattasi di documento di formazione sopravvenuta), oltre alle spese processuali riconosciute nei due gradi del giudizio penale”.
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla quantificazione del credito
“certo” – e che, come in precedenza evidenziato, atterrebbe ad una disamina soltanto strumentale alla trattazione del thema decidendum, coincidente con la sola azione surrogatoria - il Tribunale avrebbe, dunque, ravvisato la sussistenza di parte del credito, per cui è possibile ritenere che la pronuncia di rigetto sia principalmente imperniata su profili diversi rispetto alla (supposta) carenza di tale requisito (comunque non espressamente avallata dal Giudice di primo grado).
In altri termini il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di buona parte del credito vantato da poiché non provato, avendo riconosciuto il Parte_1 solo danno non patrimoniale liquidato dal GUP del Tribunale di Siena in €
10.000,00 posto che quello patrimoniale il cui accertamento il giudice penale gli aveva demandato non era stato provato neppure in ordine al nesso causale, dovendo l'accertamento avvenuto in sede penale limitarsi al solo fatto illecito.
Il fatto che non abbia espressamente accertato tale credito è dovuto al fatto che la relativa domanda era stata rinunciata tacitamente e l'accertamento incidentale non era necessario ai fini della valutazione relativa all'azione surrogatoria essendo pagina 13 di 25 stato già accertato in sede penale e posto a fondamento della condanna contenuto nel capo VI della sentenza del GUP precitato.
Concorda la Corte con tale impostazione, anche perché la pronuncia del giudice penale con riguardo al danno patrimoniale deve qualificarsi come condanna generica, la quale implica l'accertamento solo sul danno evento, ma non anche sul danno conseguenza civilistico, come correttamente rilevato dal primo giudice.
La Corte regolatrice, sul punto, ha avuto modo di rilevare che “quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli
(art. 1223 cod. civ.)” (Cass. Ordinanza Sez. 3 n. 8477 del 05/05/2020).
Pertanto, in difetto di prova del danno patrimoniale conseguenza e del nesso causale tra lo stesso e l'evento di danno conseguente alla truffa aggravata, l'unico credito da porre a fondamento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può che essere quello non patrimoniale di € 10.000,00 accertato in sede penale, oltre alle spese legali liquidate a favore delle parti civili costituite.
Per il resto, nessuna prova adeguata è stata fornita in ordine:
• ai recuperi di provvigioni per € 125.628,03, che sarebbero stati ottenuti dalla
GN Generali Italia S.p.a.;
• ai danni per € 110.327,79, risarciti ai clienti truffati dal CP_1
• alle spese sostenute per € 11.046,90 per i procedimenti di mediazione avviati da e nei confronti di vari soggetti truffati dal o nei cui CP_1 confronti il ha effettuato pagamenti non dovuti. CP_1
pagina 14 di 25 Corretta è, sul punto, la statuizione impugnata, laddove il giudice di prime cure afferma: “risulta unicamente che il ha dichiarato di aver versato la CP_1 somma di € 24.552,00 alla perché “riteneva importante mantenere buoni CP_2 rapporti, in quanto si trattava di clienti di buone potenzialità” (v. dichiarazioni spontanee del 26.8.2016), trattandosi dunque di un trasferimento di denaro giustificato dall'alienante dalla necessità di mantenere buoni rapporti contrattuali con la cliente”. E ancora: “Alcun elemento ulteriore può ricavarsi dalla sentenza penale del GUP presso il Tribunale di Siena, ove è solo genericamente rappresentato che il operava come una vera e propria GN CP_1
SI, erogando risarcimenti, rimborsi, rendimento e restituendo in parte completamente i capitali investiti;
tutti spostamenti patrimoniali in astratto muniti di una giustificazione”.
Infatti, risulta provato soltanto che, da un lato, lo stesso fosse stato CP_1 condannato a pagare quanto dovuto ai vari danneggiati e che nel ricorso introduttivo si fondava sulle dichiarazioni spontanee rese dal predetto appellato, alla Guardia di finanza di Siena in data 26.08.2016 (doc. 13) e sulla relazione di quest'ultima (doc. 12) il solo credito restitutorio di € 24.552,00, del medesimo verso la CP_2
La pronuncia impugnata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame impugna il capo dell'ordinanza che Parte_1 ha dichiarato non essere stata data prova dell'inerzia pregiudizievole del
“ovverosia del pericolo di insolvenza” del medesimo, deducendo in CP_1 particolare che una serie di circostanze avrebbero, invece, consentito di ritenere provato lo stato di insolvenza del e segnatamente: CP_1
pagina 15 di 25 • l'elevato importo della confisca disposta - in favore dello Stato - per l'ammontare di € 1.767.272,89;
• l'insussistenza di ulteriori cespiti nel patrimonio del CP_1
• gli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza che avrebbero riscontrato l'assenza di liquidità nei conti correnti del CP_1
• il procedimento penale a carico di quest'ultimo, alla luce dei profili risarcitori a vantaggio delle numerose parti civili in esso coinvolte.
La al riguardo replica che: CP_2
• l'onere probatorio avente ad oggetto l'inerzia pregiudizievole del debitore dovrebbe gravare sulla parte attrice, essendo un presupposto dell'azione di surrogazione;
• non potrebbe imputarsi al una condotta inerte, in quanto il non CP_1 essersi attivato per recuperare quanto avrebbe indebitamente corrisposto conseguirebbe dalla sua scelta di porre in essere l'atto dispositivo (compiendo, in positivo, una scelta non sindacabile mediante l'esperimento dell'azione surrogatoria);
• la consegna, in proprio favore, dell'assegno potrebbe, al più, essere soggetta ad azione revocatoria, consistendo in una condotta positiva;
• la documentazione in atti non sarebbe idonea a provare lo stato di insolvenza del CP_1
Il Collegio ritiene che anche tale motivo di appello debba essere rigettato.
Il Giudice di prime cure ha effettivamente ritenuto che non avesse Parte_1 dato prova della c.d. inerzia pregiudizievole, correttamente argomentando, di non poter desumere elementi presuntivi della sussistenza dell'attuale pericolo di insolvenza del quale elemento fondante l'azione surrogatoria. CP_1
pagina 16 di 25 Rilevasi, al riguardo, che “l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo” (Cass.
Sez.
2 - Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022).
Condizioni per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono:
a) l'esistenza di un credito, anche eventuale o soggetto a condizione o termine;
b) il mancato esercizio delle azioni che spetterebbero al debitore e che quest'ultimo non esercita per inerzia o scelta consapevole;
c) il conseguente aggravamento delle condizioni di soddisfacimento del credito che il creditore stesso vanta nei suoi confronti e quindi la compromissione della garanzia patrimoniale generica del debitore integrante il pericolo di insolvenza di quest'ultimo (cd. “inerzia pregiudizievole”).
pagina 17 di 25 Nel caso di specie, si è limitata generalmente ad allegare, a Parte_1 sostegno della propria pretesa, la rilevante entità delle obbligazioni gravanti sul senza, tuttavia, approfondire il necessario parametro cui tale CP_1 esposizione avrebbe dovuto essere raffrontata, nel vaglio del pericolo d'insolvenza, ovvero, la capienza del patrimonio del debitore.
L'indagine della Guardia di Finanza, di cui non sono allegati specifici riscontri, avrebbe sì accertato l'assenza di liquidità sul c/c del ma si colloca in CP_1 un periodo temporale remoto e non consente, dunque, di presumere l'attualità di quanto all'epoca riscontrato.
Allo stesso modo, anche il provvedimento di confisca dei beni, disposto dal G.U.P. del Tribunale di Siena nel 2016, soltanto di recente divenuto irrevocabile, non fornisce indicazioni sull'effettiva capienza dell'attuale patrimonio del CP_1
(che, da tale data, potrebbe essersi ampliato).
Pertanto, in assenza di elementi probatori dai quali desumere l'attuale consistenza patrimoniale del la pronuncia appellata è, sul punto, CP_1 suscettibile di integrale conferma.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di appello critica l'ordinanza decisoria Parte_1 impugnata in ordine alla sussistenza del credito restitutorio del nei CP_1 confronti della e sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal CP_2
Tribunale, sarebbe possibile qualificare il versamento contestato come un'operazione indebita perché senza causa e suscettibile, di conseguenza, di ripetizione.
