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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2024, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8585 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
Parte_1 Parte_2 [...]
in Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore e Parte_6
Parte_7
con il proc. dom. avv. Giovanni Folli e l'avv. Frederic Lettera
- attori -
e
, in persona del procuratore speciale dr. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed elettivamente CP_2
domiciliata in Genova Piazza Oriani 3/4 presso lo studio professionale dell'avv.
Marcello Calcagno
e
, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori CP_3
e , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciliberti ed Persona_1 Per_2
elettivamente domiciliata in Genova Piazza Oriani 3/4 presso lo studio professionale dell'avv. Marcello Calcagno
1 - convenuti -
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda e diverse istanze,
eccezioni e conclusioni, previ gli accertamenti e le declaratorie meglio viste e
ritenute, nonché l'assunzione delle prove scritte ed orali deducende o che saranno
ammesse d'ufficio, dichiarare per le causali in premessa:
- 1) meglio Controparte_4
sopra indicata, in persona del suo legale rapp.te, tenuta e condannata sia quale
impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava come trasportato il sig.
ai sensi dell'art. 141 D. Lgs 209/2005, sia ai Persona_3
sensi dell'art.144, quale assicurazione del responsabile civile del sinistro, sig.
; Parte_8
-2) la sig.ra , in proprio e quale legale rapp.te dei figli minori CP_5
e , perché eredi del defunto sig. Persona_1 Persona_4 Parte_8
responsabile del sinistro, ai sensi degli artt. 2054 co. 1 e 3 cod. civ,
[...]
perché proprietario e conducente del veicolo la cui circolazione ha prodotto il
danno, costoro nei limiti delle loro rispettive quote successorie;
tenuti e condannati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e non
patrimoniali conseguenti alla perdita da parte degli attori dal rapporto parentale
e/o di convivenza con la vittima del sinistro e dovuti:
a) a favore della sig.ra nella somma di euro Parte_1
313.814,40 e così, dedotto l'acconto già corrisposto di euro 125.000,00,
nell'importo residui di euro 188.814,40, o di quell'altro meglio visto e
determinato in corso di causa;
2 b) a favore della sig.ra nella somma di euro Parte_9
205.940,70 e così, dedotto l'acconto già corrisposto di euro 30.000,00,
dell'importo residuo di euro 175.940,70, o di quell'altro meglio visto e
determinato in corso di causa;
c) a favore del sig. nella somma di euro 205.940,70 Parte_3
così, dedotto l'acconto già corrisposto di euro 30.000,00, dell'importo residuo di
euro 175.940,70, o di quell'altro meglio visto e determinato in corso di causa;
d) a favore del sig. nella somma di euro 313.814,40 o in quell'altra Parte_4
meglio vista e determinata in corso di causa;
e) a favore della sig.ra nella somma di euro Parte_5
91.529,20 o di quell'altra meglio vista e determinata in corso di causa;
f) a favore della stessa sig.ra quale rapp.te Parte_5
della figlia minore nella somma di euro 78.453,60 o in quell'altra Parte_6
meglio vista e determinata in corso di causa;
g) a favore del sig. nella somma di euro Parte_7
78.453,60 o di quell'altra meglio vista e determinata in corso di causa.
Con la solidarietà stabilita per tutti i detti responsabili dall'art. 2055 cod. civ. e
con la svalutazione e gli interessi dovuti sul capitale dal dì del sinistro sino al
saldo effettivo, come per legge. Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda formulata
nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e
comunque sfornita di prova, eventualmente accertando e dichiarando, con ogni
conseguenza il comportamento colposo concorrente del sig. Parte_1
3 ex art. 1227 c.c., di cui al punto 1 della comparsa di costituzione e Persona_3
risposta, con ogni conseguenza sulle domande formulate dalle parti attrici.
