Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1781 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1781 2024 r.g. promossa da:
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PAN NICOLETTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Bassano Del Grappa (VI), Via Orazio Marinali 91
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. MURARO ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bassano Del Grappa (VI), Mure Del Bastion
APPELLATA
e contro
E con l'intervento del
1
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio - appello avverso la sentenza n. 1418/2024 del
23/07/2024 del Tribunale di Vicenza
Conclusioni di parte attrice: “dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omesso ascolto del figlio minore Persona_1
In via principale in riforma dell'impugnata sentenza, disporre per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, l'affido condiviso dei minori e con collocamento presso la Per_1 Persona_2
madre e diritto di visita e pernotto del padre secondo le modalità di seguito riportate. Salvo diverso accordo e d'intesa con il Servizio sociale il quale dovrà vigilare al rispetto del calendario, il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal sabato mattina al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente quando riaccompagnerà i minori a scuola;
Il padre terrà con sé i figli minori tre giorni durante le vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie,
comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni,
il giorno di Natale o quello di Capodanno;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno,
altre festività secondo le regole dell'alternanza o in base a diversi accordi fra i genitori.
Disporre la presa in carico del nucleo familiare al Servizio Sociale territorialmente competente, con il compito di monitorare il nucleo familiare, fornendo un sostegno alla genitorialità al fine di appianare e possibilmente risolvere qualsiasi contrasto tra i genitori in ordine all'allevamento, all'educazione, alla salute dei figli;
vigilando sul rapporto madre-figlio a garanzia di un rapporto equilibrato dei minori con il genitore non collocatario, con azioni dirette di intervento in caso di disfunzionamento del medesimo a tutela dei minori;
vigilando sul calendario di visita con il genitore non collocatario, predisponendo, in caso di contrasto, la redazione di un calendario con ampliamento delle visite al fine di assicurare la bigenitorialità; assumendo- sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro- la decisione finale relativa alle scelte mediche, scolastiche, sportive, ricreative
(anche con riguardo al periodo delle vacanze) e religiose, nell'interesse esclusivo dei minori stessi,
alla quale entrambi le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
2 Disporre un supporto psicologico nell'interesse dei minori e Persona_1 Persona_3
presso il servizio territoriale specialistico, da effettuarsi necessariamente in forma individuale per ciascuno di esso;
Disporre a carico del Servizio Sociale l'obbligo di relazionare al Giudice Tutelare
per mesi 24 con cadenza semestrale.
In subordine, nell'ipotesi in cui la Corte, allo stato, per i motivi di cui in narrativa, non ritenesse che l'affido condiviso possa corrispondere all'interesse dei minori, disporre l'affido dei minori
e al Servizio Sociale territorialmente competente con Persona_1 Persona_3
collocazione presso la madre al quale andrà assegnata la casa coniugale sita a Marostica in via Nonis
civico 25 int.2 con gli arredi in essa contenuti;
Affidare al Servizio, ente affidatario dei minori, il compito di monitorare il nucleo familiare, incaricando il Servizio di a) fornire un sostegno alla genitorialità al fine di appianare e possibilmente risolvere qualsiasi contrasto tra i genitori in ordine all'allevamento, all'educazione, alla salute dei figli;
b) vigilare sul rapporto madre-figlio a garanzia di un rapporto equilibrato dei minori con il genitore non collocatario, con azioni dirette di intervento in caso di disfunzionamento del medesimo a tutela dei minori stessi;
c) vigilare sul calendario di visita pag.n°32 con il genitore non collocatario, predisponendo, in caso di Persona_4
contrasto, la redazione di un calendario con ampliamento delle visite al fine di assicurare la bigenitorialità; d) assumere- sentiti i genitori ed in caso di insanabile contrasto tra loro- la decisione finale relativa alle scelte mediche, scolastiche, sportive, ricreative (anche con riguardo al periodo delle vacanze) e religiose, nell'interesse esclusivo dei minori stessi, alla quale entrambi le parti dovranno scrupolosamente attenersi;
e) disporre un supporto psicologico nell'interesse dei minori e presso il servizio territoriale specialistico, da effettuarsi Persona_1 Persona_3
necessariamente in forma individuale per ciascuno di esso;
Salvo diverso accordo e d'intesa con il
Servizio Sociale, ente affidatario dei minori, che dovrà vigilare al rispetto del calendario, il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un fine settimana alternato dal sabato mattina al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà i minori a scuola;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente quando riaccompagnerà i minori a scuola;
Il padre terrà con sé i figli minori tre giorni durante le vacanze pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e, sempre ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, altre festività secondo le regole dell'alternanza o in base a diversi accordi fra i genitori”; Disporre un
3 supporto psicologico nell'interesse dei minori e presso il servizio Persona_1 Persona_3
territoriale specialistico, da effettuarsi necessariamente in forma individuale per ciascuno di esso;
Disporre a carico del Servizio Sociale l'obbligo di relazionare al Giudice Tutelare per mesi 24 con cadenza semestrale.
