Articolo 4 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 aprile 1984
Art. 4.
All' articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
Al primo comma, dopo le parole "20 marzo 1967, n. 223", sono inserite le seguenti: ", nel testo sostituito dall' articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 ".
Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunita'. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali o commerciali".
Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' gli elettori familiari con essi conviventi". Al secondo periodo dello stesso comma, le parole "31 marzo 1979" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".
Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunita' ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunita' europea con le modalita' previste all'ultimo comma dell'articolo 7".
Al terzo comma sono soppresse le parole "attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio e".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984