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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Donatella Aru PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 94 dell'anno 2022, proposta da:
nella sua qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratrice di sostegno Controparte_1 CP_2
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, nella loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati CP_6 Persona_1
in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
INTERVENIENTI
CONTRO Controparte_7
, in persona del per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] Controparte_8
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 21 aprile 2008, , Persona_1
dopo avere allegato che, durante lo svolgimento della sua attività di lavoro quale minatore in sottosuolo presso la mineraria Silius dal 23 luglio 1978 al 31 dicembre 1991, era stato esposto all'inalazione di biossido di silicio e aveva contratto la silicosi, aveva domandato che l' - P_
il quale aveva rigettato la domanda amministrativa da lui presentata il 7 dicembre 2007 e la successiva opposizione - fosse dichiarato tenuto ad erogare, in suo favore, l'indennizzo previsto dalla legge e fosse, quindi, condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, concludendo per il rigetto della P_
domanda proposta.
In particolare, l' aveva eccepito la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, visto che, CP_7
secondo le allegazioni formulate dallo stesso le lavorazioni morbigene erano cessate nel Per_1
1991.
L'ente resistente aveva, inoltre, evidenziato come il ricorrente fosse già indennizzato per broncopneumopatia in regime di T.U.
Sotto tale ultimo profilo, l'Istituto di previdenza, dopo avere contestato la sussistenza della silicosi, non comprovata dal ricorrente, aveva precisato come quest'ultimo nulla avesse allegato in ordine ad un eventuale “viraggio” della malattia e come, in ogni caso, qualora fosse stata accertata la sussistenza della silicosi, si sarebbe dovuto procedere all'estinzione della rendita pregressa e alla erogazione ex novo delle sole prestazioni di cui al d.lgs. 38/2000.
2 3) Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico-legale, con la sentenza n. 2723/2010 aveva accolto la domanda proposta da dichiarando che il medesimo aveva diritto di percepire Persona_1
l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura complessiva del 30%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7 dicembre
2007.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' alla costituzione della rendita e al pagamento P_
dei ratei scaduti, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aderendo al giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio,
aveva accertato che le patologie sopra indicate riconoscevano nella prolungata esposizione lavorativa del ricorrente una causa o, almeno, una concausa prevalente e comportavano la menomazione sopra descritta.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' P_
L'ente di previdenza aveva formulato quattro motivi di appello.
Innanzitutto, aveva lamentato che il CTU non avesse fatto cenno alle preesistenze, visto che risultava già indennizzato, su domanda del 22 settembre 1988, per un danno Persona_1
alla capacità lavorativa pari al 37% (di cui 25% per broncopneumopatia e 13% per ipoacusia).
Il nuovo danno, quindi, aveva sostenuto l' , avrebbe dovuto essere modulato scorporando, CP_7
dal danno complessivo d'apparato accertato, la quota di danno imputabile alla preesistenza, già
indennizzata.
In secondo luogo, l' aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il P_
Tribunale, in adesione alla CTU, aveva riconosciuto la sussistenza della silicosi, considerato che,
in realtà, le indagini strumentali (esame HRTC del torace) non avevano chiarito se le micronodulazioni descritte dal radiologo fossero di natura fibrocalcifica ovvero fibrotica ovvero altra ancora, né era stata descritta la loro morfologia, a chiarire se si trattasse di opacità regolari o irregolari, mentre l'esame rx standard del torace non aveva mostrato caratteristiche
3 morforadiologiche indicative in modo inequivoco della patologia in discussione, essendo dallo stesso emerse piccole opacità irregolari e non, invece, arrotondate, come quelle che definiscono l'immagine tipica della silicosi.
In terzo luogo, l'istituto aveva contestato la quantificazione del danno biologico effettuato dal primo giudice, sostenendo che, poiché sulla base del disposto dell'art. 13, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 38/2000, i postumi conseguenti ad eventi ricadenti nel precedente regime non possono essere unificati con i postumi derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo regime e la valutazione deve essere effettuata come se fosse conservata la preesistente integrità psicofisica,
nella presente fattispecie, in presenza di preesistenze lavorative, concorrenti, indennizzate con il vecchio regime, il danno determinato dalla patologia preesistente avrebbe dovuto essere scorporato dal danno complessivo di apparato, in modo da definire la quota di danno sopravvenuto da imputare al nuovo evento.
Solo il maggior danno d'apparato riconducibile alla nuova tecnopatia, aveva, infatti, chiarito l' , poteva costituire presupposto per valutare il danno biologico oggetto di indennizzo, CP_7
risolvendosi ogni diversa soluzione in una duplicazione degli indennizzi da riconoscersi, in regimi diversi, per lo stesso danno.
Con un ultimo motivo di appello, l' aveva, infine, censurato l'avvenuta valutazione della P_
cardiopatia da cui era stato riconosciuto affetto come patologia associata ai sensi della Per_1
legge 780/1975, considerato che nell'elaborato peritale non si rinvenivano elementi atti a stabilire una correlazione causale tra la presunta silicosi e la patologia cardiaca, né nello stesso risultavano, comunque, indicati i codici tabellari utilizzati per la valutazione del relativo danno.
Ciò premesso, l' aveva concluso domandando che la Corte d'Appello, in totale riforma della P_
sentenza impugnata, rigettasse la domanda di ovvero, in subordine, in caso di Persona_1
riconosciuta sussistenza della silicosi, provvedesse a scorporare dal danno da silicosi quello già
indennizzato per la . Pt_2
5) si era costituito nella fase di appello, nella quale aveva resistito e Persona_1
4 aveva proposto a sua volta appello incidentale, contestando il danno biologico quantificato dal
Tribunale e concludendo per il riconoscimento di un maggior danno, con conferma, per il resto,
della sentenza impugnata.
6) La Corte D'Appello di Cagliari, previo rinnovo della CTU, aveva confermato la sussistenza della silicosi e la natura associata della cardiopatia da cui era affetto, Per_1
rigettando sui detti punti l'appello principale proposto dall' aveva quantificato, P_
rapportandolo all'integrità psicofisica totale, il danno biologico determinato dalle indicate patologie professionali nella misura complessiva del 43%, di cui 34% per silicosi e 10% per cardiopatia associata, accogliendo sul punto l'appello incidentale, aveva scomputato dai singoli ratei della nuova rendita l'importo dei ratei della rendita già in godimento a così Per_1
accogliendo, per quanto di ragione, la richiesta di scorporo formulata dall' e aveva, invece, P_
rigettato l'eccezione di prescrizione ribadita in appello dall' medesimo, dichiarando CP_7
compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio. In particolare,
quanto ai rapporti tra la silicosi e la già indennizzata broncopneumopatia, la Corte D'Appello
aveva osservato come il CTU officiato nella fase di impugnazione avesse accertato, attraverso l'esame TC HR del torace, che era affetto da silicosi e non da broncopneumopatia da Per_1
silicati, patologie che, aveva precisato l'ausiliare, non potevano coesistere dal punto di vista diagnostico.
Ciò, aveva argomentato sul punto il giudice dell'appello, da un lato, sgomberava il campo dall'applicazione dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 38/2000, invocato dalla difesa di Per_1
trattandosi di norma che presuppone la sussistenza di due (o più) malattie, e, dall'altro lato,
portava ad escludere che potesse essere indennizzato due volte per lo stesso danno. Per_1
La Corte D'Appello, quindi, ritenendo impossibile imputare le alterazioni polmonari all'una o all'altra malattia professionale e, quindi, procedere, come, invece, richiesto dall' allo P_
scorporo del danno da broncopneumopatia dal danno biologico conseguente alla silicosi,
valutando entrambi con la tabella del danno biologico così da avere grandezze omogenee, aveva,
5 come sopra già indicato, disposto che venissero detratti, dall'importo dei ratei della nuova rendita, i ratei spettanti per la rendita preesistente nella parte relativa alla broncopneumopatia.
7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi, cui aveva P_
resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi, Persona_1
[...]
7.a) Con il primo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. P_
38 del 2000, in quanto i giudici dell'appello avevano ritenuto che la silicosi dalla quale Per_1
era stato ritenuto affetto dovesse essere indennizzata ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, malgrado la sentenza impugnata avesse ritenuto affetto da silicosi sin dalla domanda del 22 settembre Per_1
1988, cosicché egli avrebbe dovuto essere indennizzato secondo il t.u. 1124/1965.
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, comma 6, d.lgs. P_
38/2000, in quanto la sentenza impugnata, in presenza di postumi relativi ad eventi disciplinati dal t.u. 1124/1965 e di eventi disciplinati dal d.lgs. 38/2000, aveva erroneamente affermato che l'unico scorporo possibile per evitare la duplicazione dell'indennizzo fosse quello effettuato sulle basi monetarie, mentre per il resto aveva ribadito l'impermeabilità dei due sistemi di indennizzo e l'obiettiva impossibilità di una valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei.
Il secondo giudice, aveva aggiunto l' non aveva, invece, tenuto conto del criterio di P_
interpretazione sistematica e non aveva dato rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato, in ossequio al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata.
D'altra parte, aveva proseguito l' la locuzione “senza tenere conto delle preesistenze”, P_
contenuta nel secondo periodo dell'art. 13 citato, nell'ipotesi in cui gli eventi lesivi incidano sullo stesso organo o apparato e le menomazioni siano valutate con criteri legali disomogenei,
non poteva che essere interpretata nel senso della inapplicabilità al secondo evento lesivo,
laddove il primo fosse stato già indennizzato, della formula Parte_3
6 7.c) Con il terzo motivo, l' aveva denunciato la violazione e falsa Parte_4
applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e la violazione del testo unico 1124/1965, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando in fatto la propria decisione sul presupposto che fosse sempre stato affetto da silicosi e non da broncopneumopatia, Per_1
avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 137 del t.u. 1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, riconoscendo un maggior grado di riduzione dell'attitudine e non una nuova rendita.
7.d) Con il primo motivo del ricorso incidentale, aveva dedotto la Persona_1
violazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte
territoriale aveva operato la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
7.e) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva lamentato Persona_1
l'avvenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante che la complessa questione trattata non fosse nuova e fosse comunque stato accertato il suo diritto all'indennizzo per danno biologico,
che l' aveva, invece, negato. P_
8) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2315/2022, depositata il 26 gennaio 2022, aveva cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
8.a) Innanzitutto, la Suprema Corte aveva ritenuto infondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale, “incentrati sulla rilevanza da accordare all'affermazione contenuta in
sentenza, tratta da una indicazione fornita dal consulente tecnico, secondo la quale la malattia
della silicosi sarebbe stata la stessa sofferta sin dalla presentazione della domanda” del 1988.
Infatti, aveva osservato il giudice di legittimità, la sentenza impugnata, malgrado una scarsa coerenza logica, non aveva modificato la qualificazione della domanda e l'oggetto del processo rispetto a quanto risultava conseguente alla domanda presentata dal chiaramente rivolta Per_1
7 ad ottenere le prestazioni ex art. 13 d.lgs. 38/2000 per la malattia sopravvenuta. Inoltre, la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base ad una precedente sentenza della Corte D'Appello di Cagliari, cosicché i motivi formulati dall' finivano per infrangersi P_
sulla preclusione derivante dal giudicato.
8.b) Il Supremo Collegio aveva, invece, accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi incentrati sulla interpretazione da dare alla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e, nello specifico, sulla individuazione della regula iuris da applicare nell'ipotesi in cui, al riconoscimento di una inabilità e relativa rendita in regime di D.P.R. 1124/1965, faccia seguito il riconoscimento di altra malattia professionale e del relativo indennizzo per danno psicofisico, incidente sullo stesso organo o apparato toccato dal primo evento.
La questione, aveva osservato la Corte, sulla base dell'interpretazione seguita dalla Corte stessa,
la quale aveva affermato il mantenimento, nella fattispecie, in capo all'assicurato, della prestazione già riconosciuta in applicazione del t.u. 1124/1965 e l'impermeabilità della indicata disciplina rispetto a quella relativa al secondo evento, regolata dal d.lgs. 38/2000, aveva formato oggetto di apposito incidente di costituzionalità promosso dalla Corte D'Appello di Cagliari con ordinanza n. 130 del 26 maggio 2020, definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
63/2021.
Con tale decisione, il giudice delle leggi aveva evidenziato l'inidoneità dell'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione ad evitare la disparità di trattamento individuata dal giudice remittente tra le situazioni regolate dalla prima e dalla seconda parte del comma 6 dell'art. 13
citato e aveva, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38
Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 38/2000 nella parte in cui il medesimo non prevedeva che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovasse applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma.
8 La nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità, aveva,
quindi, osservato la Suprema Corte, determina, nella specie, l'applicazione della cd. formula
Gabrielli, che è quella riprodotta nella prima parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000,
secondo cui “Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro
o malattia professionale deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia
professionale”.
Il Supremo Collegio, dopo avere riportato le ragioni principali enunciate dalla Corte
costituzionale a fondamento della propria decisione, tra cui, in particolare, la necessità imposta dall'art. 38 Cost. di riconoscere nel nuovo sistema una pienezza di tutela al danno biologico,
l'idoneità della formula a stimare la maggiore gravità del danno biologico che Parte_3
intervenga in presenza di patologie concorrenti preesistenti, la giustificazione della persistente erogazione, da parte dell' della precedente rendita in virtù della eterogeneità tra danno da P_
incapacità lavorativa e danno biologico, aveva, quindi, affermato la necessità di applicazione nella fattispecie della formula sopra descritta, soluzione, aveva chiarito, non coincidente con quella prospettata dall' nel ricorso. P_
Infatti, aveva precisato la Suprema Corte, la formula in questione, la cui applicazione implica la necessità di procedere ad una valutazione medico legale anche tenendo conto della documentazione sanitaria disponibile ed acquisita nel corso del giudizio, va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. 1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale, e tale prestazione deve rimanere separata dalla successiva eventuale prestazione, consequenziale alla ulteriore menomazione sofferta.
8.c) Ciò premesso, la Corte, provvedendo sul secondo motivo del ricorso principale e sul primo motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e
9 dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva, come sopra indicato,
cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 aprile 2022, , nella sua qualità di erede di Parte_1
, deceduto il 18 marzo 2020, ha introdotto il presente giudizio di rinvio. Persona_1
Riportati lo svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, egli ha concluso domandando che questa Corte respingesse l'appello interposto dall' e condannasse P_
l' medesimo alla rifusione delle spese del presente giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi CP_7
alla Corte di Cassazione e, inoltre, che, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarasse l' tenuto a costituire, in favore del de cuius, la rendita per silicosi con cardiopatia nella P_
misura del 43% o in quell'altra misura maggiore o minore che sia risultata in corso di causa
(conclusione poi modificata con indicazione della misura del 52%, in adesione alla CTU
espletata), condannando l' al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori P_
fino al saldo e spese, e confermando per il resto l'impugnata sentenza
10) L' si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito. P_
Dopo avere riportato lo svolgimento del processo, l'istituto previdenziale ha eccepito che
, dichiaratosi erede, si fosse costituito solo per sé e non per la comunione, Parte_1
risultando dalle produzioni avverse la presenza di altri eredi e ha, pertanto, domandato che la
Corte ordinasse che il ricorso in riassunzione fosse notificato anche agli altri eredi ovvero che dichiarasse se intendesse agire anche per la comunione. Parte_1
Inoltre, nel riproporre i motivi del ricorso in appello e le contestazioni all'appello incidentale avverso, l' ha ribadito che il Tribunale aveva fondato la sentenza esclusivamente sulla P_
condivisione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le quali andavano, invece,
censurate, per contraddittorietà delle conclusioni e per inadeguato studio medico-legale del caso.
Dopo avere, quindi, precisato che, in ogni caso, la valutazione del danno doveva essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza rescindente, la parte resistente ha, quindi, concluso,
10 domandando, in via principale, che, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2723/2010, la domanda proposta da fosse rigettata e, in via subordinata, che, Persona_1
previo rinnovo delle operazioni peritali e salvo gravame, qualora fosse stata riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, si procedesse al calcolo del danno come da Corte
Costituzionale n. 63/2001, condannando l' all'indennizzo corrispondente, fermi, in ogni P_
caso, il rigetto dell'appello incidentale avverso e la vittoria di spese.
11) Con memoria depositata il 14 novembre 2024, sono intervenuti nel procedimento i restanti eredi di , i quali hanno concluso per il rigetto dell'appello proposto Persona_1
dall' con vittoria di spese, nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal P_
de cuius, con conseguente accertamento del diritto del medesimo a vedersi costituita la rendita per silicosi con cardiopatia nella misura del 52% o in quell'altra accertata in corso di causa, con condanna dell' al pagamento pro quota in favore di tutti gli eredi costituiti dei ratei maturati P_
sino al decesso, oltre accessori e spese, e con conferma per il resto della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Persona_1
grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, fondata.
1) Sussistenza della silicosi, natura associata della cardiopatia, pregiudizi determinati
dalla silicosi laddove valutati ai sensi del d.lgs. 38/2000.
La Corte D'Appello di Cagliari, all'esito del secondo grado di giudizio, aveva confermato la sussistenza, a carico di sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del Per_1
7 dicembre 2007, della silicosi di natura professionale, con associata cardiopatia, dallo stesso denunciata, già riconosciuta sussistente in primo grado, individuando nella misura del 43% il danno biologico dalla stessa determinato, calcolato ai sensi del d.lgs. 38/2000, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, dichiarando, per l'effetto, tenuto l' a costituire, P_
in favore di la relativa rendita di cui all'art. 13, d.lgs. 38/2000, nella misura e con Per_1
decorrenza di legge, e condannando l' , in considerazione della preesistente CP_7
11 broncopneumopatia, al pagamento dell'eventuale differenza tra i ratei relativi alla rendita di nuova costituzione e i ratei relativi alla rendita già in godimento.
L' aveva impugnato la predetta statuizione dinanzi alla Corte di Cassazione per avere il CP_7
secondo giudice: indennizzato la silicosi, con associata cardiopatia, ai sensi del d.lgs. 38/2000
invece che secondo il t.u. 1124/1965; effettuato lo scorporo unicamente su base monetaria invece che sottraendo dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata;
escluso l'applicazione dell'art. 137 del t.u.
1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, pur avendo fondato la propria decisione sul presupposto che fosse sempre Per_1
stato affetto da silicosi e mai da broncopneumopatia.
L' quindi, pur risultando soccombente su tutti i relativi punti, non aveva, invece, contestato, P_
dinanzi al Supremo Collegio, l'accertamento in fatto della Corte territoriale avente ad oggetto la ribadita sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7 dicembre
2007, della silicosi professionale, con associata cardiopatia, né l'accertamento in fatto, nella misura del 43% di danno biologico, dei pregiudizi derivanti dalla indicata patologia, calcolati ai sensi del d.lgs. 38/2000, laddove rapportati all'integrità psicofisica completa.
Tutti accertamenti, quindi, che non possono più essere messi in discussione nella presente fase del giudizio.
2) Eccezione di prescrizione.
Analogamente deve concludersi in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dall' in P_
primo grado e ribadita in appello, visto che la stessa, rigettata implicitamente dal primo giudice e rigettata espressamente dalla Corte territoriale, la quale aveva, come sopra riportato, anche sulla base della insussistenza della eccepita prescrizione, rigettato in parte l'appello dell' e P_
riconosciuto il diritto di alla rendita per silicosi con cardiopatia associata, non era stata Per_1
riproposta dall' pur soccombente sul punto, nel giudizio di Cassazione e non può, quindi, P_
più essere discussa nella presente fase del giudizio.
12 3) Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante a per Per_1
quest'ultima patologia.
Sul punto, nel rispetto dello ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2315/2022, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla persistente erogazione della prestazione Persona_1
riconosciutagli per la broncopneumopatia sotto la vigenza del T.U. 1124/1965, l'indennizzo per il danno biologico subito a causa della silicosi professionale con associata cardiopatia denunciata il 7 dicembre 2007, calcolato, rapportandolo all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula Gabrielli, come prevista nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai rapporti tra la broncopneumopatia già
indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata, ha evidenziato che “il capitale
liquidato in passato dall' o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente P_
rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u.
infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da
incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da
incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia
aggravata dalla preesistenza”.
In ogni caso, ha chiarito la Corte, nella presente fattispecie, nessun rilievo, in senso favorevole all' , poteva essere riconosciuto all'identità, pur affermata dal giudice di secondo grado, CP_7
tra la patologia denunciata da nella vigenza del t.u. 1124/1965 e la patologia dallo stesso Per_1
denunciata nella vigenza del d.lgs. 38/2000, sempre consistita nella silicosi, visto che la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base a precedente sentenza passata in giudicato.
13 Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. 38/2000, il Supremo Collegio, sempre richiamando le motivazioni della Corte
costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute e come, per altro verso, l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa.
Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare
dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla
preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore
dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque,
appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
4) Applicazione della formula Gabrielli nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la formula alla valutazione del danno derivato dalla silicosi con cardiopatia Parte_3
associata, ha provveduto all'espletamento di apposita CTU, sottoponendo all'ausiliare il seguente quesito: “ritenuto necessario determinare il danno alla patologia in contestazione sulla
base dei criteri di cui all'art. 13, 6° comma, 1° periodo D.Lgs. 38-2000, alla luce della
pronuncia n.
3-2021 della Corte Costituzionale”, “effettui” il CTU “il calcolo di cui sopra,
calcolando virtualmente il danno da broncopneumopatia già indennizzato col regime precedente
in termini di danno biologico ed applicando la formula “Gabrielli” per calcolare il danno in
contestazione”.
Il CTU nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, dopo avere dato atto di non avere avuto a disposizione, in quanto non prodotta dalle parti, la documentazione sanitaria relativa alla
14 broncopneumopatia valutata all'epoca del precedente indennizzo, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 25% per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D. Lgs. n.
38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. 38/2000.
Al detto fine, l'ausiliare ha osservato come l'unica voce che nel Testo Unico preveda una valutazione di 25 punti percentuali (come riconosciuti a per la broncopneumopatia) sia la Per_1
“perdita di un rene con integrità del rene superstite”, voce di menomazione che, secondo la valutazione in termini di danno biologico ex D. Lgs. n. 38/2000, prevede un punteggio di 18
punti, pari al 72% della valutazione effettuata secondo Testo Unico.
D'altra parte, ha aggiunto il CTU, se è vero che non sussiste un rapporto costante tra le varie menomazioni secondo i due criteri valutativi, è, però, possibile affermare che la valutazione in termini di danno biologico è sempre inferiore a quella secondo T.U., con una differenza in percentuale tra i due sistemi compresa tra il 60 e il 80 percento.
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 18% la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000 corrispondente al 25% di danno da incapacità
lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la formula Gabrielli
ponendo nel denominatore della frazione il numero 82, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-18) e nel numeratore il numero 43, pari alla differenza (82-39) tra l'integrità
psicofisica preesistente (100 - 18 = 82) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-18-43 = 39).
Il risultato del rapporto così impostato, moltiplicato per 100, è risultato pari a 52 (43: 82 =
0,52439).
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che “ era in vita affetto da Persona_1
broncopneumopatia ostruttiva e da silicosi con cardiopatia di natura professionale. Per tali
tecnopatie, applicando quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 25 febbraio - 13 aprile 2021
15 della Corte costituzionale, deve essere riconosciuto un danno biologico di 52 (cinquantadue)
punti percentuali”.
Le conclusioni del CTU risentono di qualche imprecisione terminologica che deve essere corretta, visto che il danno biologico del 52% doveva essere riconosciuto a per la sola Per_1
silicosi con cardiopatia associata, mentre doveva persistere, a favore del medesimo, come precisato dalla Corte di Cassazione, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza più volte citata, l'erogazione delle prestazioni già riconosciute ex
T.U. per la broncopneumopatia.
D'altra parte, come già sopra precisato, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 63/2021, ha ben chiarito che, “come sempre avviene in applicazione del primo periodo” dell'art. 13, comma
6, d.lgs. 38/2000, nell'applicare la formula, “ il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti
combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza,
che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità
psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri
effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
Ciò precisato, le conclusioni cui il consulente è giunto devono, per il resto, essere condivise,
avendo l'ausiliare correttamente applicato il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale ed avendo il medesimo utilizzato un criterio di trasformazione, in termini di danno biologico, della percentuale di danno da incapacità lavorativa riferibile alla broncopneumopatia che fa salvo il giudicato formatosi in ordine alla valutazione della gravità di tale ultima patologia, il quale non avrebbe consentito l'effettuazione di valutazioni ex novo della medesima
5) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte - premesso che, già nel giudizio di appello, con statuizioni, come esplicato in motivazione, passate in giudicato, era stato accertato che era affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda Persona_1
16 amministrativa del 7 dicembre 2007, da silicosi di natura professionale con cardiopatia associata,
determinante, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, un danno biologico pari al
43% - deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex
T.U. , aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda Numero_1
amministrativa del 7 dicembre 2007, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 52%, ottenuta rapportando il danno medesimo all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia.
L' deve, perciò, essere condannato al pagamento pro quota, in favore degli eredi di P_
, costituitisi nella presente fase del giudizio, dei ratei maturati sino al decesso Persona_1
dello stesso nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra Per_1
interessi e rivalutazione sino al saldo.
Quanto alla necessità della costituzione in giudizio di tutti gli eredi di , ritiene Persona_1
il Collegio di dover precisare come la stessa non costituisca affatto il frutto di prassi instaurate dall' in sede amministrativa, come sostenuto dagli intervenienti, ma piuttosto l'effetto, pena P_
la nullità del procedimento, del litisconsorzio necessario processuale che, a causa della morte di nel corso del giudizio, si è venuto ad instaurare tra gli eredi dello stesso e che, Persona_1
quindi, in difetto di costituzione volontaria dei medesimi, avrebbe necessariamente richiesto l'adozione, da parte della Corte, anche d'ufficio, di provvedimenti atti a ripristinare l'integrità
del contraddittorio (si vedano, tra le tante, Cass. 18645/2011, Cass. 6780/2015, Cass.
24639/2020, nonché, di recente, Cass. 28921/2024).
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più
volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per
17 ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 delle tabelle relative ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con aumento del 30% (previa diminuzione dei valori base del 30%) per ogni erede costituito oltre il primo in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non avendo gli intervenienti partecipato alla fase istruttoria, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari del ricorrente e degli intervenienti. P_
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
fermi gli accertamenti coperti dal giudicato come richiamati in motivazione,
dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. Persona_1
1124/1965, aveva diritto, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7
dicembre 2007, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 52%;
condanna l' al pagamento pro quota, in favore degli eredi di , costituitisi P_ Persona_1
nella presente fase del giudizio, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso nella Per_1
misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore degli eredi di delle spese della P_ Persona_1
presente fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 11.954,18, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 21 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………………dott.ssa Donatella Aru
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Donatella Aru PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 27 novembre 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 94 dell'anno 2022, proposta da:
nella sua qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
RICORRENTE
E
, in persona dell'amministratrice di sostegno Controparte_1 CP_2
, , , , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, nella loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati CP_6 Persona_1
in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
INTERVENIENTI
CONTRO Controparte_7
, in persona del per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] Controparte_8
domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 21 aprile 2008, , Persona_1
dopo avere allegato che, durante lo svolgimento della sua attività di lavoro quale minatore in sottosuolo presso la mineraria Silius dal 23 luglio 1978 al 31 dicembre 1991, era stato esposto all'inalazione di biossido di silicio e aveva contratto la silicosi, aveva domandato che l' - P_
il quale aveva rigettato la domanda amministrativa da lui presentata il 7 dicembre 2007 e la successiva opposizione - fosse dichiarato tenuto ad erogare, in suo favore, l'indennizzo previsto dalla legge e fosse, quindi, condannato al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
2) L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, concludendo per il rigetto della P_
domanda proposta.
In particolare, l' aveva eccepito la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, visto che, CP_7
secondo le allegazioni formulate dallo stesso le lavorazioni morbigene erano cessate nel Per_1
1991.
L'ente resistente aveva, inoltre, evidenziato come il ricorrente fosse già indennizzato per broncopneumopatia in regime di T.U.
Sotto tale ultimo profilo, l'Istituto di previdenza, dopo avere contestato la sussistenza della silicosi, non comprovata dal ricorrente, aveva precisato come quest'ultimo nulla avesse allegato in ordine ad un eventuale “viraggio” della malattia e come, in ogni caso, qualora fosse stata accertata la sussistenza della silicosi, si sarebbe dovuto procedere all'estinzione della rendita pregressa e alla erogazione ex novo delle sole prestazioni di cui al d.lgs. 38/2000.
2 3) Il Tribunale di Cagliari, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali ed espletamento di CTU medico-legale, con la sentenza n. 2723/2010 aveva accolto la domanda proposta da dichiarando che il medesimo aveva diritto di percepire Persona_1
l'indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura complessiva del 30%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7 dicembre
2007.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' alla costituzione della rendita e al pagamento P_
dei ratei scaduti, oltre interessi legali di mora e spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aderendo al giudizio espresso dal consulente tecnico dell'ufficio,
aveva accertato che le patologie sopra indicate riconoscevano nella prolungata esposizione lavorativa del ricorrente una causa o, almeno, una concausa prevalente e comportavano la menomazione sopra descritta.
4) Contro la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva proposto appello l' P_
L'ente di previdenza aveva formulato quattro motivi di appello.