In via subordinata, e ferme le eccezioni di cui punti 2 e 3 della comparsa di
costituzione e risposta, dichiarare congruo, con ogni conseguenza, il pagamento
compiuto da in sede stragiudiziale per € 125.000,00 in favore di CP_1 [...]
e di € 30.000,00 cadauno per e Parte_1 Persona_5
di cui peraltro hanno dato atto le stesse parti nell'atto Parte_3
di citazione notificato alla concludente.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali, Iva e CAP del
presente giudizio”
Per CP_3
“Piaccia all'On. Tribunale, contrariis rejectis, rigettare ogni domanda formulata
nei confronti della concludente in quanto infondata in fatto e in diritto e
comunque sfornita di prova, eventualmente accertando e dichiarando, con ogni
conseguenza, il comportamento colposo concorrente del sig. Persona_3
ex art. 1227 c.c., di cui al punto 1 della presente comparsa, con ogni
[...]
conseguenza sulle domande formulate dalle parti attrici.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali, Iva e CAP del
presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig.ri , e , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quale genitore esercente Parte_5
la potestà sulla figlia minore , e infine Parte_6 [...]
convenivano in giudizio gli eredi del defunto Parte_7
4 ( e i minori e ) e Parte_8 CP_3 Per_1 Persona_4
esponendo Controparte_1
- di essere rispettivamente madre ( ), fratello Parte_1
( ), sorella ( ), Parte_3 Parte_2
marito della madre ( ), zia materna ( Parte_4 [...]
e cugini ( e Parte_5 Parte_6 [...]
del defunto Parte_7 Persona_3
e di essere tutti legati da rapporto di convivenza, o comunque da
[...]
profondo legame affettivo, con il menzionato defunto;
- che il de cuius era deceduto il giorno 11.4.2019 mentre era trasportato a bordo di un autorimorchio condotto da che, a cagione della Parte_8
inappropriata condotta di guida, aveva determinato il verificarsi di gravissimo incidente autostradale, all'esito del quale entrambi avevano perso la vita.
Su detti presupposti gli attori domandavano la condanna dei convenuti (
[...]
quale compagnia assicurativa del veicolo sul quale era trasportato il CP_1
defunto e comunque ex art.144 del Codice delle Assicurazioni;
gli ulteriori convenuti quali eredi del soggetto responsabile del sinistro) al risarcimento del danno da essi patiti per la perdita del rapporto di frequentazione con il defunto,
peraltro evidenziando il fatto che , e Pt_1 Pt_2 Parte_3
avevano già ottenuto parziali risarcimenti, accettati quali acconti sul
[...]
maggior danno, da parte di (euro 125.000,00 , ed euro Controparte_1 Pt_1
30.000,00 ciascuno e . Pt_2 Pt_3
(in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori e CP_3 Per_1
) e si costituivano in giudizio svolgendo Persona_4 Controparte_1
difese sostanzialmente sovrapponibili ed esponendo
5 - che era nulla o inesistente la procura rilasciata al difensore dagli attori e Parte_5 [...]
ciò in quanto, essendo i predetti cittadini Parte_7
brasiliani e non essendovi prova della loro residenza in Italia, non era possibile che i predetti avessero sottoscritto la procura e il difensore validamente autenticato la stessa;
- che non vi era alcuna prova del rapporto di parentela o di affezione e convivenza tra il defunto e gli attori , Parte_4 [...]
e Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7
- che, comunque, ricorrevano profili di corresponsabilità per il danno in capo al defunto sia in quanto il predetto non aveva titolo per Parte_1
viaggiare sull'autoarticolato, non svolgendo attività lavorativa, sia in quanto doveva ritenersi che il predetto, al momento del sinistro, non aveva le cinture di sicurezza allacciate;
tali elementi dovevano essere considerati ai fini della liquidazione adeguata del danno.
Concludevano pertanto i convenuti domandando il rigetto delle domande attrici o,
in subordine, il contenimento e l'adeguata liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente.
