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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3603/2023 promossa in grado d'appello
DA
Avv. Enrico, (C.F. ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1 in Milano (MI), Via Visconti di Modrone n. 8/6, presso lo studio proprio e dell'Avv. Sandra Meoni, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Meoni e in proprio, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. e P.IVA , in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano (MI), Via Leopardi n. 12, presso CP_2 lo studio dell'Avv. Marcella Coccanari, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela Arboletto, come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Avv. Enrico: Pt_1
Principalmente:
1. riformare l'impugnata sentenza poiché erronea in fatto e diritto, per i motivi dedotti ed, in particolare, con riferimento al capo 1) accogliendo la querela di falso proposta dall'Avv. Enrico IS.
Subordinatamente ed in caso di denegata ipotesi principale 1. Riformare in ogni caso, anche in denegata ipotesi principale, l'impugnata sentenza quanto al capo 3) condannando il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore alla ripetizione degli importi già percepiti ingiustificatamente e per i motivi dedotti in relazione alle spese liquidate nel precedente grado di giudizio oltre interessi dal dovuto al saldo ed al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva, c.p.a. e successive occorrende.
Per : Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, I. Respingere l'interposto appello poiché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto, integralmente confermare integralmente la sentenza n. 3964/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.05.2023.
II. Salvo ogni altro diritto.
III. Spese e competenze professionali di questo grado di giudizio, rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Enrico IS proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Milano avverso le ingiunzioni di pagamento (nn. 201904301532800000343131 e n.
20190430138300001514303) emesse per la riscossione di sei sanzioni amministrative non pagate, deducendo, fra l'altro, la mancata notifica dei verbali (proc. n.
70690/2019 R.G.).
Il si costituiva in giudizio depositando copia delle relate di Controparte_1 notifica dei verbali sottesi alle ingiunzioni di pagamento. L'Avv. chiedeva un rinvio per la proposizione di querela di falso. Pt_1
Il procedimento avanti il Giudie di Pace veniva sospeso in attesa del giudizio di querela di falso.
2. Con atto di citazione per querela di falso, proposta nella pendenza del giudizio innanzi al Giudice di Pace (proc. n. 70690/2019 R.G.), l'Avv. Enrico IS conveniva in giudizio il , chiedendo l'accertamento della falsità Controparte_1 della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
69029306527-7. L'attore deduceva che la firma apposta sulla cartolina era apocrifa e a lui non riferibile, in quanto egli era solito firmare per esteso, mentre la firma apposta su detta cartolina era stata vergata con una sigla e, dunque, secondo un modus scribendi allo stesso non riconducibile.
3. Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della querela di Controparte_1 falso.
In particolare, il Comune deduceva che il procedimento si basava sul presupposto - mai attestato dall'agente postale - che la firma apposta sulla comunicazione di avvenuto deposito (CAD) fosse quella di Enrico IS, laddove l'agente postale non aveva in alcun modo attestato che la firma apposta sulla detta comunicazione di avvenuto deposito fosse quella di Enrico IS, in quanto la firma era stata apposta nello spazio riservato al ricevente e non in quello previsto per il destinatario.
Il convenuto richiamava gli artt. 21, 27 e 28 delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale di a mente dei quali gli invii Controparte_3
a firma – quale è quello in esame - possono essere consegnati anche a familiari, collaboratori o altri soggetti delegati e, dunque, non necessariamente al destinatario.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 11.5.2023 (sentenza n.
3964/23, pubblicata il 16.5.2023), rigettava la domanda attorea, disponeva la pag. 2/7 restituzione del documento al e condannava l'attore alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite al convenuto.
Il Tribunale rilevava che la proposizione della querela di falso era finalizzata a sostenere e dimostrare la falsità della firma redatta in forma di sigla apposta nello spazio dedicato alla “Firma per esteso (nome e Cognome) del ricevente” sul modulo di avviso di ricevimento della raccomandata n. 69029306527-7 data Parte_2
6.7.2016, era stata comunicata a Enrico IS la notifica ex art 140 c.p.c. - con deposito presso la casa Comunale e affissione del verbale (004232892016011
160617) - stante l'infruttuoso tentativo di consegna a mani per la temporanea irreperibilità del destinatario. Secondo il Tribunale, l'attestazione dell'incaricato postale alla distribuzione oggetto di impugnazione non faceva fede fino a querela di falso quanto alla attribuzione della sigla a Enrico IS.
Ad avviso del Tribunale, mentre la relata di notificazione ex art. 140 c.p.c. (nella quale il messo notificatore in data 5 luglio 2016 dava atto, fra l'altro, di aver informato del deposito dell'atto e dell'affissione il destinatario con raccomandata n.
69029306527-7) attestava operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario e faceva fede sino a querela di falso, tale fede privilegiata non copriva anche l'attività compiuta dall'incaricato della distribuzione dell'avviso di ricevimento (Cass. Civ., n.
1699/2019).
In particolare, la consegna della raccomandata 69029306527.7 era stata eseguita, non dal messo notificatore, bensì dall'incaricato della distribuzione postale, il quale si era limitato a raccogliere la firma di chi aveva ricevuto la raccomandata (denominata
“Avviso di ricevimento”), facendovi apporre una sigla, senza che questa sigla fosse attribuita al destinatario Enrico IS. La sigla, apposta sullo spazio dedicato alla firma di chi aveva ricevuto l'atto, indicava esclusivamente che quell'avviso era stato ricevuto all'indirizzo (Milano C.so di Porta Nuova n. 6) in data 6.7.2016, laddove l'identità del ricevente non era nota, non essendo la firma leggibile.
Il primo giudice precisava che non era attribuita a Enrico IS la sigla del ricevente il plico e che non erano coperte da pubblica fede le generalità, non specificate, del ricevente l'avviso e, in ogni caso, che sarebbe spettato al Giudice di
Pace indagare sulla validità e regolarità della notifica, in considerazione della non identificabilità del soggetto ricevente l'avviso.
5. L'Avv. Enrico IS ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando quattro motivi di gravame:
-falsa applicazione degli artt. 2700 e 2702 c.c.;
-erronea valutazione degli elementi di causa;
-falsa applicazione dei principi della Carta Costituzionale;
-errori in iudicando e in procedendo sulla condanna alle spese. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
pag. 3/7 Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2700 e 2702 c.c. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, partendo da una corretta premessa maggiore – ossia la non corrispondenza della sigla apposta sull'avviso di ricevimento alla sottoscrizione del destinatario – e da una premessa minore – ossia l'ammissione della querela di falso da parte di altro giudice al fine di accertare la non veridicità della sottoscrizione – era giunto ad una conclusione contraria e contraddittoria di rigetto della querela di falso, ammessa e ritenuta fondata dal
Giudice di Pace, che ne aveva autorizzato la proposizione. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che l'agente postale si era limitato ad attestare di avere consegnato l'atto all'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento, il quale era stato sottoscritto dal ricevente, la cui qualifica e le cui generalità non erano state indicate. Ha precisato che l'agente postale non aveva in alcun modo attribuito a Enrico IS la firma raccolta nell'avviso di ricevimento e che, pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la proponibilità della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. L'ordinanza che autorizza, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la presentazione della querela di falso non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se anche non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, può tuttavia rilevare d'ufficio l'inammissibilità della querela di falso (cfr. Cass. Civ. n.
6793/2012) e, comunque, non è vincolato nella decisione sulla fondatezza della querela di falso alla ammissione della stessa da parte del giudice a quo. Sotto questo profilo, non è ravvisabile la contraddittorietà lamentata dall'appellante, in quanto l'ammissione della querela di falso da parte del Giudice di Pace non vincolava in alcun modo il Tribunale, quale giudice della querela, nella decisione sulla stessa.
Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione, nella sentenza impugnata, degli elementi di causa, per avere il Tribunale, in più parti della decisione, dato ingresso alla tesi attorea di mancato perfezionamento della notifica, giungendo tuttavia a rigettare la domanda. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione, da parte del
Tribunale, del principio espresso dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 3/2010, di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della pag. 4/7 raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata era contraria a tale principio nella parte in cui aveva rigettato la querela di falso e aveva domandato al Giudice di Pace l'accertamento della non veridicità della sottoscrizione apposta e la caducazione degli effetti della notifica. Il ha dedotto l'infondatezza di tali motivi di gravame, rilevando di Controparte_1 non avere affermato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non fosse autentica e che tale avviso non fosse giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha ribadito che l'agente postale incaricato della consegna di una raccomandata (quale è la CAD), in assenza del destinatario, può limitarsi a far sottoscrivere l'avviso di ricevimento al familiare convivente o all'addetto alla ricezione, senza essere tenuto a specificarne le generalità e il rapporto con il destinatario effettivo. Ha evidenziato, inoltre, che se anche fosse stata accertata, in sede di consulenza tecnica, la non riconducibilità a Enrico IS della sottoscrizione, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Anche tali motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici non si estende all'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. (CAD).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, dunque, al compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. risultanti dalla relazione di notificazione, trattandosi di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario. Per contro, l'ufficiale giudiziario, dovendo avvalersi del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., indica di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento) e dà atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non è in grado di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e, dunque, non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica;
con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito può essere fornita dal destinatario, senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 22.1.2019, n.1699; Cass. Civ., n. 2082/1999).
