CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1041/2022
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Serrone n° 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosetta Reppucci [c.f. ] ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'intestato studio in Atripalda (AV) alla Via Salita Palazzo n. 23; Appellante
E
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz, 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2018 presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, , premesso di essere Assistente Capo in congedo e di aver prestato Parte_1 servizio nella Polizia Penitenziaria dal 1980 fino al 16.11.2003, data della cessazione per assoluta inidoneità al servizio, aveva esposto che in data 8.6.1982 durante l'espletamento delle funzioni d'istituto presso la Casa Circondariale di Bologna era rimasto ferito al volto riportando “trauma contusivo regione zigomatica dx con ematoma”, riconosciuto dipendente da causa di servizio con Mod. C n° 319 del 21/07/1982.
Per detto evento il aveva chiesto ed ottenuto con Decreto del prot. Pt_1 Controparte_1
599/C/3/E/8/PP/57 del 12.11.2010 la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del Dovere” ex L. n. 206/2004 e ss.mm., con quantificazione della invalidità permanente riportata in conseguenza diretta dell'evento nella percentuale solo dell'11% in riferimento alla capacità lavorativa, sulla base del parere espresso dalla C.M.O. di CA con Verbale Mod. BL/G n. 1830 del 20/04/2010.
Ritenendo non condivisibile tale giudizio medico-legale espresso dal C.M.O. di CA, il Pt_1 aveva convenuto in giudizio l'amministrazione odierna appellata affinché fosse accertato che l'invalidità riportata, per effetto dell'evento criminoso dell'8 giugno 1982, era stata determinante ex art. 82 della L. n. 388/2000 nella cessazione dell'attività lavorativa, avendo concorso in maniera preponderante nel giudizio di permanente non idoneità al servizio.
Aveva inoltre preteso che l'invalidità permanente, sempre conseguenza dell'evento dell'8.6.1982, fosse valutata in misura non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%) con conseguente concessione dei benefici connessi a tale percentuale di invalidità. In particolare, aveva rivendicato il diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206, non reversibile, di euro 1033,00, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e ss.mm., a decorrere dal 1.1.2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali fino al soddisfo;
e il diritto all'assegno vitalizio, ex art. 4, comma 1, lett. B) n. 1, del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, non reversibile, di euro 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua di cui all'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 3 della legge 23 novembre 1998 n. 407, a decorrere dal 1.1.2006, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e attribuzione.
Il , regolarmente citato, non si era costituito ed era dichiarato contumace. Controparte_1
Con la sentenza n. 764/2021 pubblicata il 7.12.2021, il Tribunale adito, espletata c.t.u. medica, ha rigettato la domanda.
Il Giudice ha aderito alle conclusioni del consulente d'ufficio che ha ritenuto che: “II Sig. Pt_1
nato il [...] a [...] e residente a[...],
[...]
a seguito del fatto traumatico dell'08/06/1982 ebbe a riportare una contusione regione zigomatica destra con ematoma per la quale è stato già riconosciuto "vittima del dovere" in sede amministrativa. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare la percentuale di invalidità complessiva dell'11% già riconosciuta in sede amministrativa, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale.”
Avverso detta statuizione con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 7.5.2022 è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Con il primo motivi di censura, il ha eccepito la violazione delle tabelle di valutazione Pt_1 del danno ex D.M. 502/1992, D.M. 12.7.2000 e D.P.R. 915/1978, e l'erronea e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti. Ha ribadito come l'invalidità riportata per effetto dell'evento criminoso del giugno 1982 sia stata determinante ex art. 82 della L. 388/2000 nel giudizio di permanente non idoneità al servizio e quindi nella cessazione dell'attività lavorativa. Ha osservato, come già dedotto in primo grado, che le infermità psichiatrica ed epatica, quali conseguenza diretta dell'evento in esame, essendo prevalenti nel determinismo della permanente non idoneità, comportano un'invalidità certamente superiore al 25% (ovvero superiore a ¼ della integrità psico- fisica).
Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione, essendosi il Giudice di primo grado limitato ad aderire alle risultanze della c.t.u. depositata in data 08.03.2020. Come eccepito nelle controdeduzioni all'elaborato peritale, l'istante ha contestato il mancato collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio e l'evento traumatico per cui è causa e in particolare la mancata correlazione causale, con l'evento vittimizzante, del “disturbo post traumatico da stress”. Secondo il una attenta disamina della documentazione depositata, Pt_1 nonché una attenta valutazione in sede di visita peritale, avrebbe dovuto condurre il nominato consulente d'ufficio ad accertare che l'infermità psichiatrica di cui soffre è da considerarsi una conseguenza diretta dell'evento de quo.
A supporto dei propri assunti, il ricorrente ha richiamato il giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la definito con sentenza n. 1071/2015, Controparte_2 che gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di sesta categoria, con decorrenza dal 16.11.2003, in ragione del cumulo di plurime infermità, sulla base del parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, Prot. n. 33396 del 12/10/2015, che interpellato quale c.t.u. medico-legale, ha espresso valutazione positiva sulla dipendenza dal servizio svolto dal ricorrente delle infermità psichiatrica ed epatica da cui è affetto, con ascrivibilità di entrambe alla 8^ categoria pensionistica ed alla 6^ categoria per cumulo reciproco nonché con le altre patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio in sede amministrativa.
In virtù della predetta sentenza, il , con D.M. n. 70832 del 18.01.2016, Controparte_3 ha conferito al , per effetto del cumulo delle suddette infermità, la pensione privilegiata Pt_1 ordinaria di sesta categoria, a decorrere dal 16.11.2003 e da durare a vita, in sostituzione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria precedentemente assegnata con D.M. n. 57577 del 23.8.2007.
