Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
Parere interlocutorio 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05454/2025REG.PROV.COLL.
N. 00034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Del Greco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza breve del Consiglio di Stato - SEZ. II n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per il ricorrente l’avvocato Emanuele Calcagno per Elisabetta Del Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor-OMISSIS- ha presentato un ricorso per l’ottemperanza da parte del Ministero della Difesa della sentenza indicata in epigrafe che aveva annullato il Rapporto Informativo n. 62 redatto a suo carico dai superiori gerarchici e relativo al periodo 15 gennaio 2015 – 9 luglio 2015.
2. Il ricorrente, tenente colonnello dell’Esercito Italiano, aveva originariamente impugnato la nuova redazione del rapporto informativo nr. 62, adottata dall’Amministrazione in conseguenza dell’annullamento disposto con la sentenza -OMISSIS-, innanzi al T.a.r. per il Lazio che aveva qualificato il ricorso come ottemperanza rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato e si era dichiarato incompetente.
Nella sentenza oggetto del presente ricorso l’annullamento era stato disposto in quanto vi era uno stretto collegamento con altro giudizio che riguardava la valutazione caratteristica attinente al periodo temporale immediatamente precedente a quello oggetto del rapporto informativo 62.
Dal momento che le ragioni di contestazione dell’ufficiale erano similari rispetto ai due periodi valutati nei quali si era verificato un abbassamento del giudizio finale rispetto sia a precedenti che successive valutazioni, il Consiglio di Stato aveva annullato il rapporto informativo sostenendo che l’Amministrazione avrebbe potuto redigerlo solo dopo che si fosse concluso il contenzioso sulla scheda valutativa 61 laddove anche essa fosse annullata.
3. La sentenza -OMISSIS-del T.a.r. per il Lazio aveva definitivamente ritenuto quanto alla scheda valutativa nr. 61, per la quale vi erano stati molteplici giudizi che avevano annullato ulteriori edizioni del provvedimento, che si fosse verificata una situazione assimilabile all’esaurimento della discrezionalità nel senso tracciato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/19 ed in quanto tale idonea a “sbloccare” il potere del giudice amministrativo di disporre che la PA proceda non alla riedizione del procedimento, ma direttamente all’emanazione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse pretensivo azionato.
4. Pertanto la scheda valutativa era stata nuovamente compilata assegnando all’ufficiale una qualifica apicale come da lui richiesto, qualifica che doveva anche essere assegnata anche nella nuova redazione del rapporto informativo 62.
Nel rapporto contestato oggetto del presente giudizio il giudizio finale viene attribuito un giudizio sintetico finale di ottimo dal momento che il giudizio del compilatore così si conclude ” l’ufficiale, proprio in funzione di tale miglioramento, ha assicurato, complessivamente, un ottimo rendimento ”.
5. La ritenuta parziale inottemperanza deriverebbe dal fatto che alcune delle voci che compongono il rapporto non presentano la stessa apicalità del giudizio finale.
In particolare si contestano i giudizi relativi alle voci della parte III 14 relativa alla Gestione del Personale, 22 relativa alla Predisposizione al Comando e 24 relativa al Senso della Disciplina.
Si contesta che nei singoli giudizi su tali voci si siano confermate le valutazioni espresse nelle precedenti versioni del rapporto informativo 61 oggetto di annullamento in sede giurisdizionale.
6. Il ricorso non è fondato.
La sentenza da ottemperare si è limitata ad affermare che, per effetto di una vicenda particolarmente complessa sul piano del contenzioso caratterizzata dalla redazione per ben cinque volte della scheda valutativa relativa al gennaio 2014- gennaio 2015, il rapporto informativo che valutava un breve periodo immediatamente successivo alla scheda dovesse essere redatto quando si fosse stabilizzato un giudizio, anche per effetto delle decisioni giurisdizionali, sulla scheda valutativa.
La motivazione della sentenza non entra nel merito delle singole voci che compongono il rapporto informativo che peraltro avrebbe costituito un inammissibile sconfinamento nella discrezionalità dell’Amministrazione.
L’equiparazione tra la scheda ed il rapporto riguardava il giudizio finale e sotto questo profilo l’ottemperanza è avvenuta: la scheda riporta come giudizio sintetico la qualifica apicale di ECCELLENTE ed il rapporto il giudizio conclusivo di OTTIMO.
Una volta che, in considerazione della complessa vicenda che ha caratterizzato la valutazione caratteristica dell’ufficiale per i due periodi dal gennaio 2014 al 9 luglio 2015, si è giunti ad un giudicato che imponeva all’Amministrazione quale fosse il giudizio finale con cui dovevano concludersi i due documenti caratteristici, i compilatori di tali documenti conservavano tutta la loro discrezionalità nel decidere quale espressione andasse inserita per ogni singola voce anche perché non esiste una regola che imponga che per ogni voce deve essere utilizzato il giudizio equivalente alla qualifica finale.
Ben un ufficiale può essere considerato complessivamente eccellente anche se tale giudizio non riguarda ogni singolo aspetto della valutazione caratteristica.
7. In considerazione della complessità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.