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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/09/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2724/2024 posta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 promossa da
nato a [...], il [...], titolare del Parte_1
passaporto n. rilasciato dal Governo Marocchino il 24.06.2020, Numero_1
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), Piazza Garibaldi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Morena Valentina Curatolo (C.F.: del foro di Busto C.F._1
Arsizio, pec: dalla quale è Email_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato C.F._2
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 01.07.2024, il ricorrente, ut supra generalizzato, adiva questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine esponeva: di essere discendente di cittadini italiani;
che il bisnonno, Sig.
, nato a [...], il [...] era cittadino italiano;
che Persona_1
dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra il Persona_1 Persona_2
24/08/1895, a Tunisi, nasceva il Sig. cittadino italiano;
che Persona_3
dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra il Persona_3 Persona_4
13/07/1921, nasceva a Tunisi che Persona_5
quest'ultima in data 20/04/1942 contraeva matrimonio con il Sig. Persona_6
cittadino marocchino;
che dal suddetto matrimonio nascevano: nato Parte_1
a Casablanca, il 15/05/1944, odierno ricorrente, , nata a [...], il Parte_2
11/06/1946, , nato a [...] l'[...], nata a Parte_3 Persona_7
Casablanca, il 06/11/1950, nata a [...], il [...] e Persona_8 Per_9
nato a [...], il [...].
[...]
Deduceva l'istante di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano ai sensi degli artt. 1, comma 1, n. 1) e 7 della Legge n. 555 del 1912 e alla luce, altresì, dell'interpretazione costituzionalmente orientata della più recente giurisprudenza di legittimità e delle successive elaborazioni giurisprudenziali.
In particolare, a sostegno della pretesa, il ricorrente puntualizzava che la madre, sig. ra cittadina italiana, per nascita, aveva Persona_5
acquistato la cittadinanza marocchina solo in forza del matrimonio contratto con il cittadino marocchino , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Persona_6
Il , nel costituirsi in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, rimetteva al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica, al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente, ribadendo l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare direttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Alla luce di tale considerazione, il , come sopra costituito, Controparte_1
chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo l'avo dell'odierno ricorrente, Sig.
[...]
nato nel Comune di Naso, il procedimento è di competenza Persona_1
dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In secondo luogo, deve ritenersi altresì sussistente il requisito dell'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di linea di discendenza di derivazione materna, il richiedente non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia, fino all'approvazione della prima legge organica in materia di cittadinanza, n. 555/1912., il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva, che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni pre-costituzionali, sulla cittadinanza italiana, violassero palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponevano la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle Leggi, per di più a fattispecie, come quella in esame, anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n° 4466 del
25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n°
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, ripresa da numerose pronunce di legittimità e di merito, a decorrere dal 01.01.1948, il recupero della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che l'aveva persa e, dunque, era stata impossibilitata a trasmetterla in applicazione di una norma pre-costituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui questo Giudice ritiene di aderire.
Infine, il suindicato corpus normativo, in materia di cittadinanza è stato aggiornato dalla disciplina contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce tra l'altro, che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, e ha, ammesso il principio della c.d doppia cittadinanza originaria e/o conservazione volontaria della cittadinanza (art. 11).
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente apostillata e asseverata, da cui risulta, in particolare, che il richiedente è discendente da cittadini italiani mai naturalizzatisi.
Va notato vieppiù che, allo stato degli atti e in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, è d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
Può, dunque, ritenersi che il sig. ha trasmesso iure Persona_1
sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Sig. e, per il tramite di Persona_3
quest'ultimo, alla nipote , la quale ha, infine, Persona_5
comunicato lo status civitatis italiano al figlio e odierno ricorrente, Parte_1
in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché in assenza, di comprovati atti di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della suddetta . Persona_5
Si aggiunga, che il suindicato discendente della sig.ra Parte_1 [...]
, può considerarsi titolare di una doppia cittadinanza Persona_5
'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella marocchina, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”
(art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque, a ragione ritenere, che il ricorrente abbiano dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dall' odierno ricorrente va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, impossibilitata, peraltro, alla luce del dettato legislativo, ad applicare, in via amministrativa, i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, posti alla base della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che, il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 03.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Francesca Panarello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 2724/2024 posta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 promossa da
nato a [...], il [...], titolare del Parte_1
passaporto n. rilasciato dal Governo Marocchino il 24.06.2020, Numero_1
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (VA), Piazza Garibaldi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Morena Valentina Curatolo (C.F.: del foro di Busto C.F._1
Arsizio, pec: dalla quale è Email_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente contro
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato C.F._2
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 01.07.2024, il ricorrente, ut supra generalizzato, adiva questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine esponeva: di essere discendente di cittadini italiani;
che il bisnonno, Sig.
, nato a [...], il [...] era cittadino italiano;
che Persona_1
dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra il Persona_1 Persona_2
24/08/1895, a Tunisi, nasceva il Sig. cittadino italiano;
che Persona_3
dall'unione tra il Sig. e la Sig.ra il Persona_3 Persona_4
13/07/1921, nasceva a Tunisi che Persona_5
quest'ultima in data 20/04/1942 contraeva matrimonio con il Sig. Persona_6
cittadino marocchino;
che dal suddetto matrimonio nascevano: nato Parte_1
a Casablanca, il 15/05/1944, odierno ricorrente, , nata a [...], il Parte_2
11/06/1946, , nato a [...] l'[...], nata a Parte_3 Persona_7
Casablanca, il 06/11/1950, nata a [...], il [...] e Persona_8 Per_9
nato a [...], il [...].
[...]
