Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata dell'8 gennaio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite R.G. n. 354/2017 e R.G. n. 693/2024 vertenti
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Leoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in La Maddalena, C.F._2
alla Via Vittorio Emanuele 13, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (Cod. Fisc.
; P.E.C. FAX n. 070 – 40476290), e presso P.IVA_2 Email_1
la medesima domiciliato in via Dante n. 23,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento – opposizione a ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso in riassunzione a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare • sussistendo i Controparte_1
gravi motivi così come ampiamente illustrati nel ricorso introduttivo presso il Tribunale
Amministrativo Regionale, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ed ora, per quanto illustrato in espositiva, anche per il fondato timore del ricorrente di ritenere che il
resistente possa affidare la riscossione coattiva delle somme indicate nell'atto di CP_1 intimazione di pagamento all'agente della riscossione Equitalia Centro S.p.a., si insta affinché il Giudice adito voglia sospendere, qualora ritenga che il provvedimento impugnato ne possa essere astrattamente provvisto, l'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento prot.
n. 04/14047 del 16-10-2015 e degli atti ulteriori indicati;
In via pregiudiziale e/o principale: • accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità/ annullabilità dell'atto di intimazione di pagamento per assenza dei presupposti previsti dalla legge;
• dichiarare l'intimazione di pagamento impugnata priva di qualsivoglia efficacia esecutiva e conseguentemente dichiarare
l'atto non idoneo a fondare alcuna richiesta di restituzione delle somme ivi indicate al ricorrente;
• dichiarare cessata la materia del contendere;
Sempre in via principale e nel merito: • accertare l'insussistenza del diritto della Scuola a richiedere la restituzione delle somme indicate nell'atto di intimazione di pagamento in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
• conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento impugnata;
In via subordinata: • nella denegata ipotesi di rigetto delle predenti istanze, per le ragioni di cui all'espositiva, qualora il Tribunale accerti una eventuale posizione debitoria del ricorrente nei confronti del , voglia ridurre, anche all'esito dell'eventuale attività Controparte_1
istruttoria, la avversa pretesa delle somme non dovute e comunque non provate, per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso: • con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, Iva e Cpa, delle due fasi di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato per entrambe le fasi giudiziarie nell'importo di € 650,00 innanzi al TAR (come da avviso di pagamento che si allega – Doc. L) . • con condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza con mala fede o colpa grave.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di aver svolto attività di docenza nell'ambito della Scuola Sottufficiali della Marina
Militare in La Maddalena;
2 - Che a seguito dell'accesso ispettivo dell'Ufficio Centrale delle ispezioni amministrative denominato ISPEDIFE, e dopo verifica da parte di una Commissione per l'accertamento della corretta esecuzione delle convenzioni stipulate negli ultimi cinque anni con il personale docente estraneo all'Amministrazione della Difesa, è stato disposto il recupero degli emolumenti risultanti dalla differenza tra le ore previste in convenzione e quelle risultanti dalle firme di presenza del personale docente;
- Che le risultanze di tali accertamenti hanno condotto all'adozione e notifica di un atto con cui la Scuola ha intimato il rimborso di somme asseritamente corrisposte in modo indebito;
- Che da un esame sommario dei documenti forniti dal Comando Militare, sono emersi evidenti e macroscopici errori contabili, sia per quanto attiene ai dati rilevati che ai periodi di valutazione oggetto di verifica;
infatti, le convezioni sottoscritte tra i singoli insegnanti e la Scuola hanno disciplinato in modo sempre diverso, nei vari anni di cui trattasi, la tenuta dei registri e la loro sottoscrizione da parte dei componenti il corpo docente;
- Che relativamente agli anni per cui è causa non vi era una precisa e chiara indicazione da parte della Scuola in merito alla tenuta, alla regolare compilazione dei registri e alla loro reale efficacia rispetto al rapporto di collaborazione instaurato;
infatti, i registri sono stati alternativamente introdotti ed eliminati dalle citate Convenzioni, le quali gli hanno attribuito le più svariate funzioni, pregiudicandone qualsivoglia valenza contabile;
- Che, inoltre, il predetto provvedimento amministrativo è stato emesso in assenza di contraddittorio e senza consentire l'apporto partecipativo da parte dell'interessato;
- Che, in ogni caso, il suddetto provvedimento difetta dei presupposti di legge, poiché si fonda su accertamenti lacunosi e parziali, che non tengono conto dell'effettiva attività svolta da parte ricorrente.
Costituitosi, il resistente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione del 6.10.2017, parte ricorrente ha introdotto altro giudizio iscritto al ruolo contenzioso civile RG n. /2017, convenendo in giudizio il resistente e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sussistendo i gravi motivi, così come ampiamente illustrati nel ricorso introduttivo presso il Tribunale Amministrativo Regionale ed in quello per riassunzione del 22.05.2017, da intendersi qui integralmente trascritti, sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, si insta affinché il Giudice adito
3 voglia sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento prot. 016/ 09275
e degli atti ulteriori indicati;
In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza della presente causa con quella pendente inter partes dinanzi al Giudice del Lavoro — presso il Tribunale di Tempio Pausania, Giudice
Dott.ssa Irene Calastri, avente n. 354/2017 R.G., conseguentemente dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione opposto e fissare un termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi all'indicato Giudice del Lavoro;
Sempre in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il difetto di competenza per materia del Giudice adito, trattandosi di controversia, la cui cognizione, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 409 comma 5, c.p.c., è riservata alla competenza esclusiva e funzionale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Tempio Pausania; voglia dichiarare, altresì, la nullità dell'atto di ingiunzione opposto, emesso, assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Tempio Pausania;
In via principale e nel merito: accertare l'insussistenza del diritto della a richiedere la CP_3
restituzione delle somme indicate nell'atto di ingiunzione di pagamento in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
conseguentemente annullare l'ingiunzione di pagamento opposta;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle predenti istanze, per le ragioni di cui all'espositiva, qualora il Tribunale accerti una eventuale posizione debitoria dell'opponente nei confronti del , voglia ridurre, anche all'esito dell'eventuale attività Controparte_1
istruttoria, la avversa pretesa delle somme non dovute e comunque non provate, per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, Iva e Cpa e con condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di resistenza con mala fede o colpa grave.”.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha addotto i medesimi motivi esplicitati nel procedimento RG n. 354/2017.
Costituitosi, il resistente ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma della legittimità ed efficacia dell'opposta ingiunzione di pagamento e in via riconvenzionale, per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa opposizione, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 8.393,76, o della diversa somma, maggiore o minore risultante dagli atti di causa, dovuta per il titolo esposto, maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione degli emolumenti al saldo.
Con provvedimento del 18.5.2018, il giudice civile ha rimesso gli atti al Presidente del
Tribunale per la riassegnazione al giudice tabellarmente competente.
4 Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12.6.2018 è stato riassegnato al giudice del Lavoro il procedimento iscritto al ruolo del contenzioso civile con n. RG 2008/2017.
Tuttavia, la Cancelleria non ha proceduto alla reiscrizione del suddetto procedimento nel ruolo lavoro.
Con ordinanza dell'11.10.2018, il giudice del Lavoro ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta e la riunione al presente procedimento del suddetto procedimento RG n. 2008/2017. In data 10.12.2024, la Cancelleria ha proceduto alla reiscrizione del procedimento RG n. 2008/2017 nel ruolo lavoro, che ha preso il nuovo numero di ruolo 693/2024.
Con provvedimento del 12.12.2024, lo scrivente ha disposto la riunione del procedimento RG n. 693/2024 (ex RG n. 2008/2017) al procedimento RG n. 354/2017.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Dalla lettura delle convenzioni stipulate, emerge innegabilmente che la corresponsione della retribuzione doveva avvenire sulla base delle ore di lavoro effettivamente espletate. Ciò lo si evince, in particolare, oltre che dall'art. 1 delle convenzioni, che specifica che oggetto del contratto è lo svolgimento di un certo numero di ore di attività didattiche, anche dal contenuto dell'art. 5, che concerne il pagamento del compenso, che, appunto, doveva avvenire sulla base delle ore di lavoro effettivamente prestato.
L'accertamento ispettivo da cui è scaturito il presente contenzioso, finalizzato a verificare le ore di lavoro effettivamente svolto dai docenti non militari, ha tenuto conto del registro di ingresso e di uscita in uso presso la Direzione Studi, in cui venivano annotati gli orari di ingresso e di uscita del personale, e non dei registri di classe. Ciò porta ad escludere che l'ispezione abbia riguardato esclusivamente le ore di lezione frontale, poiché il registro di cui si è tenuto conto è quello di ingresso e di uscita del personale, e non quello di classe.
Questo consente di affermare che sulla base delle risultanze riscontrate dai suddetti registri, in effetti i docenti hanno svolto ore di lavoro in meno rispetto a quelle contrattualmente previste. Le convenzioni, infatti, non prevedevano espressamente la possibilità dello svolgimento di attività lavorativa al di fuori della Scuola, con la conseguenza che solo quando i docenti erano all'interno del comprensorio scolastico potevano considerarsi effettivamente a lavoro. Tale conclusione, ovverosia che non fosse ammissibile considerare il docente a lavoro se non quando fosse presente a scuola, oltre a non essere contestata da parte ricorrente, trova conferma anche nella mancata previsione contrattuale della possibilità di svolgere attività lavorativa al di fuori della Scuola.
5 In virtù della conoscenza di parte ricorrente del fatto che la retribuzione era collegata alle ore di lavoro effettivamente svolte, era suo onere quello di firmare il registro di ingresso e di uscita che comprovasse l'effettiva presenza all'interno della Scuola, essendo collegata a tale presenza l'effettivo svolgimento delle ore di lavoro e, quindi, la quantificazione della retribuzione da corrispondere. La mancata firma del registro integra una condotta evidentemente negligente le cui conseguenze devono essere addossate esclusivamente sul docente, sul quale, in quanto interessato alla corretta registrazione degli orari di ingresso e di uscita, gravava un onere di diligenza consistente nella firma del registro.
La doglianza di parte ricorrente riguardante la mancata previsione di una norma contrattuale o di una circolare della Scuola che regolamentasse la previsione del registro non è condivisibile. Infatti, che il registro esistesse, a prescindere da una norma che lo prevedesse, non è in contestazione, con la conseguenza che l'onere di diligenza di procedere a una sua corretta compilazione relativamente agli orari di ingresso e di uscita incombeva sui docenti, i quali erano perfettamente a conoscenza del fatto che sarebbero stati retribuiti in base alle ore di attività didattica effettivamente espletata.
Conseguentemente, se dal registro risultano meno ore lavorate di quelle retribuite, è il lavoratore a dover fornire la prova di aver lavorato di più di quanto attestato nel registro, in ossequio al granitico principio di diritto che fa gravare sul debitore l'onere di provare la corretta esecuzione della prestazione. Nel caso in disamina, però, tale prova è del tutto mancata. Parte ricorrente, infatti, non ha provato di essere stata presente presso la Scuola un numero maggiore di ore di quelle annotate nel registro, limitandosi a contestare la mancata previsione contrattuale/amministrativa di un registro presenze che potesse essere usato a fini contabili e di aver svolto anche attività didattiche diverse dalle lezioni frontali. Tali contestazioni sono irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda. Da un lato, la mancata previsione del registro presenze con finalità contabili è priva di pregio, poiché l'esistenza di un registro ingressi/uscite del personale, non contestata dal ricorrente, lo rende certamente utilizzabile al fine di verificare le ore di presenza effettive, a nulla rilevando la mancata previsione di una disposizione contrattuale o amministrativa e in assenza del disconoscimento dell'autenticità del documento e dei dati in esso riportati.
Dall'altro lato, lo svolgimento di attività didattiche diverse dalle lezioni frontali, in assenza di una previsione che consentisse lo svolgimento di tali attività al di fuori degli edifici scolastici, doveva comunque tenersi presso la Scuola.
Dall'istruttoria espletata è stato confermato che al fine di procedere alla verifica delle ore di lavoro effettivamente espletate si è tenuto conto del registro ingressi/uscite della Scuola
6 e non dei registri di classe riferibili alle sole lezioni frontali. Il teste Testimone_1
ovverosia colui che ha effettuato l'ispezione, e il teste colui che ha Testimone_2
nominato la Commissione di verifica a seguito dell'ispezione, hanno confermato tale circostanza. Il teste , rispondendo al capitolo di prova n. 30, ha dichiarato: “ai Testimone_3 fini del computo si consideravano sia i registri sia l'attività extra, oltre al registro dove veniva annotata la lezione frontale vi era l'attività di preparazione della lezione e i tempi di correzione delle attività di verifica dei compiti, vi era anche l'attività di esame al termine del corso.”.
Ebbene, lo svolgimento di tali attività, come già detto in precedenza, doveva avvenire all'interno della Scuola, con la conseguenza che il registro di ingresso e di uscita è l'unico documento idoneo a fornire la prova delle ore di lavoro effettivamente svolte.
Infine, deve rilevarsi che non c'è stata una specifica contestazione da parte ricorrente circa la quantificazione delle somme richieste da parte dell'Amministrazione, pertanto i conteggi possono ritenersi corretti.
Quanto all'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente nel giudizio RG n.
693/2024 avente ad oggetto la nullità dell'atto di ingiunzione opposto in virtù del rapporto di continenza dei presenti giudizi, si ritiene che l'eccezione sia priva di pregio. Nel caso in esame, infatti, ricorre l'istituto della riunione di cui all'art. 274 c.p.c. e non quello della continenza, che opera soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 c.p.c. Una volta avvenuta correttamente la riunione dei due giudizi pendenti, il giudice potrà deciderli insieme, così come avvenuto nel presente giudizio, escludendosi il rischio di giudicati contrastanti.
Per tutte le ragioni sopra esposte non merita accoglimento il ricorso RG n. 354/2017 e conseguentemente va respinto anche quello RG n. 693/2024.
Le spese di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande avanzate da parte ricorrente nei giudizi riuniti RG n.
354/2017 e RG n. 693/2024 e, per l'effetto, dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento opposta;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente di entrambi i giudizi riuniti, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per esborsi e competenze (euro 2.500,00 giudizio RG n. 354/2017 + euro 2.500,00
7 giudizio RG n. 693/2024), oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 13/01/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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