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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1027/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 23/12/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1027/2023 R.G.L. tra
Parte_1 e CP_1 con la chiamata in causa di
[...]
Controparte_2 All'udienza del 23/12/2025, alle ore 9,15, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: l'avv. Eugenia Tarini per la ricorrente;
Parte_1 per la resistente l'avv. Francesco Alvaro con la procuratrice speciale CP_1 della società, dr.ssa Parte_2 per l' l'avv. Stefania Buzzoni;
CP_2 per l'avv. Massimo Coliva. Controparte_2 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Preliminarmente l'avv. Eugenia Tarini riferisce che dalla scossa udienza del 16 dicembre 2025 non è arrivata nessuna proposta dalle controparti per una eventuale conciliazione della controversia nonostante le sollecitazioni del giudice, pertanto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositare il 31 luglio 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e distrazione in favore dei procuratori antistatarî. L'avv. Francesco Alvaro discute la causa oralmente riportandosi alle conclusioni della memoria difensiva di costituzione e delle note conclusive depositate il 31 luglio 2025 e precisando che l'insorgenza di eventuali danni patiti dalla ricorrente per le circostanze indicate nel ricorso deve essere ristorato dalle due parti chiamate in causa, e Con vittoria delle spese di lite da CP_2 Controparte_2 liquidarsi d'ufficio. L'avv. Stefania Buzzoni per l' si riporta il contenuto della memoria di CP_2 costituzione depositata il 31 gennaio 2024, che richiama in toto. Sottolinea che, alla luce del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che costituiscono i presupposti fattuali dell'odierna fattispecie di risarcimento del danno deve essere rigettata la domanda avanzata nei confronti dell' . Con vittoria delle spese di lite, da CP_2 liquidarsi d'ufficio. L'avv. Massimo Coliva per si riporta alle conclusioni della Controparte_2 memoria difensiva di costituzione, sottolinea che la operatività della garanzia è circoscritta all'infortunio e alla malattia professionale, escluso quindi il demansionamento. Chiede accogliersi le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di costituzione depositata il 3 febbraio 2024. Evidenzia la necessità di circoscrivere l'oggetto della polizza assicurativa sottoscritta con CP_1 Contesta, in ogni caso, la responsabilità dell'assicurata aderendo alle CP_1 difese di quest'ultima. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice, data lettura alle parti del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e indica le 19,30 quale orario in cui darà lettura del dispositivo di sentenza, dispensando le parti dal ricollegarsi. Alle ore 19,32 il giudice, terminata la camera di consiglio, dà lettura dell'allegato dispositivo di sentenza, assenti le parti dal collegamento audiovisivo all'aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams, e riserva in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.. Bologna, 23/12/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 1027/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Alberto Piccinini e avv. Eugenia Tarini) Parte_1
e
(avv. Francesco Alvaro, avv. Giovanni Lenzi, avv. Teresa Ielasi) CP_1 con la chiamata in causa di
(avv. Stefania Buzzoni) CP_2
(avv. Massimo Coliva) Controparte_2
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle domande attoree da nel procedimento iscritto al n. 1027/2023 Parte_1
R.G.L., così provvede:
1) accerta che ha patito danno all'integrità psico-fisica per Parte_1 responsabilità di ai sensi degli artt. 2087 e 2043 cod. civ. e, per l'effetto, CP_1 condanna detta società al risarcimento del danno a favore della ricorrente, liquidato all'attualità in euro 24.248,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo, nonché alla rifusione alla ricorrente delle spese mediche documentate, pari a euro Parte_1
1.702,00, e del compenso corrisposto alla consulente di parte nominata per
l'assistenza nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, pari a euro
1.830,00;
2) accerta che ha patito danno da demansionamento e da Parte_1 dequalificazione ai sensi degli artt. 2087 e 2043 cod. civ. per le condotte poste in essere da dal 18 ottobre 2021 al 10 gennaio 2023 e, per l'effetto, CP_1 condanna detta società al risarcimento del danno a favore della ricorrente, liquidato
3 in euro 20.520,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
3) dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da
nei confronti di il 10 gennaio 2023 e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condanna detta società al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro
16.913,96, oltre interessi legali dal 10 gennaio 2023 fino al soddisfo;
4) rigetta le domande avanzate da nei confronti di e di CP_1 CP_2 [...]
CP_2
5) condanna alla rifusione delle spese sostenute da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in euro 13.395,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatarî;
6) compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e di CP_2 [...]
CP_2
7) pone a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 in corso di causa, liquidate con separato decreto.
L'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 23 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 23/12/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 1027/2023 R.G.L. tra
Parte_1 e CP_1 con la chiamata in causa di
[...]
