Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 gennaio 1949
>
Versione
1 gennaio 2008
Art. 2.
In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo, e' consentita la immissione nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dal diritto di licenza e dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, dei generi alimentari di prima necessita', nonche' delle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca medesima, e dei sottoindicati prodotti entro i limiti di contingenti annui che saranno fissati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro ed ad interim per il bilancio, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero:
1) zucchero;
2) caffe' e surrogati di caffe';
3) cacao;
4) spiriti;
5) birra;
6) oli di semi alimentari;
7) ((...)) lubrificanti;
8) filati e tessuti di cotone, lana, raion e fiocco.

Con lo stesso decreto saranno disciplinate, con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita' della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente