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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE MO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO CIRAMI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. PIERLUIGI FEDERICI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Licenza d'uso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 4- 6/2/2025. In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 203/2022 - RG CP_1
505/2022) nei confronti di al pagamento della somma di €13.183,02 (a titolo di Parte_1 canoni di licenze per gli anni 2019 e 2020), oltre interessi e spese.
ha proposto rituale opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Parte_1 31/10/2022. Ha formulato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione del canone del 2018 (€4.013,72 oltre accessori) ed il risarcimento del danno per aver dovuto ricorrere ad assistenza esterna per tentare di ovviare al malfunzionamento del SW fornito da (€195,20). CP_1
Con decreto del 24/10/2022 è stata differita la prima udienza al 1/12/2022.
si è costituita in data 30/11/2022. CP_1
All'esito della prima udienza ex art. 183 cpc è stata rigettata la istanza di concessione della p.e. al d.i. opposto.
Sono stati concessi i termini ex art. 183 Vi comma cpc e, all'esito del deposito delle memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 1 di 2 ***
La questione deve essere decisa sulla base della documentazione allegata al d.i. e di quella allegata dalla attrice poiché la convenuta si è costituita tardivamente (art. 167 cpc).
Con il contratto di fornitura di software del 14/11/2017 (doc. 1 – fascicolo monitorio) il CP_2 aveva acquistato il pacchetto Libera Studio ed i canoni di licenza per gli anni successivi al primo per i quali (anni 2019 e 2020) è stato richiesto il pagamento per cui è causa.
Il , d'altro canto, aveva concluso con la ricorrente un contratto di assistenza per la gestione CP_2 del proprio database con i nuovi applicativi forniti dalla . CP_1
Con riguardo al contratto azionato in via monitoria, l'opponente -si osserva- contestualmente all'acquisto del software, aveva assunto l'onere di predisporre il proprio HW al fine di poter ospitare i SW forniti da ed aveva sollevato la fornitrice da qualsiasi pretesa relativa al mancato CP_1 funzionamento o non corretto funzionamento o non corretta erogazione dei servizi conseguenti alla inidoneità dei macchinari e del SW della stessa acquirente (punto 1.6).
Se, dunque, deve ritenersi che la Licenziante fosse, in ogni caso, obbligata a fornire un SW idoneo ad essere installato e a soddisfare le funzionalità offerte, non vi è, prova di vizi, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
In questo senso, la opponente non ha fornito la prova della idoneità dei propri sistemi ad ospitare il SW acquistato e della imputabilità dei malfunzionamenti a vizi del bene acquistato.
Non è emerso, peraltro, che la assistenza prestata dalla opposta a favore dell'opponente avesse impegnato la prima al risultato della messa in produzione dello studio professionale a favore della seconda.
Si osserva, infine, che il aveva esercitato il recesso in data 4/10/2019 e, pertanto, nei sei CP_2 mesi dalla scadenza del contratto (31/12/2019); ne consegue che il medesimo deve ritenersi efficace per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 12.1 delle Condizioni di contratto.
La domanda formulata in via monitoria deve essere, pertanto, accolta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€2.700,00 per compensi, di cui €700,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 20 novembre 2025
Il Giudice
LE MO pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. LE MO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO CIRAMI (domicilio telematico) Parte_1 PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. PIERLUIGI FEDERICI (domicilio telematico) CP_1 PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Licenza d'uso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 4- 6/2/2025. In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n. 203/2022 - RG CP_1
505/2022) nei confronti di al pagamento della somma di €13.183,02 (a titolo di Parte_1 canoni di licenze per gli anni 2019 e 2020), oltre interessi e spese.
ha proposto rituale opposizione con atto di citazione a comparire alla udienza del Parte_1 31/10/2022. Ha formulato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione del canone del 2018 (€4.013,72 oltre accessori) ed il risarcimento del danno per aver dovuto ricorrere ad assistenza esterna per tentare di ovviare al malfunzionamento del SW fornito da (€195,20). CP_1
Con decreto del 24/10/2022 è stata differita la prima udienza al 1/12/2022.
si è costituita in data 30/11/2022. CP_1
All'esito della prima udienza ex art. 183 cpc è stata rigettata la istanza di concessione della p.e. al d.i. opposto.
Sono stati concessi i termini ex art. 183 Vi comma cpc e, all'esito del deposito delle memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 1 di 2 ***
La questione deve essere decisa sulla base della documentazione allegata al d.i. e di quella allegata dalla attrice poiché la convenuta si è costituita tardivamente (art. 167 cpc).
Con il contratto di fornitura di software del 14/11/2017 (doc. 1 – fascicolo monitorio) il CP_2 aveva acquistato il pacchetto Libera Studio ed i canoni di licenza per gli anni successivi al primo per i quali (anni 2019 e 2020) è stato richiesto il pagamento per cui è causa.
Il , d'altro canto, aveva concluso con la ricorrente un contratto di assistenza per la gestione CP_2 del proprio database con i nuovi applicativi forniti dalla . CP_1
Con riguardo al contratto azionato in via monitoria, l'opponente -si osserva- contestualmente all'acquisto del software, aveva assunto l'onere di predisporre il proprio HW al fine di poter ospitare i SW forniti da ed aveva sollevato la fornitrice da qualsiasi pretesa relativa al mancato CP_1 funzionamento o non corretto funzionamento o non corretta erogazione dei servizi conseguenti alla inidoneità dei macchinari e del SW della stessa acquirente (punto 1.6).
Se, dunque, deve ritenersi che la Licenziante fosse, in ogni caso, obbligata a fornire un SW idoneo ad essere installato e a soddisfare le funzionalità offerte, non vi è, prova di vizi, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
In questo senso, la opponente non ha fornito la prova della idoneità dei propri sistemi ad ospitare il SW acquistato e della imputabilità dei malfunzionamenti a vizi del bene acquistato.
Non è emerso, peraltro, che la assistenza prestata dalla opposta a favore dell'opponente avesse impegnato la prima al risultato della messa in produzione dello studio professionale a favore della seconda.
Si osserva, infine, che il aveva esercitato il recesso in data 4/10/2019 e, pertanto, nei sei CP_2 mesi dalla scadenza del contratto (31/12/2019); ne consegue che il medesimo deve ritenersi efficace per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 12.1 delle Condizioni di contratto.
La domanda formulata in via monitoria deve essere, pertanto, accolta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€2.700,00 per compensi, di cui €700,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 20 novembre 2025
Il Giudice
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