Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 424 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to RICCARDI STEFANO presso il cui studio è elett. Parte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in ricorso in appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
Fatto e diritto impugnava la sentenza nella causa nr. 492/23 del Tribunale di Genova con Parte_1 cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto della Economia e delle Finanze del
14.11.2022.
Alla prima udienza la Corte rilevava il vizio della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza in quanto gli atti erano stati inviati al in luogo Controparte_1 dell'Avvocatura dello Stato.
Era disposta la rinotificazione per l'udienza del 23.10.2024. All'udienza la Corte rilevava la nullità della notifica effettuata ad un indirizzo pec non risultante dal Reginde per la notifica degli atti processuali.
Infine, si costituiva l'Avvocatura dello Stato al solo fine di far constatare l'improcedibilità dell'appello.
L'eccezione è fondata e deve essere accolta.
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Non sussistendo nella fattispecie in esame i presupposti per la rimessione in termini, peraltro neppure richiesta, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Attesa la pronuncia in rito le spese possono essere compensate.
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato improcedibile.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato improcedibile;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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