Ordinanza cautelare 22 gennaio 2018
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2018, proposto da
LI MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
contro
Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria Tar Milano;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego ed archiviazione della domanda di Permesso di Costruire prot. n. 50995 dell’11 ottobre 2017
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il diniego del rilascio del permesso di costruire indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Lissone ai sensi dell’art. 5 delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. di Lissone, secondo cui “ Si considerano aree di pertinenza dei fabbricati quelle sulla cui superficie sono stati applicati gli indici di edificabilità che li hanno generati. Le aree di pertinenza degli edifici esistenti non potranno essere ulteriormente conteggiate a fini edificatori se non per conseguire l’edificabilità massima consentita dal piano. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici ”.
In particolare, va premesso in fatto che la ricorrente è proprietaria delle aree site nel Comune di Lissone identificate catastalmente al foglio 39, mappali 248 e 262.
Precedentemente, tali aree erano ricomprese nell’appezzamento di terreno costituito dai mappali 119 e 120, foglio 39, poi frazionati con atto del 14 settembre 1988, che ha quindi dato origine a diversi mappali, fra cui quelli indicati sopra, di proprietà della ricorrente.
Con istanza del 20 luglio 2017, la ricorrente ha richiesto il rilascio di un permesso di costruire onde ottenere il titolo abilitativo necessario per effettuare interventi sul mappale 248.
Con note prot. 45965 del 15 settembre 2017, l’Amministrazione comunale ha comunicato all’interessata il preavviso di rigetto dell’istanza, con cui ha rilevato che “ l’area di cui al mapp.le 248- 250000000 (utilizzata per i calcoli di verifica planivolumetrica) era stata già conteggiata quale area di pertinenza dell’edificio esistente sul mapp.le 120 ed ex mapp. 119, ora mapp.le, realizzato in forza della C.E. nr.28 del 21/03/1988 ), nonché sulla stessa area è stato stipulato apposito vincolo di pertinenza ed asservimento planivolumetrico (di utilizzazione fondiaria e di superficie coperta) con atto notarile Notaio Erba del 16/09/1988 ” e, conseguentemente, “ la non conformità di quanto presentato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, con particolare riferimento alla normativa di cui all’art.5 del Piano delle Regole del PGT vigente in materia di “area di pertinenza ”.
L’odierna ricorrente ha riscontrato la suddetta comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, contestando in diritto i rilievi sollevati dal Comune.
Con il provvedimento qui impugnato, l’Amministrazione ha respinto l’istanza, ribadendo le ragioni già esposte con il preavviso di rigetto.
La ricorrente insorge avverso il diniego emesso dal Comune, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
I) violazione dell’art. 5 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, in quanto il lotto oggetto della richiesta non costituisce pertinenza dell’area in riferimento alla quale era stata rilasciata la concessione edilizia n. 28/1988, attesa l’inesistenza di un formale atto di asservimento e considerato che nessuno dei fabbricati costruiti in forza della predetta connessione insiste sul mappale di proprietà della ricorrente;
II) con il secondo e il terzo motivo di ricorso, vengono denunciati il difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe inficiato il provvedimento gravato.
Il Comune di Lissone si è costituito in giudizio, resistendo alle domande avversarie.
Con ordinanza n. 103 del 22 gennaio 2018, questo Tribunale, ravvisata l’insussistenza del fumus boni iuris , ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente,
All’udienza pubblica di smaltimento del 27 ottobre 2022, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche insistendo nelle rispettive tesi difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e merita pertanto di essere respinto.
I motivi articolati dalla ricorrente possono essere scrutinati congiuntamente, considerata la sostanziale unicità della questione posta a fondamento del ricorso, riguardante l’interpretazione dell’art. 5 delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. di Lissone.
Tale disposizione prevede che “ si considerano aree di pertinenza dei fabbricati quelle sulla cui superficie sono stati applicati gli indici di edificabilità che li hanno generati. Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano delle Regole, o realizzati in attuazione dello stesso, non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini edificatori se non per conseguire l’edificabilità massima consentita dal piano. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Negli elaborati presentati per l’ottenimento del titolo abilitativo, deve figurare l’individuazione delle aree di pertinenza unitamente alla dichiarazione che le stesse sono libere da precedenti vincoli di asservimento. In assenza di documentazione dotata di valore formale, si considera di pertinenza di un fabbricato l’area di sedime dello stesso e l’area circostante che alla data di adozione della presente disciplina risultano della medesima proprietà ”.
Nel caso di specie, gli Uffici comunali hanno ritenuto la pertinenzialità dell’area sulla quale la ricorrente vorrebbe realizzare l’intervento rispetto all’originario mappale 120, su cui è stato realizzato un edificio in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1988.
Pertanto, i conteggi planivolumetrici allegati alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente avrebbero dovuto essere effettuati scomputando dall’edificabilità complessiva dell’area il volume già a suo tempo utilizzato per l’edificazione sul lotto di provenienza, stante l’originaria unitarietà di quest’ultimo.
Questo TAR si è già pronunciato su fattispecie del tutto analoga alla presente, affermando principi da cui non vi è ragione di discostarsi.
Si è osservato, in particolare che “ nella specie non appare rilevante la mancanza di un formale atto di asservimento dell’area interessata dal progettato intervento edilizio ad altre aree già oggetto di passata edificazione, come richiesto dalla vigente normativa edilizia laddove ci si trovi al cospetto di lotti distinti, in quanto si tratta di un unico compendio che, solo con il passare del tempo, è stato oggetto di frazionamento (cfr. T.A.R. DI, Milano, II, 3 aprile 2018, n. 882). In senso opposto non può essere richiamato il tenore letterale dell’art. 5 delle N.T.A., in precedenza richiamato, considerato che lo stesso, pur nella sua non univocità, non può che essere interpretato conformemente alla normativa sovraordinata e ai principi dell’ordinamento in ambito urbanistico – come declinati anche dalla consolidata giurisprudenza – e quindi riconoscendo valore di atto formale anche al titolo edilizio rilasciato dal Comune […] che certo è un atto dotato di valore formale, opponibile ai terzi e passibile di gravame in sede giurisdizionale da parte di soggetti controinteressati (tra l’altro, la mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile oggetto di trasferimento negli atti tra vivi ad effetti reali ne determina la nullità: cfr. Cass., SS.UU., 22 marzo 2019, n. 8230). La modifica dell’art. 5 delle N.T.A. (con l’aggiunta, dopo la proposizione «In assenza di documentazione dotata di valore formale», della specificazione «considerando compresi in detta documentazione anche gli elaborati grafici del titolo abilitativo»), introdotta in sede di approvazione della variante al P.G.T. nel 2019, che a giudizio della ricorrente dimostrerebbe la correttezza della sua tesi, lungi dal rappresentare una innovazione della stessa, con applicazione solo pro futuro, appare piuttosto finalizzata all’eliminazione di possibili dubbi ed equivoci in ordine alla corretta interpretazione da attribuire alla disposizione nella sua effettiva portata; tra l’altro, la natura regolamentare delle N.T.A. ne consente comunque la disapplicazione, laddove le stesse dovessero porsi in conflitto con norme di rango primario (in argomento, Consiglio di Stato, V, 16 aprile 2013, n. 2094; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 15 novembre 2013, n. 592; anche, Consiglio di Stato, IV, 13 marzo 2018, n. 1583).
Quanto evidenziato in precedenza è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale «lo strumento urbanistico, proprio per le sue caratteristiche di strumento di pianificazione e delle sua possibilità di utilizzo, nel disporre le future conformazioni del territorio, considera le sole “aree libere”, tali dovendosi ritenere quelle “disponibili” al momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico). D’altra parte, diversamente opinando, ogni nuova pianificazione risulterebbe del tutto scollegata dalla precedente, potendo da questa prescindere, e di volta in volta riguarderebbe, senza alcuna contestualizzazione storica, una parte sempre più esigua del territorio comunale (cioè quella non ancora occupata da immobili e manufatti), valutata ex novo. In tal modo, la pianificazione urbanistica si ridurrebbe a considerare il territorio solo nella sua mera possibilità di edificazione, in quanto non ostacolata da presenze materiali, e non già come un bene da conformare per il migliore sviluppo della comunità, salvaguardando i diritti costituzionalmente garantiti degli individui che su di esso vivono ed operano. Quanto sin qui esposto, comporta che l’eventuale modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio considerata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere, nel senso sopra precisato, con esclusione, quindi, di tutte le aree comunque già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si presentino “fisicamente” libere da immobili» (Consiglio di Stato, IV, 22 novembre 2017, n. 5419; altresì, Ad. plen., 23 aprile 2009, n. 3; IV, 1° agosto 2018, n. 4747; T.A.R. DI, Milano, II, 3 aprile 2018, n. 882).
Da ciò discende la legittimità del diniego comunale con riguardo alla necessità di computare nel calcolo dell’indice di edificabilità anche la volumetria del lotto cui originariamente apparteneva l’area di proprietà della società ricorrente ”.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, ritenersi in conclusione che il Comune abbia correttamente interpretato il disposto dell’art. 5 delle N.T.A., attribuendo rilievo all’originaria unitarietà dell’appezzamento di cui fa parte il mappale oggetto della richiesta di titolo edilizio.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.
In considerazione della peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la DI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Maria Testini | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO