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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4321/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
) e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA, presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
- APPELLANTI -
C o n t r o
) CP_2 C.F._1
– CP_3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che gli appellanti hanno impugnato la sentenza del giudice di Pace, che ha accolto il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di CP_2 cui all'art.
4-sexies, co. 6, D.L. n. 44/2021; rilevato che, in data 28/12/2024, è entrato in vigore il D.L. 202/2024, il quale, all'art. 21, comma 5, prevede che “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4 -sexies del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero Controparte_4 della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello
Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”. ritenuto che, conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio a spese compensate;
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara l'estinzione del giudizio.
Dichiara la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Parma, 31/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
) e Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA, presso lo studio dell'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
- APPELLANTI -
C o n t r o
) CP_2 C.F._1
– CP_3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che gli appellanti hanno impugnato la sentenza del giudice di Pace, che ha accolto il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di CP_2 cui all'art.
4-sexies, co. 6, D.L. n. 44/2021; rilevato che, in data 28/12/2024, è entrato in vigore il D.L. 202/2024, il quale, all'art. 21, comma 5, prevede che “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4 -sexies del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero Controparte_4 della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello
Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”. ritenuto che, conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio a spese compensate;
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dichiara l'estinzione del giudizio.
Dichiara la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Parma, 31/01/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi