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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.01.1957 e residente a [...](Slovenia), località Kneza n. 61/A, rappresentato e difeso dall'avv. PORTANTIOLO MARCO del RO di Treviso (C.F.:
e indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, giusta delega a margine dell'atto di Email_1 citazione in opposizione dd. 25/10/2024;
- parte opponente contro
➢ (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
02.01.1957, residente in [...], assistito e rappresentato all'avv. VERSINI MASSIMILIANO (C.F. e dall'avv. C.F._4
MATTEOTTI RODOLFO (C.F. ), del RO di Rovereto (TN), C.F._5 con studio in 38062 Arco (TN), via Sant'Andrea 53 ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 15/07/2024;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 497 d.d. 2024, di pagamento della somma di € 125.000,00.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da note scritte depositate il 07/05/2025:
“in via pregiudiziale di rito per tutti i motivi esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente ritrascritti, in accoglimento dell'eccezione sollevata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto e ivi sentir pronunciare la competenza del Tribunale di ER e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso e con conseguente liquidazione delle spese di lite;
pagina 1 di 9 nel merito, in via principale per tutti i motivi esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente ritrascritti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso del sig. CP_1 nei confronti del sig. e, per l'effetto, revocarsi e/o annullare e/o dichiararsi Pt_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
Del procuratore di parte opposta:
- come da note scritte depositate il 08/05/2025:
“In via preliminare:
-si chiede sin d'ora la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
Nel merito: per i motivi indicati in narrativa si chiede di rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto dell'importo pari ad € 125.000 oltre agli interessi legali ed alle spese sia della fase monitoria sia del presente grado.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto notarile del 27/07/2006, i sig.ri e costituivano la società Pt_1 CP_1 CP_2
, con sede in Pieve di Ledro (TN) e con durata stabilita fino al 31/12/2030, impresa
[...] che operava nel settore edilizio in genere, sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici e privati. La compagine sociale era composta in via esclusiva dai soci e Pt_1
, i quali erano titolari per la metà ciascuno dell'intero capitale dell'ammontare CP_1 complessivo di € 10.000,00. In data 25/10/2006, il sig. , intervenendo nella sua qualità di amministratore unico CP_1 della Società, stipulava con NC PO di ER e NO soc. cop. un contratto CP_2 di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. In particolare, in forza del predetto contratto, la concedeva alla Società correntista un finanziamento in forma di CP_3 apertura di credito fino alla concorrenza di € 800.000,00, utilizzabile sul conto corrente n. 5298 intestato alla Società. Tale importo veniva richiesto per la costruzione/ristrutturazione di un complesso immobiliare in Tiarno di Sotto (TN) e veniva erogato dalla sul CP_3 conto corrente nelle seguenti modalità: € 165.000, 00 venivano messi a disposizione all'apertura del credito;
l'importo residuo sarebbe stato versato dalla entro e non CP_3 oltre 24 mesi dalla stipulazione, ove il fabbricato avesse potuto costituire idonea garanzia. L'ipoteca sul fabbricato garantiva il pagamento di quanto dovuto dalla Società fino alla concorrenza della somma di € 1.200.000,00.
pagina 2 di 9 In data 27/09/2006, i due soci stipulavano con NC PO un contratto di fideiussione omnibus, costituendosi fideiussori solidali della Società per l'importo massimo garantito di
€ 1.000.000,00. Successivamente, stante l'inadempimento della alla restituzione del CP_2 finanziamento ricevuto, NC PO, con lettera del 20/06/2014, comunicava alla
Società e ai due garanti il recesso dal conto corrente fondiario n. 5298 e, poi, con lettera del
02/04/2015, la rinnovava la richiesta di pagamento delle somme a lei dovute. CP_3 Al fine di evitare l'esecuzione forzata, con atto notarile di cessione di credito con surroga ipotecaria del 06/11/2015, il sig. acquistava il credito che la aveva maturato CP_1 CP_3 nei confronti della Società, per il prezzo pattuito di € 250.000,00, surrogandosi nel credito ceduto con tutte le garanzie che lo assistevano.
La società veniva dichiarata fallita con sentenza dd. 28/01/2021. CP_2
Ciò posto, seppur ammesso nella successiva procedura fallimentare della il CP_2 sig. non trovava alcuna soddisfazione del suo credito, di talché esperiva l'azione di CP_1 surroga/regresso nei confronti del garante socio sig. ingiungendolo al pagamento Pt_1 della somma di € 125.000,00 a fronte della fideiussione omnibus precedentemente rilasciata alla Società.
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 15/07/2024, chiedeva a questo Tribunale – in CP_1 relazione ai fatti come sopra esposti - ingiunzione a carico di , di pagamento Parte_1 della somma di € 125.000,00, in via principale, a titolo di adempimento del credito di cui lo stesso era divenuto cessionario e, in subordine, a titolo di regresso ex art. 1965 c.c., dimettendo documenti, ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 2.242,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Contro questo decreto proponeva opposizione, svolgendo domande come Parte_1 nelle sopra riportate conclusioni, in particolare, esponendo quanto segue:
- in via preliminare, eccepiva che il Tribunale adito in fase monitoria non fosse territorialmente competente a emettere il decreto ingiuntivo in favore del sig. , CP_1 in quanto, al punto 5) del contratto di cessione del credito allegato, le parti avevano stabilito che “per ogni controversia di qualunque genere relativa e dipendente alla Cessione sarà competente in via esclusiva il RO di ER”; sotto questo profilo doveva evidenziarsi, infatti, che la fideiussione era caratterizzata dall'accessorietà e che tanto avrebbe reso evidente la connessione tra la causa relativa al debito principale e quella riguardante il negozio fideiussorio;
a ciò conseguirebbe la sussistenza di un unico foro competente per entrambe le cause, e che il foro esclusivo scelto dalle parti in sede di cessione del credito si sarebbe dovuto estendere anche alla controversia relativa alla fideiussione;
- nel merito, eccepiva la prescrizione del credito vantato dal sig. . A tale CP_1 proposito si richiamava alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per l'effetto della mera
pagina 3 di 9 stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termini di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (cfr. Corte di Cassazione n. 5720 del 23.03.2004). Ciò premesso, riferiva che la aveva comunicato alla CP_3
Società e ai garanti il recesso dal conto corrente ipotecario in data 20/06/2014 e che solamente in data 16/07/2024, ossia dopo oltre dieci anni, il sig. aveva CP_1 depositato avanti l'Intestato Tribunale ricorso per ingiunzione nei confronti del sig.
ragione per cui sarebbe definitivamente decorso il termine decennale per Pt_1 l'esercizio dell'azione ex art. 1954 c.c.;
- in ogni caso, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, perché insussistente, a favore dell'ingiungente, alcuna prova scritta del diritto di credito da lui vantato.
La controparte si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo CP_1 all'opposizione e chiedendone la reiezione, in ragione dei seguenti argomenti:
- in relazione all'eccepita incompetenza territoriale del RO adito, andava sottolineato, anzitutto, che la presente controversia concerneva la garanzia fideiussoria, la quale, sebbene accessoria rispetto al rapporto principale, traeva origine non dalla cessione del credito, ma dal contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 25.10.2006, stipulato tra il NC BP e la società con riferimento al CP_2 quale il sig. si era costituito fideiussore. Pt_1
A ciò sarebbe conseguito che, ai fini della determinazione del foro competente, sarebbe stato necessario far riferimento al contratto di finanziamento dd. 25/10/06 e non al contratto di cessione del credito, in quanto l'accessorietà della fideiussione e la connessione della relativa controversia dovrebbero essere riferite al contratto principale di apertura di credito con garanzia ipotecaria. Considerato dunque che l'obbligazione di garanzia del fideiussore non poteva essere influenzata dalla clausola di foro esclusivo presente nel contratto di cessione del credito, per determinare la competenza sarebbe stato necessario fare riferimento alle clausole relative alla competenza territoriale previste nel contratto di fideiussione e nel contratto di apertura di credito in conto corrente a cui la fideiussione accedeva. Sotto questo profilo, dunque, l'opponente, da un lato, aveva indicato un foro individuata da un contratto a lui non applicabile, dall'altro alto, non aveva argomentato specificatamente in relazione a tutti i possibili fori applicabili al caso di specie, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione sollevata dalla controparte;
- in ordine alla prescrizione del credito eccepita da controparte, poi, l'assunto doveva considerarsi infondato, in quanto l'attore faceva riferimento unicamente all'azione di regresso ex art. 1954 c.c., mentre il signor aveva agito, in via principale, quale CP_1 creditore verso il signor per aver acquistato il credito da BP (circostanza Pt_1 espressamente allegata nel ricorso per decreto ingiuntivo) e solo subordinatamente in via di regresso.
pagina 4 di 9 A tale proposito, infatti, doveva rilevarsi che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sarebbe sorto, sì, alla scadenza dell'obbligazione garantita, ma la prescrizione del diritto del creditore garantito sarebbe stata da valutare con riferimento alle vicende del rapporto principale cui la garanzia accede. L'opponente, invero, sarebbe incorso in errore nel dire che non vi erano stati atti interruttivi della prescrizione, giacché la con raccomandata inviata alla debitrice principale e ai CP_3 fideiussori dd. 02/04/2015 aveva rinnovato la richiesta di pagamento delle somme dovute.
- Andava, infine, considerato che con sentenza n. 4/2021 il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato il fallimento della società e che con atto di insinuazione al CP_2 passivo dd. 04/03/2021 il sig. , cessionario del credito vantato dalla banca, CP_1 aveva chiesto di essere ammesso allo stato passivo ed era stato successivamente ammesso per complessivi € 250.000,00. Pertanto, l'interruzione dei termini prescrizionali sarebbe stata determinata anche dal fallimento della società CP_2
All'esito della prima udienza d.d. 19/03/2025 il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato l'udienza del 13/05/2025 per la discussione orale ai sensi dell'ar.t 281 sexiesi c.p.c.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte. Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto,
pagina 5 di 9 mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre é attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Analizzando la posizione dell'attuale creditore (parte opposta) va evidenziato che il medesimo ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dal momento che pagina 6 di 9 egli ha allegato e dimostrato il titolo sul quale si fonda la sua pretesa (contratto di cessione del credito e pagamento del debito oggetto di co-fideiussione); egli ha, inoltre, affermato che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento. Esaminando la posizione dell'attuale debitore (parte opponente) deve rilevarsi, contrariamente a quanto detto per il creditore, che egli non ha assolto al proprio onere di allegazione / probatorio, dal momento che entrambe le eccezioni formulate per opporsi al decreto ingiuntivo – incompetenza territoriale del giudice adito e prescrizione del credito – devono essere rigettate.
In diritto
Sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto adito in fase monitoria
Parte opponente lamenta in via preliminare l'incompetenza di questo Tribunale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 177/2024 in ragione del fatto che al punto 5) del contratto di cessione, le parti avevano convenuto che “per ogni controversia di qualsiasi natura relativa e dipendente dalla Cessione, sarà esclusivamente competente il RO di ER”. Ora, se è vero, da un lato, che la fideiussione è in rapporto di accessorietà rispetto al rapporto principale e che la causa concernente il negozio fideiussorio è strettamente connessa alla causa relativa al contratto principale, ciò non implica in alcun modo, dall'altro lato, che il foro convenzionale previsto nel contratto di cessione del credito tra la società NC PO di ER e NO (ora NC BP) e (foro CP_1 esclusivo di ER) debba essere lo stesso applicabile al rapporto ceduto Controparte_4
(e successivamente ) ovvero al rapporto afferente alla garanzia
[...] CP_1 fideiussoria, a meno di pretendere estesa l'efficacia vincolante di quel contratto a un soggetto (il sig. che non ne è stato parte. Pt_1
In altre parole, la clausola di determinazione della competenza in favore del RO di ER contenuta nel contratto di cessione del credito vale solo e unicamente per le eventuali controversie che dovessero coinvolgere le parti di quel contratto in relazione all'oggetto contrattuale.
Consegue a ciò che, dovendosi fare riferimento alle clausole relative alla competenza territoriale previste nel contratto di fideiussione e nel contratto di apertura di credito in conto corrente a cui la fideiussione accede, e comunque in base ai criteri di determinazione della competenza territoriale indicati dalla legge (nella fattispecie, trattandosi di causa relativa ai diritti di obbligazione, i criteri indicati dagli art. 18, 19, e 20 c.p.c), la competenza risulta correttamente individuata in questo Tribunale. Oltre tutto, in ogni caso, l'opponente, pur avendone l'onere, non ha provveduto ad esplicitare tutti i motivi di incompetenza anche in relazione agli altri fori alternativi possibili, con conseguente necessità di rigetto della relativa eccezione.
Sull'eccezione di prescrizione del credito
ha agito in via monitoria, in via principale, come creditore verso il sig. CP_1 per aver acquistato il credito da BP e, in subordine, per vedersi ripetere in via di Pt_1
pagina 7 di 9 regresso quanto aveva pagato come co-fideiussore, insieme al sig. di quello stesso Pt_1 credito in occasione proprio dell'atto di cessione. Nessuna delle due posizioni creditorie si è prescritta. Quanto alla prima (creditore cessionario), è vero che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sorge alla scadenza dell'obbligazione garantita e che detta condizione è stata integrata dalla comunicazione del recesso da parte della banca, avvenuta il 20/06/2014; è vero, altresì, poi, che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 16/07/2024. Non è vero, invece, che non siano stati compiuti, dall'atto di recesso, atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione del credito: emerge, infatti, dalla documentazione in atti che la già con raccomandata inviata alla debitrice principale e ai fideiussori CP_3
d.d. 02/04/2015, rinnovava la richiesta di pagamento delle somme dovute e tale atto è per pacifica giurisprudenza idoneo a interrompere la prescrizione.
A ciò si aggiunge che con sentenza n. 4/2021 il Tribunale di Rovereto dichiarava il fallimento della società e che con atto di insinuazione al passivo d.d. CP_2
04/03/2021, il sig. , cessionario del credito vantato dalla banca, chiedeva di essere CP_1 ammesso di allo stato passivo del fallimento e veniva successivamente ammesso per complessivi € 250.000,00, pertanto l'interruzione dei termini prescrizionali è stata determinata anche dal fallimento della società poiché per pacifica CP_2 giurisprudenza “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2018, n. 9638). Quanto, poi, alla seconda posizione creditoria del ricorrente (azione di regresso verso il co- fideiussore), la prescrizione decennale dell'azione di regresso comincia a decorrere dal momento dell'adempimento da parte del co-obbligato, avvenuta in data 06/11/2015, sicché il termine decennale sicuramente non era decorso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulle posizioni creditorie di parte opposta
L'odierna parte opposta risulta, come già supra si è evidenziato, titolare di due distinte posizioni creditorie nei confronti di parte debitrice-opponente, le quali vengono azionate l'una in subordine all'altra. Entrambe sono fondate.
Deve essere riconosciuta, infatti, in via principale, la titolarità della posizione creditoria azionata in via principale: il sig. , infatti, in forza del contratto di cessione concluso CP_1 con la Banca originariamente creditrice, è subentrato nella titolarità di quel credito e, quindi, nel diritto di richiederne l'adempimento al debitore principale o anche ai fideiussori che quel credito si erano impegnati a garantire. Tuttavia, poiché egli stesso era uno dei due fideiussori paritariamente obbligati, l'atto di cessione può ritenersi aver realizzato la confusione di creditore e (co)debitore, con la conseguenza, se non di impedire tecnicamente la richiesta dell'intero adempimento all'unico altro fideiussore (il sig. , quantomeno Pt_1 di rendere processualmente esigibile la metà del credito assistito da fideiussione, vale a dire pagina 8 di 9 125.000,00 €. Per questa ragione va accolta la domanda di adempimento dell'obbligazione proposta in via principale da parte opposta.
Altrettanto accoglibile, comunque, sarebbe la domanda proposta da parte opposta in subordine: acquistando il credito con l'atto di cessione, il sig. ha formalmente CP_1 modificato soggettivamente il rapporto contrattuale fonte del credito controverso, ma ha sostanzialmente soddisfatto le pretese creditorie della Banca cedente, in ciò realizzando la condizione necessaria all'esperimento dell'azione di regresso da parte di un co-obbligato nei confronti dell'altro.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
La relativa liquidazione viene effettuata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014, con riduzione del 50% per quanto riguarda la fase di trattazione/istruttoria, non essendosi svolta istruttoria orale, e della fase decisionale, considerata la forma semplificata di decisione prescelta.
