Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10364 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato CARLO AMMIRATI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa P_ C.F._2 dall'avvocato ANGELA LOPARDO in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 14/05/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1
Comune di Montelupo Fiorentino nell'anno 2005 atto n. 4 parte II serie C (all.1)
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) nessun provvedimento economico non risultando sussistere i presupposti per il riconoscimento a favore dei coniugi di alcun contributo e/o assegno divorzile a qualsiasi mantenimento avendovi peraltro la sig.ra rinunciato espressamente;
P_
3) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale di
Stato civile del Comune di Pontedera perché provveda alle annotazioni ed ai successivi incombenti di legge”; la resistente ha concluso come da comparsa, sia in via istruttoria sia nel merito:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze,
In via preliminare accogliere l'eccezione di nullità dell'atto notificato per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare improcedibile il giudizio;
in via altrettanto preliminare dichiarare l'assenza dei requisiti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio per intervenuta riconciliazione spirituale e materiale dei coniugi e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta;
in denegata ipotesi di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarare che la pronuncia non ha effetti nei rapporti patrimoniali ancora in essere, e comunque condannare al pagamento in favore della signora Parte_1 P_ della somma di € 375,00 al mese o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari. Si evidenzia, sin d'ora, che controparte non ha prodotto alcun estratto conto di rapporti di conto corrente e/o postali e/o assicurativi e neppure di quelli ove pare questi abbia delega e gestisca anche per suo conto. Per quanto sopra si chiede che venda disposto accertamento tributario e finanziario nei confronti di . Pt_1 Parte_1
Si chiede altresì che venga disposto interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
2 1. D.C.V. che a estate 2024, in corrispondenza delle vacanze dei vostri figli, vi siete incontrato con vostra moglie in atteggiamenti intimi e che Lei le ha chiesto di poter andare presso la di lei abitazione per consumare rapporti sessuali;
2. D.C.V. che Lei ha chiesto a Sua moglie che ancora volete stare con lei e che P_
sareste disposto a tornare a vivere con Lei, se la stessa rinuncia alla causa civile pendente avanti la Corte Indiana promossa per l'accertamento della comproprietà della casa familiare costruita durante la vostra vita matrimoniale;
3. D.C.V. che durante la vostra vita matrimoniale avete lavorato insieme nell'attività di pizzeria posta in Monteulupo F.no oggi gestita da vostro figlio e ove ancora Per_1
collabora la signora P_
4. D.C.V. riconoscete alcuni degli screenshot che vi si mostra all. 1, quale messaggistica tra lei (nominato e sua moglie Pt_2 P_
5. D.C.V. avete consumato sesso online con sua moglie attraverso il canale di videochiamata whatapp.
6. D.C.V. che la sanzione amministrativa pervenuta alla signora per la guida senza P_
patente di vostro figlio è avvenuta a seguito di consegna da parte Sua Per_2 dell'autovettura di proprietà di sua moglie ma, al tempo e precisamente nel 2019, in vostro esclusivo uso;
7. D.C.V. che la crisi coniugale è occorsa a seguito di vostra relazione sentimentale con altra donna.
Si chiede che venga sentito su detti capitoli 3, 6 e 7 il teste residente in Tes_1
Montelupo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio (domanda da riqualificarsi come richiesta di scioglimento del matrimonio) contratto con , la quale si è P_
costituita in giudizio opponendosi alla domanda di divorzio.
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a statuire sulle richieste
3 delle parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere, abitando a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze.
2. Ancora in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dalla convenuta in comparsa di risposta in merito alla validità dell'atto introduttivo e della sua notifica.
In particolare, risulta infondata l'eccezione di nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione, risultando chiaramente apposta su di esso la firma digitale dell'avvocato
Carlo Ammirati. Al ricorso è altresì allegata la procura sottoscritta sia dal ricorrente che dal suo difensore. Infine, l'avvenuta costituzione in giudizio della convenuta, la quale ha articolato anche difese di merito, sana ogni eventuale irregolarità della notifica dell'atto introduttivo.
3. Nel merito, si osserva che ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in data 30/08/2023 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita.
4 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(17/09/2024), erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita, atteso che gli stessi sono ormai separati da circa due anni: è infatti pacifico che le parti, successivamente all'accordo di separazione, non siano più tornate a vivere insieme. Risultano d'altra parte irrilevanti eventuali incontri avvenuti tra i coniugi (pur se connotati da occasionale intimità), a fronte della mancata ripresa di una comunione di vita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto dal ricorrente.
