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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN - Via Cap. F. Morelli, 6 96013 IN SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 DEL 2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1720/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.01.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1402 del 14.11.2023, notificato a mezzo raccomandata A.R. il 11/12/2023, relativo ad IMU dovuta dall'odierna ricorrente per l'anno 2018, per un terreno edificabile di mq. 1322 di proprietà della ricorrente e del coniuge
Nominativo_2, in regime di comunione legale dei beni, sito in territorio del Comune di IN ed identificato al NCT al fgl. 16, p.lle n. 528 e n. 968. L'importo complessivamente richiesto è di euro 1793,00.
Deduceva la ricorrente: 1) inapplicabilità delle aliquote IMU per carenza di potere dell'organo che le ha determinate;
3) nel merito, errato calcolo dell'imposta e vizio di motivazione, in quanto la base imponibile utilizzata esprime un valore irrealistico e sproporzionato, dovendosi riparametrare il valore al prezzo di acquisto dei terreni. Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso impugnato, allegando precedenti giurisprudenziali e perizia tecnica di parte.
Il Comune di IN si costituiva in giudizio deducendo: 1) Legittimità della Determina del Sindaco n. 7 del 31.03.2017 relativa alla determinazione delle aliquote IMU, e dovendosi ritenere legittima l'applicazione, anche per il 2018, delle aliquote già deliberate dal Consiglio Comunale per gli anni precedenti;
2)
l'infondatezza delle doglianze relative ai vizi di motivazione e alla individuazione del valore venale del terreno fabbricabile. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative depositate ai sensi dell'ex art 32 del Dlgs n. 546/92, la difesa del ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, invocando il giudicato esterno vincolante derivante da altre pronunce emesse dalla giustizia tributaria, per anni pregressi, per l'identica questione di fatto e di diritto intercorsa tra le parti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini seguenti.
Preliminarmente deve disattendersi il motivo di ricorso relativo alla competenza nella determinazione delle aliquote. Se è vero che la concreta determinazione delle aliquote IMU spetta al Consiglio Comunale, ciò significa che l'atto potrebbe essere illegittimo solo qualora si applichino aliquote non decise da tale organo istituzionale, ovvero modificate da organo diverso (sindaco, giunta). Nel caso di specie l'avviso richiama la delibera del Consiglio Comunale di IN n. 6 del 29/6/2012, di approvazione delle aliquote, atto al quale fa rinvio la Determina n. 7 adottata dal Sindaco il 31.03.2017. Sotto tale profilo l'avviso è dunque legittimo, essendosi applicate le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale di IN.
Parzialmente fondato appare invece il motivo di ricorso relativo alla determinazione del valore venale in comune commercio delle due particelle, valore stimato rispettivamente in euro 306.859,52 ed in euro 9574,40,
e sul quale è stata calcolata l'imposta IMU dovuta dalla ricorrente.
Come indicato anche negli atti di parte, su identica questione fattuale e giuridica, ma relativa all'anno 2017, questa Corte di Giustizia Tributaria si è già espressa con sentenza emessa il 19.01.2024, alle cui motivazioni questo decidente non può che richiamarsi.
L'indicazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, utilizzato dal Comune di
IN nell'avviso in oggetto, si desume, secondo quanto scritto nel preambolo dell'atto, dalla delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2012, per l'anno 2012. Dal punto di vista formale, la motivazione dell'avviso di accertamento non si presta a censure poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza, “è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt.
52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, Banca_1 una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”.- così Cass Civ ord n. 15312 del
12.06.2018.
Tuttavia, come si deduce proprio dalla lettura della massima giurisprudenziale sopra riportata, si tratta di un meccanismo presuntivo che rifugge da ogni cogente automatismo, nel senso che la prova dell'effettivo valore venale di quel singolo bene può essere oggetto di adeguata dimostrazione, anche processuale: “In tema di
ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge. -così Cass. Civ. sent. n.
17248 del 27.06.2019.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il riferimento ai valori venali in comune commercio utilizzati dal
Comune di IN risale all'anno 2012, dunque a sei anni prima rispetto all'annualità in esame (2018), e non può escludersi che, per qualsiasi ragione contingente, il valore medio dei terreni ubicati in una determinata zona territoriale possa subire un sensibile aumento o decremento.
La ricorrente ha allegato una perizia estimativa redatta da tecnico qualificato nell'anno 2021, nella quale, utilizzando anche i criteri dell'O.M.I., si perviene ad una stima del valore venale in comune commercio del primo terreno fabbricabile pari ad euro 118.000, cifra ben lontana dal prezzo di acquisto dei terreni (euro
44.000), ma anche dalla somma di euro 306.859,52 indicata nell'avviso di accertamento.
Le conclusioni della suddetta perizia di parte non sono state contraddette dal Comune di IN con consulenza tecnica o documentazione contraria, ed appaiono effettivamente basate su un principio di concreto e motivato adeguamento di valore del terreno fabbricabile, non avendo peraltro l'ente comunale allegato gli atti comparativi dai quali giustificare l'attuale valore di euro 306.859,52 attribuito al bene immobile ai fini IMU per l'anno 2018.
Il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto, rideterminando nella misura di euro 118.000,00 (che si ritiene congrua) il valore venale in comune commercio del terreno di cui al fgl 16 n. 528 (nessuno specifica osservazione è stata fornita per il terreno di cui al fgl 16 n. 968, il cui valore va dunque confermato).
La parziale soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando il valore venale in comune commercio del terreno in euro 118.000,00.
Rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 28.11.2025 Il Giudice
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN - Via Cap. F. Morelli, 6 96013 IN SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1402 DEL 2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1720/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.01.2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1402 del 14.11.2023, notificato a mezzo raccomandata A.R. il 11/12/2023, relativo ad IMU dovuta dall'odierna ricorrente per l'anno 2018, per un terreno edificabile di mq. 1322 di proprietà della ricorrente e del coniuge
Nominativo_2, in regime di comunione legale dei beni, sito in territorio del Comune di IN ed identificato al NCT al fgl. 16, p.lle n. 528 e n. 968. L'importo complessivamente richiesto è di euro 1793,00.
Deduceva la ricorrente: 1) inapplicabilità delle aliquote IMU per carenza di potere dell'organo che le ha determinate;
3) nel merito, errato calcolo dell'imposta e vizio di motivazione, in quanto la base imponibile utilizzata esprime un valore irrealistico e sproporzionato, dovendosi riparametrare il valore al prezzo di acquisto dei terreni. Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso impugnato, allegando precedenti giurisprudenziali e perizia tecnica di parte.
Il Comune di IN si costituiva in giudizio deducendo: 1) Legittimità della Determina del Sindaco n. 7 del 31.03.2017 relativa alla determinazione delle aliquote IMU, e dovendosi ritenere legittima l'applicazione, anche per il 2018, delle aliquote già deliberate dal Consiglio Comunale per gli anni precedenti;
2)
l'infondatezza delle doglianze relative ai vizi di motivazione e alla individuazione del valore venale del terreno fabbricabile. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative depositate ai sensi dell'ex art 32 del Dlgs n. 546/92, la difesa del ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, invocando il giudicato esterno vincolante derivante da altre pronunce emesse dalla giustizia tributaria, per anni pregressi, per l'identica questione di fatto e di diritto intercorsa tra le parti.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini seguenti.
Preliminarmente deve disattendersi il motivo di ricorso relativo alla competenza nella determinazione delle aliquote. Se è vero che la concreta determinazione delle aliquote IMU spetta al Consiglio Comunale, ciò significa che l'atto potrebbe essere illegittimo solo qualora si applichino aliquote non decise da tale organo istituzionale, ovvero modificate da organo diverso (sindaco, giunta). Nel caso di specie l'avviso richiama la delibera del Consiglio Comunale di IN n. 6 del 29/6/2012, di approvazione delle aliquote, atto al quale fa rinvio la Determina n. 7 adottata dal Sindaco il 31.03.2017. Sotto tale profilo l'avviso è dunque legittimo, essendosi applicate le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale di IN.
Parzialmente fondato appare invece il motivo di ricorso relativo alla determinazione del valore venale in comune commercio delle due particelle, valore stimato rispettivamente in euro 306.859,52 ed in euro 9574,40,
e sul quale è stata calcolata l'imposta IMU dovuta dalla ricorrente.
Come indicato anche negli atti di parte, su identica questione fattuale e giuridica, ma relativa all'anno 2017, questa Corte di Giustizia Tributaria si è già espressa con sentenza emessa il 19.01.2024, alle cui motivazioni questo decidente non può che richiamarsi.
L'indicazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, utilizzato dal Comune di
IN nell'avviso in oggetto, si desume, secondo quanto scritto nel preambolo dell'atto, dalla delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2012, per l'anno 2012. Dal punto di vista formale, la motivazione dell'avviso di accertamento non si presta a censure poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza, “è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt.
52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, Banca_1 una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore”.- così Cass Civ ord n. 15312 del
12.06.2018.
Tuttavia, come si deduce proprio dalla lettura della massima giurisprudenziale sopra riportata, si tratta di un meccanismo presuntivo che rifugge da ogni cogente automatismo, nel senso che la prova dell'effettivo valore venale di quel singolo bene può essere oggetto di adeguata dimostrazione, anche processuale: “In tema di
ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge. -così Cass. Civ. sent. n.
17248 del 27.06.2019.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il riferimento ai valori venali in comune commercio utilizzati dal
Comune di IN risale all'anno 2012, dunque a sei anni prima rispetto all'annualità in esame (2018), e non può escludersi che, per qualsiasi ragione contingente, il valore medio dei terreni ubicati in una determinata zona territoriale possa subire un sensibile aumento o decremento.
La ricorrente ha allegato una perizia estimativa redatta da tecnico qualificato nell'anno 2021, nella quale, utilizzando anche i criteri dell'O.M.I., si perviene ad una stima del valore venale in comune commercio del primo terreno fabbricabile pari ad euro 118.000, cifra ben lontana dal prezzo di acquisto dei terreni (euro
44.000), ma anche dalla somma di euro 306.859,52 indicata nell'avviso di accertamento.
Le conclusioni della suddetta perizia di parte non sono state contraddette dal Comune di IN con consulenza tecnica o documentazione contraria, ed appaiono effettivamente basate su un principio di concreto e motivato adeguamento di valore del terreno fabbricabile, non avendo peraltro l'ente comunale allegato gli atti comparativi dai quali giustificare l'attuale valore di euro 306.859,52 attribuito al bene immobile ai fini IMU per l'anno 2018.
Il ricorso deve essere dunque parzialmente accolto, rideterminando nella misura di euro 118.000,00 (che si ritiene congrua) il valore venale in comune commercio del terreno di cui al fgl 16 n. 528 (nessuno specifica osservazione è stata fornita per il terreno di cui al fgl 16 n. 968, il cui valore va dunque confermato).
La parziale soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso, rideterminando il valore venale in comune commercio del terreno in euro 118.000,00.
Rigetta nel resto. Compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 28.11.2025 Il Giudice