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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 436/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 436/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI FRANCESCO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. MANTOVANI FRANCESCO CP_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco.
2. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo condiviso la potestà genitoriale, impegnandosi a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché a fornire loro le cure, l'educazione, l'istruzione ed a far loro conservare, nei periodi di tempo di seguito disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Disporre il collocamento paritario dei minori fissando la residenza principale dei figli presso la casa, sita in Terre del Reno (FE) in Via provinciale n. 13, dove abiteranno con la madre.
4. Con riferimento al diritto di visita dei figli, disporre il seguente calendario di visita: a. Dall'uscita di scuola del lunedì fino al mercoledì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con il padre presso la sua abitazione con pernottamento;
b. Dall'uscita di scuola del mercoledì fino al venerdì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, i figli rimarranno con la madre presso la sua abitazione con pernottamento;
c. Venerdì alternato (con il genitore che non sta con i figli nel fine settimana) dall'uscita di scuola del venerdì fino al sabato con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00;
1 d. Sabato e domenica, con orario flessibile tra le ore 10.00 e le ore 12.00 di sabato fino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola, in alternanza di settimana in settimana tra i genitori.
Le vacanze scolastiche verranno distribuite come segue:
Durante le vacanze natalizie: il 24 e il 26 dicembre di ciascun anno, i figli rimarranno con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, con rotazione ad anni alterni e con la possibilità di accordarsi affinché i figli nei predetti giorni possano pranzare con un genitore e cenare con l'altro. Dal 27 dicembre al 1° gennaio di ciascun anno i figli rimarranno con un genitore e dal 2 gennaio al 7 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
Durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con il padre alternando di anno in anno fra i genitori i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive: i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane anche suddivisibili in due periodi di una settimana o tre da cinque giorni. Le vacanze dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e se le ferie dei genitori coincidessero verranno suddivise metà ciascuno. Nel periodo di chiusura scolastica estiva, fatta eccezione per i periodi di vacanza estiva, i minori trascorreranno:
a. Dalle ore 19.00 di domenica sino alle 19.00 di martedì con il padre;
b. Dalle 19.00 di martedì sino alle 19.00 di giovedì con la madre;
c. Venerdì alternato con il genitore che non sta con i figli nel fine settimana (e dunque dal giovedì ore 19.00 se il venerdì è di competenza paterna) fino al sabato mattina alle ore
12:00;
d. Sabato e domenica, dalle 12.00 di sabato fino alla domenica sera ore 22.00, in alternanza di settimana in settimana tra i genitori. Il genitore uscente, che ha con sé i minori, provvederà a consegnarli al genitore entrante nell'orario indicato.
6. Si prevede, nello spirito dell'affido condiviso, che i genitori siano liberi di concordare modifiche alla presente calendarizzazione. Ciascun coniuge, nel periodo in cui avrà con sé i minori, dovrà comunicare il proprio recapito, anche telefonico e dovrà informare l'altro circa eventuali spostamenti.
7. Fermo restando che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore provvederà ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, nei giorni in cui i figli rimarranno con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità dei minori. In ogni caso i genitori si impegnano a contattarsi frequentemente e a condividere le scelte più rilevanti per i figli, a mantenere coerenti le scelte educative, così da consentire ai medesimi una corretta e serena crescita.
8. Riguardo al contributo relativo al mantenimento della prole, pur essendo entrambe le parti onerate di farsi carico in egual misura degli oneri di mantenimento diretto dei figli, il SI. concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla CP_1 Per_1 Per_2
SI.ra , entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese a far data CP_2 dall'omologa del presente atto, l'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 caduno) somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge, a mezzo di bonifico bancario su c/c intestato alla stessa.
9. Le spese straordinarie, relative al mantenimento dei figli, sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicato:
− Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
2 a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
− Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) Cure termali e fisioterapiche;
c) Trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Farmaci particolari.
− Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) Gite scolastiche senza pernottamento;
d) Trasporto pubblico;
e) Mensa;
− Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) Corsi di specializzazione;
c) Gite scolastiche con pernottamento;
d) Corsi di recupero e lezioni private;
e) Alloggio presso la sede universitaria;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche;
d) Attrezzature e abbigliamento completo per attività sportive dei figli e capi spalla;
− Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi istruzione, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) Spese di custodia (baby-sitter)
c) Vacanze e campi estivi.
Si rimanda nel dettaglio, fatto salvo quanto indicato al punto 9 delle condizioni di separazione, al protocollo del Tribunale di Ferrara.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano alla richiesta di mantenimento reciproco;
nessun assegno di mantenimento, pertanto, verrà posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
11. L'assegno unico e ogni altra forma di sostegno economico pubblico previsto per le famiglie con figli a carico, le agevolazioni e le detrazioni fiscali per figli a carico, spetteranno ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
12. I ricorrenti, attuate le condizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra loro esistente e di non aver altro da pretendere vicendevolmente.
13. La sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva della propria autovettura alla CP_2 medesima intestata.
14. Le spese del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2025 i sigg. e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 15/05/2004 avevano contratto matrimonio in Mirabello,
[...] ora Terre del Reno (Fe); che dall'unione erano nati i figli , maggiorenne ma non autosufficiente, nato a Per_1
Cento il 31/01/2003, e minorenne, nata a [...] il [...]. Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Controparte_1 CP_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Mirabello in data 15/05/2004 e trascritto al n. 1 p. II s. A, anno 2004).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mirabello, ora Terre del Reno (Fe), provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.3.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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