Il ha quindi concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di annullare il Pt_1
Decreto del Prot. n° Controparte_4
559/C/3/E/8/PP/57 del 12/11/2010, nella parte in cui prevede il riconoscimento dell'invalidità permanente nella misura solo dell'11%, e conseguentemente accertare che l'invalidità riportata, per effetto dell'evento criminoso del 8/06/1982, ha comportato, ex art. 82 della Legge n° 388/2000, la cessazione dell'attività lavorativa, con rivalutazione della percentuale di invalidità permanente in misura non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%) e concessione di tutti i benefici connessi a tale percentuale di invalidità, indicati in atti. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Ricostituito il contradditorio, il ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
L'Amministrazione ha dedotto l'insindacabilità del giudizio della Controparte_5
e la giusta e corretta motivazione della sentenza di primo grado. Ha aderito alle
[...] risultanze della c.t.u., cui si è riportato integralmente il Giudice, osservando che il consulente d'ufficio nell'elaborato ha evidenziato le buone condizioni fisiche del che si sono Pt_1 aggravate nell'arco temporale dall' 8 giugno 1982, data dell'evento lesivo, al 16 novembre 2003, decorrenza della cessazione dal servizio, dopo circa 20 anni. Pertanto, la cessazione dal servizio e la non idoneità ai ruoli civili della Polizia penitenziaria e nelle altre Amministrazioni dello Stato non è dipesa in via esclusiva dall'aggressione dell'8 giugno 1982, a seguito del quale è stato riconosciuto vittima del dovere, ma scaturisce da una serie di infermità occorse nel corso dell'intera carriera dell'interessato, che non sono ricollegabili all'evento in esame. Ha menzionato gli argomenti esposti dal competente organo tecnico di CA nel verbale del 20 aprile 2010 che ha considerato la patologia psichiatrica consistente nel “Disturbo post traumatico da stress” non in rapporto di causalità con l'evento de quo.
Ha quindi concluso insistendo per la mancanza dei presupposti per l'innalzamento della percentuale invalidante al 25%, con conferma della sentenza di primo grado e rigetto integrale della domanda ex adverso proposta.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Oggetto di domanda è la valutazione della invalidità permanente riportata dal per effetto Pt_1 della aggressione subita in data 8.6.1982 presso la Casa Circondariale di Bologna, evento per il quale è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” con quantificazione della invalidità permanente nella misura dell'11% e concessone dei connessi benefici di legge (cfr. Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. n. 599/C/3/E/8/PP/57 del 1211.2010 e Parere della C.M.O. di CA Mod. BL/G n. 1830 del 20/04/2010, doc. 1 e 4 produzione di primo grado del ricorrente).
Il ricorrente ritiene illegittima detta valutazione, confermata dal Giudice di prime cure sulla base della espletata c.t.u., poiché non tiene conto della pluralità di patologie da cui è affetto, causalmente riconducibili all'evento traumatico del giugno 1982, che hanno determinato, con il progressivo aggravarsi, la dispensa dal servizio (nel 2003) per inidoneità psicofisica permanente. In particolare, il si duole che il convenuto in sede amministrativa, e l'ausiliario Pt_1 CP_1 del Giudice nel successivo giudizio, hanno escluso che l'infermità ansiosa-depressiva e la epatopatia contratte a causa di servizio fossero causalmente riconducibili alla aggressione in esame, con conseguente sottovalutazione della invalidità permanente derivante dall'evento de quo.
A riprova dei propri assunti, ha invocato la seguente documentazione:
- il Decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 1/04/2005 che ha accertato la sua assoluta inidoneità al servizio, in quanto riscontrato, con verbale n° 381 del 2/01/2004 della i CA (doc. in realtà non prodotto, vd. di seguito), affetto Pt_2 da: “1) allegato e non riscontrato balloking mitralico senza alterazioni del ritmo e allo stato in buon compenso emodinamico;
2) tireopatia cronica da ipertrofia multi nodulare del lobo tiroideo nella norma;
3) persistenti note ansiose disforiche in trattamento;
4) otite catarrale cronica bilaterale;
5)m artrosi cervico-lombare con impegno funzionale;
6)m epatopatia cronica post- epatica Hbs/Ag positiva con marcata alterazione degli indici biumorali;
7) esiti di rottura del retto femorale dx con impegno funzionale;
8) sinusopatia frontale;
9) pregressa contusione regione zigomatica dx” (cfr. atto di appello pag. 9; sentenza Corte dei Conti n. 1071/2015 all. 6 produzione di primo grado;
verbale ML/B n. 299 del 3.5.2004, acquisito in sede di operazioni peritali); - la sentenza n. 1071/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la CP_2
che ha riconosciuto al il diritto a percepire la pensione vitalizia di sesta
[...] Pt_1 categoria tabella a decorrere dal 16 novembre 2003 (data di cessazione dal servizio per inidoneità) e da durare a vita, per cumulo delle seguenti infermità: “1) Artrosi cervicolombare con impegno funzionale;
2) Persistenti note ansiose disforiche in trattamento;
3) Epatopatia cronica postepatitica HBS/AG pos con marcata alterazione indici bioumorali” (cfr. atto di appello pag. 10; all. 6 produzione di primo grado);