Il compenso viene, dunque, così determinato:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase trattazione/istruttoria € 2.835,00
fase decisionale € 2.126,50 totale € 9.141,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1
, con opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 177/2024 d.d. CP_1
14/08/2024, così pronuncia: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 177/2024 d.d. 14/08/2024; condanna
a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.141,50.- per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Rovereto, il 28/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02.01.1957 e residente a [...](Slovenia), località Kneza n. 61/A, rappresentato e difeso dall'avv. PORTANTIOLO MARCO del RO di Treviso (C.F.:
e indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
, giusta delega a margine dell'atto di Email_1 citazione in opposizione dd. 25/10/2024;
- parte opponente contro
➢ (C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
02.01.1957, residente in [...], assistito e rappresentato all'avv. VERSINI MASSIMILIANO (C.F. e dall'avv. C.F._4
MATTEOTTI RODOLFO (C.F. ), del RO di Rovereto (TN), C.F._5 con studio in 38062 Arco (TN), via Sant'Andrea 53 ed ivi elettivamente domiciliato in forza di procura speciale posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dd. 15/07/2024;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 497 d.d. 2024, di pagamento della somma di € 125.000,00.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come da note scritte depositate il 07/05/2025:
“in via pregiudiziale di rito per tutti i motivi esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente ritrascritti, in accoglimento dell'eccezione sollevata, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto e ivi sentir pronunciare la competenza del Tribunale di ER e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso e con conseguente liquidazione delle spese di lite;
pagina 1 di 9 nel merito, in via principale per tutti i motivi esposti nel presente atto da intendersi qui integralmente ritrascritti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso del sig. CP_1 nei confronti del sig. e, per l'effetto, revocarsi e/o annullare e/o dichiararsi Pt_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa, per i quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
Del procuratore di parte opposta:
- come da note scritte depositate il 08/05/2025:
“In via preliminare:
-si chiede sin d'ora la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione;
Nel merito: per i motivi indicati in narrativa si chiede di rigettare le domande di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto dell'importo pari ad € 125.000 oltre agli interessi legali ed alle spese sia della fase monitoria sia del presente grado.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento oltre ad IVA CPA e spese generali come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto notarile del 27/07/2006, i sig.ri e costituivano la società Pt_1 CP_1 CP_2
, con sede in Pieve di Ledro (TN) e con durata stabilita fino al 31/12/2030, impresa
[...] che operava nel settore edilizio in genere, sia per conto proprio sia per conto di enti pubblici e privati. La compagine sociale era composta in via esclusiva dai soci e Pt_1
, i quali erano titolari per la metà ciascuno dell'intero capitale dell'ammontare CP_1 complessivo di € 10.000,00. In data 25/10/2006, il sig. , intervenendo nella sua qualità di amministratore unico CP_1 della Società, stipulava con NC PO di ER e NO soc. cop. un contratto CP_2 di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. In particolare, in forza del predetto contratto, la concedeva alla Società correntista un finanziamento in forma di CP_3 apertura di credito fino alla concorrenza di € 800.000,00, utilizzabile sul conto corrente n. 5298 intestato alla Società. Tale importo veniva richiesto per la costruzione/ristrutturazione di un complesso immobiliare in Tiarno di Sotto (TN) e veniva erogato dalla sul CP_3 conto corrente nelle seguenti modalità: € 165.000, 00 venivano messi a disposizione all'apertura del credito;
l'importo residuo sarebbe stato versato dalla entro e non CP_3 oltre 24 mesi dalla stipulazione, ove il fabbricato avesse potuto costituire idonea garanzia. L'ipoteca sul fabbricato garantiva il pagamento di quanto dovuto dalla Società fino alla concorrenza della somma di € 1.200.000,00.
pagina 2 di 9 In data 27/09/2006, i due soci stipulavano con NC PO un contratto di fideiussione omnibus, costituendosi fideiussori solidali della Società per l'importo massimo garantito di
€ 1.000.000,00. Successivamente, stante l'inadempimento della alla restituzione del CP_2 finanziamento ricevuto, NC PO, con lettera del 20/06/2014, comunicava alla
Società e ai due garanti il recesso dal conto corrente fondiario n. 5298 e, poi, con lettera del
02/04/2015, la rinnovava la richiesta di pagamento delle somme a lei dovute. CP_3 Al fine di evitare l'esecuzione forzata, con atto notarile di cessione di credito con surroga ipotecaria del 06/11/2015, il sig. acquistava il credito che la aveva maturato CP_1 CP_3 nei confronti della Società, per il prezzo pattuito di € 250.000,00, surrogandosi nel credito ceduto con tutte le garanzie che lo assistevano.
La società veniva dichiarata fallita con sentenza dd. 28/01/2021. CP_2
Ciò posto, seppur ammesso nella successiva procedura fallimentare della il CP_2 sig. non trovava alcuna soddisfazione del suo credito, di talché esperiva l'azione di CP_1 surroga/regresso nei confronti del garante socio sig. ingiungendolo al pagamento Pt_1 della somma di € 125.000,00 a fronte della fideiussione omnibus precedentemente rilasciata alla Società.
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 15/07/2024, chiedeva a questo Tribunale – in CP_1 relazione ai fatti come sopra esposti - ingiunzione a carico di , di pagamento Parte_1 della somma di € 125.000,00, in via principale, a titolo di adempimento del credito di cui lo stesso era divenuto cessionario e, in subordine, a titolo di regresso ex art. 1965 c.c., dimettendo documenti, ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 2.242,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Contro questo decreto proponeva opposizione, svolgendo domande come Parte_1 nelle sopra riportate conclusioni, in particolare, esponendo quanto segue:
- in via preliminare, eccepiva che il Tribunale adito in fase monitoria non fosse territorialmente competente a emettere il decreto ingiuntivo in favore del sig. , CP_1 in quanto, al punto 5) del contratto di cessione del credito allegato, le parti avevano stabilito che “per ogni controversia di qualunque genere relativa e dipendente alla Cessione sarà competente in via esclusiva il RO di ER”; sotto questo profilo doveva evidenziarsi, infatti, che la fideiussione era caratterizzata dall'accessorietà e che tanto avrebbe reso evidente la connessione tra la causa relativa al debito principale e quella riguardante il negozio fideiussorio;
a ciò conseguirebbe la sussistenza di un unico foro competente per entrambe le cause, e che il foro esclusivo scelto dalle parti in sede di cessione del credito si sarebbe dovuto estendere anche alla controversia relativa alla fideiussione;
- nel merito, eccepiva la prescrizione del credito vantato dal sig. . A tale CP_1 proposito si richiamava alla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per l'effetto della mera
pagina 3 di 9 stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termini di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente” (cfr. Corte di Cassazione n. 5720 del 23.03.2004). Ciò premesso, riferiva che la aveva comunicato alla CP_3
Società e ai garanti il recesso dal conto corrente ipotecario in data 20/06/2014 e che solamente in data 16/07/2024, ossia dopo oltre dieci anni, il sig. aveva CP_1 depositato avanti l'Intestato Tribunale ricorso per ingiunzione nei confronti del sig.
ragione per cui sarebbe definitivamente decorso il termine decennale per Pt_1 l'esercizio dell'azione ex art. 1954 c.c.;
- in ogni caso, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, perché insussistente, a favore dell'ingiungente, alcuna prova scritta del diritto di credito da lui vantato.
La controparte si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo CP_1 all'opposizione e chiedendone la reiezione, in ragione dei seguenti argomenti:
- in relazione all'eccepita incompetenza territoriale del RO adito, andava sottolineato, anzitutto, che la presente controversia concerneva la garanzia fideiussoria, la quale, sebbene accessoria rispetto al rapporto principale, traeva origine non dalla cessione del credito, ma dal contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 25.10.2006, stipulato tra il NC BP e la società con riferimento al CP_2 quale il sig. si era costituito fideiussore. Pt_1
A ciò sarebbe conseguito che, ai fini della determinazione del foro competente, sarebbe stato necessario far riferimento al contratto di finanziamento dd. 25/10/06 e non al contratto di cessione del credito, in quanto l'accessorietà della fideiussione e la connessione della relativa controversia dovrebbero essere riferite al contratto principale di apertura di credito con garanzia ipotecaria. Considerato dunque che l'obbligazione di garanzia del fideiussore non poteva essere influenzata dalla clausola di foro esclusivo presente nel contratto di cessione del credito, per determinare la competenza sarebbe stato necessario fare riferimento alle clausole relative alla competenza territoriale previste nel contratto di fideiussione e nel contratto di apertura di credito in conto corrente a cui la fideiussione accedeva. Sotto questo profilo, dunque, l'opponente, da un lato, aveva indicato un foro individuata da un contratto a lui non applicabile, dall'altro alto, non aveva argomentato specificatamente in relazione a tutti i possibili fori applicabili al caso di specie, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione sollevata dalla controparte;
- in ordine alla prescrizione del credito eccepita da controparte, poi, l'assunto doveva considerarsi infondato, in quanto l'attore faceva riferimento unicamente all'azione di regresso ex art. 1954 c.c., mentre il signor aveva agito, in via principale, quale CP_1 creditore verso il signor per aver acquistato il credito da BP (circostanza Pt_1 espressamente allegata nel ricorso per decreto ingiuntivo) e solo subordinatamente in via di regresso.