Sul punto il giudice di prime cure si è così espresso: “con riguardo all'onere probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872)”, Cass. 24948/2017;
pagina 18 di 25 ancora, “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”, Cass. 7501/2012; in senso conforme: “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, Cass. 22872/2010]. Dagli atti di causa risulta unicamente che il ha dichiarato di aver versato la somma di € 24.552,00 alla CP_1 CP_2 perché “riteneva importante mantenere buoni rapporti, in quanto si trattava di clienti di buone potenzialità” (v. dichiarazioni spontanee del 26.8.2016), trattandosi dunque di un trasferimento di denaro giustificato dall'alienante dalla necessità di mantenere buoni rapporti contrattuali con la cliente;
ancora, in realtà, la ha dimostrato di aver versato al la somma di € CP_2 CP_1
8.000,00 da reinvestire in prodotti assicurativi, somma che è stata da questi indebitamente incassata e presumibilmente, poco dopo la scoperta, oggetto di restituzione con il versamento della maggior somma. Alcun elemento ulteriore può ricavarsi dalla sentenza penale del G.U.P. presso il Tribunale di Siena, ove è solo genericamente rappresentato che il operava come una vera e CP_1 propria compagnia assicurativa, erogando risarcimenti, rimborsi, rendimento e restituendo in parte completamente i capitali investiti;
tutti spostamenti patrimoniali in astratto muniti di una giustificazione”.
pagina 19 di 25 In ordine alla ricostruzione fattuale avallata dal giudice di primo grado,
l'APPELLANTE deduce che:
• non sarebbe possibile ravvisare prova dell'effettivo incasso dell'assegno di €
8.000,00 emesso della a favore del da reinvestire in CP_2 CP_1 prodotti assicurativi (non risultando, a tal fine, sufficiente la mera produzione della fotocopia del titolo);
• l'importo del riscatto della polizza venne versato dalla GN di assicurazioni Generali e non dal evidenziando il rilevante squilibrio CP_1 tra l'ammontare di € 8.000,00, che sarebbe stato indebitamente incassato dal e la diversa somma di € 24.552,00 che sarebbe stata versata alla CP_1
CP_2
• non vi sarebbe prova dell'accordo transattivo che sarebbe stato raggiunto da quest'ultima col dato che la transazione richiede forma scritta ad CP_1 probationem ai sensi dell'articolo 1967 c.c. e, comunque, anche se fosse stato raggiunto un accordo transattivo, esso avrebbe dovuto presuntivamente discendere dalla prospettazione, da parte della della denuncia penale CP_2 per la presunta appropriazione indebita della somma consegnata al CP_1
chiede, in conclusione, che il Collegio accerti l'obbligo restitutorio Parte_1 in proprio favore per effetto della surrogazione nel diritto del a CP_1 carico della per l'ammontare di € 24.552,00, stante l'insussistenza di CP_2 una causa giustificativa di tale versamento;
o, nel caso in cui dovesse ritenersi provato il versamento dell'importo di € 8.000 a favore del (nonché il CP_1 mancato impiego di tale somma), per la minor somma di € 16.552,00.
La contesta le asserzioni dell'APPELLANTE, rappresentando un quadro CP_2 differente e cioè che:
pagina 20 di 25 • ella sarebbe stata una cliente di vecchia data del e, facendo CP_1 pieno affidamento su di lui, avrebbe provveduto, in modo sistematico, a consegnargli personalmente assegni relativi ai premi di varie polizze assicurative e pensionistiche, che il medesimo, secondo gli accordi intercorsi, avrebbe provveduto a versare in favore della compagnia assicurativa;
• il versamento di € 8.000,00 sarebbe stato effettuato allo stesso modo, in data 23.02.2012, avendole il suggerito di investire la somma in un CP_1 prodotto assicurativo ad alto rendimento;
• nel 2016, interrogando il sullo stato della relativa polizza, CP_1 questi avrebbe dichiarato di aver “dimenticato” di versare tale assegno;
• avrebbe appurato, invece, l'avvenuto incasso del titolo da parte del medesimo ed avrebbe, quindi, deciso di riscattare anticipatamente la polizza n.
070743327, liquidata in data 18/03/2016 con il versamento della somma di €
4.893,33;
• avrebbe preteso la restituzione della somma di € 8,000,00 nonché la corresponsione di un ulteriore ammontare a titolo di ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito (alla luce degli interessi/cedole non maturate);
• soltanto in seguito sarebbe giunta a conoscenza delle modalità truffaldine poste in essere dal ma, essendo già stata rimborsata, avrebbe CP_1 deciso di non sporgere querela, né di costituirsi parte civile nel relativo procedimento.
Ciò posto, il Collegio ritiene il motivo addotto privo di fondamento, sotto diversi profili.