Innanzitutto, aveva lamentato che il CTU non avesse fatto cenno alle preesistenze, visto che risultava già indennizzato, su domanda del 22 settembre 1988, per un danno Persona_1
alla capacità lavorativa pari al 37% (di cui 25% per broncopneumopatia e 13% per ipoacusia).
Il nuovo danno, quindi, aveva sostenuto l' , avrebbe dovuto essere modulato scorporando, CP_7
dal danno complessivo d'apparato accertato, la quota di danno imputabile alla preesistenza, già
indennizzata.
In secondo luogo, l' aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il P_
Tribunale, in adesione alla CTU, aveva riconosciuto la sussistenza della silicosi, considerato che,
in realtà, le indagini strumentali (esame HRTC del torace) non avevano chiarito se le micronodulazioni descritte dal radiologo fossero di natura fibrocalcifica ovvero fibrotica ovvero altra ancora, né era stata descritta la loro morfologia, a chiarire se si trattasse di opacità regolari o irregolari, mentre l'esame rx standard del torace non aveva mostrato caratteristiche
3 morforadiologiche indicative in modo inequivoco della patologia in discussione, essendo dallo stesso emerse piccole opacità irregolari e non, invece, arrotondate, come quelle che definiscono l'immagine tipica della silicosi.
In terzo luogo, l'istituto aveva contestato la quantificazione del danno biologico effettuato dal primo giudice, sostenendo che, poiché sulla base del disposto dell'art. 13, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 38/2000, i postumi conseguenti ad eventi ricadenti nel precedente regime non possono essere unificati con i postumi derivanti da eventi lesivi ricadenti nel nuovo regime e la valutazione deve essere effettuata come se fosse conservata la preesistente integrità psicofisica,
nella presente fattispecie, in presenza di preesistenze lavorative, concorrenti, indennizzate con il vecchio regime, il danno determinato dalla patologia preesistente avrebbe dovuto essere scorporato dal danno complessivo di apparato, in modo da definire la quota di danno sopravvenuto da imputare al nuovo evento.
Solo il maggior danno d'apparato riconducibile alla nuova tecnopatia, aveva, infatti, chiarito l' , poteva costituire presupposto per valutare il danno biologico oggetto di indennizzo, CP_7
risolvendosi ogni diversa soluzione in una duplicazione degli indennizzi da riconoscersi, in regimi diversi, per lo stesso danno.
Con un ultimo motivo di appello, l' aveva, infine, censurato l'avvenuta valutazione della P_
cardiopatia da cui era stato riconosciuto affetto come patologia associata ai sensi della Per_1
legge 780/1975, considerato che nell'elaborato peritale non si rinvenivano elementi atti a stabilire una correlazione causale tra la presunta silicosi e la patologia cardiaca, né nello stesso risultavano, comunque, indicati i codici tabellari utilizzati per la valutazione del relativo danno.
Ciò premesso, l' aveva concluso domandando che la Corte d'Appello, in totale riforma della P_
sentenza impugnata, rigettasse la domanda di ovvero, in subordine, in caso di Persona_1
riconosciuta sussistenza della silicosi, provvedesse a scorporare dal danno da silicosi quello già
indennizzato per la . Pt_2
5) si era costituito nella fase di appello, nella quale aveva resistito e Persona_1
4 aveva proposto a sua volta appello incidentale, contestando il danno biologico quantificato dal
Tribunale e concludendo per il riconoscimento di un maggior danno, con conferma, per il resto,
della sentenza impugnata.
6) La Corte D'Appello di Cagliari, previo rinnovo della CTU, aveva confermato la sussistenza della silicosi e la natura associata della cardiopatia da cui era affetto, Per_1
rigettando sui detti punti l'appello principale proposto dall' aveva quantificato, P_
rapportandolo all'integrità psicofisica totale, il danno biologico determinato dalle indicate patologie professionali nella misura complessiva del 43%, di cui 34% per silicosi e 10% per cardiopatia associata, accogliendo sul punto l'appello incidentale, aveva scomputato dai singoli ratei della nuova rendita l'importo dei ratei della rendita già in godimento a così Per_1
accogliendo, per quanto di ragione, la richiesta di scorporo formulata dall' e aveva, invece, P_
rigettato l'eccezione di prescrizione ribadita in appello dall' medesimo, dichiarando CP_7
compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio. In particolare,
quanto ai rapporti tra la silicosi e la già indennizzata broncopneumopatia, la Corte D'Appello
aveva osservato come il CTU officiato nella fase di impugnazione avesse accertato, attraverso l'esame TC HR del torace, che era affetto da silicosi e non da broncopneumopatia da Per_1
silicati, patologie che, aveva precisato l'ausiliare, non potevano coesistere dal punto di vista diagnostico.
Ciò, aveva argomentato sul punto il giudice dell'appello, da un lato, sgomberava il campo dall'applicazione dell'art. 13, comma 6, d.lgs. 38/2000, invocato dalla difesa di Per_1
trattandosi di norma che presuppone la sussistenza di due (o più) malattie, e, dall'altro lato,
portava ad escludere che potesse essere indennizzato due volte per lo stesso danno. Per_1
La Corte D'Appello, quindi, ritenendo impossibile imputare le alterazioni polmonari all'una o all'altra malattia professionale e, quindi, procedere, come, invece, richiesto dall' allo P_
scorporo del danno da broncopneumopatia dal danno biologico conseguente alla silicosi,
valutando entrambi con la tabella del danno biologico così da avere grandezze omogenee, aveva,
5 come sopra già indicato, disposto che venissero detratti, dall'importo dei ratei della nuova rendita, i ratei spettanti per la rendita preesistente nella parte relativa alla broncopneumopatia.
7) L' aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi, cui aveva P_
resistito, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi, Persona_1
[...]
7.a) Con il primo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. P_
38 del 2000, in quanto i giudici dell'appello avevano ritenuto che la silicosi dalla quale Per_1
era stato ritenuto affetto dovesse essere indennizzata ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, malgrado la sentenza impugnata avesse ritenuto affetto da silicosi sin dalla domanda del 22 settembre Per_1
1988, cosicché egli avrebbe dovuto essere indennizzato secondo il t.u. 1124/1965.
7.b) Con il secondo motivo, l' aveva dedotto la violazione dell'art. 13, comma 6, d.lgs. P_
38/2000, in quanto la sentenza impugnata, in presenza di postumi relativi ad eventi disciplinati dal t.u. 1124/1965 e di eventi disciplinati dal d.lgs. 38/2000, aveva erroneamente affermato che l'unico scorporo possibile per evitare la duplicazione dell'indennizzo fosse quello effettuato sulle basi monetarie, mentre per il resto aveva ribadito l'impermeabilità dei due sistemi di indennizzo e l'obiettiva impossibilità di una valutazione complessiva di postumi permanenti disomogenei.
Il secondo giudice, aveva aggiunto l' non aveva, invece, tenuto conto del criterio di P_
interpretazione sistematica e non aveva dato rilievo all'ulteriore principio secondo cui l'evento lesivo non può essere fonte di lucro per l'assicurato, in ossequio al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata.
D'altra parte, aveva proseguito l' la locuzione “senza tenere conto delle preesistenze”, P_
contenuta nel secondo periodo dell'art. 13 citato, nell'ipotesi in cui gli eventi lesivi incidano sullo stesso organo o apparato e le menomazioni siano valutate con criteri legali disomogenei,
non poteva che essere interpretata nel senso della inapplicabilità al secondo evento lesivo,
laddove il primo fosse stato già indennizzato, della formula Parte_3
6 7.c) Con il terzo motivo, l' aveva denunciato la violazione e falsa Parte_4
applicazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e la violazione del testo unico 1124/1965, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe avveduta del fatto che, fondando in fatto la propria decisione sul presupposto che fosse sempre stato affetto da silicosi e non da broncopneumopatia, Per_1
avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 137 del t.u. 1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, riconoscendo un maggior grado di riduzione dell'attitudine e non una nuova rendita.
7.d) Con il primo motivo del ricorso incidentale, aveva dedotto la Persona_1
violazione dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e dell'art. 114 c.p.c. in ragione del fatto che la Corte
territoriale aveva operato la riduzione della rendita per danno biologico da silicosi in forza di un criterio equitativo contrastante con l'espressa previsione di legge.
7.e) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva lamentato Persona_1
l'avvenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio, nonostante che la complessa questione trattata non fosse nuova e fosse comunque stato accertato il suo diritto all'indennizzo per danno biologico,
che l' aveva, invece, negato. P_
8) La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2315/2022, depositata il 26 gennaio 2022, aveva cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa Corte anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
8.a) Innanzitutto, la Suprema Corte aveva ritenuto infondati il primo e il terzo motivo del ricorso principale, “incentrati sulla rilevanza da accordare all'affermazione contenuta in
sentenza, tratta da una indicazione fornita dal consulente tecnico, secondo la quale la malattia
della silicosi sarebbe stata la stessa sofferta sin dalla presentazione della domanda” del 1988.
Infatti, aveva osservato il giudice di legittimità, la sentenza impugnata, malgrado una scarsa coerenza logica, non aveva modificato la qualificazione della domanda e l'oggetto del processo rispetto a quanto risultava conseguente alla domanda presentata dal chiaramente rivolta Per_1
7 ad ottenere le prestazioni ex art. 13 d.lgs. 38/2000 per la malattia sopravvenuta. Inoltre, la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base ad una precedente sentenza della Corte D'Appello di Cagliari, cosicché i motivi formulati dall' finivano per infrangersi P_
sulla preclusione derivante dal giudicato.
8.b) Il Supremo Collegio aveva, invece, accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi incentrati sulla interpretazione da dare alla seconda parte del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000 e, nello specifico, sulla individuazione della regula iuris da applicare nell'ipotesi in cui, al riconoscimento di una inabilità e relativa rendita in regime di D.P.R. 1124/1965, faccia seguito il riconoscimento di altra malattia professionale e del relativo indennizzo per danno psicofisico, incidente sullo stesso organo o apparato toccato dal primo evento.
La questione, aveva osservato la Corte, sulla base dell'interpretazione seguita dalla Corte stessa,
la quale aveva affermato il mantenimento, nella fattispecie, in capo all'assicurato, della prestazione già riconosciuta in applicazione del t.u. 1124/1965 e l'impermeabilità della indicata disciplina rispetto a quella relativa al secondo evento, regolata dal d.lgs. 38/2000, aveva formato oggetto di apposito incidente di costituzionalità promosso dalla Corte D'Appello di Cagliari con ordinanza n. 130 del 26 maggio 2020, definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
63/2021.
Con tale decisione, il giudice delle leggi aveva evidenziato l'inidoneità dell'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione ad evitare la disparità di trattamento individuata dal giudice remittente tra le situazioni regolate dalla prima e dalla seconda parte del comma 6 dell'art. 13
citato e aveva, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38
Cost., l'art. 13, comma 6, secondo periodo, d.lgs. 38/2000 nella parte in cui il medesimo non prevedeva che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovasse applicazione, in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del comma 6, la disciplina contemplata dal primo periodo del medesimo comma.
8 La nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità, aveva,
quindi, osservato la Suprema Corte, determina, nella specie, l'applicazione della cd. formula
Gabrielli, che è quella riprodotta nella prima parte del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000,
secondo cui “Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro
o malattia professionale deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a
quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione
in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia
professionale”.
Il Supremo Collegio, dopo avere riportato le ragioni principali enunciate dalla Corte
costituzionale a fondamento della propria decisione, tra cui, in particolare, la necessità imposta dall'art. 38 Cost. di riconoscere nel nuovo sistema una pienezza di tutela al danno biologico,
l'idoneità della formula a stimare la maggiore gravità del danno biologico che Parte_3
intervenga in presenza di patologie concorrenti preesistenti, la giustificazione della persistente erogazione, da parte dell' della precedente rendita in virtù della eterogeneità tra danno da P_
incapacità lavorativa e danno biologico, aveva, quindi, affermato la necessità di applicazione nella fattispecie della formula sopra descritta, soluzione, aveva chiarito, non coincidente con quella prospettata dall' nel ricorso. P_
Infatti, aveva precisato la Suprema Corte, la formula in questione, la cui applicazione implica la necessità di procedere ad una valutazione medico legale anche tenendo conto della documentazione sanitaria disponibile ed acquisita nel corso del giudizio, va applicata mantenendo ferma la prestazione riconosciuta ai sensi del t.u. 1124/1965, con la sottesa valutazione medico legale, e tale prestazione deve rimanere separata dalla successiva eventuale prestazione, consequenziale alla ulteriore menomazione sofferta.
8.c) Ciò premesso, la Corte, provvedendo sul secondo motivo del ricorso principale e sul primo motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso principale e
9 dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale, aveva, come sopra indicato,
cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
9) Con ricorso depositato il 26 aprile 2022, , nella sua qualità di erede di Parte_1
, deceduto il 18 marzo 2020, ha introdotto il presente giudizio di rinvio. Persona_1
Riportati lo svolgimento del processo e i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, egli ha concluso domandando che questa Corte respingesse l'appello interposto dall' e condannasse P_
l' medesimo alla rifusione delle spese del presente giudizio e del giudizio svoltosi dinanzi CP_7
alla Corte di Cassazione e, inoltre, che, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarasse l' tenuto a costituire, in favore del de cuius, la rendita per silicosi con cardiopatia nella P_
misura del 43% o in quell'altra misura maggiore o minore che sia risultata in corso di causa
(conclusione poi modificata con indicazione della misura del 52%, in adesione alla CTU
espletata), condannando l' al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori P_
fino al saldo e spese, e confermando per il resto l'impugnata sentenza
10) L' si è costituito nella presente fase del giudizio e ha resistito. P_
Dopo avere riportato lo svolgimento del processo, l'istituto previdenziale ha eccepito che
, dichiaratosi erede, si fosse costituito solo per sé e non per la comunione, Parte_1
risultando dalle produzioni avverse la presenza di altri eredi e ha, pertanto, domandato che la
Corte ordinasse che il ricorso in riassunzione fosse notificato anche agli altri eredi ovvero che dichiarasse se intendesse agire anche per la comunione. Parte_1
Inoltre, nel riproporre i motivi del ricorso in appello e le contestazioni all'appello incidentale avverso, l' ha ribadito che il Tribunale aveva fondato la sentenza esclusivamente sulla P_
condivisione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le quali andavano, invece,
censurate, per contraddittorietà delle conclusioni e per inadeguato studio medico-legale del caso.
Dopo avere, quindi, precisato che, in ogni caso, la valutazione del danno doveva essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla sentenza rescindente, la parte resistente ha, quindi, concluso,
10 domandando, in via principale, che, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2723/2010, la domanda proposta da fosse rigettata e, in via subordinata, che, Persona_1
previo rinnovo delle operazioni peritali e salvo gravame, qualora fosse stata riconosciuta la sussistenza della silicosi polmonare, si procedesse al calcolo del danno come da Corte
Costituzionale n. 63/2001, condannando l' all'indennizzo corrispondente, fermi, in ogni P_
caso, il rigetto dell'appello incidentale avverso e la vittoria di spese.