Correttamente, il giudice di primo grado ha accertato che la consegna della raccomandata n. 69029306527-7 era stata eseguita dall'incaricato alla distribuzione pag. 5/7 postale – e non dal messo notificatore – il quale aveva raccolto la firma del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata, facendovi apporre una sigla nello spazio dedicato al ricevente, senza che la stessa fosse attribuita all'Avv. Enrico IS. Tale sigla indicava esclusivamente il ricevimento della raccomandata all'indirizzo di destinazione (Milano, Corso di Porta Nuova n. 6) in data 6.7.2016, mentre le generalità – non specificate - del ricevente l'avviso non erano coperte da pubblica fede, poiché l'attività di consegna era stata effettuata non già dall'ufficiale giudiziario, bensì dall'incaricato alla distribuzione postale, la cui attività non era coperta da pubblica fede.
Correttamente il Tribunale ha demandato al Giudice di Pace la valutazione in ordine alla validità e regolarità della notifica, alla luce della non identificabilità del soggetto ricevente l'avviso.
In conclusione, il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
3. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, evidenziando che, nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, il aveva sostenuto il ricevimento dagli atti ricettizi da parte Controparte_1 del destinatario e il Giudice di Pace, a fronte delle difese dell'attore, aveva autorizzato la proposizione della querela di falso, mentre nel presente giudizio, il non aveva più contestato la tesi della mancata notifica, ma anzi Controparte_1
l'aveva confermata, di guisa che la proposizione della querela di falso era dipesa dalla condotta processuale del e la condanna alle spese era imputabile in via CP_1 esclusiva al mutamento della difesa avversaria. L'appellante, alla luce della difesa svolta dal nel giudizio di primo Controparte_1 grado, ha chiesto, in sede di memoria di replica, la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Il Tribunale ha fatto una corretta applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico dell'appellante, soccombente sulla domanda di querela di falso.
Non sono ravvisabili le censurate contraddittorietà nella linea difensiva del
[...]
, atteso che, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, tale parte ha invocato la CP_1 sussistenza di una presunzione di ricevimento della raccomandata, presunzione costituita dall'arrivo della stessa all'indirizzo del destinatario, laddove, nel giudizio sulla querela di falso, ha affermato che l'avviso di ricevimento – oggetto di querela di falso – era stato consegnato all'indirizzo indicato ed era stato sottoscritto dal ricevente, non ulteriormente precisato o qualificato, le cui generalità non erano coperte da fede privilegiata. In altre parole, in entrambi i giudizi, il ha sostenuto la tesi dell'arrivo CP_1 dell'avviso di ricevimento all'indirizzo di destinazione, evidenziando, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, che tale circostanza ne faceva presumere il ricevimento da pag. 6/7 parte del destinatario;
presunzione che, per contro, l'Avv. aveva contrastato Pt_1 in tale giudizio, deducendo di non avere ricevuto la raccomandata.
A tale ultimo proposito, come evidenziato nella trattazione del secondo e terzo motivo di gravame, la prova del mancato recapito avrebbe potuto essere fornita dal destinatario Avv. Enrico IS senza necessità di impugnare la relata dell'avviso di ricevimento mediante querela di falso.
Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, cui segue la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. Enrico IS avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 11.5.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 1.923,00 in favore dell'appellato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Cristina Ravera Consigliere rel.
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3603/2023 promossa in grado d'appello
DA
Avv. Enrico, (C.F. ), elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1 in Milano (MI), Via Visconti di Modrone n. 8/6, presso lo studio proprio e dell'Avv. Sandra Meoni, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandra Meoni e in proprio, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. e P.IVA , in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano (MI), Via Leopardi n. 12, presso CP_2 lo studio dell'Avv. Marcella Coccanari, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Daniela Arboletto, come da procura alle liti in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Avv. Enrico: Pt_1
Principalmente:
1. riformare l'impugnata sentenza poiché erronea in fatto e diritto, per i motivi dedotti ed, in particolare, con riferimento al capo 1) accogliendo la querela di falso proposta dall'Avv. Enrico IS.
Subordinatamente ed in caso di denegata ipotesi principale 1. Riformare in ogni caso, anche in denegata ipotesi principale, l'impugnata sentenza quanto al capo 3) condannando il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore alla ripetizione degli importi già percepiti ingiustificatamente e per i motivi dedotti in relazione alle spese liquidate nel precedente grado di giudizio oltre interessi dal dovuto al saldo ed al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre iva, c.p.a. e successive occorrende.
Per : Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, I. Respingere l'interposto appello poiché infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto, integralmente confermare integralmente la sentenza n. 3964/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 16.05.2023.
II. Salvo ogni altro diritto.
III. Spese e competenze professionali di questo grado di giudizio, rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Enrico IS proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Milano avverso le ingiunzioni di pagamento (nn. 201904301532800000343131 e n.
20190430138300001514303) emesse per la riscossione di sei sanzioni amministrative non pagate, deducendo, fra l'altro, la mancata notifica dei verbali (proc. n.
70690/2019 R.G.).
Il si costituiva in giudizio depositando copia delle relate di Controparte_1 notifica dei verbali sottesi alle ingiunzioni di pagamento. L'Avv. chiedeva un rinvio per la proposizione di querela di falso. Pt_1
Il procedimento avanti il Giudie di Pace veniva sospeso in attesa del giudizio di querela di falso.
2. Con atto di citazione per querela di falso, proposta nella pendenza del giudizio innanzi al Giudice di Pace (proc. n. 70690/2019 R.G.), l'Avv. Enrico IS conveniva in giudizio il , chiedendo l'accertamento della falsità Controparte_1 della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata n.
69029306527-7. L'attore deduceva che la firma apposta sulla cartolina era apocrifa e a lui non riferibile, in quanto egli era solito firmare per esteso, mentre la firma apposta su detta cartolina era stata vergata con una sigla e, dunque, secondo un modus scribendi allo stesso non riconducibile.
3. Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della querela di Controparte_1 falso.
In particolare, il Comune deduceva che il procedimento si basava sul presupposto - mai attestato dall'agente postale - che la firma apposta sulla comunicazione di avvenuto deposito (CAD) fosse quella di Enrico IS, laddove l'agente postale non aveva in alcun modo attestato che la firma apposta sulla detta comunicazione di avvenuto deposito fosse quella di Enrico IS, in quanto la firma era stata apposta nello spazio riservato al ricevente e non in quello previsto per il destinatario.
Il convenuto richiamava gli artt. 21, 27 e 28 delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale di a mente dei quali gli invii Controparte_3
a firma – quale è quello in esame - possono essere consegnati anche a familiari, collaboratori o altri soggetti delegati e, dunque, non necessariamente al destinatario.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 11.5.2023 (sentenza n.
3964/23, pubblicata il 16.5.2023), rigettava la domanda attorea, disponeva la pag. 2/7 restituzione del documento al e condannava l'attore alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite al convenuto.
Il Tribunale rilevava che la proposizione della querela di falso era finalizzata a sostenere e dimostrare la falsità della firma redatta in forma di sigla apposta nello spazio dedicato alla “Firma per esteso (nome e Cognome) del ricevente” sul modulo di avviso di ricevimento della raccomandata n. 69029306527-7 data Parte_2
6.7.2016, era stata comunicata a Enrico IS la notifica ex art 140 c.p.c. - con deposito presso la casa Comunale e affissione del verbale (004232892016011
160617) - stante l'infruttuoso tentativo di consegna a mani per la temporanea irreperibilità del destinatario. Secondo il Tribunale, l'attestazione dell'incaricato postale alla distribuzione oggetto di impugnazione non faceva fede fino a querela di falso quanto alla attribuzione della sigla a Enrico IS.
Ad avviso del Tribunale, mentre la relata di notificazione ex art. 140 c.p.c. (nella quale il messo notificatore in data 5 luglio 2016 dava atto, fra l'altro, di aver informato del deposito dell'atto e dell'affissione il destinatario con raccomandata n.
69029306527-7) attestava operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario e faceva fede sino a querela di falso, tale fede privilegiata non copriva anche l'attività compiuta dall'incaricato della distribuzione dell'avviso di ricevimento (Cass. Civ., n.
1699/2019).
In particolare, la consegna della raccomandata 69029306527.7 era stata eseguita, non dal messo notificatore, bensì dall'incaricato della distribuzione postale, il quale si era limitato a raccogliere la firma di chi aveva ricevuto la raccomandata (denominata
“Avviso di ricevimento”), facendovi apporre una sigla, senza che questa sigla fosse attribuita al destinatario Enrico IS. La sigla, apposta sullo spazio dedicato alla firma di chi aveva ricevuto l'atto, indicava esclusivamente che quell'avviso era stato ricevuto all'indirizzo (Milano C.so di Porta Nuova n. 6) in data 6.7.2016, laddove l'identità del ricevente non era nota, non essendo la firma leggibile.
Il primo giudice precisava che non era attribuita a Enrico IS la sigla del ricevente il plico e che non erano coperte da pubblica fede le generalità, non specificate, del ricevente l'avviso e, in ogni caso, che sarebbe spettato al Giudice di
Pace indagare sulla validità e regolarità della notifica, in considerazione della non identificabilità del soggetto ricevente l'avviso.
5. L'Avv. Enrico IS ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando quattro motivi di gravame:
-falsa applicazione degli artt. 2700 e 2702 c.c.;
-erronea valutazione degli elementi di causa;
-falsa applicazione dei principi della Carta Costituzionale;
-errori in iudicando e in procedendo sulla condanna alle spese. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
pag. 3/7 Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 9.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 2700 e 2702 c.c. In particolare, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, partendo da una corretta premessa maggiore – ossia la non corrispondenza della sigla apposta sull'avviso di ricevimento alla sottoscrizione del destinatario – e da una premessa minore – ossia l'ammissione della querela di falso da parte di altro giudice al fine di accertare la non veridicità della sottoscrizione – era giunto ad una conclusione contraria e contraddittoria di rigetto della querela di falso, ammessa e ritenuta fondata dal
Giudice di Pace, che ne aveva autorizzato la proposizione. L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che l'agente postale si era limitato ad attestare di avere consegnato l'atto all'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento, il quale era stato sottoscritto dal ricevente, la cui qualifica e le cui generalità non erano state indicate. Ha precisato che l'agente postale non aveva in alcun modo attribuito a Enrico IS la firma raccolta nell'avviso di ricevimento e che, pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la proponibilità della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. L'ordinanza che autorizza, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la presentazione della querela di falso non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se anche non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, può tuttavia rilevare d'ufficio l'inammissibilità della querela di falso (cfr. Cass. Civ. n.
6793/2012) e, comunque, non è vincolato nella decisione sulla fondatezza della querela di falso alla ammissione della stessa da parte del giudice a quo. Sotto questo profilo, non è ravvisabile la contraddittorietà lamentata dall'appellante, in quanto l'ammissione della querela di falso da parte del Giudice di Pace non vincolava in alcun modo il Tribunale, quale giudice della querela, nella decisione sulla stessa.
Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione, nella sentenza impugnata, degli elementi di causa, per avere il Tribunale, in più parti della decisione, dato ingresso alla tesi attorea di mancato perfezionamento della notifica, giungendo tuttavia a rigettare la domanda. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione, da parte del
Tribunale, del principio espresso dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 3/2010, di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della pag. 4/7 raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Secondo l'appellante, la sentenza impugnata era contraria a tale principio nella parte in cui aveva rigettato la querela di falso e aveva domandato al Giudice di Pace l'accertamento della non veridicità della sottoscrizione apposta e la caducazione degli effetti della notifica. Il ha dedotto l'infondatezza di tali motivi di gravame, rilevando di Controparte_1 non avere affermato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non fosse autentica e che tale avviso non fosse giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ha ribadito che l'agente postale incaricato della consegna di una raccomandata (quale è la CAD), in assenza del destinatario, può limitarsi a far sottoscrivere l'avviso di ricevimento al familiare convivente o all'addetto alla ricezione, senza essere tenuto a specificarne le generalità e il rapporto con il destinatario effettivo. Ha evidenziato, inoltre, che se anche fosse stata accertata, in sede di consulenza tecnica, la non riconducibilità a Enrico IS della sottoscrizione, tale circostanza sarebbe stata del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Anche tali motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici non si estende all'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. (CAD).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e, dunque, al compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. risultanti dalla relazione di notificazione, trattandosi di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario. Per contro, l'ufficiale giudiziario, dovendo avvalersi del servizio postale per l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 148 c.p.c., indica di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso dell'eseguito deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest'ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento) e dà atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non è in grado di attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e, dunque, non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica;
con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito può essere fornita dal destinatario, senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI, ord. 22.1.2019, n.1699; Cass. Civ., n. 2082/1999).
Correttamente, il giudice di primo grado ha accertato che la consegna della raccomandata n. 69029306527-7 era stata eseguita dall'incaricato alla distribuzione pag. 5/7 postale – e non dal messo notificatore – il quale aveva raccolto la firma del soggetto che aveva ricevuto la raccomandata, facendovi apporre una sigla nello spazio dedicato al ricevente, senza che la stessa fosse attribuita all'Avv. Enrico IS. Tale sigla indicava esclusivamente il ricevimento della raccomandata all'indirizzo di destinazione (Milano, Corso di Porta Nuova n. 6) in data 6.7.2016, mentre le generalità – non specificate - del ricevente l'avviso non erano coperte da pubblica fede, poiché l'attività di consegna era stata effettuata non già dall'ufficiale giudiziario, bensì dall'incaricato alla distribuzione postale, la cui attività non era coperta da pubblica fede.
Correttamente il Tribunale ha demandato al Giudice di Pace la valutazione in ordine alla validità e regolarità della notifica, alla luce della non identificabilità del soggetto ricevente l'avviso.
In conclusione, il secondo e il terzo motivo di gravame devono essere rigettati, in quanto infondati.
3. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della statuizione sulle spese di lite, evidenziando che, nel giudizio innanzi al Giudice di
Pace, il aveva sostenuto il ricevimento dagli atti ricettizi da parte Controparte_1 del destinatario e il Giudice di Pace, a fronte delle difese dell'attore, aveva autorizzato la proposizione della querela di falso, mentre nel presente giudizio, il non aveva più contestato la tesi della mancata notifica, ma anzi Controparte_1
l'aveva confermata, di guisa che la proposizione della querela di falso era dipesa dalla condotta processuale del e la condanna alle spese era imputabile in via CP_1 esclusiva al mutamento della difesa avversaria. L'appellante, alla luce della difesa svolta dal nel giudizio di primo Controparte_1 grado, ha chiesto, in sede di memoria di replica, la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Il Tribunale ha fatto una corretta applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico dell'appellante, soccombente sulla domanda di querela di falso.
Non sono ravvisabili le censurate contraddittorietà nella linea difensiva del
[...]
, atteso che, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, tale parte ha invocato la CP_1 sussistenza di una presunzione di ricevimento della raccomandata, presunzione costituita dall'arrivo della stessa all'indirizzo del destinatario, laddove, nel giudizio sulla querela di falso, ha affermato che l'avviso di ricevimento – oggetto di querela di falso – era stato consegnato all'indirizzo indicato ed era stato sottoscritto dal ricevente, non ulteriormente precisato o qualificato, le cui generalità non erano coperte da fede privilegiata. In altre parole, in entrambi i giudizi, il ha sostenuto la tesi dell'arrivo CP_1 dell'avviso di ricevimento all'indirizzo di destinazione, evidenziando, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, che tale circostanza ne faceva presumere il ricevimento da pag. 6/7 parte del destinatario;
presunzione che, per contro, l'Avv. aveva contrastato Pt_1 in tale giudizio, deducendo di non avere ricevuto la raccomandata.
A tale ultimo proposito, come evidenziato nella trattazione del secondo e terzo motivo di gravame, la prova del mancato recapito avrebbe potuto essere fornita dal destinatario Avv. Enrico IS senza necessità di impugnare la relata dell'avviso di ricevimento mediante querela di falso.
Dal che ne discende il rigetto del motivo di gravame.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, cui segue la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. Enrico IS avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 11.5.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 1.923,00 in favore dell'appellato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Marianna Galioto
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