L'orientamento consolidato della Corte della Cassazione propende, al riguardo, per ritenere che, nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere di provare pagina 21 di 25 l'assenza di una causa giustificativa del pagamento che si assuma non dovuto gravi sull'attore. erra, dunque, nell'ancorare la propria pretesa alla (supposta) Parte_1 circostanza che la non abbia sufficientemente provato la natura CP_2 causale del pagamento percepito.
Ad ogni modo, l'APPELLATA ha corroborato la propria ricostruzione fattuale fornendo sufficiente materiale probatorio: in particolar modo l'avvenuto incasso dell'assegno, da parte del sarebbe provato in ragione della CP_1 produzione di matrice dell'assegno, dell'estratto conto e della copia dell'assegno.
Alla luce delle circostanze fattuali ricostruite nel procedimento penale che ha visto il rispondere dei delitti di truffa aggravata e di autoriciclaggio, la CP_1 ricostruzione fattuale prospettata dalla risulta verosimile. CP_2
E', dunque, corretto, ad avviso del Collegio, ritenere che l'APPELLATA sia stata raggirata dal che, prospettandole un investimento ad elevato CP_1 rendimento, si sarebbe fatto consegnare l'assegno per la somma di € 8.000 e che la stessa, avvedutasi del mancato investimento di tale somma, invece acquisita dal abbia provveduto alla chiusura anticipata delle polizze CP_1 effettivamente stipulate (ricevendo, pertanto, la liquidazione da GENERALI).
E', inoltre, ragionevole ritenere che il per evitare di incorrere in CP_1 un'azione giudiziale che avrebbe comportato l'emersione delle dinamiche truffaldine da questi poste in essere anche in diversi rapporti, si sia reso disponibile a corrispondere a una somma che tenesse in CP_2 considerazione, oltre all'originario importo di € 8.000, anche il danno da questa lamentato (presumibilmente elevato in considerazione degli elevati rendimenti allora prospettati dal e non goduti dall'odierna APPELLATA, non CP_1 essendo stata la somma destinata all'investimento promesso).
pagina 22 di 25 Di conseguenza, è possibile affermare che la dazione effettuata a vantaggio della fosse, astrattamente, dotata di causa. CP_2
Prive di fondamento, in quanto sprovviste di prova, risultano le considerazioni svolte da parte APPELLANTE in ordine alla ipotetica dinamica estorsiva che sarebbe stata posta in essere dall'odierna APPELLATA in danno al CP_1
Occorre, ulteriormente, evidenziare l'inadeguatezza dell'azione surrogatoria rispetto alla finalità mediante la stessa perseguita da . Parte_1
L'azione surrogatoria presuppone l'inerzia del debitore, ovvero un comportamento omissivo.
E' possibile, astrattamente, ipotizzare la compatibilità tra azione surrogatoria e il mancato esperimento di azione di ripetizione dell'indebito: si pensi, ad esempio, ad ipotesi nelle quali il carattere non dovuto della prestazione sia emerso in un secondo momento rispetto all'atto dispositivo, come nel caso in cui l'indebito discenda dalla risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale una prestazione sia già stata eseguita.
Nel caso di specie, invece, il non essersi il attivato per recuperare CP_1 quanto avrebbe indebitamente corrisposto costituisce una condotta da porre in necessaria correlazione con l'atto dispositivo a monte eseguito: la successiva inerzia, nel caso di specie, non assume autonoma rilevanza, consistendo – piuttosto – nella fisiologica implicazione della condotta attiva in precedenza posta in essere.
Oggetto di contestazione non avrebbe dovuto essere, di conseguenza, l'inerzia del quanto, piuttosto, il compimento (in positivo) dell'atto dispositivo CP_1 con il quale avrebbe, assertivamente senza causa, recato pregiudizio alle ragioni creditizie.
pagina 23 di 25 In disparte ogni considerazione in ordine all'assenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria, il Collegio ritiene, dunque, che Pt_1
avrebbe dovuto, piuttosto, ricorrere all'azione revocatoria.
[...]
La pronuncia impugnata va dunque confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali CP_2 del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (disputandum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
A fronte della soccombenza della va, altresì, ritenuta assorbita la CP_4 domanda dalla stessa formulata di condanna della alla restituzione in CP_2 proprio favore, le spese e le competenze pagate in suo favore, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Siena.
Non vi è luogo a provvedere in punto spese di lite nel rapporto tra l'APPELLANTE ed il a fronte della contumacia di quest'ultimo. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale CP_2 di Siena in data 29.01.2023 e pubblicata il 06.02.2023, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 24 di 25 2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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