Tenuto conto di quanto dedotto dalla convenuta nella comparsa (“nella denegata ipotesi in cui l' ritenga doversi procedere alla dichiarazione degli effetti civili del CP_2
matrimonio la odierna resistente chiede che la decisione del tribunale italiano non abbia effetti su questioni patrimoniali indiane”), si deve rilevare che non spetta a questo
Tribunale stabilire se la pronuncia di divorzio abbia o meno effetti su questioni patrimoniali relative alla casa in comproprietà tra i coniugi ubicata in India.
4.
Considerato che
i figli della coppia sono maggiorenni ed autosufficienti, resta da statuire soltanto sulla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
5 norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Orbene, la non ha dedotto circostanze concrete idonee a giustificare il P_
riconoscimento di un assegno in suo favore, avendo soltanto allegato, nella comparsa, di essere gravata da un mutuo a tasso variabile, con rata trimestrale pari all'importo di €
2.700,00 circa, e che “la signora è destinataria di un debito con l'Agenzia delle P_
Entrate pari ad € 24.681,00 circa per una sanzione amministrativa di cui neppure era a conoscenza. Infatti allorquando la coppia conviveva, il sig. si occupava Pt_1
direttamente di tutte le questioni amministrative ma era solito omettere di informare la moglie, come nel caso di specie, di circostanze di fondamentale importanza che esponevano la stessa e la loro attività a maggiori debiti.
Tra le tante, la signora, solo dopo l'avvenuto accordo separativo, ha ricevuto cartella esattoriale riferita alla sopradetta sanzione amministrativa: sanzione derivata dalla guida dell'autovettura intestata alla in assenza di patente da parte del figlio P_
. Infatti l'odierno ricorrente avendo il godimento dell'auto di proprietà della Per_2
signora permetteva al figlio minorenne di circolare, consegnandogli le P_ Per_2 chiavi dell'auto, all'insaputa della madre.
Ad oggi la grazie all'accettazione del piano di ammortamento proposto è P_ costretta a pagare una rata mensile pari ad € 374,00 sino al 2030, senza avere alcuna conoscenza della contestazione al tempo pervenuta e tanto meno responsabilità del fatto”. “Per tutto quanto sopra attesa l'esposizione della signora si P_
ritiene giustificato chiedere a titolo di assegno divorzile almeno la somma pari all'importo di cui questa si è fatto carico sino al 2030 e pari ad € 375,00 mensile”.
Tuttavia, l'esistenza di obblighi finanziari a proprio carico di per sé non ha alcun rilievo, in assenza di specifiche deduzioni – che la parte richiedente aveva l'onere di formulare
– relative alle proprie condizioni reddituali e patrimoniali, anche in rapporto a quelle del marito.
6 In particolare, la non ha dedotto né ha offerto prova di non avere mezzi adeguati di P_
sostentamento.
Occorre rilevare, al contrario, che dalle stesse affermazioni della convenuta (v. interrogatorio libero espletato all'udienza del 14/5/2025) e dai documenti depositati in atti, emerge che la è in grado di mantenersi autonomamente, atteso che la stessa P_
abita in una casa di proprietà (una quota della quale le è stata ceduta dal ricorrente in sede di separazione), è socia al 75% 'della pizzeria di famiglia' (circostanza non allegata in comparsa ma dichiarata in questi termini in udienza), nella quale ella lavora,
e preleva in contanti uno stipendio di importo non irrisorio, considerato che dagli estratti del conto corrente in atti risultano svariati versamenti in contanti di somme di denaro anche superiori a € 2.000,00 ogni volta.
Sulla base di quanto sinora osservato, non sussistono, dunque, le condizioni per poter riconoscere un assegno divorzile in favore di P_
5. Da ultimo, avendo la convenuta richiamato le istanze istruttorie formulate, occorre rilevare che i capitoli di prova per interrogatorio formale articolati nella comparsa di risposta attengono a circostanze irrilevanti o sono genericamente formulati.
Risulta altresì superfluo acquisire ulteriore documentazione economica relativa al ricorrente, giacché il rigetto della domanda di assegno divorzile prescinde dalla considerazione delle condizioni economiche del marito.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisionale, atteso il mancato deposito delle memorie e degli atti conclusivi), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NS (INDIA) in data 12/08/1992 da , n. a SAKRULI (INDIA) il 10/07/1966, e Parte_1
, n. a (LIDDAR KHURD) INDIA il 20/03/1966, trascritto P_
7 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI) al n. 4, parte II, serie C, anno 2005;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla convenuta;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del P_ Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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