- il parere Prot. n° 33396 del 12/10/2015 dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, interpellato quale c.t.u. medico-legale nel predetto giudizio innanzi alla Corte dei Conti, che ha accertato “la dipendenza dal servizio dell'epatite cronica da HBV in quanto detta forma di epatite è una malattia trasmessa per via parenterale e quindi attraverso ferite con lame, lamette, interventi chirurgici ed odontoiatrici, rapporti sessuali, nelle comunità etc ma anche attraverso il semplice contatto con liquidi biologici, (sangue in primis, ma anche saliva, sperma, secrezioni vaginali) che permette la penetrazione del virus attraverso piccole soluzioni di continuo della cute: è questa la via parenterale inapparente”, ed ancora, “Da quanto sopra ricordato, avendo svolto il mansioni di agente penitenziario, in più carceri italiane, Pt_1 anche nel reparto Infettivi, si può comprendere come egli sia stato esposto ad un altissimo rischio di ammalare di detta forma di epatite, soprattutto in quegli anni in cui non si tenevano in debito conto le necessarie precauzioni al fine di prevenire il contagio (uso guanti, di materiale a perdere, di saponi liquidi), anche a causa delle conoscenze dell'epoca, ancora lacunose in campo infettivo logico e virologico sulle possibili vie di contagio. Quest'ultimo, come sopra ricordato, è infatti possibile anche con il semplice contatto con liquidi biologici (contagio parenterale in apparente) attraverso l'inoculazione dei virus attraverso le mucose o piccole ferite cutanee configurando, date le mansioni svolte, una condizione di rischio generico aggravato. Pertanto si esprime il parere che sia possibile ammettere un nesso di causalità tra attività lavorativa svolta e l'infermità epatica da cui affetto il ”. Infine, “… considerato l'ambiente lavorativo, Pt_1 nonché l'aggressione subita in attività di servizio, si ritiene che sia possibile ammettere la dipendenza dal servizio dell'infermità psichiatrica in questione” (all. 7 produzione di primo grado).
In definitiva, secondo la tesi del ricorrente, l'invalidità dallo stesso riportata a seguito dell'aggressione del 1982 avrebbe comportato ex art. 82 della L 388/2000 la cessazione dell'attività lavorativa avendo concorso in maniera preponderante nel giudizio di permanente non idoneità al servizio, mentre avrebbe errato il c.t.u. escludendo la correlazione causale delle infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio, e in particolare il “disturbo post traumatico da stress”, con l'evento de quo.
Queste doglianze non sono condivisibili.
Diversamente da quanto sostiene il , si ritiene che il c.t.u. abbia precisamente e Pt_1 adeguatamente valutato le infermità da cui è affetto il ricorrente causalmente riconducibili alla aggressione del giugno 1982, confermando il grado di invalidità permanente (dell'11%) già riconosciuto dalla amministrazione convenuta.
Nell'elaborato peritale si premette che nella fattispecie in esame (vittime del dovere) i criteri medico-legali per la percentualizzazione dell'invalidità permanente sono statuiti dall'art. 5 del D.P.R. 7 Luglio 2006 n. 243, che prevede l'utilizzo delle tabelle di cui al D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (invalidità civile) per il calcolo dell'invalidità permanente, mentre per la percentualizzazione del danno biologico viene utilizzata la tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000 (danno biologico ). CP_6
Il calcolo della percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (IC) è ricavato applicando l'art. 4, lettera d), del D.P.R. n. 181 del 2009 che statuisce “d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”, conformemente alla recente sentenza della Cass., SS.UU., n. 6214 del 24.02.2022 (che ha chiarito “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009”).
In sede amministrativa la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di medicina legale di CA ha riconosciuto il affetto da “esiti di pregressa contusione Pt_1 regione zigomatica destra” addivenendo ad un'invalidità complessiva (IC) pari all'11% (cfr. parere del 20.4.2010, all. 4 produzione di primo grado).
La C.M.O., premesso che “l'allegata patologia psichiatrica consistente in “Disturbo post traumatico da stress” non trova rapporto di causalità materiale negli eventi descritti”, ha così valutato i postumi connessi alla aggressione del 1982: “INVALIDITA' PERMANENTE, quale riduzione della capacità lavorativa, pari al 10% (D.M. Sanità del 5.2.1992). DANNO BIOLOGICO pari al 3% (Tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000). DANNO MORALE pari al 1% (due terzi del danno biologico) tenuto conto dell'entità della sofferenza patita e del turbamento dello stato d'animo. INVALIDITA' COMPLESSIVA (IC) 11%”.
L'amministrazione ha dunque applicato la formula sopra descritta indicata all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009: IC= DB+DM+(IP-DB), ovvero 3+1+(10-3)=11.
Il c.t.u. ha osservato come la quantificazione dell'invalidità complessiva (IC) operata dalla C.M.O. di CA (11%) sia “alquanto generosa, atteso che il colpo inferto con uno zoccolo in data 08/06/1982 da un detenuto all'allora agente di polizia penitenziaria è guarito senza che residuasse alcun esito! Difatti, per definizione una contusione, intesa come lesione di parti molli dell'organismo per azione traumatica di un corpo, senza discontinuità del rivestimento cutaneo o mucoso e con stravaso di sangue (ecchimosi), tende alla guarigione completa, come è avvenuto nel caso di specie. In sede peritale non è stato osservato alcun esito cicatriziale e/o discromico nella regione zigomatica destra e, pertanto, la pregressa contusione è priva di riverberi funzionali valutabili nella fattispecie in esame”.
L'ausiliario del Giudice ha poi escluso un collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio del ricorrente, per non idoneità permanente al servizio d'istituto nel corpo della polizia penitenziaria in modo assoluto, e l'evento traumatico vittimizzante per cui è causa. Ha menzionato il verbale ML/B n. 299 del 03/05/2004, rilasciato da Centro Militare di Medicina legale di CA Commissione Medico Ospedaliera, acquisito nel corso delle operazioni peritali, che richiama il giudizio medico-legale di inidoneità formulato nel verbale n. 381 del 2.1.2004 (non prodotto), elencando una serie di infermità che complessivamente hanno determinato l'inidoneità lavorativa del periziato (pregresso trauma rachide cervicale, protrusione discale L4/L5 con impegno funzionale, allegato e non riscontrato balloning mitralico senza alterazioni del ritmo allo stato in compenso emodinamico, tireopatia cronica da ipertrofia multinodulare lobo tiroideo destro in trattamento farmacologico allo stato con funzionalità tiroidea nella norma, persistenti note ansiose disforiche in trattamento, otite catarrale cronica bilaterale, artrosi cervico- lombare con impegno funzionale, epatopatia cronica post-epatitica Hbs/Ag positiva con marcata alterazione indici bioumorali, esiti di rottura del retto femorale destro con impegno funzionale, pregressa contusione regione zigomatica destra).
Pertanto, la cessazione dal servizio e la non idoneità ai ruoli civili della Polizia penitenziaria e nelle altre Amministrazioni dello Stato non è dipesa in via esclusiva dall'evento dell'8 giugno 1982, a seguito del quale il è stato riconosciuto vittima del dovere, né dalla sola “pregressa Pt_1 contusione in regione zigomatica destra” connessa alla aggressione de quo, ma scaturisce da una serie di infermità intervenute nel corso dell'intera carriera dell'interessato, tra le quali anche la epatopatia e la malattia psichiatrica, che non sono ricollegabili all'evento in esame.
Sulla malattia epatica, riconosciuta dipendente da causa di servizio a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 1071/2015 sula base del parere dell' el Ministero della Salute del 12 Pt_3 ottobre 2015, il consulente del Giudice ha rilevato che nella motivazione del predetto Ufficio non vi è alcun riferimento all'evento traumatico in discorso né vi poteva essere, attesa la lievissima entità dell'aggressione patita, incapace di trasmettere alcun virus epatitico.
In merito alla patologia psichiatrica, riconosciuta anch'essa dipendente da causa di servizio a seguito della predetta sentenza della Corte dei Conti, il perito, premesso che il citato parere dell' el Ministero della Salute accenna in maniera generica all'ambiente lavorativo e ad Pt_3 una aggressione subita in attività di servizio, ha rimarcato l'assenza di elementi documentali in grado di correlare la patologia psichiatrica all'evento vittimizzante in esame.
Invero, nel fascicolo di parte ricorrente è stata allegata esclusivamente una valutazione psicologica dell'08/08/2016, che accenna genericamente a “esperienze traumatiche stressanti”. Anche la relazione psichiatrica del 02/07/2019 rilasciata dal dipartimento di salute mentale della certifica che il periziato è seguito presso la struttura certificante dal 03/02/2001 per CP_7 un disturbo da stress post-traumatico, senza accennare minimamente all'evento del 1982.
In oltre venti anni successivi all'evento vittimizzante vi è un vuoto documentale che esclude di fatto la presenza di patologie psichiatriche di tipo post-traumatico correlabili all'episodio de quo.
Appare significativo riportare un passaggio dell'elaborato peritale ove il c.t.u. risponde alle controdeduzioni di parte e motiva il difetto di nesso causale tra la patologia psichiatrica e l'aggressione del 1982: “In relazione alla funzionalità ed al valore psico-traumatizzante degli avvenimenti e sulla base dell'integrazione dei dati anamnestici e della valutazione clinica, si è ritenuto, pertanto, che il trauma subito dal periziato sia considerabile di tale lieve entità da non poter giustificare un disturbo post-traumatico da stress, in quanto inidoneo dal punto di vista quali-quantitativo e modale rispetto ai sopra enunciati criteri alla base del nesso di casualità. Depone a favore della tesi sostenuta in sede peritale anche il lungo lasso temporale trascorso tra l'evento vittimizzante dell'08/06/1982 e la prima attestazione di patologia psichiatrica, che dalla documentazione inviata irritualmente corrisponderebbe ad una domanda di riconoscimento di causa di servizio presentata il 04/11/1991. La dottrina medico-legale è concorde nel ritenere che al massimo entro l'arco temporale di un anno gli effetti psicopatologici di un evento da stress post-traumatico emergano in tutta la loro drammaticità. Viceversa, la patologia psichiatrica di cui è portatore il periziato rientra nell'alveo dei disturbi depressivi diagnosticato alla parte ricorrente dopo oltre nove anni dall'evento vittimizzante e verosimilmente correlabili alla peculiare situazione lavorativa di un agente di polizia penitenziaria, come sostenuto nella stessa relazione medico-legale di parte della Dr.ssa Per_1
in atti”.
[...]
Dette conclusioni – recepite dal Tribunale – sono a parere del collegio tecnicamente corrette, l'elaborato peritale risulta accurato, esaustivamente motivato e suffragato dalle risultanze degli atti di causa.
Parte appellante non ha fornito alcun riscontro probatorio atto a confutare il parere medico legale in virtù del quale non vi è correlazione causale, con l'aggressione del giugno 1982, del “disturbo post traumatico da stress” e non sussiste alcun collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio del ricorrente e l'evento traumatico, né sussistono le condizioni per l'innalzamento della percentuale invalidante al 25%.
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna al pagamento, in favore del appellato, delle spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
3)Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1041/2022
T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Serrone n° 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosetta Reppucci [c.f. ] ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'intestato studio in Atripalda (AV) alla Via Salita Palazzo n. 23; Appellante
E
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia in Napoli alla via A. Diaz, 11; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2018 presso il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, , premesso di essere Assistente Capo in congedo e di aver prestato Parte_1 servizio nella Polizia Penitenziaria dal 1980 fino al 16.11.2003, data della cessazione per assoluta inidoneità al servizio, aveva esposto che in data 8.6.1982 durante l'espletamento delle funzioni d'istituto presso la Casa Circondariale di Bologna era rimasto ferito al volto riportando “trauma contusivo regione zigomatica dx con ematoma”, riconosciuto dipendente da causa di servizio con Mod. C n° 319 del 21/07/1982.
Per detto evento il aveva chiesto ed ottenuto con Decreto del prot. Pt_1 Controparte_1
599/C/3/E/8/PP/57 del 12.11.2010 la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del Dovere” ex L. n. 206/2004 e ss.mm., con quantificazione della invalidità permanente riportata in conseguenza diretta dell'evento nella percentuale solo dell'11% in riferimento alla capacità lavorativa, sulla base del parere espresso dalla C.M.O. di CA con Verbale Mod. BL/G n. 1830 del 20/04/2010.
Ritenendo non condivisibile tale giudizio medico-legale espresso dal C.M.O. di CA, il Pt_1 aveva convenuto in giudizio l'amministrazione odierna appellata affinché fosse accertato che l'invalidità riportata, per effetto dell'evento criminoso dell'8 giugno 1982, era stata determinante ex art. 82 della L. n. 388/2000 nella cessazione dell'attività lavorativa, avendo concorso in maniera preponderante nel giudizio di permanente non idoneità al servizio.
Aveva inoltre preteso che l'invalidità permanente, sempre conseguenza dell'evento dell'8.6.1982, fosse valutata in misura non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%) con conseguente concessione dei benefici connessi a tale percentuale di invalidità. In particolare, aveva rivendicato il diritto allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206, non reversibile, di euro 1033,00, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992 e ss.mm., a decorrere dal 1.1.2008, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali fino al soddisfo;
e il diritto all'assegno vitalizio, ex art. 4, comma 1, lett. B) n. 1, del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, non reversibile, di euro 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua di cui all'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 3 della legge 23 novembre 1998 n. 407, a decorrere dal 1.1.2006, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e attribuzione.
Il , regolarmente citato, non si era costituito ed era dichiarato contumace. Controparte_1
Con la sentenza n. 764/2021 pubblicata il 7.12.2021, il Tribunale adito, espletata c.t.u. medica, ha rigettato la domanda.
Il Giudice ha aderito alle conclusioni del consulente d'ufficio che ha ritenuto che: “II Sig. Pt_1
nato il [...] a [...] e residente a[...],
[...]
a seguito del fatto traumatico dell'08/06/1982 ebbe a riportare una contusione regione zigomatica destra con ematoma per la quale è stato già riconosciuto "vittima del dovere" in sede amministrativa. Non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare la percentuale di invalidità complessiva dell'11% già riconosciuta in sede amministrativa, per i motivi esposti nella parte dell'elaborato peritale dedicato alla valutazione medico-legale.”
Avverso detta statuizione con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 7.5.2022 è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice.
Con il primo motivi di censura, il ha eccepito la violazione delle tabelle di valutazione Pt_1 del danno ex D.M. 502/1992, D.M. 12.7.2000 e D.P.R. 915/1978, e l'erronea e carente motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti. Ha ribadito come l'invalidità riportata per effetto dell'evento criminoso del giugno 1982 sia stata determinante ex art. 82 della L. 388/2000 nel giudizio di permanente non idoneità al servizio e quindi nella cessazione dell'attività lavorativa. Ha osservato, come già dedotto in primo grado, che le infermità psichiatrica ed epatica, quali conseguenza diretta dell'evento in esame, essendo prevalenti nel determinismo della permanente non idoneità, comportano un'invalidità certamente superiore al 25% (ovvero superiore a ¼ della integrità psico- fisica).
Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione, essendosi il Giudice di primo grado limitato ad aderire alle risultanze della c.t.u. depositata in data 08.03.2020. Come eccepito nelle controdeduzioni all'elaborato peritale, l'istante ha contestato il mancato collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio e l'evento traumatico per cui è causa e in particolare la mancata correlazione causale, con l'evento vittimizzante, del “disturbo post traumatico da stress”. Secondo il una attenta disamina della documentazione depositata, Pt_1 nonché una attenta valutazione in sede di visita peritale, avrebbe dovuto condurre il nominato consulente d'ufficio ad accertare che l'infermità psichiatrica di cui soffre è da considerarsi una conseguenza diretta dell'evento de quo.
A supporto dei propri assunti, il ricorrente ha richiamato il giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la definito con sentenza n. 1071/2015, Controparte_2 che gli ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di sesta categoria, con decorrenza dal 16.11.2003, in ragione del cumulo di plurime infermità, sulla base del parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, Prot. n. 33396 del 12/10/2015, che interpellato quale c.t.u. medico-legale, ha espresso valutazione positiva sulla dipendenza dal servizio svolto dal ricorrente delle infermità psichiatrica ed epatica da cui è affetto, con ascrivibilità di entrambe alla 8^ categoria pensionistica ed alla 6^ categoria per cumulo reciproco nonché con le altre patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio in sede amministrativa.
In virtù della predetta sentenza, il , con D.M. n. 70832 del 18.01.2016, Controparte_3 ha conferito al , per effetto del cumulo delle suddette infermità, la pensione privilegiata Pt_1 ordinaria di sesta categoria, a decorrere dal 16.11.2003 e da durare a vita, in sostituzione della pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria precedentemente assegnata con D.M. n. 57577 del 23.8.2007.
Il ha quindi concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di annullare il Pt_1
Decreto del Prot. n° Controparte_4
559/C/3/E/8/PP/57 del 12/11/2010, nella parte in cui prevede il riconoscimento dell'invalidità permanente nella misura solo dell'11%, e conseguentemente accertare che l'invalidità riportata, per effetto dell'evento criminoso del 8/06/1982, ha comportato, ex art. 82 della Legge n° 388/2000, la cessazione dell'attività lavorativa, con rivalutazione della percentuale di invalidità permanente in misura non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (25%) e concessione di tutti i benefici connessi a tale percentuale di invalidità, indicati in atti. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione.
Ricostituito il contradditorio, il ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_1 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
L'Amministrazione ha dedotto l'insindacabilità del giudizio della Controparte_5
e la giusta e corretta motivazione della sentenza di primo grado. Ha aderito alle
[...] risultanze della c.t.u., cui si è riportato integralmente il Giudice, osservando che il consulente d'ufficio nell'elaborato ha evidenziato le buone condizioni fisiche del che si sono Pt_1 aggravate nell'arco temporale dall' 8 giugno 1982, data dell'evento lesivo, al 16 novembre 2003, decorrenza della cessazione dal servizio, dopo circa 20 anni. Pertanto, la cessazione dal servizio e la non idoneità ai ruoli civili della Polizia penitenziaria e nelle altre Amministrazioni dello Stato non è dipesa in via esclusiva dall'aggressione dell'8 giugno 1982, a seguito del quale è stato riconosciuto vittima del dovere, ma scaturisce da una serie di infermità occorse nel corso dell'intera carriera dell'interessato, che non sono ricollegabili all'evento in esame. Ha menzionato gli argomenti esposti dal competente organo tecnico di CA nel verbale del 20 aprile 2010 che ha considerato la patologia psichiatrica consistente nel “Disturbo post traumatico da stress” non in rapporto di causalità con l'evento de quo.
Ha quindi concluso insistendo per la mancanza dei presupposti per l'innalzamento della percentuale invalidante al 25%, con conferma della sentenza di primo grado e rigetto integrale della domanda ex adverso proposta.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Oggetto di domanda è la valutazione della invalidità permanente riportata dal per effetto Pt_1 della aggressione subita in data 8.6.1982 presso la Casa Circondariale di Bologna, evento per il quale è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” con quantificazione della invalidità permanente nella misura dell'11% e concessone dei connessi benefici di legge (cfr. Decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. n. 599/C/3/E/8/PP/57 del 1211.2010 e Parere della C.M.O. di CA Mod. BL/G n. 1830 del 20/04/2010, doc. 1 e 4 produzione di primo grado del ricorrente).
Il ricorrente ritiene illegittima detta valutazione, confermata dal Giudice di prime cure sulla base della espletata c.t.u., poiché non tiene conto della pluralità di patologie da cui è affetto, causalmente riconducibili all'evento traumatico del giugno 1982, che hanno determinato, con il progressivo aggravarsi, la dispensa dal servizio (nel 2003) per inidoneità psicofisica permanente. In particolare, il si duole che il convenuto in sede amministrativa, e l'ausiliario Pt_1 CP_1 del Giudice nel successivo giudizio, hanno escluso che l'infermità ansiosa-depressiva e la epatopatia contratte a causa di servizio fossero causalmente riconducibili alla aggressione in esame, con conseguente sottovalutazione della invalidità permanente derivante dall'evento de quo.
A riprova dei propri assunti, ha invocato la seguente documentazione:
- il Decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 1/04/2005 che ha accertato la sua assoluta inidoneità al servizio, in quanto riscontrato, con verbale n° 381 del 2/01/2004 della i CA (doc. in realtà non prodotto, vd. di seguito), affetto Pt_2 da: “1) allegato e non riscontrato balloking mitralico senza alterazioni del ritmo e allo stato in buon compenso emodinamico;
2) tireopatia cronica da ipertrofia multi nodulare del lobo tiroideo nella norma;
3) persistenti note ansiose disforiche in trattamento;
4) otite catarrale cronica bilaterale;
5)m artrosi cervico-lombare con impegno funzionale;
6)m epatopatia cronica post- epatica Hbs/Ag positiva con marcata alterazione degli indici biumorali;
7) esiti di rottura del retto femorale dx con impegno funzionale;
8) sinusopatia frontale;
9) pregressa contusione regione zigomatica dx” (cfr. atto di appello pag. 9; sentenza Corte dei Conti n. 1071/2015 all. 6 produzione di primo grado;
verbale ML/B n. 299 del 3.5.2004, acquisito in sede di operazioni peritali); - la sentenza n. 1071/2015 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la CP_2
che ha riconosciuto al il diritto a percepire la pensione vitalizia di sesta
[...] Pt_1 categoria tabella a decorrere dal 16 novembre 2003 (data di cessazione dal servizio per inidoneità) e da durare a vita, per cumulo delle seguenti infermità: “1) Artrosi cervicolombare con impegno funzionale;
2) Persistenti note ansiose disforiche in trattamento;
3) Epatopatia cronica postepatitica HBS/AG pos con marcata alterazione indici bioumorali” (cfr. atto di appello pag. 10; all. 6 produzione di primo grado);
- il parere Prot. n° 33396 del 12/10/2015 dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, interpellato quale c.t.u. medico-legale nel predetto giudizio innanzi alla Corte dei Conti, che ha accertato “la dipendenza dal servizio dell'epatite cronica da HBV in quanto detta forma di epatite è una malattia trasmessa per via parenterale e quindi attraverso ferite con lame, lamette, interventi chirurgici ed odontoiatrici, rapporti sessuali, nelle comunità etc ma anche attraverso il semplice contatto con liquidi biologici, (sangue in primis, ma anche saliva, sperma, secrezioni vaginali) che permette la penetrazione del virus attraverso piccole soluzioni di continuo della cute: è questa la via parenterale inapparente”, ed ancora, “Da quanto sopra ricordato, avendo svolto il mansioni di agente penitenziario, in più carceri italiane, Pt_1 anche nel reparto Infettivi, si può comprendere come egli sia stato esposto ad un altissimo rischio di ammalare di detta forma di epatite, soprattutto in quegli anni in cui non si tenevano in debito conto le necessarie precauzioni al fine di prevenire il contagio (uso guanti, di materiale a perdere, di saponi liquidi), anche a causa delle conoscenze dell'epoca, ancora lacunose in campo infettivo logico e virologico sulle possibili vie di contagio. Quest'ultimo, come sopra ricordato, è infatti possibile anche con il semplice contatto con liquidi biologici (contagio parenterale in apparente) attraverso l'inoculazione dei virus attraverso le mucose o piccole ferite cutanee configurando, date le mansioni svolte, una condizione di rischio generico aggravato. Pertanto si esprime il parere che sia possibile ammettere un nesso di causalità tra attività lavorativa svolta e l'infermità epatica da cui affetto il ”. Infine, “… considerato l'ambiente lavorativo, Pt_1 nonché l'aggressione subita in attività di servizio, si ritiene che sia possibile ammettere la dipendenza dal servizio dell'infermità psichiatrica in questione” (all. 7 produzione di primo grado).
In definitiva, secondo la tesi del ricorrente, l'invalidità dallo stesso riportata a seguito dell'aggressione del 1982 avrebbe comportato ex art. 82 della L 388/2000 la cessazione dell'attività lavorativa avendo concorso in maniera preponderante nel giudizio di permanente non idoneità al servizio, mentre avrebbe errato il c.t.u. escludendo la correlazione causale delle infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio, e in particolare il “disturbo post traumatico da stress”, con l'evento de quo.
Queste doglianze non sono condivisibili.
Diversamente da quanto sostiene il , si ritiene che il c.t.u. abbia precisamente e Pt_1 adeguatamente valutato le infermità da cui è affetto il ricorrente causalmente riconducibili alla aggressione del giugno 1982, confermando il grado di invalidità permanente (dell'11%) già riconosciuto dalla amministrazione convenuta.
Nell'elaborato peritale si premette che nella fattispecie in esame (vittime del dovere) i criteri medico-legali per la percentualizzazione dell'invalidità permanente sono statuiti dall'art. 5 del D.P.R. 7 Luglio 2006 n. 243, che prevede l'utilizzo delle tabelle di cui al D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (invalidità civile) per il calcolo dell'invalidità permanente, mentre per la percentualizzazione del danno biologico viene utilizzata la tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000 (danno biologico ). CP_6
Il calcolo della percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (IC) è ricavato applicando l'art. 4, lettera d), del D.P.R. n. 181 del 2009 che statuisce “d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB)”, conformemente alla recente sentenza della Cass., SS.UU., n. 6214 del 24.02.2022 (che ha chiarito “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009”).
In sede amministrativa la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di medicina legale di CA ha riconosciuto il affetto da “esiti di pregressa contusione Pt_1 regione zigomatica destra” addivenendo ad un'invalidità complessiva (IC) pari all'11% (cfr. parere del 20.4.2010, all. 4 produzione di primo grado).
La C.M.O., premesso che “l'allegata patologia psichiatrica consistente in “Disturbo post traumatico da stress” non trova rapporto di causalità materiale negli eventi descritti”, ha così valutato i postumi connessi alla aggressione del 1982: “INVALIDITA' PERMANENTE, quale riduzione della capacità lavorativa, pari al 10% (D.M. Sanità del 5.2.1992). DANNO BIOLOGICO pari al 3% (Tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.7.2000). DANNO MORALE pari al 1% (due terzi del danno biologico) tenuto conto dell'entità della sofferenza patita e del turbamento dello stato d'animo. INVALIDITA' COMPLESSIVA (IC) 11%”.
L'amministrazione ha dunque applicato la formula sopra descritta indicata all'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009: IC= DB+DM+(IP-DB), ovvero 3+1+(10-3)=11.
Il c.t.u. ha osservato come la quantificazione dell'invalidità complessiva (IC) operata dalla C.M.O. di CA (11%) sia “alquanto generosa, atteso che il colpo inferto con uno zoccolo in data 08/06/1982 da un detenuto all'allora agente di polizia penitenziaria è guarito senza che residuasse alcun esito! Difatti, per definizione una contusione, intesa come lesione di parti molli dell'organismo per azione traumatica di un corpo, senza discontinuità del rivestimento cutaneo o mucoso e con stravaso di sangue (ecchimosi), tende alla guarigione completa, come è avvenuto nel caso di specie. In sede peritale non è stato osservato alcun esito cicatriziale e/o discromico nella regione zigomatica destra e, pertanto, la pregressa contusione è priva di riverberi funzionali valutabili nella fattispecie in esame”.