* * * * *
Considerato che
- è infondata l'eccezione di parte convenuta relativa al preteso vizio della procura rilasciata al difensore da parte degli attori Parte_5
e detta
[...] Parte_7
eccezione si fonda esclusivamente sulla ipotizzata “non presenza” dei predetti in Italia, che quindi non avrebbero potuto “fisicamente” rilasciare la procura in
6 presenza al difensore;
al riguardo è sufficiente evidenziare che parte attrice ha documentato la residenza italiana dei sopra menzionati in data antecedente al rilascio della procura (cfr. doc.8 di parte attrice), così che la sopra riferita
“costruzione” si rivela del tutto priva di fondamento;
- parimenti, in riferimento alle correlate eccezioni di parte convenuta, va evidenziato che la documentazione in atti (cfr. docc.14-15-16-17 di parte attrice) dimostra in modo adeguato il ricorrere dell'affermato rapporto di parentela tra il defunto e gli attori Parte_5
e nei
[...] Parte_6 Parte_7
termini indicati da parte attrice;
- non risulta contestata la dinamica del sinistro (allegata dagli attori e, peraltro,
risultante dalla documentazione in atti e confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi) che ha causato il decesso di Persona_3
né la responsabilità del - parimenti defunto -
[...] Parte_8
per il verificarsi del sinistro;
ad ogni modo, si osserva che la documentazione in atti e le dichiarazioni testimoniali rendono piena conferma e sostegno all'affermato ricorrere della riconducibilità del sinistro mortale alla inappropriata condotta di guida di;
Parte_8
- risulta del tutto irrilevante ai fini di causa il ricorrere o meno di un rapporto lavorativo in capo al defunto che Persona_3
giustificasse la sua presenza a bordo del veicolo condotto da
[...]
, una volta che si consideri che il predetto, quale conducente Parte_8
dell'automezzo, era pienamente a conoscenza di detta presenza, che aveva liberamente consentito;
- non vi è prova del fatto che al momento Persona_3
del sinistro non avesse le cinture di sicurezza allacciate;
detta circostanza di
7 fatto non emerge con certezza da alcuna documentazione in atti (risulta solo vagamente ipotizzata dagli operanti in sede di rilievi, ma senza ancorare in alcun modo detta ipotesi ad alcun elemento concreto) e non risulta provata
aliunde; peraltro trattasi di circostanza che, in ogni caso, non è provato avrebbe determinato un differente esito del sinistro, una volta che si ponga mente alla devastante gravità dello stesso e al fatto che anche il - Parte_8
per il quale gli operanti (peraltro sempre senza alcun elemento concreto a sostegno) ipotizzano l'uso delle cinture di sicurezza (e la possibilità di ancorarsi allo sterzo al momento dell'incidente) - è stato catapultato all'esterno della cabina di guida della motrice del rimorchio, allo stesso modo del Parte_5
- ricordato in termini generali con riguardo alla tematica del danno da perdita del c.d. rapporto parentale che
▪ la perdita di una persona cara è sicuramente un evento doloroso e straziante capace di provocare fondamentali e radicali cambiamenti di vita oltre a sofferenza interiore per il venir meno del rapporto;
▪ al riguardo, come noto, la giurisprudenza ha elaborato la figura del c.d. danno da perdita parentale, definendolo come “quel danno che si concreta nel vuoto
costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è
venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita
basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei
rapporti … nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché
nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche
nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. ord. n.9196/2018);
▪ si tratta del danno patito in conseguenza del venir meno del rapporto con una persona alla quale si è legati da vincolo di natura familiare e/o affettiva;
8 ▪ è un danno determinato dalla lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria
personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale
bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29
e 30 della Costituzione” (Cass. n.907/2018);
▪ nei termini che precedono, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, riassumendo in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-
relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
▪ quanto ai soggetti legittimati a richiedere il risarcimento, costituisce ormai principio condiviso e confermato da plurimi arresti della Suprema Corte
quello che evidenzia il ricorrere della legittimazione di chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette (matrimonio, unità e integrità della famiglia) sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili (si pensi ad esempio alla convivenza di fatto, ai vincoli di fidanzamento o di altri casi di particolare affezione); si tratta, dunque, di un ambito che non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza;
in particolare, è stato efficacemente sottolineato che “ben possono ipotizzarsi
convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità
economiche, egoismi o altro e [per contro] non convivenze determinate da
9 esigenze di studio o di lavoro … che non implicano, di per, sé, carenza di
intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”
(Cass.n.7743/2020);
▪ ai fini della possibilità di riconoscere la lesione di quello che viene definito rapporto parentale, dunque, non è necessaria la coabitazione con la persona deceduta;
poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà;
▪ per altro verso, non è indefettibilmente necessario il ricorrere di effettivi e formali rapporti di parentela, in quanto se da un lato il legame parentale può
giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno (attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso nell'ambito delle tradizionali figure parentali), dall'altro lato non può aprioristicamente escludersi la concreta e libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami nella loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva1: insomma, ciò che rileva ai fini risarcitori è la dimostrazione del rapporto caratterizzato da reciproci affetti;
l'assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento;
piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti oltre a determinare anche il quantum debeatur;
▪ si tratta comunque di un danno che va allegato e adeguatamente dimostrato dalla parte interessata con riferimento a tutti gli aspetti sopra richiamati,
consentendo l'apprezzamento della sussistenza del legame affettivo tra la c.d. vittima secondaria e quella primaria, la sua importanza e la sua non occasionalità, anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto;
▪ quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essa deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza,
quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti;
al riguardo, la Suprema Corte
ha evidenziato la necessità della adozione di un criterio “a punto variabile”,
con estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularità,
elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi (così Cass. n.10579/2021);
▪ i predetti criteri sono pienamente rispettati dalle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, che lo scrivente di seguito utilizzerà ai fini della quantificazione del danno occorso agli attori;
- premesso quanto sopra, con riferimento al caso in esame si osserva quanto segue;
- gli elementi istruttori in atti (documentali e testimoniali) dimostrano con certezza il ricorrere del rapporto di parentela e convivenza con il defunto allegato dagli attori (madre) e e (fratelli) Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_1
rapporto che peraltro non risulta essere stato contestato dalle
[...]
parti convenute;
- alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla posizione dell'attore che, pur non essendo padre biologico del de cuius, Parte_4
11 ha ampiamente dimostrato di essere stato per il predetto un vero e proprio genitore2;
- con riferimento al diverso nucleo famigliare costituito da
[...]
(sorella della madre, e quindi zia del de cuius), Parte_5
e (figli di Parte_6 Parte_7
e quindi cugini del de cuius), gli Parte_5
elementi istruttori hanno evidenziato che a) ricorre l'allegato rapporto di parentela tra gli attori in questione e il de cuius;
b) non vi è stata convivenza tra detti attori e il de cuius;
c) la frequentazione tra le parti è stata tuttavia molto intensa quanto meno nei primi anni in Italia, quando tutti vivevano in
Liguria3, peraltro continuando anche dopo il trasferimento degli attori in questione a Rimini4; deve pertanto in riferimento a detti attori affermarsi il ricorrere delle condizioni di fatto e di diritto per ritenere sussistente un danno 2 Il teste ha confermato che gli attori , madre del defunto, e Tes_1 Parte_1 Pt_4
, marito della predetta, dopo essersi sposati hanno vissuto in Ceriale con
[...] Persona_3 Parte_5 fin dal 2007, e dunque da quanto il predetto aveva circa 11 anni. L'anno successivo i coniugi e venivano Per_3 raggiunti in Italia da e rispettivamente di circa 9 e 7 anni. La convivenza è proseguita anche dopo la Pt_2 Pt_3 maggiore età del de cuius, comportandosi il da genitore di fatto di tutti i figli della moglie. Le predette Pt_4 circostanze sono state confermate anche dalla teste (amica di famiglia e , che ha Testimone_2 Parte_10 ricordato come dell'arrivo della famiglia in questione parlasse l'intero piccolo paesino (Peagna) dove si erano stabiliti gli attori, sottolineando il fatto che “ [ ] per me era il suo papà”. La teste ha poi Pt_4 Pt_4 Testimone_3 specificamente confermato che il defunto ha convissuto con il “padre”, la madre e i fratelli “dall'arrivo in Italia fino all'evento di causa”. da perdita del rapporto parentale, salva la concreta quantificazione e liquidazione dello stesso, di seguito operata;
- ai fini della quantificazione del danno in esame lo scrivente ritiene, in conformità all'orientamento della sezione, di procedere utilizzando le Tabelle
milanesi, come adeguate in adesione ai criteri posti da Cass.n.10579/2021;
- pertanto, il danno in esame si liquida
▪ in riferimento a , madre del de cuius - Parte_1
considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 43 anni - attribuendo 24 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16
punti in relazione al rapporto di convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 15 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di sistematica condivisione delle festività, c) dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, tipica del rapporto madre/figlio); quindi un totale di 84 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-punto di € 3.365,00 - di un danno pari a € 282.660,00;
▪ in riferimento a , in posizione assimilabile a quella di genitore Parte_4
del de cuius - considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23
anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 50 anni - attribuendo
24 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti in relazione al rapporto di convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 15
punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione
13 affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di sistematica condivisione delle festività, c) della condivisione di hobby e sport,
come confermata dai testi escussi, d) dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, tipica del rapporto genitoriale); quindi un totale di 84 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-punto di € 3.365,00 - di un danno pari a € 282.660,00;
▪ in riferimento a , fratello del de cuius - Parte_3
considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 17 anni - attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 20
punti in relazione al rapporto di convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 10 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di sistematica condivisione delle festività, c) dell'attività di assistenza domestica,
tipica del rapporto tra fratelli); quindi un totale di 77 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-punto di € 1.461,20 - di un danno pari a €
112.512,40;
▪ in riferimento a , sorella del de cuius - Parte_2
considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 19 anni - attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 20
punti in relazione al rapporto di convivenza, 9 punti per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 10 punti in
14 considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di sistematica condivisione delle festività, c) dell'attività di assistenza domestica,
tipica del rapporto tra fratelli); quindi un totale di 77 punti, che conducono alla liquidazione - con valore-punto di € 1.461,20 - di un danno pari a €
112.512,40;
▪ in riferimento ad zia materna Parte_5
del de cuius, la cui figura ha a tratti assunto connotati genitoriali - considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 43 anni - attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 14 punti per l'età della vittima secondaria, 5 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di condivisione delle festività); quindi un totale di 37 punti, che conducono alla liquidazione - con applicazione della tabella relativa al rapporto
“fratello/nipote”, ma riduzione del punto-valore in via equitativa ad € 1.000,00
in considerazione del fatto che la tabella considera e valorizza specificamente la perdita di un parente di II grado, mentre nel caso in esame si tratta della perdita di un parente di III grado - di un danno pari a € 37.000,00;
▪ in riferimento a , cugina del de cuius - considerato che il de Parte_6
cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 15 anni - attribuendo 18 punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 3 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che
15 caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di condivisione delle festività); quindi un totale di 41 punti, che conducono alla liquidazione - con applicazione della tabella relativa al rapporto
“fratello/nipote”, ma riduzione del punto-valore in via equitativa ad € 1.000,00
in considerazione del fatto che la tabella considera e valorizza specificamente la perdita di un parente di II grado, mentre nel caso in esame si tratta della perdita di un parente di IV grado - di un danno pari a € 41.000,00;
▪ in riferimento a cugino del de Parte_7 Parte_7
cuius - considerato che il de cuius al momento della morte aveva 23 anni compiuti e che la vittima secondaria in esame aveva 18 anni - attribuendo 18
punti per l'età della vittima primaria, 20 punti per l'età della vittima secondaria, 3 punti in considerazione della specifica qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale in questione (e valutato positivamente il ricorrere e la prova a) di assidua frequentazione, b) di condivisione delle festività); quindi un totale di 41 punti,
che conducono alla liquidazione - con applicazione della tabella relativa al rapporto “fratello/nipote”, ma riduzione del punto-valore in via equitativa ad €
1.000,00 in considerazione del fatto che la tabella considera e valorizza specificamente la perdita di un parente di II grado, mentre nel caso in esame si tratta della perdita di un parente di IV grado - di un danno pari a € 41.000,00;
- trattandosi di debito di valore, sul capitale come liquidato in favore di ciascun attore spetta anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 (data di riferimento della liquidazione secondo le tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio
16 messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale - previa devalutazione dal 28.6.2022 all'11.4.2019 - va quindi progressivamente
Org_ rivalutata anno per anno secondo gli indici dall'11.4.2019 alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
su tutte le voci spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
- dagli importi determinati come sopra indicato, per l'attrice Parte_1
andrà dedotto l'importo già ricevuto, trattenuto a titolo di
[...]
acconto, di € 125.000,00; allo stesso modo, per gli attori e Pt_3 [...]