11) Con memoria depositata il 14 novembre 2024, sono intervenuti nel procedimento i restanti eredi di , i quali hanno concluso per il rigetto dell'appello proposto Persona_1
dall' con vittoria di spese, nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal P_
de cuius, con conseguente accertamento del diritto del medesimo a vedersi costituita la rendita per silicosi con cardiopatia nella misura del 52% o in quell'altra accertata in corso di causa, con condanna dell' al pagamento pro quota in favore di tutti gli eredi costituiti dei ratei maturati P_
sino al decesso, oltre accessori e spese, e con conferma per il resto della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Persona_1
grado è risultata, all'esito dei complessivi quattro gradi di giudizio, fondata.
1) Sussistenza della silicosi, natura associata della cardiopatia, pregiudizi determinati
dalla silicosi laddove valutati ai sensi del d.lgs. 38/2000.
La Corte D'Appello di Cagliari, all'esito del secondo grado di giudizio, aveva confermato la sussistenza, a carico di sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del Per_1
7 dicembre 2007, della silicosi di natura professionale, con associata cardiopatia, dallo stesso denunciata, già riconosciuta sussistente in primo grado, individuando nella misura del 43% il danno biologico dalla stessa determinato, calcolato ai sensi del d.lgs. 38/2000, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, dichiarando, per l'effetto, tenuto l' a costituire, P_
in favore di la relativa rendita di cui all'art. 13, d.lgs. 38/2000, nella misura e con Per_1
decorrenza di legge, e condannando l' , in considerazione della preesistente CP_7
11 broncopneumopatia, al pagamento dell'eventuale differenza tra i ratei relativi alla rendita di nuova costituzione e i ratei relativi alla rendita già in godimento.
L' aveva impugnato la predetta statuizione dinanzi alla Corte di Cassazione per avere il CP_7
secondo giudice: indennizzato la silicosi, con associata cardiopatia, ai sensi del d.lgs. 38/2000
invece che secondo il t.u. 1124/1965; effettuato lo scorporo unicamente su base monetaria invece che sottraendo dal danno complessivo di apparato riconducibile alla silicosi la quota di danno imputabile alla preesistenza già indennizzata;
escluso l'applicazione dell'art. 137 del t.u.
1124/1965 in tema di revisione della rendita per intervenuto aggravamento della malattia professionale, pur avendo fondato la propria decisione sul presupposto che fosse sempre Per_1
stato affetto da silicosi e mai da broncopneumopatia.
L' quindi, pur risultando soccombente su tutti i relativi punti, non aveva, invece, contestato, P_
dinanzi al Supremo Collegio, l'accertamento in fatto della Corte territoriale avente ad oggetto la ribadita sussistenza, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7 dicembre
2007, della silicosi professionale, con associata cardiopatia, né l'accertamento in fatto, nella misura del 43% di danno biologico, dei pregiudizi derivanti dalla indicata patologia, calcolati ai sensi del d.lgs. 38/2000, laddove rapportati all'integrità psicofisica completa.
Tutti accertamenti, quindi, che non possono più essere messi in discussione nella presente fase del giudizio.
2) Eccezione di prescrizione.
Analogamente deve concludersi in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dall' in P_
primo grado e ribadita in appello, visto che la stessa, rigettata implicitamente dal primo giudice e rigettata espressamente dalla Corte territoriale, la quale aveva, come sopra riportato, anche sulla base della insussistenza della eccepita prescrizione, rigettato in parte l'appello dell' e P_
riconosciuto il diritto di alla rendita per silicosi con cardiopatia associata, non era stata Per_1
riproposta dall' pur soccombente sul punto, nel giudizio di Cassazione e non può, quindi, P_
più essere discussa nella presente fase del giudizio.
12 3) Rapporti tra patologia preesistente e silicosi e indennizzo spettante a per Per_1
quest'ultima patologia.
Sul punto, nel rispetto dello ius superveniens costituito dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale di cui alla sentenza n. 63/2021 della Corte costituzionale e dei conseguenti principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2315/2022, deve ritenersi che a spettasse in vita, oltre alla persistente erogazione della prestazione Persona_1
riconosciutagli per la broncopneumopatia sotto la vigenza del T.U. 1124/1965, l'indennizzo per il danno biologico subito a causa della silicosi professionale con associata cardiopatia denunciata il 7 dicembre 2007, calcolato, rapportandolo all'integrità psicofisica ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, mediante utilizzo della c.d. formula Gabrielli, come prevista nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000.
In particolare, la Corte di Cassazione, con riferimento ai rapporti tra la broncopneumopatia già
indennizzata e la silicosi oggetto del presente procedimento, nel richiamare le motivazioni utilizzate dal giudice delle leggi nella pronuncia sopra indicata, ha evidenziato che “il capitale
liquidato in passato dall' o, in alternativa, la persistente erogazione della precedente P_
rendita sono prestazioni dovute all'assicurato nel rispetto dei diritti maturati sotto il t.u.
infortuni e la conservazione della prestazione è giustificata dalla eterogeneità fra danno da
incapacità lavorativa generica e danno biologico e non può ritenersi un beneficio tale da
incidere su quanto spetta per il danno biologico derivante da una successiva patologia
aggravata dalla preesistenza”.
In ogni caso, ha chiarito la Corte, nella presente fattispecie, nessun rilievo, in senso favorevole all' , poteva essere riconosciuto all'identità, pur affermata dal giudice di secondo grado, CP_7
tra la patologia denunciata da nella vigenza del t.u. 1124/1965 e la patologia dallo stesso Per_1
denunciata nella vigenza del d.lgs. 38/2000, sempre consistita nella silicosi, visto che la broncopneumopatia già indennizzata era stata riconosciuta in base a precedente sentenza passata in giudicato.
13 Con riferimento, invece, alle modalità di indennizzo della patologia denunciata sotto la vigenza del d.lgs. 38/2000, il Supremo Collegio, sempre richiamando le motivazioni della Corte
costituzionale, ha posto in luce come, per un verso, la sussistenza di patologie preesistenti determini una maggiore gravità degli effetti pregiudizievoli delle patologie concorrenti sopravvenute e come, per altro verso, l'applicazione della metodologia indicata nel primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 consenta una piena stima del danno biologico anche nei casi in cui la preesistente malattia non abbia una eziologia lavorativa, sicché la sua disciplina deve essere estesa ai casi in cui la preesistente patologia concorrente abbia origine lavorativa.
Come precisato dalla Corte costituzionale, in tali casi, “il medico legale andrà a scorporare
dagli effetti combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla
preesistenza, che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore
dell'integrità psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque,
appesantiti i propri effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
4) Applicazione della formula Gabrielli nella presente fattispecie.
Questa Corte, in conformità ai principi sopra riportati, al fine di applicare, nella presente fattispecie, la formula alla valutazione del danno derivato dalla silicosi con cardiopatia Parte_3
associata, ha provveduto all'espletamento di apposita CTU, sottoponendo all'ausiliare il seguente quesito: “ritenuto necessario determinare il danno alla patologia in contestazione sulla
base dei criteri di cui all'art. 13, 6° comma, 1° periodo D.Lgs. 38-2000, alla luce della
pronuncia n.
3-2021 della Corte Costituzionale”, “effettui” il CTU “il calcolo di cui sopra,
calcolando virtualmente il danno da broncopneumopatia già indennizzato col regime precedente
in termini di danno biologico ed applicando la formula “Gabrielli” per calcolare il danno in
contestazione”.
Il CTU nominato, all'esito dell'espletamento dell'incarico, dopo avere dato atto di non avere avuto a disposizione, in quanto non prodotta dalle parti, la documentazione sanitaria relativa alla
14 broncopneumopatia valutata all'epoca del precedente indennizzo, ha ritenuto di utilizzare, al fine di trasformare il 25% per broncopneumopatia ex T.U. in termini di danno biologico ex D. Lgs. n.
38/2000, un percorso valutativo finalizzato a comprendere in termini generali il rapporto esistente tra la quantificazione dei danni come operata ai sensi del T.U e la quantificazione dei danni analoghi come operata nel D.Lgs. 38/2000.
Al detto fine, l'ausiliare ha osservato come l'unica voce che nel Testo Unico preveda una valutazione di 25 punti percentuali (come riconosciuti a per la broncopneumopatia) sia la Per_1
“perdita di un rene con integrità del rene superstite”, voce di menomazione che, secondo la valutazione in termini di danno biologico ex D. Lgs. n. 38/2000, prevede un punteggio di 18
punti, pari al 72% della valutazione effettuata secondo Testo Unico.
D'altra parte, ha aggiunto il CTU, se è vero che non sussiste un rapporto costante tra le varie menomazioni secondo i due criteri valutativi, è, però, possibile affermare che la valutazione in termini di danno biologico è sempre inferiore a quella secondo T.U., con una differenza in percentuale tra i due sistemi compresa tra il 60 e il 80 percento.
Considerata, pertanto, per la broncopneumopatia preesistente, pari al 18% la percentuale di danno biologico valutata ex d.lgs. 38/2000 corrispondente al 25% di danno da incapacità
lavorativa valutato ex T.U., il consulente dell'ufficio ha, quindi, impostato la formula Gabrielli
ponendo nel denominatore della frazione il numero 82, pari al grado di integrità psicofisica preesistente (100-18) e nel numeratore il numero 43, pari alla differenza (82-39) tra l'integrità
psicofisica preesistente (100 - 18 = 82) e il grado di integrità psicofisica residuato dopo il secondo evento (100-18-43 = 39).
Il risultato del rapporto così impostato, moltiplicato per 100, è risultato pari a 52 (43: 82 =
0,52439).
Il CTU ha, quindi, concluso nel senso che “ era in vita affetto da Persona_1
broncopneumopatia ostruttiva e da silicosi con cardiopatia di natura professionale. Per tali
tecnopatie, applicando quanto disposto dalla sentenza n. 63 del 25 febbraio - 13 aprile 2021
15 della Corte costituzionale, deve essere riconosciuto un danno biologico di 52 (cinquantadue)
punti percentuali”.
Le conclusioni del CTU risentono di qualche imprecisione terminologica che deve essere corretta, visto che il danno biologico del 52% doveva essere riconosciuto a per la sola Per_1
silicosi con cardiopatia associata, mentre doveva persistere, a favore del medesimo, come precisato dalla Corte di Cassazione, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza più volte citata, l'erogazione delle prestazioni già riconosciute ex
T.U. per la broncopneumopatia.
D'altra parte, come già sopra precisato, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 63/2021, ha ben chiarito che, “come sempre avviene in applicazione del primo periodo” dell'art. 13, comma
6, d.lgs. 38/2000, nell'applicare la formula, “ il medico-legale andrà a scorporare dagli effetti
combinati delle due patologie valutati in danno biologico, quelli riconducibili alla preesistenza,
che non vengono in quanto tali stimati, ma servono solo ad abbattere il valore dell'integrità
psicofisica su cui si riverbera la patologia concorrente, che vede, dunque, appesantiti i propri
effetti pregiudizievoli e la relativa stima”.
Ciò precisato, le conclusioni cui il consulente è giunto devono, per il resto, essere condivise,
avendo l'ausiliare correttamente applicato il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale ed avendo il medesimo utilizzato un criterio di trasformazione, in termini di danno biologico, della percentuale di danno da incapacità lavorativa riferibile alla broncopneumopatia che fa salvo il giudicato formatosi in ordine alla valutazione della gravità di tale ultima patologia, il quale non avrebbe consentito l'effettuazione di valutazioni ex novo della medesima
5) Conclusioni.
Sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte - premesso che, già nel giudizio di appello, con statuizioni, come esplicato in motivazione, passate in giudicato, era stato accertato che era affetto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda Persona_1
16 amministrativa del 7 dicembre 2007, da silicosi di natura professionale con cardiopatia associata,
determinante, laddove rapportato all'integrità psicofisica completa, un danno biologico pari al
43% - deve dichiararsi che il medesimo, oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex
T.U. , aveva diritto in vita, sin dalla data di presentazione della domanda Numero_1
amministrativa del 7 dicembre 2007, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 52%, ottenuta rapportando il danno medesimo all'integrità psicofisica già ridotta per effetto della preesistente broncopneumopatia.
L' deve, perciò, essere condannato al pagamento pro quota, in favore degli eredi di P_
, costituitisi nella presente fase del giudizio, dei ratei maturati sino al decesso Persona_1
dello stesso nella misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra Per_1
interessi e rivalutazione sino al saldo.
Quanto alla necessità della costituzione in giudizio di tutti gli eredi di , ritiene Persona_1
il Collegio di dover precisare come la stessa non costituisca affatto il frutto di prassi instaurate dall' in sede amministrativa, come sostenuto dagli intervenienti, ma piuttosto l'effetto, pena P_
la nullità del procedimento, del litisconsorzio necessario processuale che, a causa della morte di nel corso del giudizio, si è venuto ad instaurare tra gli eredi dello stesso e che, Persona_1
quindi, in difetto di costituzione volontaria dei medesimi, avrebbe necessariamente richiesto l'adozione, da parte della Corte, anche d'ufficio, di provvedimenti atti a ripristinare l'integrità
del contraddittorio (si vedano, tra le tante, Cass. 18645/2011, Cass. 6780/2015, Cass.
24639/2020, nonché, di recente, Cass. 28921/2024).
In considerazione della intervenuta pronuncia, nelle more del giudizio di cassazione, della più
volte richiamata sentenza della Corte costituzionale, la quale ha introdotto nell'ordinamento la nuova norma da applicarsi nella fattispecie, ritiene questa Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite relative ai primi tre gradi di giudizio.
Le spese di lite relative alla presente fase seguono, invece, la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti per
17 ciascuna fase nello scaglione di valore da €. 52.000,00 a €. 260.000,00 delle tabelle relative ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, con aumento del 30% (previa diminuzione dei valori base del 30%) per ogni erede costituito oltre il primo in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, non avendo gli intervenienti partecipato alla fase istruttoria, devono essere poste a carico dell' e distratte in favore dei difensori antistatari del ricorrente e degli intervenienti. P_
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
fermi gli accertamenti coperti dal giudicato come richiamati in motivazione,
dichiara che oltre alla persistente erogazione delle prestazioni ex T.U. Persona_1
1124/1965, aveva diritto, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 7
dicembre 2007, di vedersi indennizzato in rendita il danno biologico da silicosi, con cardiopatia associata, nella misura del 52%;
condanna l' al pagamento pro quota, in favore degli eredi di , costituitisi P_ Persona_1
nella presente fase del giudizio, dei ratei maturati sino al decesso dello stesso nella Per_1
misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative ai primi tre gradi di giudizio e condanna l' al rimborso, in favore degli eredi di delle spese della P_ Persona_1
presente fase del giudizio, che liquida in complessivi €. 11.954,18, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 21 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………………dott.ssa Donatella Aru
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