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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5042/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 14 Novembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata in [...] il [...] e residente in Parte_1
Castrignano del Capo (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli
Avvocati Cosimo Gabriele Rosafio e Antonio Giovanni Mastria
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Marcello Raho, Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 12/5/2020, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver ricevuto comunicazione di indebito dell'1/9/2016 con la quale – sede CP_1 di Macerata chiedeva il pagamento della somma di € 11.684,33, secondo l'ente indebitamente versata sulla predetta pensione nel periodo dall'1/9/2014 al
31/7/2016 per la seguente motivazione: “A seguito delle operazioni di calcolo e' risultato che la pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”, rappresenta di aver proposto invano ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di indebito il
12/12/2016, afferma che le è stato riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza 1/2/2012 a seguito di grave patologia (Ictus), rileva che già con precedente missiva del 7/7/2016 l'Istituto aveva comunicato l'indebito conseguente al verbale della visita di revisione del 20/8/2014 con il quale era stata riconosciuta una invalidità dell'85%, deduce l'illegittimità del provvedimento di indebito a motivo della assenza di dolo nella percezione delle somme e della difficoltà a comprendere il linguaggio tecnico utilizzato dall'ente, lamenta omessa preventiva notifica di un provvedimento di sospensione ovvero di revoca dell'indennità di accompagnamento, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di indebito su prestazioni assistenziali, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, sostenendo di aver percepito in buona fede la prestazione chiesta in restituzione, nonché agli articoli 3 ter D.L. 850/1976 e 3, comma 9, D.L. 173/1988 e, infine, invoca la tutela prevista dall'art. 52 della
Legge n. 88/1989 per percettori di somme in buona fede e chiede testualmente:
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- annullare il provvedimento emesso dall' - Sede di Macerata trasmesso a CP_1 mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 63018437469-9 RC1 del 01.09.2016, notificato all'istante in data 16.09.2016, con il quale l' comunicava di aver CP_2 corrisposto una prestazione di invalidità civile non spettante nella misura di complessivi €11.684,33, importo afferente al periodo compreso tra il 01.09.2014 e il 31.07.2016;
- sancire in motivazione la buona fede, la assenza di dolo ed il legittimo affidamento in capo alla ricorrente e, per lo effetto, statuire che nulla è dovuto in favore dell' ; Controparte_3
- condannare la resistente al pagamento delle spese di giustizia e relative competenze professionali di avvocato, oltre accessori come per Legge.
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Si è costituito in giudizio l con memoria nella quale chiede la reiezione del CP_1 ricorso con vittoria di spese, affermando la correttezza del proprio operato, rappresentando che l'indebito è scaturito da una ricostituzione della pensione operata il 7/7/2016, sulla base di un verbale negativo datato 20/8/2014 relativo a visita di revisione effettuata il 9/7/2014 che aveva riconosciuto una invalidità dell'85%, evidenziando di aver notificato il predetto verbale alla ricorrente in data 9/9/2014 e sostenendo che alle prestazioni di invalidità civile non è applicabile l'art.13 L.412/91, ma l'art.2033 cod. civ.
Tali essendo gli avversi assunti e ritenuta la competenza territoriale del Giudice adito sulla base del Certificato storico di residenza allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 22/9/2025, Certificato attestante la
2 residenza di in Castrignano del Capo da Agosto 2016, il Parte_1 ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l'indebito oggetto del ricorso riguarda somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento.
Pertanto, trattandosi di indebito assistenziale, gli artt. 52 L. 88/89 e 13
L.412/91 non sono applicabili (cfr. Cassazione, sentenza n.1316 del 3/2/1995).
Invero, deve darsi atto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
(con orientamento da ritenersi ormai consolidato) e da ultimo ribadito dalla
Corte di Cassazione con sentenza n.13915 del 20/5/2021 secondo cui: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che
i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Tuttavia, si deve rilevare che la pronuncia testè richiamata si riferisce ai casi di revoca della prestazione assistenziale per assenza del requisito reddituale.
Nel caso in esame, invece, la prestazione assistenziale è stata revocata per sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario.
Ciò premesso, deve osservarsi che l'art.3 ter D.L. 850/76, convertito in Legge
n.29/1977, recita: “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.” e che l'art. 3, comma dieci, del D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88, recita: “Con decreto del
Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza
3 nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità”.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'art. 37 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, nel disciplinare le “Verifiche in materia di invalidità civile”, al comma 8 prevede che
“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Occorre tuttavia rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza n. 2056 del
4/2/2004 ha affermato che “Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art.
2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art.
38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” e con Sentenza n. 6610 del 29/3/2005 ha ribadito che “Poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni
4 cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art.
38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)”. Più recentemente, con Ordinanza n.
34013/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che: "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Deve, quindi, ritenersi che, ai fini della ripetibilità della somma chiesta in restituzione, sia irrilevante che l' abbia o meno rispettato i termini e la CP_2 procedura di cui all'art. 37, comma 8, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, quindi, che abbia o meno notificato un provvedimento di revoca, posto che la perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale si verifica a decorrere
5 dalla data della visita di revisione e non dalla successiva data di comunicazione della revoca.
Conseguentemente, si deve ritenere che la prestazione indebitamente erogata sia ripetibile a partire dal rateo del mese immediatamente successivo alla comunicazione del verbale sanitario.
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella comunicazione di indebito dell'1/9/2016 si legge “Gentile Signora, la informiamo che, nel periodo che va dal 01/09/2014 al 31/07/2016, sono stati pagati 11.684,33 euro in più sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07044555 per le seguenti motivazioni: A seguito delle operazioni di calcolo e' risultato che la pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante”.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che il Verbale della visita di revisione reca data 20/8/2014 e che l' lo ha notificato alla ricorrente il CP_1
9/9/2014 (vedasi allegato n.5 del ricorso).
Peraltro, la notificazione del Verbale della visita di verifica in data 9/9/2014 è documentata anche in allegato alla memoria di costituzione di . CP_1
Dal canto suo parte ricorrente non contesta il venir meno del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento, ma lamenta l'omessa previa notifica di un provvedimento di sospensione e/o di revoca della prestazione e il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 37, c. 8, della L. 23 dicembre 1998, n.
448.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, sebbene la “Comunicazione esito visita” datata
1/9/2014 (allegata alla memoria di costituzione) sia del tutto generica, la stessa
è stata notificata (costituendone mera nota accompagnatoria) unitamente al verbale della commissione medica, con cui viene riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 85%, percentuale inferiore a quella pari al 100% accertata nel momento in cui alla ricorrente era stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Con la notifica del Verbale, quindi, la ricorrente è stata resa edotta della valutazione della condizione di salute ed è stata, pertanto, posta nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario.
Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, deve, quindi, ritenersi che la sottoposizione alla visita di verifica il 20/8/2014 e la notifica del relativo verbale in data 9/9/2014 non consentano di ipotizzare una ignoranza incolpevole nella ricorrente e di escludere la ripetibilità delle somme indebitamente ricevute.
6 Per tutte le ragioni esposte e considerate, si deve, pertanto, ritenere che la somma di € 11.684,33 richiesta con missiva dell'1/9/2016 a titolo ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente erogati tra il 2014 e il 2016 sia da restituire all' , in quanto correttamente richiesta nel termine CP_2 decennale di prescrizione, sicché il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.700,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 14 Novembre 2025 – 11 Dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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