TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/05/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 121 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili nato a [...] il [...], Parte_1
, con il patrocinio dall'Avv. EMILIA FOIS, giusta procura in atti, ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Domenico Guerrazzi
n. 2, e , nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLA PEDDUZZA, giusta procura in C.F._2
atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a OS in Via Giuseppe Musio
n. 16;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
«1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trascritto nel Registro del Comune di OS con atto n. 21, Serie A, Parte II;
2) il signor a titolo di mantenimento della signora , verserà entro il 5 di ogni mese Pt_1 Pt_2
l'assegno di euro 300,00 da accreditare con bonifico bancario nel conto corrente iban IT 02 L 07601
17300 001039839996;
3) accogliere le seguenti pattuizioni di trasferimento della quota del 50% di immobile in comproprietà tra i coniugi:
1
N. R.G. V.G. 121/2025
3.1) I signori , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._3 [...]
C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Veneto 15, sono cointestatari in ragione del 50% ciascuno e insieme per l'intero dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in OS (NU) alla Via Veneto 15 (già civico 11, distinto in catasto
Fabbricati al F. 39 Part. 297 Cat. A/7 cl. 07 della consistenza di n. 10,5 vani composta da piano seminterrato, terra e primo ed edificato sull'area distinta al catasto terreni al Comune di OS F.
39 Part. 337 (già 297 vds. documentazione catastale sub all. 7).
3.2) Provenienza
L'area contrassegnata catastalmente con il F. 39 Part. 297 (attuale 337) su cui insiste tale immobile pervenne ai coniugi con atto notarile pubblico di compravendita del 23.05.1981 Persona_1
, a rogito dott. , rep. n. 56545 trascritto in data 01.07.1981 Registro particolare
[...] Persona_2
n. 3202/1981 [all. 8].
3.3) Oggetto del trasferimento immobiliare
Con la sottoscrizione del presente atto, trasferisce in favore della Parte_1 signora , che accetta divenendone proprietaria esclusiva, il diritto di Parte_2
proprietà sulla propria quota-parte dell'immobile, pari al 50% dell'intero, con le relative pertinenze e quote comuni, censito nel Catasto Fabbricati, Comune censuario di OS (NU) al sito in OS
(NU) alla Via Veneto 15 (già civico 11, distinto in catasto Fabbricati al F. 39 Part. 297 Cat. A/7 cl.
07 della consistenza di n. 10,5 vani composta da piano seminterrato, terra e primo e l'area su cui insiste distinta al catasto terreni del Comune di OS al F. 39 Part. 337 (già 297 come da allegate visure catastali).
3.4) accetta il trasferimento della quota-parte di comproprietà del 50% Parte_2 sull'intero, come sopra descritta, e si obbliga a corrispondere a favore di Parte_1
la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) secondo le seguenti modalità:
[...]
- 50.000,00 (cinquantamila/00) entro il 30.09.2024;
- 50.000,00 (cinquantamila/00) entro la data della prima udienza del presente procedimento.
3.5) Tutte le spese, imposte, tasse relative all'immobile e al presente trasferimento saranno a carico della parte acquirente.
Tali pattuizioni (trasferimento e corresponsione della somma di denaro di cui ai capi che precedono) rientrano nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del presente divorzio e, a tale fine, i coniugi chiedono che sia dichiarata esente ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 come da Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n.
49.
2
N. R.G. V.G. 121/2025
3.6) Il trasferimento è eseguito a corpo, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e aderenze, dipendenze, usi, diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, se e in quanto esistenti, che parte acquirente dichiara di ben conoscere da tempo e per aver preventivamente visitato i luoghi.
3.7) Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali.
3.8) Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale e dichiarano di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
3.9) Dichiarazioni urbanistiche:
I coniugi dichiarano di essere pieni ed esclusivi proprietari dell'immobile e che non esistono, a carico del medesimo, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli o altri vincoli e, con questo atto rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale.
I coniugi dichiarano, altresì, che l'immobile è stato edificato in forza di concessione edilizia rilasciata dal Comune di OS (NU) in data 23.07.1983 al n. 51 (all. 9) e che successivamente fu inoltrata una nuova pratica per variante, pratica edilizia n. 76/1987 prot. 4759 del 10.10.1988 (all.
10) e che non sono state realizzate opere soggette a provvedimenti amministrativi di cui alla legge
28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche, alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e alla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche.
3.10) Conformità oggettiva e soggettiva
I coniugi dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 D.L. 78 del 2010 convertito nella
Legge n. 122 del 2010, la conformità oggettiva dei dati catastali dell'immobile oggetto di trasferimento e quindi che i sopra menzionati dati catastali sono conformi alle planimetrie depositate in Catasto e allo stato di fatto dell'immobile e che l'intestazione catastale è, inoltre, corrispondente soggettivamente a essi legittimi proprietari, come derivati da atto pubblico citato, come da relazione notarile che ci si riserva di allegare entro l'udienza di comparizione parti.
3.11) Con la sottoscrizione del presente atto trasferisce altresì a Parte_1 [...]
tutti i beni mobili ivi presenti ad eccezione del tavolino ove è raffigurata la dama Parte_2
(regalo di nozze della zia paterna del e servizio di cucchiaini in argento che vengono quindi Pt_1
contestualmente consegnati al Pt_1
3.12) I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e che non hanno nulla a che pretendere o avere a qualsivoglia altro titolo al di fuori del presente atto.
3.13) I coniugi precisano che la cessione della sola quota del bene immobile esenta le parti dalla presentazione dell'attestazione energetica.
4) Spese legali interamente compensate tra le parti.
3
N. R.G. V.G. 121/2025
5) Ordinare alla Cancelleria di richiedere presso il Comune di OS le relative annotazioni
6) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 05.02.2025, e Parte_1
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in OS Parte_2
il 16.10.1977; che dall'unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Nuoro, con decreto del
19.01.2018, ha omologato la separazione dei coniugi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 17.04.2025, le parti presenti personalmente, hanno confermato il ricorso e dichiarato di non volersi riconciliare.
Le parti hanno, quindi, sottoscritto, con l'intervento del Cancelliere, separato verbale di conciliazione avente ad oggetto il trasferimento di diritti immobiliari nell'ambito della crisi familiare a norma degli artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c.
***
2. La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi e l'assenza di figli minori, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, nonché ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con le norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale e dal conseguente decreto di omologa è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
3. Le condizioni di divorzio indicate nel ricorso non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le spese di lite, stante l'accordo dei coniugi, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OS il 16.10.1977, tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro dello Parte_2
4
N. R.G. V.G. 121/2025
Stato Civile del Comune di OS, atto n. 21, parte II, serie A – anno 1977, prendendo atto delle condizioni congiunte di divorzio riporte in epigrafe.
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.4.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
5