In via principale per tutte le ragioni esposte in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, disporsi a carico del padre, quale genitore non collocatario, un assegno di mantenimento pari ad Euro 300
(150 euro a figlio), ovvero nella misura (anche minore) che il Tribunale riterrà equa, tale da consentire all'appellante di poter disporre dei minimi mezzi di sussistenza per sopravvivere, da versarsi entro il giorno 10 del mese, oltre all'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, secondo le modalità ed indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale.
Disporre la corresponsione dell'assegno unico al 50% tra i due genitori.
Si chiede l'audizione del minore . Persona_1
In via istruttoria: si insiste sulle istanze istruttorie tutte formulate con la memoria di cui all'art.183 co.6 nr.2 e 3, ritualmente depositate da intendersi qui integralmente richiamate. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie per prova orale ex adverso depositate richiamandosi al contenuto delle memorie istruttorie a prova contraria con i testi ivi indicati.
Si chiede che l'Il.ma Corte di Appello disponga che il Servizio Sociale Ulss 7 Pedemontana, servizio territorialmente competente, provveda ad inviare una relazione aggiornata sulla situazione del nucleo familiare già in carico alla stessa.
Si richiamano tutte le prove documentali e gli elementi acquisiti al processo.
In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento civile RG 123/2022 con riserva di controdedurre all'esito della lettura delle difese avverse.
Si chiede di essere autorizzati al deposito degli audio doc.
4-doc.8 ricorso urgente 27.10.2023- già depositati in data 30.11.2023 in Cancelleria Tribunale di Vicenza.
Si depositano i documenti come da separato elenco”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso per appello proposto e, dati per non impugnati i punti 2 – 3 – 5 – 6 – 7, confermarsi in ogni caso in toto l'appellata sentenza.
4 Spese e onorari di causa di primo e secondo grado rifusi”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con la sentenza definitiva oggi impugnata, il Tribunale di Vicenza, dopo l'emissione di sentenza non definitiva sullo status, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti il
27.8.2007 in Marocco, all'esito di ampia osservazione del nucleo da parte dei Servizi Sociali di
Marostica, ha affidato i figli della coppia (n. il 11.03.2012) e (n. il 28.04.2017) in via Per_1 Per_3
esclusiva alla madre cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Marostica (VI), via Nonis, n. 25/2
(con canone di locazione per €300,00) e posto a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della prole per €250,00 mensili a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, con assegno unico in favore della madre in via esclusiva.
1.2. Il diritto di visita paterno è stato regolamentato prevedendo un regime articolato a fine settima alternati dal sabato, dalle ore 10, alla domenica alle ore 20 ed un pomeriggio alla settimana, di norma il giovedì, da fine scuola alle ore 20.
1.3.Nessun assegno divorzile è stato posto in favore dell'appellata in considerazione della sua raggiunta indipendenza economica (dipendente OS con contratto a tempo indeterminato con reddito per circa €900,00 mensili) e la mancata proposizione di alcuna domanda sul punto.
1.4.Il regime di affidamento esclusivo è stato disposto dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale n.7156 Per_5
2021 r.g.n.r. pendente presso il Tribunale di Vicenza, non ancora giunto a sentenza ed in presenza di molte contraddizioni in punto di fatto rese dal minore e dalla madre - nel quale l'appellante è imputato del reato di maltrattamenti in danno dei figli minori, in particolare di averli percossi in più occasioni sulle gambe e sulle braccia anche con bastoni di cartone e di aver percosso in data Per_5
22.10.2021 procurandogli lesioni guaribili in tre giorni- del referto di PS del 22.10.2021, della querela sporta dall'ex coniuge, e della condotta processuale serbata dall'appellante, il quale, nonostante la pendenza del procedimento penale citato, aveva richiesto anche mediante apposita istanza urgente, sia l'affidamento esclusivo della prole e in alternativa quello al Servizio Sociale, prospettando una condotta alienante della madre dei minori che non aveva trovato riscontro agli atti di causa, anzi essendo emerso al contrario un atteggiamento collaborativo e di accesso alla figura paterna.
2.Il giudizio di secondo grado.
5 2.1. Quale primo motivo di doglianza l'appellante deduce l'errata valutazione da parte del Tribunale circa l'utilizzo delle prove penali in corso di dibattimento.
2.2. Invero allega che l'affido esclusivo sia stato motivato dalla sola esistenza di un procedimento penale per presunti maltrattamenti a carico dell'appellante e che la mera pendenza di un procedimento penale, senza una sentenza definitiva di condanna, non può essere considerata prova sufficiente della responsabilità dell'appellante, né giustifica un provvedimento così incisivo come l'affido esclusivo, il quale deve essere disposto solo in presenza di elementi certi e gravi che dimostrino un'inadeguatezza dell'altro genitore a tutelare il benessere e gli interessi del minore, elementi che non possono essere sostituiti dalla semplice apertura di un'indagine penale.
2.3.Pertanto, ribadisce l'appellante, in assenza di prove concrete di un pericolo attuale per il minore, un provvedimento che limita i diritti genitoriali dell'appellante appare ingiustificata e sproporzionata.
2.4. Quale secondo motivo di censura viene dedotta la mancata ed erronea valutazione del Giudice di prime cure delle condotte pregiudizievoli poste in essere dalla madre attraverso messaggi di natura offensiva nei confronti del padre, rinvenuti casualmente da quest'ultimo sul telefono del figlio, messaggi non solo lesivi della dignità del ricorrente come genitore, ma rappresentano altresì una forma di manipolazione e influenza negativa volta a distorcere la percezione dei figli nei confronti della figura paterna.
2.5. Quale terzo motivo di censura eccepisce la nullità della sentenza per omesso ascolto del minore ai sensi dell'art. 336 bis c.c. e per omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale.
2.6. Quale ultimo motivo di gravame l'appellante rileva l'errata determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori poiché elevato e sproporzionato rispetto alle capacità economiche di quest'ultimo, in violazione dell'art. 337- ter c.c e l'erronea valutazione delle capacità reddituali del padre.
3. Si è costituita la parte appellata, instando per il rigetto delle pretese avversarie.
3.1. Quanto al primo motivo di appello deduce come il Tribunale di Vicenza, accogliendo anche le conclusioni conformi del Pubblico Ministero, abbia disposto affidamento esclusivo in favore della madre, dando valore ai documenti acquisiti al procedimento relativi al processo penale a carico del ricorrente, imputato di maltrattamenti ai danni dei figli, vagliando con severa logica le prove acquisite nel processo penale, ad oggi pendente, in particolare l'incidente probatorio con l'audizione protetta del minore preceduta da perizia sulla sua capacità a testimoniare e seguita dalla validazione, atto di
6 accertamento irripetibile al quale ha preso parte il ricorrente, con pieno diritto di difesa e proprio
CTP.
3.2. Quanto al secondo motivo di censura, parte appellata evidenzia come il Tribunale abbia compreso anche il carattere strumentale della condotta dell'appellante, verificando dalle emergenze delle relazioni dei servizi sociali in atti l'assoluta collaborazione e la specchiata condotta della madre, che nessun ostacolo ha mai frapposto al rapporto padre-figli.
3.3. Circa il terzo motivo di appello precisa come l'ascolto del minore non fosse dovuto ai sensi dell'art. 473 bis.45, c.2, c.p.c.. che prevede: “Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisito agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive”.
4. Con ordinanza del 17.1.2025 la Corte disponeva l'ascolto del minore per l'udienza del Per_5
3.2.2025, all'esito del quale la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso ascolto del minore , all'epoca infradodicenne, in quanto già sentito in audizione Per_5
protetta sui fatti di maltrattamento il 29.11.2021 (quando aveva 9 anni) e ritenuto dal perito del Gup capace di rendere testimonianza.
Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che se il minore è infradodicenne il giudice deve motivare sulle ragioni dell'omessa audizione solo nel caso in cui la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, dal momento che il diritto del minore di partecipare alle decisioni che lo riguardano deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo e solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l'obbligatorietà dell'ascolto e della motivazione espressa della scelta contraria da parte del giudice (cfr. Cass. n. 5676 del 7/2/2017; Cass. n. 30062 del 31/12/2020).
1.1.Deve premettersi che la presente fattispecie non è soggetta alle disposizioni del rito Cartabia, - essendo il giudizio di primo grado stato introdotto prima del 28.2.2023 - , compreso quindi l'art. 473 bis.45, c.p.c. in omaggio alla quale, nei procedimenti in cui vi sono allegazioni di violenza domestica, non si procede all'ascolto del minore quando quest'ultimo è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.
7 1.2.L'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce invero un adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione, se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore ex art. 336 bis c.c. ratione temporis in vigore (cfr.