L'ausiliario del Giudice ha poi escluso un collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio del ricorrente, per non idoneità permanente al servizio d'istituto nel corpo della polizia penitenziaria in modo assoluto, e l'evento traumatico vittimizzante per cui è causa. Ha menzionato il verbale ML/B n. 299 del 03/05/2004, rilasciato da Centro Militare di Medicina legale di CA Commissione Medico Ospedaliera, acquisito nel corso delle operazioni peritali, che richiama il giudizio medico-legale di inidoneità formulato nel verbale n. 381 del 2.1.2004 (non prodotto), elencando una serie di infermità che complessivamente hanno determinato l'inidoneità lavorativa del periziato (pregresso trauma rachide cervicale, protrusione discale L4/L5 con impegno funzionale, allegato e non riscontrato balloning mitralico senza alterazioni del ritmo allo stato in compenso emodinamico, tireopatia cronica da ipertrofia multinodulare lobo tiroideo destro in trattamento farmacologico allo stato con funzionalità tiroidea nella norma, persistenti note ansiose disforiche in trattamento, otite catarrale cronica bilaterale, artrosi cervico- lombare con impegno funzionale, epatopatia cronica post-epatitica Hbs/Ag positiva con marcata alterazione indici bioumorali, esiti di rottura del retto femorale destro con impegno funzionale, pregressa contusione regione zigomatica destra).
Pertanto, la cessazione dal servizio e la non idoneità ai ruoli civili della Polizia penitenziaria e nelle altre Amministrazioni dello Stato non è dipesa in via esclusiva dall'evento dell'8 giugno 1982, a seguito del quale il è stato riconosciuto vittima del dovere, né dalla sola “pregressa Pt_1 contusione in regione zigomatica destra” connessa alla aggressione de quo, ma scaturisce da una serie di infermità intervenute nel corso dell'intera carriera dell'interessato, tra le quali anche la epatopatia e la malattia psichiatrica, che non sono ricollegabili all'evento in esame.
Sulla malattia epatica, riconosciuta dipendente da causa di servizio a seguito della sentenza della Corte dei Conti n. 1071/2015 sula base del parere dell' el Ministero della Salute del 12 Pt_3 ottobre 2015, il consulente del Giudice ha rilevato che nella motivazione del predetto Ufficio non vi è alcun riferimento all'evento traumatico in discorso né vi poteva essere, attesa la lievissima entità dell'aggressione patita, incapace di trasmettere alcun virus epatitico.
In merito alla patologia psichiatrica, riconosciuta anch'essa dipendente da causa di servizio a seguito della predetta sentenza della Corte dei Conti, il perito, premesso che il citato parere dell' el Ministero della Salute accenna in maniera generica all'ambiente lavorativo e ad Pt_3 una aggressione subita in attività di servizio, ha rimarcato l'assenza di elementi documentali in grado di correlare la patologia psichiatrica all'evento vittimizzante in esame.
Invero, nel fascicolo di parte ricorrente è stata allegata esclusivamente una valutazione psicologica dell'08/08/2016, che accenna genericamente a “esperienze traumatiche stressanti”. Anche la relazione psichiatrica del 02/07/2019 rilasciata dal dipartimento di salute mentale della certifica che il periziato è seguito presso la struttura certificante dal 03/02/2001 per CP_7 un disturbo da stress post-traumatico, senza accennare minimamente all'evento del 1982.
In oltre venti anni successivi all'evento vittimizzante vi è un vuoto documentale che esclude di fatto la presenza di patologie psichiatriche di tipo post-traumatico correlabili all'episodio de quo.
Appare significativo riportare un passaggio dell'elaborato peritale ove il c.t.u. risponde alle controdeduzioni di parte e motiva il difetto di nesso causale tra la patologia psichiatrica e l'aggressione del 1982: “In relazione alla funzionalità ed al valore psico-traumatizzante degli avvenimenti e sulla base dell'integrazione dei dati anamnestici e della valutazione clinica, si è ritenuto, pertanto, che il trauma subito dal periziato sia considerabile di tale lieve entità da non poter giustificare un disturbo post-traumatico da stress, in quanto inidoneo dal punto di vista quali-quantitativo e modale rispetto ai sopra enunciati criteri alla base del nesso di casualità. Depone a favore della tesi sostenuta in sede peritale anche il lungo lasso temporale trascorso tra l'evento vittimizzante dell'08/06/1982 e la prima attestazione di patologia psichiatrica, che dalla documentazione inviata irritualmente corrisponderebbe ad una domanda di riconoscimento di causa di servizio presentata il 04/11/1991. La dottrina medico-legale è concorde nel ritenere che al massimo entro l'arco temporale di un anno gli effetti psicopatologici di un evento da stress post-traumatico emergano in tutta la loro drammaticità. Viceversa, la patologia psichiatrica di cui è portatore il periziato rientra nell'alveo dei disturbi depressivi diagnosticato alla parte ricorrente dopo oltre nove anni dall'evento vittimizzante e verosimilmente correlabili alla peculiare situazione lavorativa di un agente di polizia penitenziaria, come sostenuto nella stessa relazione medico-legale di parte della Dr.ssa Per_1
in atti”.
[...]
Dette conclusioni – recepite dal Tribunale – sono a parere del collegio tecnicamente corrette, l'elaborato peritale risulta accurato, esaustivamente motivato e suffragato dalle risultanze degli atti di causa.
Parte appellante non ha fornito alcun riscontro probatorio atto a confutare il parere medico legale in virtù del quale non vi è correlazione causale, con l'aggressione del giugno 1982, del “disturbo post traumatico da stress” e non sussiste alcun collegamento tra le infermità che hanno determinato la cessazione dal servizio del ricorrente e l'evento traumatico, né sussistono le condizioni per l'innalzamento della percentuale invalidante al 25%.
L'appello va quindi respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1)rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2)condanna al pagamento, in favore del appellato, delle spese del Parte_1 CP_1 grado, che liquida in complessivi euro 3473,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
3)Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano