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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2024, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
1245/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa NN Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma n.
85, presso lo studio dell'avv. Gennaro Somma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Roma n.73, presso lo studio dell'avv. Roberta Salvini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2024, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni in atti, chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2024, ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento disposto in favore di . In particolare, ha allegato di aver contratto Controparte_1
matrimonio con la resistente in data 04.10.2011 nel Comune di Ravello e che dal matrimonio non sono nati figli;
di essere sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, mentre la non ha una stabile CP_1
1 occupazione;
di essersi separato consensualmente, come risulta dal decreto di omologa del
21.11.2017, e che in detta sede i coniugi avevano pattuito il versamento, a carico Pt_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 500,00 mensili;
che con sentenza n.
1938/2018 del 10/09/2018 il Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso congiunto delle parti, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile;
che in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti, non modificato con la sentenza di divorzio, la ha diritto ad un assegno mensile pari ad euro 500,00 CP_1
di cui, con il presente procedimento, il ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione. Pt_1
A tal riguardo, ha dedotto di aver contratto un nuovo matrimonio, nel corso del quale sono nati i figli
(nato a [...] il [...]) e NN (nata a [...] il Per_1
09.12.2021) e che, pertanto, gli oneri economici a suo carico sono inevitabilmente aumentati;
che deve, altresì, provvedere al pagamento dell'importo mensile di euro 430,00 a titolo di canone di locazione, sebbene poi in sede di libero interrogatorio abbia dichiarato di abitare in un appartamento di proprietà dei suoceri in comodato gratuito, e di aver contratto due prestiti per lavori di ristrutturazione di detta abitazione;
che, pertanto, il suo stipendio mensile pari ad euro
1.800,00/1.900,00 circa è gravato da due rate del complessivo importo di circa euro 900,00
(finanziamenti contratti nel 2022 e nel 2023 con durata decennale); di non essere proprietario di beni immobili;
che la moglie non lavora e che, pertanto, l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare
è costituita dal suo stipendio.
Dunque, essendo mutate le condizioni economiche, ha chiesto la revoca dell'assegno o, in subordine, la riduzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita CP_1
la quale ha dedotto che, sebbene la sentenza di divorzio non contenga statuizioni accessorie,
[...]
le parti in sede di divorzio hanno concordato di confermare quanto già previsto in sede di separazione e, dunque, il versamento dell'assegno in suo favore. Tanto premesso, ha dedotto che l'attuale moglie del lavora presso una cartolibreria e che, pertanto, il reddito complessivo del nuovo nucleo Pt_1
familiare è maggiore rispetto a quello da lui dichiarato.
Ritenendo immutate le condizioni economiche dei coniugi, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 10.09.2024, disposto il libero interrogatorio delle parti e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, considerata anche l'assenza di istanze istruttorie, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in via preliminare, occorre evidenziare che dalla lettura degli atti si evince che le parti, in sede di divorzio congiunto, hanno pattuito - a conferma di quanto già previsto
2 in sede di separazione - la corresponsione di un assegno mensile a carico del in favore della Pt_1
di euro 500,00. CP_1
Ciò si evince, in primo luogo, dal ricorso per divorzio congiunto con sottoscrizione dei coniugi autenticata dal comune difensore dell'epoca (depositato in allegato alla comparsa di costituzione della resistente): al punto 6 si legge “i ricorrenti intendono riconfermare i patti e le condizioni della separazione, atteso che ad oggi le condizioni economiche degli stessi non sono mutate” e, ancora, nella parte finale dell'atto si legge “ricorrono all'On.le Tribunale di Torre Annunziata affinché […] dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] con conferma delle statuizioni di cui alla separazione”, nella quale, come si evince dalla lettura della documentazione in atti, è stato previsto il versamento dell'importo di euro 500,00 in favore della a carico del CP_1 Pt_1
In secondo luogo, la sussistenza di detto accordo costituisce circostanza pacifica tra le parti, avendo proprio il ricorrente dedotto di aver continuato a versare l'assegno come concordato in sede di divorzio, chiedendone con il presente giudizio la riduzione o la revoca.
Dunque, detta pattuizione – pacificamente intervenuta tra le parti, sebbene non espressamente richiamata nella sentenza di divorzio congiunto – avendo ad oggetto il versamento periodico dell'assegno in favore del coniuge ben potrà essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970, una volta accertata la sussistenza di una sopravvenienza (cfr. in termini analoghi, con riguardo agli accordi a latere, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18843 del 10/07/2024).
Ciò chiarito, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina della modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima. Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente.
Nel caso di specie, l'incidenza dei nuovi oneri economici sulla situazione patrimoniale del Pt_1 pur non giustificando la revoca dell'assegno, è idonea a determinarne una riduzione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione
3 patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri” (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 25010 del 30/11/2007; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
Applicando detti principi al caso di specie, è evidente che i sopravvenuti oneri familiari del Pt_1
hanno determinato solo un parziale depauperamento delle sue sostanze.
E' pacifico, infatti, che il ricorrente in seguito al divorzio dalla ha contratto un nuovo CP_1
matrimonio, nel corso del quale sono nati due figli - attualmente di quattro e tre anni - con un inevitabile aumento degli oneri economici a suo carico;
è altrettanto pacifico che lo stipendio del
è rimasto immutato dall'epoca del divorzio, essendo pari a circa euro 1.800,00/1.900,00, ma Pt_1
comprovati sono i finanziamenti per i quali versa una rata mensile complessiva di circa euro 900,00, contratti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza familiare di proprietà dei suoceri.
Al contempo, dette circostanze devono essere bilanciate con il fatto che il ricorrente non ha offerto prova della disoccupazione della attuale moglie e, dunque, della circostanza che il Parte_2
mantenimento del nuovo nucleo familiare sia interamente a suo carico. Infatti, dalle allegazioni della resistente è emerso che la moglie del è impiegata in una cartoleria sita nel comune di Lettere;
Pt_1
a fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto che trattasi di attività gestita dal suocero, in cui la moglie - saltuariamente e solo prima della nascita dei figli - ha prestato la sua opera “per aiutarlo nell'attività”. Deve osservarsi che, in assenza di elementi di segno contrario, il carattere familiare della gestione di detta attività e la circostanza che la vi abbia lavorato almeno saltuariamente, Pt_2
fanno presumere che il mantenimento del nuovo nucleo familiare non sia interamente a carico del ricorrente.
In conclusione, tenuto conto di tali elementi e della circostanza che alcuna prova è stata offerta dal circa un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, l'assegno potrà essere Pt_1
esclusivamente ridotto, ritenendo equo fissarlo in euro 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della lite e la natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata n.
1931/2018 pubblicata in data 10.09.2018, pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a l'assegno mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat come per legge;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24.09.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa NN Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa NN Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma n.
85, presso lo studio dell'avv. Gennaro Somma che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla Via Roma n.73, presso lo studio dell'avv. Roberta Salvini che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.09.2024, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni in atti, chiedendo la decisione della causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.03.2024, ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1
mantenimento disposto in favore di . In particolare, ha allegato di aver contratto Controparte_1
matrimonio con la resistente in data 04.10.2011 nel Comune di Ravello e che dal matrimonio non sono nati figli;
di essere sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, mentre la non ha una stabile CP_1
1 occupazione;
di essersi separato consensualmente, come risulta dal decreto di omologa del
21.11.2017, e che in detta sede i coniugi avevano pattuito il versamento, a carico Pt_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 500,00 mensili;
che con sentenza n.
1938/2018 del 10/09/2018 il Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso congiunto delle parti, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile;
che in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti, non modificato con la sentenza di divorzio, la ha diritto ad un assegno mensile pari ad euro 500,00 CP_1
di cui, con il presente procedimento, il ha chiesto la revoca o, in subordine, la riduzione. Pt_1
A tal riguardo, ha dedotto di aver contratto un nuovo matrimonio, nel corso del quale sono nati i figli
(nato a [...] il [...]) e NN (nata a [...] il Per_1
09.12.2021) e che, pertanto, gli oneri economici a suo carico sono inevitabilmente aumentati;
che deve, altresì, provvedere al pagamento dell'importo mensile di euro 430,00 a titolo di canone di locazione, sebbene poi in sede di libero interrogatorio abbia dichiarato di abitare in un appartamento di proprietà dei suoceri in comodato gratuito, e di aver contratto due prestiti per lavori di ristrutturazione di detta abitazione;
che, pertanto, il suo stipendio mensile pari ad euro
1.800,00/1.900,00 circa è gravato da due rate del complessivo importo di circa euro 900,00
(finanziamenti contratti nel 2022 e nel 2023 con durata decennale); di non essere proprietario di beni immobili;
che la moglie non lavora e che, pertanto, l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare
è costituita dal suo stipendio.
Dunque, essendo mutate le condizioni economiche, ha chiesto la revoca dell'assegno o, in subordine, la riduzione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita CP_1
la quale ha dedotto che, sebbene la sentenza di divorzio non contenga statuizioni accessorie,
[...]
le parti in sede di divorzio hanno concordato di confermare quanto già previsto in sede di separazione e, dunque, il versamento dell'assegno in suo favore. Tanto premesso, ha dedotto che l'attuale moglie del lavora presso una cartolibreria e che, pertanto, il reddito complessivo del nuovo nucleo Pt_1
familiare è maggiore rispetto a quello da lui dichiarato.
Ritenendo immutate le condizioni economiche dei coniugi, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 10.09.2024, disposto il libero interrogatorio delle parti e ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, considerata anche l'assenza di istanze istruttorie, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Così riassunti i fatti di causa, in via preliminare, occorre evidenziare che dalla lettura degli atti si evince che le parti, in sede di divorzio congiunto, hanno pattuito - a conferma di quanto già previsto
2 in sede di separazione - la corresponsione di un assegno mensile a carico del in favore della Pt_1
di euro 500,00. CP_1
Ciò si evince, in primo luogo, dal ricorso per divorzio congiunto con sottoscrizione dei coniugi autenticata dal comune difensore dell'epoca (depositato in allegato alla comparsa di costituzione della resistente): al punto 6 si legge “i ricorrenti intendono riconfermare i patti e le condizioni della separazione, atteso che ad oggi le condizioni economiche degli stessi non sono mutate” e, ancora, nella parte finale dell'atto si legge “ricorrono all'On.le Tribunale di Torre Annunziata affinché […] dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio […] con conferma delle statuizioni di cui alla separazione”, nella quale, come si evince dalla lettura della documentazione in atti, è stato previsto il versamento dell'importo di euro 500,00 in favore della a carico del CP_1 Pt_1
In secondo luogo, la sussistenza di detto accordo costituisce circostanza pacifica tra le parti, avendo proprio il ricorrente dedotto di aver continuato a versare l'assegno come concordato in sede di divorzio, chiedendone con il presente giudizio la riduzione o la revoca.
Dunque, detta pattuizione – pacificamente intervenuta tra le parti, sebbene non espressamente richiamata nella sentenza di divorzio congiunto – avendo ad oggetto il versamento periodico dell'assegno in favore del coniuge ben potrà essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970, una volta accertata la sussistenza di una sopravvenienza (cfr. in termini analoghi, con riguardo agli accordi a latere, Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18843 del 10/07/2024).
Ciò chiarito, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina della modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima. Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020). Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente.
Nel caso di specie, l'incidenza dei nuovi oneri economici sulla situazione patrimoniale del Pt_1 pur non giustificando la revoca dell'assegno, è idonea a determinarne una riduzione.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione
3 patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri” (cfr.
Sez. 1, Sentenza n. 25010 del 30/11/2007; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021).
Applicando detti principi al caso di specie, è evidente che i sopravvenuti oneri familiari del Pt_1
hanno determinato solo un parziale depauperamento delle sue sostanze.
E' pacifico, infatti, che il ricorrente in seguito al divorzio dalla ha contratto un nuovo CP_1
matrimonio, nel corso del quale sono nati due figli - attualmente di quattro e tre anni - con un inevitabile aumento degli oneri economici a suo carico;
è altrettanto pacifico che lo stipendio del
è rimasto immutato dall'epoca del divorzio, essendo pari a circa euro 1.800,00/1.900,00, ma Pt_1
comprovati sono i finanziamenti per i quali versa una rata mensile complessiva di circa euro 900,00, contratti per la ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza familiare di proprietà dei suoceri.
Al contempo, dette circostanze devono essere bilanciate con il fatto che il ricorrente non ha offerto prova della disoccupazione della attuale moglie e, dunque, della circostanza che il Parte_2
mantenimento del nuovo nucleo familiare sia interamente a suo carico. Infatti, dalle allegazioni della resistente è emerso che la moglie del è impiegata in una cartoleria sita nel comune di Lettere;
Pt_1
a fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto che trattasi di attività gestita dal suocero, in cui la moglie - saltuariamente e solo prima della nascita dei figli - ha prestato la sua opera “per aiutarlo nell'attività”. Deve osservarsi che, in assenza di elementi di segno contrario, il carattere familiare della gestione di detta attività e la circostanza che la vi abbia lavorato almeno saltuariamente, Pt_2
fanno presumere che il mantenimento del nuovo nucleo familiare non sia interamente a carico del ricorrente.
In conclusione, tenuto conto di tali elementi e della circostanza che alcuna prova è stata offerta dal circa un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, l'assegno potrà essere Pt_1
esclusivamente ridotto, ritenendo equo fissarlo in euro 300,00 oltre rivalutazione annuale Istat come per legge.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della lite e la natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata n.
1931/2018 pubblicata in data 10.09.2018, pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a l'assegno mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Controparte_1
Istat come per legge;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
4 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 24.09.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa NN Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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