Cass. n. 1474 2021).
1.3.Il particolare valore di questa audizione in termini di contraddittorio sostanziale, nel senso illustrato al punto precedente, impone al giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, non solo se egli ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, come nel caso di specie, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato a un esperto al di fuori di detto incarico (cfr. Cass. n. 12957 /2018).
1.4. Sempre con riferimento al minore infradodicenne, si è così sintetizzato il quadro: 1) il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento;
2) il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi è un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale;
3) il giudice non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva (Cass. n. 4295/2025; Cass. 13/12/2024 n.
32359, in motivazione).
1.5. Ritiene la Corte che, in applicazione dei suesposti principi, stante l'assenza di una espressa e circostanziata richiesta da parte del ricorrente in primo grado di ascolto di uno o entrambi i minori il Tribunale non fosse tenuto né a motivare le ragioni del mancato adempimento né Persona_6 tenuto provvedervi d'ufficio.
1.6.Rileva ancora il Collegio come il Tribunale abbia operato il richiamo alle dichiarazioni rese dal minore, quale testimone dei fatti di maltrattamento, non quale ascolto e per le finalità ad esso collegate, ma quale prova atipica rilevante ed utilizzabile nel giudizio civile, poiché assunta nel contraddittorio in sede penale.
1.7. Rileva infine la Corte come tale adempimento sia stato effettuato in questa fase dal Collegio con conseguente efficacia sanante della eventuale nullità.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato, con ciò rigettando le istanze di rimessione in termini formulate dalla difesa di parte appellante.
8 2.1. Il primo motivo di appello è fondato.
2.1.bisSecondo la giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, (cfr. Cass. 26517 2024), nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child),
l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori.
2.1.ter.Infatti, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. n. 23333 2023).
2.quater.Nel caso di specie il regime di affidamento esclusivo in favore della madre è stato disposto sulla base delle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio innanzi alla Per_5
dott.ssa Tiziana Magro e de relato dalla madre in particolare sia con riferimento ad un episodio specifico accaduto in data 22.10.2021 (in parte riscontrato in sede di PS), in cui sarebbe Per_5
stato colpito alla schiena o al torace ed ad altri non meglio precisati in cui il padre avrebbe percosso entrambi i figli colpendoli sulle gambe e braccia con bastoni di legno o cartone.
2.2. Rileva la Corte come, nonostante l'estrema gravità delle condotte sopra citate, tuttavia il dato fattuale di collocazione da parte del giudice di primo grado dei minori presso il padre, anche con pernotto, pur in pendenza di un procedimento penale in cui i figli sono persone offese, da un lato affievolisce grandemente la prognosi di potenziale pregiudizio per i minori di subire analoghe condotte maltrattanti da parte del padre, dall'altro fa presumere che la capacità genitoriale paterna risulta essere stata sufficientemente confermata in tutte le sue componenti (affettiva, materiale, di accudimento).
2.3.La positività del rapporto padre figli è stata confermata in sede di ascolto anche dal minore reso il 3.2.2025, durante il quale ha dichiarato: “Ho 12 anni già compiuti. dichiara Per_5 Per_5
che con il padre non riesce molto a parlare, a differenza della madre, ove il dialogo risulta più facile punto vedo il padre un fine settimana ogni 15 giorni. Mia madre mi riesce più a comprendere, mentre mio padre non è molto interessato alla mia situazione. Non riesco a dialogare con lui in modo adeguato, ad esempio anche relativamente alla scuola. Ho la sensazione di non essere capito da mio padre. E' una mia impressione il non riuscire a parlare con mio padre potrebbe essere anche un
9 blocco. Può essere perché non l'ho visto come ho visto mia madre. Con mio padre adesso a casa alcune volte, altre volte esco, vado in un centro commerciale o gioco a calcio. Mi piace molto giocare
a calcio. Mi piacerebbe aumentare i tempi di permanenza con mio padre, vorrei vederlo ogni fine settimana. Questo mi aiuterebbe a migliorare il rapporto con lui. Vanno bene questi momenti insieme con lui. Durante la settimana vorrei vederlo, ma non per troppo tempo, anche considerando i miei impegni punto magari un giorno infrasettimanale o per cenare alla sera. Questo fine settimana sono stato con mio padre. Non ci sono stati intoppi. Mi ha parlato della audizione, anche se in modo più generale rispetto a mia madre sono andato da mio padre da sabato mattina fino a domenica sera.