Deduceva l'istante di avere diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano ai sensi degli artt. 1, comma 1, n. 1) e 7 della Legge n. 555 del 1912 e alla luce, altresì, dell'interpretazione costituzionalmente orientata della più recente giurisprudenza di legittimità e delle successive elaborazioni giurisprudenziali.
In particolare, a sostegno della pretesa, il ricorrente puntualizzava che la madre, sig. ra cittadina italiana, per nascita, aveva Persona_5
acquistato la cittadinanza marocchina solo in forza del matrimonio contratto con il cittadino marocchino , senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Persona_6
Il , nel costituirsi in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, rimetteva al Tribunale adito la valutazione e l'accertamento della c.d. continuità genealogica, al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore della ricorrente, ribadendo l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di applicare direttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Alla luce di tale considerazione, il , come sopra costituito, Controparte_1
chiedeva, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Istruita con produzioni documentali, la causa veniva assunta in decisione su note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.06.2025.
***
Va, innanzitutto, ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del
26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022, sicché, essendo l'avo dell'odierno ricorrente, Sig.
[...]
nato nel Comune di Naso, il procedimento è di competenza Persona_1
dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
In secondo luogo, deve ritenersi altresì sussistente il requisito dell'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di linea di discendenza di derivazione materna, il richiedente non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel nostro ordinamento, i primi riferimenti normativi in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia, fino all'approvazione della prima legge organica in materia di cittadinanza, n. 555/1912., il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
Nel vigore delle summenzionate disposizioni, la Corte Costituzionale ha dapprima, con la sentenza n. 87 del 1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. n. 555/1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, da parte della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero, e, successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva, che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina. La Corte ha ritenuto che le scrutinate disposizioni pre-costituzionali, sulla cittadinanza italiana, violassero palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminavano una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponevano la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'applicazione delle decisioni del Giudice delle Leggi, per di più a fattispecie, come quella in esame, anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, si deve alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ., SS. UU., sent. n° 4466 del
25.02.2009), con cui è stato affermato il principio secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente da un'espressa dichiarazione, volta al riacquisto della cittadinanza, resa, ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, dalla donna che l' abbia perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la privazione della cittadinanza, senza la volontà della titolare, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)”, e tale effetto pregiudizievole non si esaurisce con la perdita non volontaria dello status civitatis, dovuta al sorgere del vincolo coniugale con un cittadino straniero, ma continua a perdurare anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
In forza di tali principi, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009), attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, permanente e con effetti perduranti nel tempo, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle situazioni o dei rapporti esauriti, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità. Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n°
25318 del 24.08.2022).
Alla luce dell'esaminata evoluzione giurisprudenziale, ripresa da numerose pronunce di legittimità e di merito, a decorrere dal 01.01.1948, il recupero della cittadinanza opera automaticamente in capo alla cittadina, che l'aveva persa e, dunque, era stata impossibilitata a trasmetterla in applicazione di una norma pre-costituzionale, dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, con analoghe conseguenze a cascata per tutti i discendenti, in virtù del rapporto di filiazione. Tale diritto non potrà negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti degli eventuali ricorrenti, salvo che vi sia stata da parte di costoro, rinuncia espressa alla cittadinanza prima della nascita del discendente, a cui l'hanno trasferita di diritto nel momento in cui è venuto ad esistenza.
Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui questo Giudice ritiene di aderire.
Infine, il suindicato corpus normativo, in materia di cittadinanza è stato aggiornato dalla disciplina contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce tra l'altro, che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, e ha, ammesso il principio della c.d doppia cittadinanza originaria e/o conservazione volontaria della cittadinanza (art. 11).
Ciò posto, la linea di discendenza riportata all'interno dell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente apostillata e asseverata, da cui risulta, in particolare, che il richiedente è discendente da cittadini italiani mai naturalizzatisi.
Va notato vieppiù che, allo stato degli atti e in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, è d'obbligo astenersi da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della continuità genealogica.
Può, dunque, ritenersi che il sig. ha trasmesso iure Persona_1
sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Sig. e, per il tramite di Persona_3
quest'ultimo, alla nipote , la quale ha, infine, Persona_5
comunicato lo status civitatis italiano al figlio e odierno ricorrente, Parte_1
in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché in assenza, di comprovati atti di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della suddetta . Persona_5
Si aggiunga, che il suindicato discendente della sig.ra Parte_1 [...]
, può considerarsi titolare di una doppia cittadinanza Persona_5
'originaria', ovvero di uno stato di bipolidia involontaria e inevitabile, per effetto del concorrente criterio di attribuzione della cittadinanza italiana, attraverso la linea di sangue, e di quella marocchina, per effetto dello ius soli.
Si tratta, in buona sostanza, di un caso di doppia cittadinanza originaria, definitivamente ammesso, insieme a quello di doppia cittadinanza derivata, nel nostro ordinamento dalla L. n° 91/1992. Quest'ultimo corpo normativo, in particolare, ha fissato il principio della conservazione volontaria della cittadinanza, statuendo che “Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”
(art. 11) e al contempo ha abrogato, in forza della art 26, l'obbligo di opzione tra due cittadinanze, anteriormente imposto, dall'art. 5 L. n° 123/1983, nel caso di doppia cittadinanza, al figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.
In assenza di elementi da cui ricavare la sopravvenuta rinuncia, si può, dunque, a ragione ritenere, che il ricorrente abbiano dato prova del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione della cittadinanza italiana dalla nascita, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022), nel caso di specie non verificatasi.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dall' odierno ricorrente va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, impossibilitata, peraltro, alla luce del dettato legislativo, ad applicare, in via amministrativa, i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, posti alla base della decisione, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che, il ricorrente è cittadino italiano dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 03.09.2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Panarello