andrà dedotto l'importo di € 30.000,00 ciascuno;
Parte_2
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido in proprio e quale esercente la potestà CP_3
genitoriale sui minori e , e al Per_1 Persona_4 Controparte_1
pagamento in favore di
, dell'importo di € 282.660,00; all'importo Parte_11
capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli
17 Org_ indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 –
progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT
dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto, trattenuto a titolo di acconto, di € 125.000,00;
, dell'importo di € 282.660,00; all'importo capitale come Parte_12
Org_ individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale –
previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dall'11.4.2019 alla data Org_2
della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
, dell'importo di € 112.512,40; all'importo Parte_13
capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli
Org_ indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 –
progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Org_2
dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
18 (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto, trattenuto a titolo di acconto, di € 30.000,00;
▪ dell'importo di € 112.512,40; Pt_2 Parte_1
all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria,
Org_ secondo gli indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022
all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli Org_2
interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
dall'importo determinato come sopra indicato andrà dedotto quello già ricevuto, trattenuto a titolo di acconto, di € 30.000,00;
▪ dell'importo di € 37.000,00; Parte_5
all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria,
Org_ secondo gli indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022
all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici
ISTAT dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ , dell'importo di € 41.000,00; all'importo capitale come Parte_6
Org_ individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici del
19 costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale –
previamente devalutata dal 28.6.2022 all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dall'11.4.2019 alla data Org_2
della presente decisione, oltre infine agli interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
▪ dell'importo di € 41.000,00; Parte_7
all'importo capitale come individuato va aggiunta la rivalutazione monetaria,
Org_ secondo gli indici del costo della vita, maturata dal 28.6.2022 alla data della presente decisione, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge quantificati sulla somma capitale – previamente devalutata dal 28.6.2022
all'11.4.2019 – progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici dall'11.4.2019 alla data della presente decisione, oltre infine agli Org_2
interessi corrispettivi al tasso di legge quantificati sulla somma finale
(capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna in solido in proprio e quale esercente la potestà CP_3
genitoriale sui minori e , e a Per_1 Persona_4 Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore degli attori;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 520.000,01 a € 1.000.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano secondo i valori medi e con una maggiorazione del 180% per la presenza di 7 parti aventi la stessa posizione processuale, in complessivi € 81.740,40 per compensi, oltre
20 rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
Genova, 9.1.2024
Il giudice dott. Pasquale Grasso
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In conformità a detta impostazione teorica, si è riconosciuta la legittimazione ad agire per il risarcimento a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi (Cass. n.21230/2016), del concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. n.9700/2011) e al coniuge anche legalmente separato, in ragione della pregressa esistenza del rapporto affettivo (Cass. n.25415/2016).
10 3 Teste : “Tra loro cugini c'è sempre stato un contatto molto stretto come fossero fratelli e questo Testimone_4 dico in quanto li vedevo spesso insieme a Ventimiglia e ricordo che spessissimo veniva il fine settimana a Per_3 Ventimiglia e spesso giocavano tutti insieme anche con mio figlio che più o meno aveva la sua età. Poi ricordo che per più anni abbiamo preso due case a Limone, io mio marito e mio figlio in una e il compagno e i suoi figli Parte_5 nell'altra e quasi sempre c'era anche . Ricordo che aveva fatto fare anche a con gli altri Per_3 Parte_5 Per_3 ragazzi la scuola sci e quindi ci andavamo tutta la stagione invernale. si portava sempre insieme ai Parte_5 Per_3 suoi figli, era un po' come una seconda mamma per lui” (grassetto dello scrivente). Dichiarazioni di Parte_5 analogo tenore ha reso la teste da EI . Tes_4 Organizzazione_1 4 Teste : “Mi sembra che e famiglia siano stati a Ventimiglia fino al 2010 circa per poi Testimone_4 Parte_5 trasferirsi a Rimini … non mi è mai capitato di essere a Rimini quando c'era anche ma so che lui ci andava Per_3 spesso e si fermava anche più di un mese dalla zia e quando c'era qualche problemino con la scuola so che la zia
andava da lui a Ceriale a tirargli un po' le orecchie è sempre stata presente per il nipote … so che Parte_5 festeggiavano insieme alla sorella e famiglia tutte le festività, a volte era e famiglia che andava dalla Pt_1 Pt_1 sorella altre volte viceversa, anche a seconda del lavoro … era a volersi sempre occupare del nipote Parte_5 Per_3 e lui era spesso dalla zia quando non studiava o non lavorava”.
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