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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/23446
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 23446/2024 promosso da:
e , con il patrocinio dell'avv.to F.Cassano, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Cassano.
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente
Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/02/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. e hanno promosso giudizio ordinario impugnando la delibera di Parte_2 Parte_1 data 19.7.2024, assunta dal CdA della Controparte_1 avente ad oggetto la loro esclusione dalla qualità di soci.
Osservavano che la decisione si prospettava inattendibile sotto diversi profili e tale da ingenerare il dubbio che la stessa fosse inesistente;
peraltro, i due soci, benchè esclusi, avena proseguito a svolgere la propria attività di socio con il tacito consenso della . CP_1
2. Con separato atto, giusto disposto ex art. 2378 co. 3 c.c., parte attrice depositava altresì ricorso cautelare per la sospensione dell'efficacia della suddetta delibera;
il Tribunale disponeva con decreto di data 22.1.2025 termine per la notifica del ricorso e decreto e rinviava l'udienza di trattazione dell'istanza all'11.2.2025;
3. All'udienza si apprendeva che nessuna notifica alla parte resistente era stata effettuata, per problemi che il difensore imputava a disfunzioni del proprio sistema informatico;
insisteva quindi per la remissione in termini e quindi per la concessione di un nuovo termine per la notifica;
4. Con ordinanza di data 12.2.2025 il Tribunale ha respinto la richiesta di parte attrice;
ne consegue anche l'istanza cautelare promossa debba essere respinta, avendo parte ricorrente omesso, senza giustificato motivo, di convenire in giudizio la per la trattazione della richiesta di CP_1 sospensione in via cautelare della delibera del CdA.
Le spese della presente fase saranno trattate nel definitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi
Torino, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Pagina 1 Pagina 2
dott. Maria Luciana Dughetti
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 23446/2024 promosso da:
e , con il patrocinio dell'avv.to F.Cassano, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.to Cassano.
Ricorrenti contro
Controparte_1
Resistente
Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/02/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. e hanno promosso giudizio ordinario impugnando la delibera di Parte_2 Parte_1 data 19.7.2024, assunta dal CdA della Controparte_1 avente ad oggetto la loro esclusione dalla qualità di soci.
Osservavano che la decisione si prospettava inattendibile sotto diversi profili e tale da ingenerare il dubbio che la stessa fosse inesistente;
peraltro, i due soci, benchè esclusi, avena proseguito a svolgere la propria attività di socio con il tacito consenso della . CP_1
2. Con separato atto, giusto disposto ex art. 2378 co. 3 c.c., parte attrice depositava altresì ricorso cautelare per la sospensione dell'efficacia della suddetta delibera;
il Tribunale disponeva con decreto di data 22.1.2025 termine per la notifica del ricorso e decreto e rinviava l'udienza di trattazione dell'istanza all'11.2.2025;
3. All'udienza si apprendeva che nessuna notifica alla parte resistente era stata effettuata, per problemi che il difensore imputava a disfunzioni del proprio sistema informatico;
insisteva quindi per la remissione in termini e quindi per la concessione di un nuovo termine per la notifica;
4. Con ordinanza di data 12.2.2025 il Tribunale ha respinto la richiesta di parte attrice;
ne consegue anche l'istanza cautelare promossa debba essere respinta, avendo parte ricorrente omesso, senza giustificato motivo, di convenire in giudizio la per la trattazione della richiesta di CP_1 sospensione in via cautelare della delibera del CdA.
Le spese della presente fase saranno trattate nel definitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi
Torino, 13 febbraio 2025
Il Giudice
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dott. Maria Luciana Dughetti