pagina 4 di 9 A tale proposito, infatti, doveva rilevarsi che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sarebbe sorto, sì, alla scadenza dell'obbligazione garantita, ma la prescrizione del diritto del creditore garantito sarebbe stata da valutare con riferimento alle vicende del rapporto principale cui la garanzia accede. L'opponente, invero, sarebbe incorso in errore nel dire che non vi erano stati atti interruttivi della prescrizione, giacché la con raccomandata inviata alla debitrice principale e ai CP_3 fideiussori dd. 02/04/2015 aveva rinnovato la richiesta di pagamento delle somme dovute.
- Andava, infine, considerato che con sentenza n. 4/2021 il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato il fallimento della società e che con atto di insinuazione al CP_2 passivo dd. 04/03/2021 il sig. , cessionario del credito vantato dalla banca, CP_1 aveva chiesto di essere ammesso allo stato passivo ed era stato successivamente ammesso per complessivi € 250.000,00. Pertanto, l'interruzione dei termini prescrizionali sarebbe stata determinata anche dal fallimento della società CP_2
All'esito della prima udienza d.d. 19/03/2025 il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato l'udienza del 13/05/2025 per la discussione orale ai sensi dell'ar.t 281 sexiesi c.p.c.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte. Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto,
pagina 5 di 9 mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre é attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Analizzando la posizione dell'attuale creditore (parte opposta) va evidenziato che il medesimo ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lui gravante, dal momento che pagina 6 di 9 egli ha allegato e dimostrato il titolo sul quale si fonda la sua pretesa (contratto di cessione del credito e pagamento del debito oggetto di co-fideiussione); egli ha, inoltre, affermato che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento. Esaminando la posizione dell'attuale debitore (parte opponente) deve rilevarsi, contrariamente a quanto detto per il creditore, che egli non ha assolto al proprio onere di allegazione / probatorio, dal momento che entrambe le eccezioni formulate per opporsi al decreto ingiuntivo – incompetenza territoriale del giudice adito e prescrizione del credito – devono essere rigettate.
In diritto
Sull'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto adito in fase monitoria
Parte opponente lamenta in via preliminare l'incompetenza di questo Tribunale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 177/2024 in ragione del fatto che al punto 5) del contratto di cessione, le parti avevano convenuto che “per ogni controversia di qualsiasi natura relativa e dipendente dalla Cessione, sarà esclusivamente competente il RO di ER”. Ora, se è vero, da un lato, che la fideiussione è in rapporto di accessorietà rispetto al rapporto principale e che la causa concernente il negozio fideiussorio è strettamente connessa alla causa relativa al contratto principale, ciò non implica in alcun modo, dall'altro lato, che il foro convenzionale previsto nel contratto di cessione del credito tra la società NC PO di ER e NO (ora NC BP) e (foro CP_1 esclusivo di ER) debba essere lo stesso applicabile al rapporto ceduto Controparte_4
(e successivamente ) ovvero al rapporto afferente alla garanzia
[...] CP_1 fideiussoria, a meno di pretendere estesa l'efficacia vincolante di quel contratto a un soggetto (il sig. che non ne è stato parte. Pt_1
In altre parole, la clausola di determinazione della competenza in favore del RO di ER contenuta nel contratto di cessione del credito vale solo e unicamente per le eventuali controversie che dovessero coinvolgere le parti di quel contratto in relazione all'oggetto contrattuale.
Consegue a ciò che, dovendosi fare riferimento alle clausole relative alla competenza territoriale previste nel contratto di fideiussione e nel contratto di apertura di credito in conto corrente a cui la fideiussione accede, e comunque in base ai criteri di determinazione della competenza territoriale indicati dalla legge (nella fattispecie, trattandosi di causa relativa ai diritti di obbligazione, i criteri indicati dagli art. 18, 19, e 20 c.p.c), la competenza risulta correttamente individuata in questo Tribunale. Oltre tutto, in ogni caso, l'opponente, pur avendone l'onere, non ha provveduto ad esplicitare tutti i motivi di incompetenza anche in relazione agli altri fori alternativi possibili, con conseguente necessità di rigetto della relativa eccezione.