Non ci sono state difficoltà. A scuola vado bene, con mio fratello vado d'accordo. Avevo ansia di questa audizione, ma adesso sono tranquillo. Potrei essere sospeso da scuola punto io ed un mio amico abbiamo insultato un altro ragazzo. Non siamo arrivati alle mani. Questo ragazzo ne ha parlato con i genitori, che ne hanno parlato con gli insegnanti. Ora devono decidere sulla mia sospensione. Mi sono pentito di quello che ho fatto”.
2.4.Rileva il Collegio come il minore, attualmente di anni 13, durante l'audizione sia stato sempre tranquillo, manifestando turbamento solo quando ha parlato della potenziale sospensione scolastica, rasserenando la Corte nella misura in cui ha affermato che la permanenza presso l'abitazione del padre non presenta criticità ma anche manifestando il desiderio di aumentarne i giorni per rinsaldare il rapporto con il genitore non collocatario.
2.5.Può pertanto essere ripristinato il regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e prudenzialmente dato incarico ai servizi sociali competenti per territorio di monitorare il nucleo familiare, con apertura di un procedimento di vigilanza presso il giudice tutelare di Vicenza, con relazione periodica da depositare nel termine semestrale (prima scadenza 31.12.2025).
2.6.Il diritto di visita paterno allo stato non può essere aumentato, essendo sul punto necessario un idoneo riscontro del servizio preposto.
3.Tutti gli altri motivi, delibati congiuntamente, non meritano accoglimento.
3.1.In primo lugo non appare degna di pregio la doglianza afferente a condotte alienanti della madre nei confronti dell'acceso dei figli al padre anche in considerazione delle conclusioni in punto collocazione rassegnate da parte appellata in primo grado.
3.2.Anche la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento e di percezione di quota parte dell'assegno unico sono infondate.
10 3.3.Parte appellante fonda la domanda di riduzione del contributo al mantenimento ordinario sulla base del fatto che l'importo di 250 euro per ciascun figlio era stato concordato nel 2021 in sede di omologa delle condizioni di separazione, tenendo conto che il padre era l'unica fonte di reddito familiare, che allo stesso erano attribuiti in via esclusiva gli assegni per il nucleo familiare e che il costo dell'immobile dove si era trasferito ( San Marco) era pari ad Euro 200,00. Pt_2
3.4.Documenta di essersi trasferito dal primo novembre 2022 in un immobile a Cassola (VI), sito in via Monte Asolone, 27, che il nuovo appartamento si trova ad una decina di km dalla residenza dei figli e che il canone di locazione, ammonta ora ad €400,00, come da contratto già in atti (doc 18 memoria 183 nr.2 primo grado).
3.5.Rileva il Collegio come l'appellante, dipendente Limes s.rl., ha percepito un reddito da lavoro mensile netto per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 per circa €1.800,00, mentre la resistente, quale operatrice sociosanitaria alle dipendenze della Libra Cooperativa Sociale, percepisce dall'ottobre
2021 un reddito da lavoro per circa €900,00 mensili ed è onerata del pagamento di un canone di locazione per €300,00 mensili.
3.6.La misura del contributo paterno per il mantenimento ordinario e spese straordinarie stabilita in primo grado è pertanto congrua secondo tutti gli indicatori di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, c.
IV, c.c, tenuto conto del minor tempo di permanenza dei figli presso il padre e delle loro crescenti esigenze di vita, da ritenersi anche in via presuntiva in base al decorso del tempo.
3.7.Inoltre sé è documentato un canone di locazione aumentato di €200,00 a carico dell'appellante, rileva la Corte come quest'ultimo non risulti più onerato dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento del coniuge per €200,00, beneficiando quindi del relativo risparmio di spesa.
3.8.Analogamente può confermarsi la percezione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre, anche in regime di affidamento condiviso, quale collocataria prevalente della prole (cfr. Cass. n.
4672/2025).
3.9.Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione dell'accoglimento del primo motivo di appello, possono essere compensate per 1/3 e poste a carico dell'appellante per i residui
2/3, nella misura indicata in parte dispositiva in base ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
11 in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n.
1418/2024 del 23/07/2024,
affida i minori (n. il 11.03.2012) e (n. il 28.04.2017) congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_3
genitori;
dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Marostica e Cassola, al fine di verificare lo stato di salute psico fisica dei minori e la loro interazione con la figura paterna, con relazione semestrale da depositare presso il Giudice Tutelare di Vicenza ogni sei mesi (prima scadenza 31.12.2025);
conferma per il resto;
compensa le spese di lite, liquidate per l'intero per il primo grado in € 6.700,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il secondo grado per l'intero in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di un terzo e pone i residui 2/3 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
12