Controparte_2 All'udienza del 23/12/2025, alle ore 9,15, innanzi al dr. Alessandro D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: l'avv. Eugenia Tarini per la ricorrente;
Parte_1 per la resistente l'avv. Francesco Alvaro con la procuratrice speciale CP_1 della società, dr.ssa Parte_2 per l' l'avv. Stefania Buzzoni;
CP_2 per l'avv. Massimo Coliva. Controparte_2 Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Preliminarmente l'avv. Eugenia Tarini riferisce che dalla scossa udienza del 16 dicembre 2025 non è arrivata nessuna proposta dalle controparti per una eventuale conciliazione della controversia nonostante le sollecitazioni del giudice, pertanto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositare il 31 luglio 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio e distrazione in favore dei procuratori antistatarî. L'avv. Francesco Alvaro discute la causa oralmente riportandosi alle conclusioni della memoria difensiva di costituzione e delle note conclusive depositate il 31 luglio 2025 e precisando che l'insorgenza di eventuali danni patiti dalla ricorrente per le circostanze indicate nel ricorso deve essere ristorato dalle due parti chiamate in causa, e Con vittoria delle spese di lite da CP_2 Controparte_2 liquidarsi d'ufficio. L'avv. Stefania Buzzoni per l' si riporta il contenuto della memoria di CP_2 costituzione depositata il 31 gennaio 2024, che richiama in toto. Sottolinea che, alla luce del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che costituiscono i presupposti fattuali dell'odierna fattispecie di risarcimento del danno deve essere rigettata la domanda avanzata nei confronti dell' . Con vittoria delle spese di lite, da CP_2 liquidarsi d'ufficio. L'avv. Massimo Coliva per si riporta alle conclusioni della Controparte_2 memoria difensiva di costituzione, sottolinea che la operatività della garanzia è circoscritta all'infortunio e alla malattia professionale, escluso quindi il demansionamento. Chiede accogliersi le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di costituzione depositata il 3 febbraio 2024. Evidenzia la necessità di circoscrivere l'oggetto della polizza assicurativa sottoscritta con CP_1 Contesta, in ogni caso, la responsabilità dell'assicurata aderendo alle CP_1 difese di quest'ultima. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice, data lettura alle parti del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e indica le 19,30 quale orario in cui darà lettura del dispositivo di sentenza, dispensando le parti dal ricollegarsi. Alle ore 19,32 il giudice, terminata la camera di consiglio, dà lettura dell'allegato dispositivo di sentenza, assenti le parti dal collegamento audiovisivo all'aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams, e riserva in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.. Bologna, 23/12/2025. Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 1027/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv. Alberto Piccinini e avv. Eugenia Tarini) Parte_1
e
(avv. Francesco Alvaro, avv. Giovanni Lenzi, avv. Teresa Ielasi) CP_1 con la chiamata in causa di
(avv. Stefania Buzzoni) CP_2
(avv. Massimo Coliva) Controparte_2
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle domande attoree da nel procedimento iscritto al n. 1027/2023 Parte_1
R.G.L., così provvede:
1) accerta che ha patito danno all'integrità psico-fisica per Parte_1 responsabilità di ai sensi degli artt. 2087 e 2043 cod. civ. e, per l'effetto, CP_1 condanna detta società al risarcimento del danno a favore della ricorrente, liquidato all'attualità in euro 24.248,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo, nonché alla rifusione alla ricorrente delle spese mediche documentate, pari a euro Parte_1
1.702,00, e del compenso corrisposto alla consulente di parte nominata per
l'assistenza nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, pari a euro
1.830,00;
2) accerta che ha patito danno da demansionamento e da Parte_1 dequalificazione ai sensi degli artt. 2087 e 2043 cod. civ. per le condotte poste in essere da dal 18 ottobre 2021 al 10 gennaio 2023 e, per l'effetto, CP_1 condanna detta società al risarcimento del danno a favore della ricorrente, liquidato
3 in euro 20.520,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturandi dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
3) dichiara la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate da
nei confronti di il 10 gennaio 2023 e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condanna detta società al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro
16.913,96, oltre interessi legali dal 10 gennaio 2023 fino al soddisfo;
4) rigetta le domande avanzate da nei confronti di e di CP_1 CP_2 [...]
CP_2
5) condanna alla rifusione delle spese sostenute da nel CP_1 Parte_1 presente giudizio, liquidate in euro 13.395,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatarî;
6) compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e di CP_2 [...]
CP_2
7) pone a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1 in corso di causa, liquidate con separato decreto.
L'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 23 dicembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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