Sull'eccezione di prescrizione del credito
ha agito in via monitoria, in via principale, come creditore verso il sig. CP_1 per aver acquistato il credito da BP e, in subordine, per vedersi ripetere in via di Pt_1
pagina 7 di 9 regresso quanto aveva pagato come co-fideiussore, insieme al sig. di quello stesso Pt_1 credito in occasione proprio dell'atto di cessione. Nessuna delle due posizioni creditorie si è prescritta. Quanto alla prima (creditore cessionario), è vero che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore sorge alla scadenza dell'obbligazione garantita e che detta condizione è stata integrata dalla comunicazione del recesso da parte della banca, avvenuta il 20/06/2014; è vero, altresì, poi, che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 16/07/2024. Non è vero, invece, che non siano stati compiuti, dall'atto di recesso, atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione del credito: emerge, infatti, dalla documentazione in atti che la già con raccomandata inviata alla debitrice principale e ai fideiussori CP_3
d.d. 02/04/2015, rinnovava la richiesta di pagamento delle somme dovute e tale atto è per pacifica giurisprudenza idoneo a interrompere la prescrizione.
A ciò si aggiunge che con sentenza n. 4/2021 il Tribunale di Rovereto dichiarava il fallimento della società e che con atto di insinuazione al passivo d.d. CP_2
04/03/2021, il sig. , cessionario del credito vantato dalla banca, chiedeva di essere CP_1 ammesso di allo stato passivo del fallimento e veniva successivamente ammesso per complessivi € 250.000,00, pertanto l'interruzione dei termini prescrizionali è stata determinata anche dal fallimento della società poiché per pacifica CP_2 giurisprudenza “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma
1, c.c. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2018, n. 9638). Quanto, poi, alla seconda posizione creditoria del ricorrente (azione di regresso verso il co- fideiussore), la prescrizione decennale dell'azione di regresso comincia a decorrere dal momento dell'adempimento da parte del co-obbligato, avvenuta in data 06/11/2015, sicché il termine decennale sicuramente non era decorso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulle posizioni creditorie di parte opposta
L'odierna parte opposta risulta, come già supra si è evidenziato, titolare di due distinte posizioni creditorie nei confronti di parte debitrice-opponente, le quali vengono azionate l'una in subordine all'altra. Entrambe sono fondate.
Deve essere riconosciuta, infatti, in via principale, la titolarità della posizione creditoria azionata in via principale: il sig. , infatti, in forza del contratto di cessione concluso CP_1 con la Banca originariamente creditrice, è subentrato nella titolarità di quel credito e, quindi, nel diritto di richiederne l'adempimento al debitore principale o anche ai fideiussori che quel credito si erano impegnati a garantire. Tuttavia, poiché egli stesso era uno dei due fideiussori paritariamente obbligati, l'atto di cessione può ritenersi aver realizzato la confusione di creditore e (co)debitore, con la conseguenza, se non di impedire tecnicamente la richiesta dell'intero adempimento all'unico altro fideiussore (il sig. , quantomeno Pt_1 di rendere processualmente esigibile la metà del credito assistito da fideiussione, vale a dire pagina 8 di 9 125.000,00 €. Per questa ragione va accolta la domanda di adempimento dell'obbligazione proposta in via principale da parte opposta.
Altrettanto accoglibile, comunque, sarebbe la domanda proposta da parte opposta in subordine: acquistando il credito con l'atto di cessione, il sig. ha formalmente CP_1 modificato soggettivamente il rapporto contrattuale fonte del credito controverso, ma ha sostanzialmente soddisfatto le pretese creditorie della Banca cedente, in ciò realizzando la condizione necessaria all'esperimento dell'azione di regresso da parte di un co-obbligato nei confronti dell'altro.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
La relativa liquidazione viene effettuata secondo i parametri indicati dal DM 55/2014, con riduzione del 50% per quanto riguarda la fase di trattazione/istruttoria, non essendosi svolta istruttoria orale, e della fase decisionale, considerata la forma semplificata di decisione prescelta.
Il compenso viene, dunque, così determinato:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase trattazione/istruttoria € 2.835,00
fase decisionale € 2.126,50 totale € 9.141,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1
, con opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 177/2024 d.d. CP_1
14/08/2024, così pronuncia: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 177/2024 d.d. 14/08/2024; condanna
a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi € 9.141,50.- per compensi professionali, oltre a IVA e CPA come per legge. Così deciso in Rovereto, il 28/05/2025
Il Giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.