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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Rosella NOCERA Presidente
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore
Dott. Emanuele PINTO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 2636, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Rizzi Graziano Antonio), Parte_1
e
(Avv. Lelli Alessandra), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nato il figlio (n. il 25.5.2020), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1 che la relazione sentimentale si era interrotta;
che, instaurato il giudizio n. r.g. 4761/2020 volto alla regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, le parti addivenivano ad un accordo, secondo il quale: il minore, affidato ad entrambi i genitori, era collocato presso l'abitazione materna, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre, il quale si obbligava, a titolo di contributo al mantenimento del minore, a corrispondere la somma mensile di €300,00 oltre al
50% delle spese straordinarie;
che il Tribunale di Bari recepiva detti accordi con decreto emesso l'8.6.2021;
che nelle more il resistente si era trasferito a Vicenza per cui andavano modificate le intese raggiunte tra le parti in punto di diritto di visita del padre, il quale faceva rientro ½ fine settimana al mese;
che il contributo al mantenimento dovuto in base agli accordi intercorsi nel 2021 dal resistente era comprensivo dell'assegno familiare, sicchè necessitava rimodulare detto contributo;
tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva modificarsi il diritto di visita come stabilito tra le parti con la convenzione recepita dal Tribunale con decreto dell'8.6.2021 e di porre a carico del TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione della somma mensile di €400,00, stabilendo la percezione da parte di essa istante dell'assegno unico.
Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 24.9.2024 non opponendosi alla richiesta di modifica del diritto di visita e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento non superiore a €230,00 mensili.
All'udienza dell'11.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa in ordine alle questioni controverse e chiedevano un breve rinvio per il deposito della relativa convenzione modificativa delle intese già intercorse tra le parti nell'ambito del precedente giudizio.
Con note depositate in data 7.1.2025 le parti depositavano la convenzione sottoscritta, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale.
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota dell'11-12.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici del minore (nato da una relazione tra i loro genitori non fondata sul Per_1 matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori (già previsto con decreto dell'8.6.2021), tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il Minore resta collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili, somma che sarà aumentata a €300,00 mensili al compimento del sesto anno di età del minore, oltre alle spese straordinarie) è equo e consente al minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Nulla va previsto sulle spese, attesa la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così stabilisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata dalle parti all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
4.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
ROSELLA NOCERA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Rosella NOCERA Presidente
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore
Dott. Emanuele PINTO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 2636, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Rizzi Graziano Antonio), Parte_1
e
(Avv. Lelli Alessandra), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.3.2024, la ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente nel corso della quale era nato il figlio (n. il 25.5.2020), riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1 che la relazione sentimentale si era interrotta;
che, instaurato il giudizio n. r.g. 4761/2020 volto alla regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore, le parti addivenivano ad un accordo, secondo il quale: il minore, affidato ad entrambi i genitori, era collocato presso l'abitazione materna, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre, il quale si obbligava, a titolo di contributo al mantenimento del minore, a corrispondere la somma mensile di €300,00 oltre al
50% delle spese straordinarie;
che il Tribunale di Bari recepiva detti accordi con decreto emesso l'8.6.2021;
che nelle more il resistente si era trasferito a Vicenza per cui andavano modificate le intese raggiunte tra le parti in punto di diritto di visita del padre, il quale faceva rientro ½ fine settimana al mese;
che il contributo al mantenimento dovuto in base agli accordi intercorsi nel 2021 dal resistente era comprensivo dell'assegno familiare, sicchè necessitava rimodulare detto contributo;
tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva modificarsi il diritto di visita come stabilito tra le parti con la convenzione recepita dal Tribunale con decreto dell'8.6.2021 e di porre a carico del TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione della somma mensile di €400,00, stabilendo la percezione da parte di essa istante dell'assegno unico.
Il resistente si costituiva in giudizio con memoria del 24.9.2024 non opponendosi alla richiesta di modifica del diritto di visita e chiedendo di porre a suo carico un contributo al mantenimento non superiore a €230,00 mensili.
All'udienza dell'11.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa in ordine alle questioni controverse e chiedevano un breve rinvio per il deposito della relativa convenzione modificativa delle intese già intercorse tra le parti nell'ambito del precedente giudizio.
Con note depositate in data 7.1.2025 le parti depositavano la convenzione sottoscritta, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale.
La causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota dell'11-12.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici del minore (nato da una relazione tra i loro genitori non fondata sul Per_1 matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento del minore ad entrambi i genitori (già previsto con decreto dell'8.6.2021), tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
Il Minore resta collocato presso la madre, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il suo habitat dal quale è preferibile non distrarlo, anche in ragione della sua tenera età.
Con riferimento all'obbligo di mantenimento, il quantum mensile determinato dalle parti (€250,00 mensili, somma che sarà aumentata a €300,00 mensili al compimento del sesto anno di età del minore, oltre alle spese straordinarie) è equo e consente al minore di far fronte alle necessità di vita quotidiana. L'AUU verrà percepito integralmente dal genitore collocatario.
Trattasi di accordo debitamente sottoscritto, in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Nulla va previsto sulle spese, attesa la definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda, con l'intervento del P.M., così stabilisce: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta e depositata dalle parti all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
4.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
ROSELLA NOCERA